Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2025, n. 71
Disciplina delle nuove modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l);
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «Classi di laurea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina le nuove modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualita' della formazione e la sostenibilita' del sistema universitario.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 32 e 34 della
Costituzione della Repubblica Italiana
«Art.3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art.32. - La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
«Art 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14
marzo 2025, n. 26 recante: «Delega al Governo per la
revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria e in medicina veterinaria», pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n.64 del 18 marzo 2025:
«Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle
modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e
in medicina veterinaria). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione
degli articoli 32 e 34 della Costituzionee nel rispetto
dell'autonomia delle universita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
sia libera;
b) individuare criteri di sostenibilita' per
l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla
disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita';
c) individuare le discipline qualificanti comuni
che devono essere oggetto di insegnamento nel primo
semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria,
farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi
garantendo programmi uniformi e coordinati e
l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi,
per un numero complessivo di crediti formativi universitari
(CFU) stabilito a livello nazionale;
d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre
dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia
subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per
gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo
standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione
utile nella graduatoria di merito nazionale;
e) garantire, nel caso di mancata ammissione al
secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli
studenti negli esami di profitto del primo semestre
relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla
lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU
stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai
fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un
diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c),
da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi
di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo
obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente
al primo semestre, nonche' individuare modalita' per
permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli
di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della
lettera c) anche oltre il termine stabilito in via
ordinaria;
f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti
del SSN, determinato dal Ministero della salute,
compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il
finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere
sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo
semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche
attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle
universita', nel rispetto di standard innovativi relativi
alla qualita' della formazione, comunque nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti
previsti per l'accreditamento a livello europeo e
internazionale;
g) individuare le modalita' atte a consentire
l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea
di cui alla lettera d) con i posti disponibili per
l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo
conto del numero delle carenze di organico registrate dal
SSN sull'intero territorio nazionale;
h) introdurre un sistema di monitoraggio dei
fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il
Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a
sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si
registrano le eventuali carenze;
i) garantire che il numero di studenti iscritti al
primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
l) operare un riordino dell'offerta formativa
universitaria che tenga conto del necessario allineamento
tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui
al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente
comma, nonche' dei requisiti richiesti dalle rispettive
classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente
a standard di qualita' elevati;
m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attivita'
di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di
tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in
servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia
universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo
livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS);
n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini
delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di
scuola secondaria di secondo grado, percorsi di
orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di
laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano
prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena
accessibilita' degli stessi su tutto il territorio
nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal
Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza
sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU
previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale
di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della
lettera c) del presente comma;
o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e
di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1 in collaborazione con le universita', ai quali
possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole
secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che tali
percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non
attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare
ne' ai fini dell'esame di Stato.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n)
del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g)
del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o)
del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.
Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine
previsto per l'espressione del parere, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
4. Se il termine previsto per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega previsto al comma 1, o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
quarantacinque giorni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o
recanti le norme eventualmente occorrenti per il
coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi
dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la
procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di cui al
presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al loro interno, essi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la
conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale
termine, la conferenza e' sciolta."
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non
vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente
ovvero dall'amministrazione competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di
programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi
richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse
statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo'
essere indetta anche dalla amministrazione preposta al
coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1,
la decisione si considera adottata se, acquisita anche in
sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una
intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della
determinazione i rappresentanti di comuni o comunita'
montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo
censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di
quelli delle collettivita' locali complessivamente
interessate dalla decisione stessa e comunque i
rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle
comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i
rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990,
n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel
corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito positivo, la conferenza approva i progetti entro
trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per
le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di
piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,
n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
inserito il seguente:
"Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad
opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli
14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto
ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio
dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge
8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto
ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione
del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all'estratto della predetta
valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati".
8.
9.
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano,
in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai
patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma relativi agli interventi previsti nei programmi e
nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle
altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito
a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte
dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilita' generale dello Stato, sono approvate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto,
altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a
diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando,
determinato, su proposta della Commissione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola:
"sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono
soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita
dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di
comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di
appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni
dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente
stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
19.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81,
quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti
del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di
redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei
beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche
destinati al funzionamento di sistemi informativi
complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora
suscettibili di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20,
qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui
erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del
procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature
stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a
istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta,
ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa
in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al
personale di livello dirigenziale od equiparato di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria,
amministrativa, contabile e militare le competenze
attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del
Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi
organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di
assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del
Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25
non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge
che preveda il parere del Consiglio di Stato in via
obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine
di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta;
decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i
quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per
legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La
sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e'
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti
legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro
particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una
legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessita' in ragione
dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio
dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a
margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di
essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto
normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del
decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come
modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di
merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33.
34.
35.
36.
37. La commissione statale di controllo ed il
comitato regionale di controllo non possono riesaminare il
provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del
comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale
delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti
che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito
dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni".
48.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il
31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58-bis.
59.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n.
1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed
aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura
possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le
spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove
disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera
e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio
regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
78-bis.
79.
79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le
somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi
forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all'unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativa alle spese per il funzionamento della Scuola.
Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle
somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
scuole delle amministrazioni centrali.
80.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui
al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il
presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima
attuazione della presente legge e fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari
comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere
disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre
pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento
di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio
di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione
speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione
alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con
preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in
godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e
reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e'
disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84.
85.
86.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la
procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e
ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione
dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura
pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema
bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti
locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per
versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita'
e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che
escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di
pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad
uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree
pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto
dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate",
sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di
proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia
di termine, di responsabile del procedimento e di diritto
di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono
adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine il comitato
regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle
disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in
materia di disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure
nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31
gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo i
criteri e le modalita' previsti dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio
1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47,
e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa'
e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e
certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della
lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei
criteri generali di cui al primo periodo, al fine di
promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la
formazione di profili professionali innovativi, una parte
dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad
attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non
previsti per le attivita' di base o per le attivita'
caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento,
laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita'
purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e
abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e
professionale identificato dal corso di studio. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il
rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di
elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3),
4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico
e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai
contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le
modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere
in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi
universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini
speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli
altri titoli di cui al comma 95, lettera a).
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo
stato giuridico dei professori universitari e del relativo
reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta',
di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino
analoga posizione in universita' straniere o che siano
insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito
internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla
data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del
concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso
e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione
al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite
nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio,
il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del
compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono
definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a
contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad
emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di
laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e
tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle
sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche
mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il
mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti
promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in
istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al
medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle
funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo
in godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso
l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo
anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche
in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui
alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi
dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai
decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta'
universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere
convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica
per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli
per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati,
degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi
conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono
titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui
gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita'
didattiche, le universita' potranno stipulare apposite
convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto
riguarda in particolare l'educazione musicale, con le
scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12
febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un
titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a
tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche
nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post
lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al
comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con
i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare
i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3
dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9,
l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14
della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli
65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20,
comma 8, lettere a), b ) e c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio
rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari
aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali
decreti sono emanati sentito altresi' l'osservatorio per la
valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del
personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di
studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti
il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi
vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano
e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi
dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto per le universita' non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di
cui al presente comma, in particolare quelle concernenti
gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle
d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla
provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme
legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui
al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la
scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante
esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di
cui al presente comma si procedera', successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli
Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi
accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi integrati di studio sia presso entrambe le
universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di
ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la
validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di
studio svolti dagli studenti presso le universita' e
istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli
accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122,
qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di
laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello
Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120
istituito sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei
Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e'
direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche
qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi
di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni
di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n.
1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso
l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari
che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli studi
di Trento possono disporre la nomina a professore di prima
fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata
diretta, di studiosi che rivestano presso universita'
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura
massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun
tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima
rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento,
all'universita' istituita nel territorio della regione
autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei
di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di
scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea
in scienze della formazione primaria e' subordinata
all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola
magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la
realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'universita' di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito
di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e'
rilasciato dalla universita' di cui al presente comma,
limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di
dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due
professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla
predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre
con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la
concessione di contributi a favore dell'universita' degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e
per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14
agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e'
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131.
132.
133.
133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la
rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e
alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini
dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in
tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalita' perseguibili
nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche'
le categorie di soggetti che possono accedere ai dati
personali rilevati a mezzo degli impianti.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle
seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i
comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di
ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale
disposizione, si applicano le norme relative alle
consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che
verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra
gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum
di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto
degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 2
agosto 1999, n. 264 recante: «Norme in materi di accessi ai
corsi universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 1999, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale
gli accessi:
a) ai corsi di laurea in architettura, ai corsi di
laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche'
ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma
95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, concernenti la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita'
alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni
dell'Unione europea che determinano standard formativi tali
da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della
L. 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16
del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso.».
- La legge 12 aprile 2022, n. 33 recante: «Disposizioni
in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di
istruzione superiore» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca;
b) «CUN»: il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;
c) «legge di delega», la legge 14 marzo 2025, n. 26;
d) «semestre filtro»: il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1;
e) «iscrizione»: l'iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all'articolo 1;
f) «immatricolazione»: l'iscrizione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 e al secondo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale diversi da quelli di cui all'articolo 1;
g) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
h) «CFU»: i crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Note all'art. 2:
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino
del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.21 del 26 gennaio 2006.
- La legge 14 marzo 2025, n. 26 recante: «Delega al
governo per la revisione delle modalita' di accesso ai
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo
2025.
- La legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante:
«Istituzione del servizio sanitario nazionale» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre
1978.
- Il decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
recante: «Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre
2004.
 
Art. 3

Principi

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e' libera.
2. Al fine di assicurare la sostenibilita' per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, le universita', in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacita' ricettiva, garantiscono adeguate modalita' di erogazione della didattica.
 
Art. 4

Modalita' di iscrizione, di erogazione dell'offerta formativa
e di svolgimento delle prove d'esame

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in universita' diverse. L'iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, e' gratuita.
2. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individua le sedi delle universita', in numero da definire con i decreti di cui comma 3 comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali e' disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonche', in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 6.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresi', le modalita' di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalita' di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonche' le modalita' per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle universita'.
4. L'offerta formativa del semestre filtro e' erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosita' massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le universita' possono prevedere attivita' didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro.
5. L'iscrizione al semestre filtro e' consentita per un massimo di tre volte. Ai sensi del comma 3 sono disciplinate le modalita' di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti.
6. Relativamente all'offerta formativa del semestre filtro, non trova applicazione la disciplina sulla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata
legge 12 aprile 2022, n. 33:
«Art. 4 (Modalita' e criteri per consentire la doppia
iscrizione contemporanea). - 1. Con decreto del Ministro
dell'Universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori
delle universita' italiane, del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti
universitari, sono disciplinate le modalita' per facilitare
agli studenti la contemporanea iscrizione di cui
all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che
richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il
conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso
due universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento
speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli
finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente
comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di
competenza, sono altresi' stabilite le modalita' di
adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' modalita' di raccordo con il
curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso
tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale
dei servizi o la carta d'identita' elettronica, come
previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e
3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti, ferma restando l'autonomia delle universita', i
criteri in base ai quali e' consentita l'iscrizione
contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero
programmato a livello nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere del
Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale
degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per
l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate
le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea
iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il
conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito
di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di
apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da
universita' e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una
italiana. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.».

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 14 marzo 2025, n. 26:
«Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle
modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in
medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e
in medicina veterinaria). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea
magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione
degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto
dell'autonomia delle universita'.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei
corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
sia libera;
b) individuare criteri di sostenibilita' per
l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla
disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita';
c) individuare le discipline qualificanti comuni
che devono essere oggetto di insegnamento nel primo
semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria,
farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi
garantendo programmi uniformi e coordinati e
l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi,
per un numero complessivo di crediti formativi universitari
(CFU) stabilito a livello nazionale;
d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre
dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia
subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per
gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo
standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione
utile nella graduatoria di merito nazionale;
e) garantire, nel caso di mancata ammissione al
secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli
studenti negli esami di profitto del primo semestre
relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla
lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU
stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai
fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un
diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c),
da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi
di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo
obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente
al primo semestre, nonche' individuare modalita' per
permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli
di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della
lettera c) anche oltre il termine stabilito in via
ordinaria;
f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti
del SSN, determinato dal Ministero della salute,
compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il
finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere
sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo
semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche
attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle
universita', nel rispetto di standard innovativi relativi
alla qualita' della formazione, comunque nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti
previsti per l'accreditamento a livello europeo e
internazionale;
g) individuare le modalita' atte a consentire
l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea
di cui alla lettera d) con i posti disponibili per
l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo
conto del numero delle carenze di organico registrate dal
SSN sull'intero territorio nazionale;
h) introdurre un sistema di monitoraggio dei
fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il
Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a
sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si
registrano le eventuali carenze;
i) garantire che il numero di studenti iscritti al
primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
l) operare un riordino dell'offerta formativa
universitaria che tenga conto del necessario allineamento
tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui
al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente
comma, nonche' dei requisiti richiesti dalle rispettive
classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente
a standard di qualita' elevati;
m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea
magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attivita'
di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di
tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in
servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia
universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo
livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS);
n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini
delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di
scuola secondaria di secondo grado, percorsi di
orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di
laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano
prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena
accessibilita' degli stessi su tutto il territorio
nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le
competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal
Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza
sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU
previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale
di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della
lettera c) del presente comma;
o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e
di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al
comma 1 in collaborazione con le universita', ai quali
possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole
secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che tali
percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non
attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare
ne' ai fini dell'esame di Stato.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n)
del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle
lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente
a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per
l'espressione del parere, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Se il termine previsto per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega previsto al comma 1, o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
quarantacinque giorni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o
recanti le norme eventualmente occorrenti per il
coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi
dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la
procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di cui al
presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che
non trovino compensazione al loro interno, essi sono
adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196.».
 
Art. 5

Discipline qualificanti comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nelle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e biochimiche, scienze fisiche, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3.
2. I programmi formativi del primo semestre dei corsi di cui al comma 1 sono uniformi e coordinati a livello nazionale, garantendo l'armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, da definire con il decreto di cui al comma 1, e comunque non inferiore a diciotto CFU.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Graduatoria di merito nazionale
e ammissione al secondo semestre

1. L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalita' di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente e' immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalita' di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, lo studente puo' proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi.
4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle universita', ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico
superiore e ai percorsi di formazione superiore). - 1. In
materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione
tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico
superiori e alla formazione superiore, nonche' agli
interventi per il diritto allo studio, e' assicurata la
parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo.
2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilita'
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento
degli obiettivi del documento programmatico di cui
all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai
corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in
materia, in particolare riguardo all'inserimento di una
quota di studenti universitari stranieri, stipulando
apposite intese con istituzioni formative straniere per la
mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di
orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il
conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica
da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi
sufficienti di sostentamento da parte dello studente
straniero;
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per
motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del
corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione
tecnica superiore e di formazione superiore diverso da
quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa
autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attivita'
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero
titolare di tale permesso;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi
agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione
delle provvidenze previste dalla normativa vigente in
materia di diritto allo studio universitario e senza
obbligo di reciprocita';
d) i criteri per la valutazione della condizione
economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di
cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per
gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica
e alla formazione superiore in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all'estero.
4.
4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in
corso di validita', rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad
un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un
programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure
sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in
Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni,
senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per
proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato membro
o per integrarli con un programma di studi ad essi
connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di
validita' provenga da uno Stato membro che non applica
integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento
della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7,
esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e
della documentazione relativa al programma dell'Unione o
multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di
istruzione.
4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in
corso di validita' rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione europea, che non beneficia di un programma
dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla
mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di
istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in
Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un
periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei
requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero
correda la domanda di permesso di soggiorno con la
documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del
Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi,
che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia
e' complementare al programma di studi gia' svolto.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di
istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e
alle scuole di specializzazione delle universita', a
parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per
motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18,
18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai
titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di
studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia,
nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono
titolari dei diplomi finali delle scuole italiane
all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l'ingresso per studio.
5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e'
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio
ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante
la dicitura «studente».
5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo
studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla
base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali
comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o
piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di
soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo
studente titolare del permesso di soggiorno di cui al
presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio
nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione
europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche
quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e'
scaduto o revocato.
5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi
5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e'
rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei
seguenti casi:
a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e'
stato falsificato o contraffatto;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o
non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno
previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini
diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di
soggiorno ai sensi del presente articolo.
5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri:
a) che soggiornano a titolo di protezione
temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei
permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis,
20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso
di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3,
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di
protezione internazionale come definita dall'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno
richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in
attesa di una decisione definitiva;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla
libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che,
insieme ai loro familiari e a prescindere dalla
cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione
equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base
di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e
Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi;
d) che beneficiano dello status di soggiornante
di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis
per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
e) che soggiornano in qualita' di lavoratori
altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater;
f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione
europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito
di un trasferimento intrasocietario come definito
dall'articolo 27-quinquies, comma 2;
g) che sono destinatari di un provvedimento di
espulsione anche se sospeso.».

- Si riporta l'articolo 33 della Costituzione
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
 
Art. 7

Finanziamento delle universita'

1. Il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'immatricolazione al secondo semestre.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537recante: «Interventi correttivi di
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1993:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre
distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dallalegge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a
carico del bilancio statale per la realizzazione di
investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie
e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel
rispetto dellalegge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8
dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10.
11.
12.
13.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15.
16.
17.
18.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14
per gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e
cessazione dal servizio del personale delle universita' non
sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della
Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei
conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio
1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agliarticoli 11, 14 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di
vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio
vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, e quelli di cui agliarticoli 30, 33 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo
daldecreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli
enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il
limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti
non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti
previsti per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art.
36 della legge 20 marzo 1975, n. 70e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo daldecreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi
25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale
emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica
e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
 
Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle universita' non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalita' di applicazione alle universita' non statali legalmente riconosciute.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresi', le modalita' di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 per gli studenti gia' iscritti, anche nelle universita' non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU gia' acquisiti.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, nonche' alle riserve di posti previste dalle universita' per le accademie militari.
 
Art. 9

Disposizioni di coordinamento
e abrogazioni

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse.
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 2 agosto 1999, n. 264:
«Art. 3. - l. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle
modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato
dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.
127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e
2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di
posti a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della
valutazione dell'offerta potenziale del sistema
universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di
professionalita' del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a)
tra le universita', con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun
ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione
dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle universita' dei
posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa
valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attivita' di informazione e
orientamento degli studenti da parte degli atenei e del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di
preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione
da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli
atenei.
2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di
determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la
didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti
disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le
attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali
gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio
come parte integrante del percorso formativo, di attivita'
tecnico-pratiche e di laboratorio;
c) delle modalita' di partecipazione degli studenti
alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita'
di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei
laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo
di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.».
 
Art. 10

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 maggio 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bernini, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Nordio