Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 9 maggio 2025
Partenariato pubblico privato in finanza di progetto - Affidamento della concessione del Polo impiantistico relativo alla: a) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b) progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati. - Attivita' necessarie e funzionali alla cantierizzazione. (Ordinanza n. 24).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, di un Commissario straordinario del Governo «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», in carica fino al 31 dicembre 2026;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto presidenziale del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025», che:
al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni e, nello specifico:
a) la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e degli indirizzi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198-bis del medesimo decreto;
b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
c) l'elaborazione e l'approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del sopra richiamato decreto legislativo n. 152/2006;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006;
al comma 2, prevede che il Commissario straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 ove necessario, «puo' provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. [...] La Regione Lazio si esprime entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia»;
Atteso che:
con ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 1° dicembre 2022, a seguito di conclusione positiva della procedura per la Valutazione ambientale strategica (VAS), e' stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (di seguito «PGRRC»), unitamente al Rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla Dichiarazione di sintesi, con i relativi allegati;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022:
e' stata disposta la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione, autorizzato con operazione R1, di capacita' di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, (di seguito «Polo impiantistico»), con le caratteristiche previste dal PGRRC approvato dal Commissario straordinario, relativo alla:
a. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti;
b. progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
e' stato imposto un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del succitato impianto di termovalorizzazione sui terreni e sulle pertinenze acquisiti da AMA S.p.a. in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in localita' Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600 (di seguito il «Terreno»);
e' stata disposta l'indizione, da parte di Roma Capitale, di una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per il su richiamato Polo impiantistico, secondo i termini e le modalita' da definirsi nello specifico avviso pubblico;
e' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta di Project Financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse da avviarsi da parte di Roma Capitale;
e' stato disposto che venga costituito un diritto di superficie, ex art. 952 e ss. del codice civile, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'Assemblea dei soci di AMA S.p.a., secondo le forme e le modalita' stabilite dallo Statuto societario, sul terreno di proprieta' di AMA S.p.a., in favore del concessionario, per la realizzazione del predetto Polo impiantistico, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per la predetta presentazione di Project Financing;
Dato atto che il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti (gia' Dipartimento ciclo dei rifiuti) con:
determinazione dirigenziale n. NA/152 del 1° dicembre 2022 ha approvato l'avviso esplorativo riguardante la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di Project Financing finalizzate all'individuazione del promotore ex art. 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della concessione del predetto Polo impiantistico;
determinazione dirigenziale n. NA/101 del 9 marzo 2023 ha approvato l'unica proposta pervenuta, presentata dall'RTI - Raggruppamento temporaneo di imprese - composto da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, contenente le proposte tecnica ed economica, ammettendola alle fasi successive della procedura, chiusasi il successivo 25 marzo;
determinazione dirigenziale n. NA/116 del 22 marzo 2023 ha nominato la commissione giudicatrice per l'esame delle proposte di Project Financing finalizzata all'individuazione del promotore per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico di cui alla determinazione dirigenziale n. NA/152/2022;
determinazione dirigenziale n. NA/341 del 15 novembre 2023 ha proposto «l'approvazione della proposta" presentata dal sopra indicato RTI, come rimodulata in esito del processo di confronto con l'Amministrazione capitolina;
Atteso, altresi', che:
con ordinanza n. 27 del 16 novembre 2023, il Commissario straordinario ha disposto:
l'approvazione della determinazione dirigenziale del direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti n. NA/341/2023 relativa alla proposta tecnico economica di Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico, come descritto in precedenza, presentata dal RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a. e Suez Italy S.p.a., quali mandanti, attribuendo allo stesso RTI la qualifica di promotore;
che Roma Capitale provveda ad inserire nell'ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni l'impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti unitamente all'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;
che Roma Capitale, tramite le competenti strutture, provveda ad indire una gara europea a procedura telematica aperta di Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;
in forza dei poteri di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 91/2022, la deroga alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 41, comma 2 nonche' all'art. 6 dell'all. I.7, relativamente al contenuto del progetto di fattibilita' tecnico economica (di seguito «PFTE») posto a base di gara, nonche' parzialmente a quanto indicato all'art. 193, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo che l'offerta, oltre alle varianti migliorative, contenga le integrazioni necessarie rispetto al progetto posto a base di gara;
in attuazione della su richiamata ordinanza commissariale n. 27/2023, il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale n. NA/342 del 16 novembre 2023, ha disposto l'avvio del procedimento per l'affidamento della concessione del piu' volte richiamato Polo impiantistico, mediante Project financing ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, per un valore dell'investimento pari a euro 946.100.000,00, IVA esclusa;
con successiva determinazione dirigenziale n. SU/654 del 16 novembre 2023, il Dipartimento centrale appalti di Roma Capitale ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, la procedura aperta di gara tramite procedura di Project financing ex art. 193, decreto legislativo n. 36/2023 e ad approvare il bando e il disciplinare di cui all'art. 225 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni alla pubblicazione degli atti di gara;
il bando di gara e' stato pubblicato sulla piattaforma Tutto Gare di Roma Capitale, ID 2028 ID SUAFF 98542, nonche' nella Gazzetta Ufficiale europea serie S n. 223 del 20 novembre 2023, nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 134 del 20 novembre 2023, nonche' sul Servizio contratti pubblici del MIT (SCP);
i termini per la presentazione delle offerte si sono conclusi in data 18 maggio 2024;
a seguito della valutazione dell'unica offerta pervenuta, la commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. NA/173 del 31 maggio 2024, ha trasmesso al RUP i verbali relativi ai lavori della stessa all'esito dei quali e' stata proposta l'aggiudicazione della gara al costituendo RTI composta da ACEA Ambiente S.r.l., quale capogruppo mandataria, e da Hitachi Zosen Inova Ag (oggi Kanadevia Inova Ag), Vianini Lavori S.p.a., Suez Italy S.p.a. e RMB S.p.a. quali mandanti;
Considerato che con ordinanza n. 30 del 7 agosto 2024, il Commissario straordinario, con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha disposto che Roma Capitale, in qualita' di stazione appaltante ed ente concedente, si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito «Invitalia»), quale Centrale di committenza, per l'affidamento delle attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, sia del PFTE sia del successivo progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), invitando cinque operatori economici accreditati ai sensi degli articoli 34 e 35 dell'all. I.7 sopra richiamato, autorizzando a tal fine la sottoscrizione da parte di Roma Capitale di apposita Convenzione con Invitalia avvenuta in data 16 settembre 2024;
Preso atto che:
il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale rep. NA/312 del 27 settembre 2024, ha autorizzato, tra l'altro, l'espletamento di una procedura negoziata ex art. 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento dei servizi di verifica del PFTE e del progetto esecutivo, demandando ad Invitalia, quale Centrale di committenza, tutte le attivita' connesse alla procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
Invitalia in data 6 novembre 2024 ha trasmesso al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti il provvedimento di aggiudicazione della predetta procedura in favore del Raggruppamento temporaneo d'imprese composto da Rina Check S.r.l. (mandataria), Bureau Veritas Italia S.p.a. e Conteco Check S.r.l. (mandanti), (di seguito «RTI per la verifica»);
il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale rep. NA/390 del 6 dicembre 2024, ha preso atto dell'esito della procedura di gara negoziata per l'affidamento dei sopra citati servizi di verifica del PFTE e del progetto esecutivo relativi al polo impiantistico, procedendo quindi, in data 19 dicembre 2024, alla sottoscrizione del relativo Accordo Quadro;
il predetto Dipartimento, con determinazione dirigenziale rep. NA/414/2024 del 23 dicembre 2024, ha approvato il contratto specifico n. 1, sottoscritto il successivo 15 gennaio 2025, tra Roma Capitale e il RTI per la verifica del PFTE;
l'attivita' di verifica del PFTE, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si e' conclusa in data 18 aprile 2025, con la trasmissione del Rapporto conclusivo, acquisito agli atti dipartimentali con prot. NA/8325/2025, con esito «conforme con osservazioni»;
Atteso che con l'ordinanza commissariale n. 40 dell'11 novembre 2024, al fine di assicurare, nei tempi previsti dal cronoprogramma del PFTE, oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico, in fase di aggiudicazione, la realizzazione dello stesso e garantire la tutela del correlato interesse pubblico relativo al raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica di Roma Capitale e della prossimita' territoriale nel trattamento dei rifiuti, e' stata disposta la sospensione della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IX n. CN/1516/2024 recante la rimozione e/o demolizione, entro il termine di novanta giorni di cui all'art. 15, comma 1, della legge R.L. n. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale fissazione dello stesso al 31 ottobre 2026, degli interventi edilizi realizzati in via Ardeatina km 23,600, delle ulteriori eventuali opere abusive medio tempore ivi eseguite, nonche' il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle particelle identificate dai seguenti dati catastali: foglio 1186 particelle 16, 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, 860 e 861, a motivo che le attivita' ingiunte dal Municipio IX con il su richiamato provvedimento, seppur con tempistiche diverse da quelle dallo stesso indicate, saranno effettuate durante i lavori di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione in quanto ricomprese, unitamente ai relativi costi, nel PFTE oggetto della procedura di Project Financing per l'affidamento della concessione del Polo impiantistico;
Dato atto che:
AMA S.p.a. e' proprietaria dell'area identificata dai seguenti dati catastali: foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822;
sulla suddetta area grava un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione in forza del disposto di cui all'ordinanza commissariale n. 8/2022;
Dato atto, altresi', che:
AMA S.p.a., con nota prot. n. 0163440.U del 29 ottobre 2024, trasmetteva al Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti la nota con la quale aveva comunicato al competente Dipartimento di Citta' metropolitana di Roma Capitale la propria intenzione di presentare formale istanza per procedere allo spostamento del fosso adiacente alle aree di sua proprieta' in via Ardeatina km 23,600 - Santa Palomba (RM), ai fini del rilascio del relativo parere, nonche' il riscontro fornito da quest'ultimo laddove veniva reputato perseguibile quanto proposto con la precisazione che la relativa procedura avrebbe dovuto essere attivata presso la competente Agenzia del demanio;
AMA S.p.a., con nota prot. 0186526.U del 3 dicembre 2024, presentava all'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale istanza di sdemanializzazione della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera», adiacente alle aree di proprieta' AMA S.p.a. distinte in Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186, particelle 561, 818 (Innesto Nord del Fosso), 673, 819 (Innesto Sud del Fosso) a porzione della p.lla 674 del foglio 1186 (intestata a Citta' metropolitana di Roma Capitale) ed adiacente a porzione della p.lla 861 del foglio 1186 (intestata a Provincia di Roma), site in via Ardeatina Km 23,600 - localita' Santa Palomba - Roma Capitale - Municipio Roma IX, rilevando che:
«la porzione dell'originario tracciato del fosso in oggetto, non e' piu' esistente e deviato nel suo percorso»;
il tracciato del fosso oggi presente, di fatto, e' l'unico corpo idrico che assolve completamente le funzioni idrauliche dell'intera area;
l'area afferente la porzione del tracciato dell'originario fosso (non piu' esistente) e' destinata e sara' occupata dalla realizzazione del Termovalorizzatore, opera di interesse pubblico;
il progetto PFTE per la realizzazione del Termovalorizzatore prevede, tra le altre opere, anche lo spostamento del tracciato del fosso attualmente presente in altra posizione. ... .»;
la su richiamata Agenzia del demanio riscontrava la predetta nota con comunicazione prot. AMA n. 0193029.E del 13 dicembre 2024 e 0196834.E del 19 dicembre 2024, rappresentando ad AMA S.p.a., agli enti a vario titolo interessati nonche' all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (di seguito «AUBAC»), ai fini dell'istruttoria de qua, la necessita':
dell'acquisizione dei pareri da parte degli organi idraulici competenti;
della compatibilita' della variazione d'uso dell'area demaniale con il rispetto del buon regime delle acque, con la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e con la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti;
dell'attestazione che le aree non sono tra quelle di nuova formazione di cui agli articoli 942 e 945 del codice civile;
del parere espresso e motivato dell'Autorita' di bacino in merito alla compatibilita' della sdemanializzazione con gli aspetti connessi con il rischio idrogeologico, i vincoli, le misure di salvaguardia e le norme di attuazione del vigente Piano assetto idrogeologico (di seguito «PAI») e che la stessa attesti formalmente in quali classi di rischio e di pericolosita' idraulica siano comprese le aree oggetto del procedimento di sdemanializzazione.
Inoltre, l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale precisava che, qualora tutti i pareri resi dalle autorita' idrauliche fossero favorevoli e non sussistessero motivi valutati come ostativi, avrebbe sottoposto la proposta di sdemanializzazione al Ministero dell'ambiente per gli ulteriori approfondimenti di competenza e che, all'esito della su richiamata istruttoria, sarebbe stato sottoscritto il decreto interministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, che determina il passaggio di beni dello Stato dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.
La stessa evidenziava, poi, che il valore dei beni sdemanializzati e' stimato dall'Agenzia del demanio con riferimento al libero mercato e l'eventuale alienazione avviene secondo le ordinarie procedure di evidenza pubblica, salvo nei casi in cui la norma preveda procedure a trattativa privata a favore degli aventi diritto.
Da ultimo comunicava ad AMA S.p.a. che avrebbe dovuto provvedere al frazionamento della porzione del fosso, oggetto della domanda di sdemanializzazione, indispensabile per individuare catastalmente le aree oggetto dell'eventuale sclassifica;
l'AUBAC, in riscontro alla su richiamata comunicazione, ai fini dell'espressione del parere e dell'attestazione richiesta dall'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, rilevava, con nota prot. n. 3417/2025 del 19 marzo 2025, che «l'area oggetto di sdemanializzazione (ndr. fosso della Cancelliera) non e', ad oggi, inclusa nelle perimetrazioni di pericolosita' o di rischio idraulico, cosi' come definite nel PAI, in quanto non oggetto di studi pregressi recepiti nella pianificazione di bacino, e come tale non e' interessata da misure di salvaguardia o vincoli di PAI».
In aggiunta rappresentava che «tale porzione di reticolo non rientra tra i corsi d'acqua principali ne' tra quelli classificati pubblici con D.G.R. n. 452 del 1° aprile 2005 e che non e' interessata da aree di attenzione per pericolo di inondazione (di cui agli articoli 9 e 27 delle Norme di PAI)».
La suddetta Autorita', valutati i contenuti tecnici della documentazione e il contesto in esame, essendo inoltre il procedimento finalizzato alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico, riteneva che «debbano essere soddisfatte, per la compatibilita' con la pianificazione di bacino, le seguenti condizioni:
mantenimento del buon regime delle acque pubbliche e verifica dell'officiosita' idraulica negli scenari di piena;
garanzia di continuita' del reticolo idrografico anche dal punto di vista della demanialita' rinvenibile dalla cartografia catastale;
assenso dell'autorita' idraulica competente al nuovo assetto idrografico proposto».
L'AUBAC, pertanto, valutate le finalita' della richiesta pervenuta e tenuto conto degli incontri di approfondimento tenutisi con Citta' metropolitana di Roma Capitale e Regione Lazio, ha ritenuto che, «per la compatibilita' dell'istanza di sdemanializzazione rispetto alla pianificazione di bacino, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
1) dimostrazione mediante studio idraulico della piena officiosita' idraulica del nuovo tracciato per scenari con tempo di ritorno pari a 200 anni. A tal fine e' necessaria una estensione della verifica idrologico-idraulica per un adeguato tratto, a monte dell'intersezione con Via di Valle Caia e a valle dell'attraversamento ferroviario della zona industriale-logistica di Santa Palomba, nonche' per le zone a campagna, con lo scopo di simulare i potenziali scenari di allagamento e propagazione in tutta l'area per le configurazioni ante e post operam. In particolare, si ritiene opportuno che venga implementato un modello idraulico con approccio di moto vario con geometria adeguata a riprodurre le propagazioni delle esondazioni, ad esempio mediante aree bidimensionali, e con elementi rappresentativi delle infrastrutture di attraversamento e di contenimento. Si raccomanda, inoltre, di adottare valori cautelativi dei coefficienti di scabrezza, cosi' da considerare resistenze al moto tipiche anche di situazioni di minor manutenzione;
2) pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo n. 152/2006 che, per le esigenze di tutela dei corpi idrici, vieta la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita', nonche' la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nella fascia di almeno 10 metri dalle sponde. Inoltre, in caso di adiacenza alla sede stradale dovra' essere garantita una distanza di rispetto del nuovo tracciato di almeno 4 metri;
3) al fine di mantenere la continuita' idraulica del fosso della Cancelliera, la sdemanializzazione dell'attuale porzione di fosso potra' avvenire solo dopo la realizzazione e la demanializzazione del nuovo tracciato nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti»;
Preso atto che:
AMA S.p.a., con nota prot. n 57130.U del 4 aprile 2025, acquisita in pari data agli atti del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti con prot. n. NA/7150, trasmetteva la su richiamata corrispondenza intercorsa con l'Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale e l'AUBAC inerente alla procedura di sdemanializzazione della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera»;
il Responsabile unico del progetto (RUP), con nota prot. n. NA/7359 dell'8 aprile 2025, nel riscontrare la suddetta nota, forniva precisazioni in merito alla costituzione del diritto di superficie;
il RUP, in data 23 aprile 2025, con relazione di cui al prot. n. NA/8512, rappresentava:
l'avvenuta conclusione in data 18 aprile 2025 dell'attivita' di verifica, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni del PFTE relativo al polo impiantistico, come da rapporto conclusivo, acquisito agli atti con prot. n. NA/2025/8325, dal seguente esito: «conforme con osservazioni»;
l'avvenuta esecuzione dell'attivita' di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, ex art. 99 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di valutare l'affidabilita' dello stesso prima della stipula del contratto, conclusasi in data 11 aprile 2025, con il seguente esito «positivo»;
in data 29 aprile 2025 il RUP provvedeva, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, alla validazione del PFTE, come da nota NA/8925/2025;
con nota prot. n. 00002223/2025 del 22 aprile 2025, la societa' ACEA Ambiente S.r.l., in qualita' di capogruppo mandataria del costituendo RTI, ha comunicato a Roma Capitale l'avvenuta costituzione in data 17 aprile 2025 della societa' di Progetto di cui all'art. 194 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 6.6 del Disciplinare di gara da parte dei membri del medesimo RTI, denominata RenewRome S.r.l.;
il direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con nota prot. n. NA/9024 del 30 aprile 2025 ha richiesto alla CMRC (in qualita' di ufficio procedente ai sensi del regolamento R.L. n. 1/2022) di fornire indicazioni sulla procedura da mettere in atto per il rilascio, nelle more dell'avvio e della definizione della procedura di sdemanializzazione, dell'autorizzazione all'uso della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera», al solo fine di svolgervi attivita' funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;
CMRC riscontrava la suddetta richiesta con nota prot. n. 79925 del 2 maggio 2025 con la quale forniva le richieste indicazioni sulla procedura in argomento che prevede che il concessionario richieda alla CMRC il rilascio della concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del c.d. «Fosso della Cancelliera», cosi' come cartografato in catasto, al fine di svolgervi attivita' funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;
Preso atto, altresi', che:
il RUP, in data 5 maggio 2025, con relazione di cui al prot. n. NA/9258, trasmessa al Commissario straordinario, dettagliava le azioni intraprese finalizzate alla stipula del contratto di concessione con particolare riferimento agli aspetti di cui a seguire:
verifica dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, di cui al Titolo IV del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' degli ulteriori requisiti indicati nel disciplinare di gara;
verifica del Progetto di fattibilita' tecnico-economica (PFTE) ai sensi dell'art. 42 e dell'all. I.7 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, svolte da un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di Tipo A, in esito alle quali il PTFE e' risultato conforme (con osservazioni), come risulta dal Rapporto conclusivo di verifica denominato «Rapporto conclusivo RC.03.C» del 18 aprile 2025;
redazione della citata relazione di cui al prot. n. NA/8512 del 23 aprile 2025, illustrante le attivita' svolte in relazione alla verifica dei requisiti di partecipazione e alla verifica del PFTE;
validazione del progetto in data 29 aprile 2024, all'esito delle verifiche operate dall' Organismo di ispezione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come da citata nota prot. NA/8925;
modifiche allo schema di contratto di concessione originariamente posto a base di gara, condivise con la societa' di Progetto RenewRome S.r.l. (gia' costituendo RTI), che hanno riguardato:
la procedura di sdemanializzazione della porzione del c.d. «Fosso della Cancelliera» adiacente alle aree di proprieta' AMA S.p.a., piu' volte richiamate nel presente provvedimento;
il diritto di superficie da concedersi da parte di AMA S.p.a. in favore del concessionario in relazione alle particelle di proprieta' e da integrarsi successivamente con la cessione dell'area attualmente occupata dalla porzione del Fosso della Cancelliera;
l'integrazione con le previsioni riportate all'art. 17 del disciplinare di gara relativamente alle somme a disposizione dell'amministrazione;
la durata del contratto di concessione pari a complessivi trentatre' anni e sette mesi;
l'integrazione, nella descrizione delle penali, del documento contrattuale [6] - Capitolato di gestione, come previsto all'art. 24 del disciplinare di gara;
la stipula del contratto di concessione rispetto alla quale il RUP, congiuntamente al direttore del Dipartimento centrale appalti, anche in considerazione dei pareri richiesti ed espressi dal Capo di Gabinetto, dal direttore generale, dal Capo dell'Avvocatura capitolina e dalla Segretaria generale ha ritenuto di poter accogliere l'istanza della predetta RenewRome S.r.l. di individuare, quale ufficiale rogante, un'unica figura professionale notarile a fronte di due soggetti diversi (Segretario comunale per il contratto di concessione e notaio per il contratto di costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario), atteso che non e' configurabile come obbligo per l'amministrazione comunale l'avvalersi sempre e necessariamente dell'attivita' del Segretario comunale e non reputando vincolante la previsione contenuta all'art. 24 del disciplinare di gara;
il Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti, con determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 disponeva, tra l'altro:
l'aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella societa' di Progetto RenewRome S.r.l., della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione de quo;
l'approvazione del PFTE e dell'offerta tecnico-economica del costituendo RTI aggiudicatario, come revisionati in fase di verifica e oggetto di validazione, da considerarsi parte integrante dello stipulando contratto, nonche' dello schema di contratto di concessione unitamente al Capitolato di gestione;
che il concessionario provveda alla richiesta alla CMRC della concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del c.d. «Fosso della Cancelliera», secondo la procedura indicata con la su citata nota prot. CMRC/2025/79925;
che, al fine di mantenere la continuita' idraulica del Fosso della Cancelliera, il concessionario: proceda allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. 2025/3417 e realizzi il nuovo tracciato secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti;
Dato atto che le determinazioni del RUP, come dettagliate nella su richiamata relazione del 5 maggio 2025, sono state assunte «al solo fine di garantire il rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni ..., assicurando quindi, senza compromettere in temini di qualita' il risultato della concessione, la massima tempestivita' dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi di legalita' e trasparenza»;
Richiamati:
la legge 5 gennaio 1994, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» ed, in particolare, l'art. 5 che dispone, al comma 1, che «[...] i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, [...] devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilita' dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati. [omissis]»;
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
la l.r. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53 recante «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 115 che dispone:
al comma 1, che «al fine di assicurare [omissis] stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversita' da contemperarsi con le esigenze di funzionalita' dell'alveo, [omissis] le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumita' e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.»;
al comma 2, che «gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita'.»;
il regolamento Regione Lazio 3 gennaio 2022 n. 1, pubblicato sul BUR Lazio 11 gennaio 2022 n. 5 recante «Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche»;
la deliberazione della Regione Lazio 31 maggio 2022, n. 342 «Regolamento regionale n. 1/2022 recante "Nuova disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico. Abrogazione del regolamento regionale 30 aprile 2014, n. 10 (Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi) e successive modifiche". - Approvazione degli schemi di disciplinare per le concessioni di lunga e breve durata e dell'allegato tecnico contenente le modalita' e le procedure per il calcolo del canone di concessione e degli indennizzi per utilizzo ed occupazione senza titolo»;
Richiamati, altresi':
l'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni rubricato «principio di risultato» ed in particolare:
il comma 3, ai sensi del quale tale principio «costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita'. Esso e' perseguito nell'interesse della comunita' e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea»;
il comma 4 ai sensi del quale tale principio «costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto ...»;
l'art. 102 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ai sensi del quale «Quando i capi delle rispettive amministrazioni o l'altra parte contraente ne facciano richiesta, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento»;
Visti i pareri rilasciati dagli organi di Alta direzione dell'ente, dal Capo dell'Avvocatura capitolina e dalla Segretaria generale di cui, rispettivamente alle note prot. nn. RA/2025/26144, RF/2025/30665 e RC/2025/12918, a seguito di richiesta del RUP/direttore del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti e dal direttore del Dipartimento centrale appalti con nota SU/2025/6016;
Ritenuta la coerenza e la conformita' al quadro giuridico esistente degli atti posti in essere dal RUP ai fini dell'aggiudicazione e alla conseguente stipula sia del contratto di concessione che del contratto di costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario sull'area de qua in via contestuale, da parte di un'unica figura professionale notarile, come richiesto dalla societa' di Progetto RenewRome S.r.l. (gia' costituendo RTI) con nota prot. n. 01/25 acquisita al protocollo capitolino al n. SU/2025/5975, anche alla luce del su richiamato principio di risultato in coerenza al quale il RUP ha esercitato la propria discrezionalita' gestionale;
Preso atto che:
il consiglio d'amministrazione di AMA tenutosi in data 8 aprile 2025, ha deliberato:
di conferire mandato al suo Presidente affinche' ponga in essere tutto quanto necessario, utile o anche solo opportuno al fine della realizzazione dell'operazione di costituzione del diritto di superficie sui terreni e sulle pertinenze di proprieta' della societa' siti nel territorio di Roma Capitale, loc. Santa Palomba, identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186 - particelle 560, 561, 105, 673, 818, 819, 820, 821, 822 in favore dell'aggiudicatario della procedura di gara indetta da Roma Capitale ed avente ad oggetto «Proposta di PPP in finanza di progetto per l'affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacita' di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati», con facolta' di convocare l'assemblea dei soci di AMA S.p.a. ai fini dell'autorizzazione alla costituzione del suddetto diritto di superficie secondo le modalita' ed i termini previsti dallo Statuto sociale e dall'ordinanza commissariale n. 8/2022;
che i rapporti tra il concedente e il concessionario saranno regolati da apposito contratto di concessione, che verra' sottoscritto contestualmente all'atto di costituzione del diritto di superficie;
che, con nota prot. n. RA/26949 del 2 maggio 2025 il Sindaco di Roma Capitale ha delegato il dirigente ad interim della U.O. Supporto strategico alla governance societaria della I Direzione dell'Ufficio di Gabinetto a rappresentare l'amministrazione capitolina all'assemblea ordinaria dei soci di AMA S.p.a. convocata e aperta in data 17 aprile 2025, successivamente sospesa e aggiornata in prosecuzioni lavori da ultimo alla data del 5 maggio 2025 per discutere e deliberare sull'«autorizzazione alla costituzione di un diritto di superficie sui terreni e sulle pertinenze di proprieta' di AMA S.p.a. siti in localita' Santa Palomba ai fini della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione: delibere inerenti e conseguenti», di cui al punto 1 dell'odg, specificando che il suddetto dirigente «vorra' rappresentare che, in ragione dell'interesse pubblico sotteso alla presente operazione e alla sua particolare complessita', nonche' in relazione a quanto previsto dall'ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 .[...] sono state valutate come sussistenti le ragioni che giustificano la remissione della decisione di costituire il diritto di superficie in capo all'assemblea dei soci; conseguentemente la S.V. vorra' esprimere nel consesso assembleare parere favorevole all'autorizzazione di cui al punto 1 all'odg. La S.V. vorra' inoltre rappresentare al consesso assembleare la volonta' del socio unico Roma Capitale di conferire mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione affinche', con ogni e piu' ampia ed incondizionata facolta' e/o potere, sottoscriva, nei termini e con le modalita' deliberate, l'atto di costituzione del diritto di superficie e tutti gli atti connessi, con facolta' di porre in essere tutto quanto necessario, utile o comunque opportuno per dare attuazione a quanto previsto al punto 1) dell'O.d.G.»;
l'assemblea dei soci di AMA S.p.a., aperta in data 17 aprile 2025, successivamente sospesa e riaggiornata da ultimo in data 5 maggio 2025, ha deliberato di autorizzare, in attuazione della citata ordinanza commissariale n. 8/2022, la costituzione di un diritto di superficie, ex articoli 952 e ss del cod. civ, a tempo determinato ed a titolo oneroso, sui terreni e sulle pertinenze di proprieta' di A.M.A. S.p.a. sopra descritti in favore del concessionario per la realizzazione del predetto impianto;
in forza di rogito notarile repertorio n. 367 rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, in corso di registrazione, e' stato stipulato il contratto di concessione di costruzione e gestione per la progettazione, costruzione e gestione del piu' volte citato impianto di termovalorizzazione e impiantistica ancillare;
contestualmente, in forza di rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini, in corso di registrazione, e' stato costituito il predetto diritto di superficie, quale diritto di costruire, mantenere e gestire un impianto di termovalorizzazione e dell'impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati qualificato come impianto di chiusura del ciclo minimo del trattamento dei rifiuti per una capacita' prevista di 600.000 (seicentomila) ton/anno, sui terreni come sopra individuati da parte di AMA S.p.a. a favore del concessionario ovvero RenewRome s.r.l., a tempo determinato ovvero per una durata di trentatre' anni e sette mesi, a titolo oneroso nonche' sospensivamente condizionato nell'esclusivo interesse del concessionario dell'opera al rilascio da parte della CMRC, in conformita' alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e della l.r. Lazio n. 53/1998, di una concessione in favore del concessionario medesimo per un utilizzo dell'impronta del fosso e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte del concedente;
Ritenuto necessario:
dichiarare la pubblica utilita', con vincolo preordinato all'esproprio per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle di proprieta' di AMA S.p.a. necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione de quo, nonche' alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;
che, relativamente a tali interventi, la Citta' metropolitana di Roma Capitale venga individuata quale autorita' competente per tutte le attivita' di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitu' e che, in tale veste, provveda, in particolare, anche agli espropri sia a monte che a valle del Fosso della Cancelliera, necessari e/o funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso, secondo quanto definito nel progetto approvato dagli enti competenti;
che la Citta' metropolitana di Roma Capitale, nelle more dell'avvio e della definizione della procedura di sdemanializzazione di cui alla su richiamata istanza formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 0186526.U del 3 dicembre 2024, provveda:
a rilasciare al concessionario, su richiesta di quest'ultimo, la concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del c.d. «Fosso della Cancelliera», cosi' come cartografato in catasto e adiacente alle particelle di proprieta' AMA S.p.a., al solo fine di svolgervi attivita' funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione;
per il tramite dei competenti uffici, alla quantificazione del canone di concessione a carico del concessionario e degli ulteriori oneri cosi' come previsti e disciplinati dal regolamento della Regione Lazio n. 1/2022 e DGR Lazio 342/2022;
Dato atto che gli oneri correlati alla redazione della relazione afferente allo studio idraulico e del progetto su richiamati, nonche' alla realizzazione del nuovo tracciato sono da intendersi ricompresi nelle somme a disposizione nell'ambito del Quadro economico dell'opera;
Visto il sentito della Regione Lazio, richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2025, prot. RM/3828 ed espresso con nota acquisita al protocollo del Commissario straordinario in data 9 maggio 2025 prot. RM/3894;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

con i poteri di cui art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022:
1. l'approvazione della determinazione dirigenziale rep. NA/156 del 5 maggio 2025 di aggiudicazione al costituendo RTI, come costituitosi nella societa' di Progetto RenewRome S.r.l., della concessione del polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione de quo e nella quale, tra l'altro, al fine di mantenere la continuita' idraulica del Fosso della Cancelliera, si e' disposto che il concessionario proceda allo studio idraulico del fosso (con elaborazione della relativa relazione) e alla redazione del progetto del nuovo tracciato, secondo le su richiamate condizioni formulate dall'AUBAC con nota prot. n. 3417/2025 e che il predetto concessionario realizzi il nuovo tracciato secondo quanto indicato nel progetto approvato dagli enti competenti;
2. la dichiarazione di pubblica utilita', con vincolo preordinato all'esproprio, per le aree adiacenti ovvero esterne a quelle acquisite da AMA S.p.a., in forza di rogito n. 13786 del 24 novembre 2022 del notaio Nicola Atlante, trascritto all'Agenzia delle entrate in data 25 novembre 2022, avente ad oggetto l'area censita al Catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1186 particelle 105, 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821 e 822 in localita' Santa Palomba in via Ardeatina km 23,600, necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione de quo, nonche' alla realizzazione del nuovo tracciato del Fosso della Cancelliera, come risulteranno dal progetto redatto dal concessionario e approvato dagli enti competenti;
3. che relativamente a tali interventi, la Citta' metropolitana di Roma Capitale e' individuata quale autorita' competente per tutte le attivita' di esproprio, occupazione temporanea e costituzione coattiva di servitu' necessarie/funzionali a tutti gli interventi e/o opere connessi e/o funzionali alla realizzazione del Polo impiantistico relativo all'impianto di termovalorizzazione de quo e che, in tale veste, provveda in particolare, anche agli espropri sia a monte che a valle del Fosso della Cancelliera, necessari e/o funzionali alla realizzazione del nuovo tracciato del fosso, secondo quanto definito nel progetto approvato dagli enti competenti;
4. che, nelle more dell'avvio e della definizione della procedura di sdemanializzazione di cui alla su richiamata istanza formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 0186526.U del 3 dicembre 2024, la Citta' metropolitana di Roma Capitale provveda:
4.1 a rilasciare al concessionario, su richiesta di quest'ultimo, la concessione all'attraversamento ed utilizzo delle aree del c.d. «Fosso della Cancelliera», cosi' come cartografato in catasto e adiacente alle particelle di proprieta' AMA S.p.a., al solo fine di svolgervi attivita' funzionali alla cantierizzazione dell'area per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, secondo la procedura indicata alla nota prot. CMRC 79925 del 2 maggio 2025;
4.2 per il tramite dei competenti uffici, alla quantificazione del canone di concessione a carico del concessionario e degli ulteriori oneri, cosi' come previsti e disciplinati dal regolamento della Regione Lazio n. 1/2022 e DGR Lazio 342/2022;
5. la presa d'atto del contratto di concessione stipulato tra Roma Capitale (concedente) e RenewRome s.r.l. (concessionario), in forza di rogito notarile repertorio n. 367 rogito n. 249 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini e la presa d'atto del contratto di costituzione del diritto di superficie, in forza di contestuale rogito notarile repertorio n. 369 rogito n. 250 del 6 maggio 2025 del notaio dott. Enrico Castellini;
6. la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, del presente provvedimento, a cura del Dipartimento ciclo dei rifiuti, prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, all'Agenzia del demanio - Direzione di Roma Capitale, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (AUBAC), alla Direzione generale di Roma Capitale, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio, alla societa' di Progetto RenewRome S.r.l. e ad AMA S.p.a.;
7. la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo;
8. la presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di «attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 9 maggio 2025

Il Commissario straordinario di Governo
Gualtieri