Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2025, n. 71 |
Disciplina delle nuove modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l); Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1; Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «Classi di laurea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2023, n. 302; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2025; Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina le nuove modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualita' della formazione e la sostenibilita' del sistema universitario.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana «Art.3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.». «Art.32. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.». «Art 34. - La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14 marzo 2025, n. 26 recante: «Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.64 del 18 marzo 2025: «Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzionee nel rispetto dell'autonomia delle universita'. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera; b) individuare criteri di sostenibilita' per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita'; c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale; d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonche' individuare modalita' per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria; f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle universita', nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualita' della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale; g) individuare le modalita' atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale; h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze; i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonche' dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualita' elevati; m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attivita' di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilita' degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma; o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le universita', ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare ne' ai fini dell'esame di Stato. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di quarantacinque giorni. 5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo. 6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 17 maggio 1997: «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta." 3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente: "4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri". 4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". 5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente: "Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attivita'. 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita' locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province". 6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione. 2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici". 7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e' inserito il seguente: "Art. 14-quater. - 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati". 8. 9. 10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria. 11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge. 12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente: "5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione". 13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi', un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime". 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. 15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse. 17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma: "In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando". 18. Fino alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 19. 20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione. 21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale. 22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo. 23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza". 24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate". 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri. 25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. 27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi Dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza. 29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare complessita' in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa". 30. 31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 32. I1 controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. 33. 34. 35. 36. 37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle province e dei comuni. 47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dopo le parole "di personale del comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni"; b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". 48. 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non scolastici. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 58-bis. 59. 60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato. 61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, e' abrogato. 62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore". 63. Il consiglio comunale puo' determinare le agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori. 64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote. 65. 66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi alla cessione. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 78-bis. 79. 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonche' le somme derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni centrali. 80. 81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale. 82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi' stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate. 83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni. 84. 85. 86. 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie locali, e' disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche' di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale. 88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entita' e dovuti all'ente interessato. 89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta. 90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici"; b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di proprieta' non condominiale". 91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241. 93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla criminalita' organizzata. 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata ad attivita' affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le attivita' caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attivita' purche' finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilita' funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente: a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli; b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati; c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale; d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali e' consentito l'accesso a studenti italiani; e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di rinnovabilita' dei contratti. 97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati. 98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi' norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 99. 100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali. 101. In ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalita' di elezione. 109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle universita', per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo. 111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione le professionalita' prodotte dai diplomi universitari, dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione, nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a). 112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga posizione in universita' straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto. 113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza. 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati. 115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti; b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria; c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti; d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie; e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato; g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma; h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche' per l'uso di strutture e attrezzature. 116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda". 117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche, le universita' potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica. 118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente: "2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1". 119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a), b ) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una universita' non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le universita' non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. 121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potesta' di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia esercitera' le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia di cui al presente comma si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni. 122. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le universita' e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita' riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le universita' e istituzioni universitarie estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. 123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi. 124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facolta'. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e' subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi. 125. I competenti organi dell'universita' degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'universita' di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'universita' istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 126. L'universita' degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facolta' di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e' subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali. 127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'universita' di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo e' rilasciato dalla universita' di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui e' sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta universita'. 128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi. 129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione". 130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non e' rinnovabile". 131. 132. 133. 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle citta' ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le finalita' perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti. 134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" e' sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare". 135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio. 136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente. 137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998. - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante: «Norme in materi di accessi ai corsi universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.». - La legge 12 aprile 2022, n. 33 recante: «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'universita' e della ricerca; b) «CUN»: il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18; c) «legge di delega», la legge 14 marzo 2025, n. 26; d) «semestre filtro»: il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1; e) «iscrizione»: l'iscrizione al semestre filtro e al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all'articolo 1; f) «immatricolazione»: l'iscrizione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 e al secondo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale diversi da quelli di cui all'articolo 1; g) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; h) «CFU»: i crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Note all'art. 2: - La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 26 gennaio 2006. - La legge 14 marzo 2025, n. 26 recante: «Delega al governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2025. - La legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978. - Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004. |
| Art. 3
Principi
1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) e' libera. 2. Al fine di assicurare la sostenibilita' per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, le universita', in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacita' ricettiva, garantiscono adeguate modalita' di erogazione della didattica. |
| Art. 4
Modalita' di iscrizione, di erogazione dell'offerta formativa e di svolgimento delle prove d'esame
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in universita' diverse. L'iscrizione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, e' gratuita. 2. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individua le sedi delle universita', in numero da definire con i decreti di cui comma 3 comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali e' disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonche', in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 6. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. I decreti di cui al primo periodo stabiliscono, altresi', le modalita' di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi incluse le modalita' di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonche' le modalita' per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle universita'. 4. L'offerta formativa del semestre filtro e' erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosita' massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le universita' possono prevedere attivita' didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro. 5. L'iscrizione al semestre filtro e' consentita per un massimo di tre volte. Ai sensi del comma 3 sono disciplinate le modalita' di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti. 6. Relativamente all'offerta formativa del semestre filtro, non trova applicazione la disciplina sulla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 12 aprile 2022, n. 33: «Art. 4 (Modalita' e criteri per consentire la doppia iscrizione contemporanea). - 1. Con decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, sono disciplinate le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 1, con particolare attenzione per i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, e per favorire il conseguimento, sulla base di apposite convenzioni, presso due universita', scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale, di cui almeno un'istituzione italiana, di titoli finali doppi o congiunti. Con il decreto di cui al presente comma, sentito il Ministro dell'istruzione per le parti di competenza, sono altresi' stabilite le modalita' di adeguamento del fascicolo elettronico dello studente, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' modalita' di raccordo con il curriculum dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo l'accesso tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), la carta nazionale dei servizi o la carta d'identita' elettronica, come previsto dall'articolo 64, commi 2-quater, 2-nonies e 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ferma restando l'autonomia delle universita', i criteri in base ai quali e' consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi universitari con accesso a numero programmato a livello nazionale. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, sono disciplinate le modalita' per facilitare agli studenti la contemporanea iscrizione di cui all'articolo 2 e per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti, all'esito di corsi di studio integrati istituiti, sulla base di apposite convenzioni, da due istituzioni dell'AFAM o da universita' e istituzioni dell'AFAM, di cui almeno una italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge 14 marzo 2025, n. 26: «Art. 2 (Delega al Governo per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle modalita' di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle universita'. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera; b) individuare criteri di sostenibilita' per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilita' dei posti dichiarata dalle universita'; c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale; d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonche' alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonche' individuare modalita' per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonche' da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria; f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalita' per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacita' ricettive delle universita', nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualita' della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale; g) individuare le modalita' atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale; h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze; i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonche' dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualita' elevati; m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attivita' di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilita' degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera c) del presente comma; o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le universita', ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresi', che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare ne' ai fini dell'esame di Stato. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere h), m) e n) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere f) e g) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere n) e o) del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di quarantacinque giorni. 5. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo. 6. Qualora uno o piu' decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». |
| Art. 5
Discipline qualificanti comuni
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nelle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e biochimiche, scienze fisiche, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3. 2. I programmi formativi del primo semestre dei corsi di cui al comma 1 sono uniformi e coordinati a livello nazionale, garantendo l'armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, da definire con il decreto di cui al comma 1, e comunque non inferiore a diciotto CFU.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 6
Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre
1. L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e' subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalita' di verifica uniformi definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3. 2. In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente e' immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalita' di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, lo studente puo' proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di collocazione in graduatoria e delle preferenze espresse, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi. 4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle universita', ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 39 (Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore). - 1. In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonche' agli interventi per il diritto allo studio, e' assicurata la parita' di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalita' di cui al presente articolo. 2. Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilita' finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilita' studentesca, nonche' organizzando attivita' di orientamento e di accoglienza. 3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalita' di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilita' di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero; b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'istituzione, e l'esercizio di attivita' di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso; c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocita'; d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformita' di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione tecnica e alla formazione superiore in Italia; f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero. 4. 4-bis. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea in quanto iscritto ad un corso di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore o ad un istituto di insegnamento superiore, che beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, senza necessita' di visto e di permesso di soggiorno per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7. Nel caso in cui l'autorizzazione in corso di validita' provenga da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, lo straniero al momento della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 7, esibisce copia dell'autorizzazione del primo Stato membro e della documentazione relativa al programma dell'Unione o multilaterale o all'accordo tra due o piu' istituti di istruzione. 4-ter. Lo straniero titolare di un'autorizzazione in corso di validita' rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, che non beneficia di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilita' o di un accordo tra due o piu' istituti di istruzione superiore, puo' fare ingresso e soggiornare in Italia, al fine di svolgervi parte degli studi, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico. Lo straniero correda la domanda di permesso di soggiorno con la documentazione, proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesta che il programma di studi da svolgere in Italia e' complementare al programma di studi gia' svolto. 5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle universita', a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi religiosi, per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' ai titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio. 5-bis. Agli stranieri di cui ai commi 4-ter e 5 e' rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per studio ai sensi dell'articolo 5, commi 3, lettera c) e 8, recante la dicitura «studente». 5-ter. Quando il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) e' rilasciato allo studente che fa ingresso nel territorio nazionale sulla base di specifici programmi dell'Unione o multilaterali comprendenti misure sulla mobilita' o accordi tra due o piu' istituti di istruzione superiore, il permesso di soggiorno fa riferimento a tali programmi o accordi. Lo studente titolare del permesso di soggiorno di cui al presente comma e' riammesso senza formalita' nel territorio nazionale, su richiesta di altro Stato membro dell'Unione europea che si oppone alla mobilita' dello studente anche quando il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' scaduto o revocato. 5-quater. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 5-bis e 5-ter non e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato ovvero, se gia' rilasciato, e' revocato nei seguenti casi: a) se e' stato ottenuto in maniera fraudolenta o e' stato falsificato o contraffatto; b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa piu' le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per i quali ha ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi del presente articolo. 5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 5-ter non si applicano agli stranieri: a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonche' del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, ovvero hanno richiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva; c) che sono familiari di cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato o esercitano il diritto alla libera circolazione ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, o che, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, godano di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, sulla base di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e Paesi terzi o tra l'Unione e Paesi terzi; d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; e) che soggiornano in qualita' di lavoratori altamente qualificati, ai sensi dell'articolo 27-quater; f) che sono ammessi nel territorio dell'Unione europea in qualita' di dipendenti in tirocinio nell'ambito di un trasferimento intrasocietario come definito dall'articolo 27-quinquies, comma 2; g) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.». - Si riporta l'articolo 33 della Costituzione «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme.». |
| Art. 7
Finanziamento delle universita'
1. Il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'immatricolazione al secondo semestre.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993: «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dallalegge 28 giugno 1977, n. 394; b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto dellalegge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29e successive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei. 9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'. 10. 11. 12. 13. 14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000. 15. 16. 17. 18. 19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 20. 21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agliarticoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agliarticoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo daldecreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo daldecreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». |
| Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle universita' non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalita' di applicazione alle universita' non statali legalmente riconosciute. 2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresi', le modalita' di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 per gli studenti gia' iscritti, anche nelle universita' non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU gia' acquisiti. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, nonche' alle riserve di posti previste dalle universita' per le accademie militari. |
| Art. 9
Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse. 2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere f), g) e h) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.
Note all'art. 9: - Per i riferimenti all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 2 agosto 1999, n. 264: «Art. 3. - l. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalita' del sistema sociale e produttivo; b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le universita', con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio; c) determinazione da parte delle universita' dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonche' di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale; d) previsione di attivita' di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle universita', monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei. 2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attivita' pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.». |
| Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le universita' provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 maggio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Bernini, Ministro dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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