Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2025, n. 70
Regolamento relativo alla definizione delle modalita' di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante «Disciplina delle attivita' di giuoco»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui, «con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge»;
Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;
Visto l'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 12, commi 1 e 2 della l della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 383 del 2001, nonche' il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, con la contestuale assunzione della denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri gia' in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 15 concernente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, secondo cui «Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, sono disciplinate le modalita' con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia puo' assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.»;
Ritenuto di doversi procedere a regolamentare i termini e le modalita' per la rimozione da parte del concessionario delle cause di revoca o di decadenza della concessione dei giochi pubblici a distanza e le condizioni e i limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario in caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
Acquisita la proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Acquisito, per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza, il concerto del Ministro dell'interno reso con nota prot. 9983 del 5 marzo 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 196/2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione dell'11 marzo 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 11867 del 17 marzo 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' revocare la concessione, nel rispetto dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove intenda pronunciare la revoca della concessione ai sensi del comma 1, da avviso dell'avvio del relativo procedimento al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il procedimento di revoca della concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1948.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n.
400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante:
«Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1989.
- Si riporta l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 30 agosto
1999, n. 203.
- Si riporta l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, recante: «Primi interventi per il rilancio
dell'economia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
del 20 ottobre 2001:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione
di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad
una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di
cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e
dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei
decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari
vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
2002, n. 33 recante: «Regolamento concernente l'affidamento
delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo
2002.
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158
dell'8 luglio 2002, e' convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n.178.
- Si riporta l'art. 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1º dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il
31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1º dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' conferire, a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili, uno o piu'
incarichi di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui
due anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI
e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. In
relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di
natura non regolamentare sono adottati, nello stesso
termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi
decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico
dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab
s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.
10. A decorrere dal 1º dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 57, comma 1, le parole: ", l'agenzia
del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
monopoli";
b) all'art. 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'art. 64";
c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
monopoli"; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato";
d) all'art. 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: "Agenzia del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ulteriori
funzioni dell'agenzia delle entrate";
2) al comma 1, le parole: "del territorio e'"
sono sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre";
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "delle
entrate".
d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: "pubbliche amministrazioni" sono inserite le
seguenti: ", ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al
Governo per la riforma fiscale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023.
- Si riporta l'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n.
111, recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per il
riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi
pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, il riordino delle
disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo
restando il modello organizzativo dei giochi pubblici
fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale
garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della
sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi
pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul
regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui
giochi, nonche' della prevenzione del riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose.
2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di misure tecniche e normative
finalizzate a garantire la piena tutela dei soggetti piu'
vulnerabili nonche' a prevenire i disturbi da gioco
d'azzardo e il gioco minorile, quali:
1) diminuzione dei limiti di giocata e di
vincita;
2) obbligo della formazione continua dei gestori
e degli esercenti;
3) rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione
dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al
quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere
esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi
con vincita in denaro;
4) previsione di caratteristiche minime che
devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre
il gioco;
5) certificazione di ciascun apparecchio, con
passaggio graduale, tenendo conto del periodo di
ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi
che consentono il gioco solo da ambiente remoto, facenti
parte di sistemi di gioco non alterabili;
6) divieto di raccogliere gioco su competizioni
sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori
di anni diciotto;
7) impiego di forme di comunicazione del gioco
legale coerenti con l'esigenza di tutela dei soggetti piu'
vulnerabili;
b) disciplina di adeguate forme di concertazione
tra lo Stato, le regioni e gli enti locali in ordine alla
pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi
fisici di offerta di gioco, nonche' del conseguente
procedimento di abilitazione all'erogazione della relativa
offerta nei riguardi dei soggetti che, attraverso apposite
selezioni, ne risultano responsabili, al fine di assicurare
agli investitori la prevedibilita' nel tempo della
dislocazione dei predetti luoghi nell'intero territorio
nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi
sensibili uniformemente individuati;
c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a
distanza sia in luoghi fisici, al fine della
razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici
di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e
progressiva concentrazione della raccolta del gioco in
ambienti sicuri e controllati, con contestuale
identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di
relativa sicurezza e controllo; previsione che le reti dei
concessionari della raccolta del gioco a distanza possano,
sotto la loro diretta responsabilita', comprendere luoghi
fisici per l'erogazione di servizi esclusivamente
accessori, esclusi in ogni caso l'offerta stessa del gioco
a distanza e il pagamento delle relative vincite;
d) per potenziare il contrasto del gioco illegale e
delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali
nell'offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla
trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilita'
dei soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono
il controllo o partecipano al capitale delle societa'
concessionarie dei giochi pubblici, nonche' dei relativi
esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause
di decadenza dalle concessioni e di esclusione dalle gare
per il rilascio delle concessioni, anche nei riguardi di
societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che
detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale
o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi
pubblici e che risultino non rispettare l'obbligo di
dichiarazione dell'identita' del soggetto indirettamente
partecipante; individuazione di limiti massimi di
concentrazione, per ciascun concessionario e relativi
soggetti proprietari o controllanti, della gestione di
luoghi fisici di offerta di gioco; estensione dei requisiti
previsti dalla normativa antimafia a tutti i partner
contrattuali dei concessionari, in analogia con la
disciplina del subappalto di opere e forniture alla
pubblica amministrazione, intendendo per "partner
contrattuali" tutti i soggetti d'impresa concorrenti nella
cosiddetta filiera, tra cui i produttori, i distributori,
gli installatori di apparecchiature e strumenti di
qualsiasi natura nonche' gli incaricati della manutenzione,
della raccolta e del versamento degli incassi (cosiddetto
"trasporto valori");
e) estensione della disciplina sulla trasparenza e
sui requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla
lettera d) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi
forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle
filiere di offerta attivate dalle societa' concessionarie
di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le
discipline settoriali vigenti;
f) previsione di una disciplina generale per la
gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto
concessorio in materia di giochi pubblici, specialmente se
derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;
g) in materia di imposizione tributaria sui giochi,
riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di
legge ordinaria, nel rispetto dell'art. 23 della
Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie
imponibili, i soggetti passivi e la misura massima
dell'imposta; riparto tra la fonte regolamentare e l'atto
amministrativo generale della disciplina dei singoli giochi
e delle condizioni generali di gioco nonche' delle relative
regole tecniche, anche di infrastruttura; definizione del
contenuto minimo dei contratti tra i concessionari e i loro
punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva
approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
h) adeguamento delle disposizioni in materia di
prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il
riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo
espressamente quello di natura tributaria, in funzione
delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di
armonizzare altresi' le percentuali di aggio o compenso
riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti,
nonche' le percentuali destinate a vincita (payout);
adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di
rendicontazione; certezza del prelievo fiscale per l'intera
durata delle concessioni attribuite a seguito di gare
pubbliche e previsione di specifici obblighi di
investimenti periodici da parte dei concessionari per la
sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone
pratiche nella gestione delle concessioni;
i) definizione di regole trasparenti e uniformi per
l'intero territorio nazionale in materia di titoli
abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di
autorizzazioni e di controlli, garantendo forme di
partecipazione dei comuni alla pianificazione e
all'autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga
conto di parametri di distanza da luoghi sensibili
determinati con validita' per l'intero territorio nazionale
e della dislocazione locale delle sale da gioco e dei punti
di vendita in cui si esercita come attivita' principale
l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi,
nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei
per il gioco lecito, di cui all'art. 110, comma 6, lettere
a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, comunque con riserva allo Stato della
definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine
e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle
discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello
locale, in quanto compatibili con i principi delle norme
adottate in attuazione della presente lettera;
l) revisione e semplificazione della disciplina
riguardante i titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta
di gioco e divieto di rilascio di tali titoli abilitativi,
nonche' simmetrica nullita' assoluta di tali titoli se
rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli
pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la
dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di
gioco nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico
di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ferme restando le
competenze del Ministero dell'interno in materia, di cui
agli articoli 16 e 88 del medesimo testo unico;
m) revisione della disciplina dei controlli e
dell'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una
maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro
evasione o elusione, nonche' delle altre violazioni in
materia, comprese quelle concernenti il rapporto
concessorio; riordino del vigente sistema sanzionatorio,
penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia
dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate
per le violazioni concernenti il gioco a distanza;
n) riordino, secondo criteri di maggiore rigore,
specificita' e trasparenza, tenuto conto della normativa di
settore adottata dall'Unione europea, della disciplina in
materia di qualificazione degli organismi di certificazione
degli apparecchi da intrattenimento e divertimento nonche'
della disciplina riguardante le responsabilita' di tali
organismi e quelle dei concessionari per i casi di
certificazioni non veritiere ovvero di utilizzo di
apparecchi non conformi ai modelli certificati; riordino
della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e
delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei
produttori o dei distributori di programmi informatici per
la gestione delle attivita' di gioco e della relativa
raccolta;
o) definizione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, di piani
annuali di controlli volti al contrasto della pratica del
gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non
conformi all'assetto regolatorio statale per la pratica del
gioco lecito;
p) previsione dell'accesso, da parte dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di prevenzione e
cura della patologia da gioco d'azzardo, ai dati
concernenti la diffusione territoriale, la raccolta, la
spesa e la tassazione dei giochi autorizzati di qualsiasi
tipologia e classificazione;
q) previsione di una relazione alle Camere sul
settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro
dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni
anno, contenente tra l'altro i dati sullo stato delle
concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati
economici della gestione e sui progressi in materia di
tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.».
- Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 25 marzo
2024, n. 41, recante: «Disposizioni in materia di riordino
del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai
sensi dell'art. 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2024:
«Art. 9 (Trasferimento, decadenza, revoca delle
concessioni). - 1. Il trasferimento di una concessione per
la raccolta di giochi pubblici a distanza e' nullo se non
autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia.
2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di
una concessione di gioco e' svolto dalla Agenzia nel pieno
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con regolamento, di concerto con il Ministro
dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e
la sicurezza, sono disciplinate le modalita' con le quali,
al ricorrere del presupposto per la revoca della
concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia
puo' assegnare al concessionario un termine per rimuovere,
nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla
concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca
ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono
stabiliti, per il caso di revoca della concessione per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, nel rispetto dell'art.
21-quinquies della predetta legge n. 241 del 1990,
condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al
concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di
investimento fino alla data della revoca.
4. In caso di trasferimento autorizzato della
concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla
stessa, il concessionario e' comunque obbligato a
proseguire nell'ordinaria gestione delle attivita' di
raccolta del gioco fino al momento della effettiva
immissione nella gestione di tali attivita' di altro
concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della
gestione da parte dell'Agenzia.
5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di
gioco ovvero di revoca della stessa e' pubblicato sul sito
istituzionale dell'Agenzia.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 21-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 7 e 8 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). -
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalita'
telematiche, e' possibile prendere visione degli atti,
accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in
via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.».
 
Art. 2

Indennizzo al concessionario
per la revoca della concessione

1. Qualora non vi siano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 5, fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e' corrisposto un indennizzo al concessionario, proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' corrisposto quando la revoca e' disposta entro i primi cinque anni dall'aggiudicazione della concessione, ovvero quando, pur intervenendo negli anni successivi, sono stati richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei due anni precedenti, investimenti totali in materia di sicurezza del gioco, di adeguamenti tecnologici o di contrasto al gioco patologico, di importo superiore, nel totale, a quanto versato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera p) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41. Non rientrano in tali investimenti gli importi spesi per migliorare la rete commerciale o la propria offerta di gioco al pubblico. L'indennizzo non e' mai corrisposto quando la revoca e' disposta in situazione di proroga della concessione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, l'indennizzo e' corrisposto a condizione che il concessionario:
a) ha provveduto a definire eventuali situazioni di debito nei confronti dello Stato derivanti dal pagamento delle imposte, dei canoni e delle altre somme dovute per legge;
b) ha effettivamente realizzato gli investimenti richiesti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Non e' dovuto alcun indennizzo quando, al momento della revoca della concessione, il margine netto, conseguito nel corso degli anni dal concessionario, inteso come differenza fra importo della raccolta di gioco e le vincite erogate, le relative imposte e le quote di prelievo ovvero come compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, e' superiore al triplo della somma della quota di importo una tantum di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, relativa ai residui anni di concessione, del canone di concessione versato e delle spese di investimento effettuate dal concessionario.
5. L'importo dell'indennizzo, qualora dovuto ai sensi dei commi 2 e 3, tiene conto, in ragione degli anni rimanenti al termine della concessione, della quota, ripartita per anno, dell'importo versato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera p), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nonche' di una quota pari al 30 per cento della spesa per investimenti effettuata nel corso dei due anni precedenti alla revoca della concessione.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 6, commi da 1 a 5, del citato
decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41:
«Art. 6 (Giochi pubblici a distanza e sistema
concessorio). - 1. Le tipologie di gioco pubblico con
vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono
consentiti, in forza di apposito titolo concessorio
rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a
distanza sono le seguenti:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita', inclusi i giochi di carte in
modalita' torneo e in modalita' diversa dal torneo, nonche'
giochi di sorte a quota fissa;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta
tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) giochi numerici a quota fissa;
i) lotterie a estrazione istantanea o differita;
l) ulteriori giochi svolti in modalita' virtuale o
digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e
disciplinati con regolamento.
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 e'
introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in
applicazione del presente decreto restano ferme le
discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f),
sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali
l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di gara pubblica
bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e
unionali, attribuisce la concessione per la durata massima
di nove anni, con esclusione del rinnovo.
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di
cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai
soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione
e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al
primo periodo e' altresi' consentita, previa autorizzazione
dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali
i titolari unici di concessione ne diano licenza
contrattualizzandone altresi' il relativo aggio, comunque
non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto
ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.
5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4,
primo periodo, e' rilasciata dall'Agenzia, all'esito di
gara pubblica, cui si puo' partecipare anche nelle forme di
aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e
subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara,
dei seguenti requisiti e condizioni, da prevedere nel bando
di gara e valevoli per l'intera durata della concessione:
a) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione e alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
b) possesso di adeguata pregressa esperienza e
moralita' esplicantesi nell'esercizio dell'attivita' di
gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede
legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace
titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni
vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi
complessivi, rivenienti da tale attivita', non inferiori
alla somma di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli
ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda;
c) possesso di una capacita'
tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dall'Agenzia con il bando di gara che prevede, tra gli
altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di innovazione
tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte
del partecipante, anche mediante ricorso all'istituto
dell'avvalimento, e' comprovato da relazione tecnica
asseverata da soggetto terzo indipendente, nonche'
parametri minimi ai fini della adozione di una articolata
policy di gioco responsabile, requisiti e parametri questi
che sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di
procedura di affidamento della concessione;
d) possesso di adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, individuati dall'Agenzia con il bando di
gara;
e) possesso degli ulteriori requisiti individuati
dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di
ragionevolezza e proporzionalita' e tutela della
concorrenza, in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 100 del decreto legislativo n. 36 del 2023, tra i
quali, in particolare, il possesso di certificazioni di
sistemi di qualita' conformi alle norme europee e alla
vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti
accreditati e il possesso di certificazioni in materia di
responsabilita' sociale di impresa e di sistemi di
sicurezza e gioco responsabile;
f) comunicazione all'Agenzia dei dati
identificativi delle persone fisiche o giuridiche che
detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2
per cento;
g) presentazione di un piano degli investimenti
individuato dall'Agenzia con il bando di gara, secondo
principi di ragionevolezza e proporzionalita' e tutela
della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con
specifica relazione circa la relativa sostenibilita'
commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il
rapporto concessorio;
h) impegno all'osservanza dei limiti di deposito
fissati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi
di ragionevolezza e proporzionalita' e tutela della
concorrenza;
i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in
essere per contrastare il gioco patologico preventivamente
sottoposte alla valutazione dell'Agenzia;
l) impegno, condizionato all'affidamento della
concessione, alla costituzione e al rilascio a favore
dell'Agenzia di una garanzia nelle forme e alle condizioni
definite nella procedura competitiva secondo le
disposizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo n.
36 del 2023;
m) dichiarazione di assenza delle cause di
esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto
legislativo n. 36 del 2023;
n) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle
attivita' oggetto di concessione in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo;
o) attivazione da parte del concessionario, previa
autorizzazione dell'Agenzia e compatibilmente con le
specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito
internet con dominio di primo livello nazionale
direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria
concessione e di sua proprieta' con esclusione della
possibilita' per il medesimo concessionario di mettere il
riferito sito nonche' qualsiasi elemento di offerta di
gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se
appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi
soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e
di riconducibilita' al concessionario del sito e delle app
di cui al comma 6, lettera d), sul sito internet e'
obbligatoriamente presente il logo o il marchio del
concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio
del concessionario l'Agenzia procede alla sospensione della
concessione e, in caso di plurime violazioni, puo'
procedere alla decadenza della concessione;
p) versamento di un corrispettivo una tantum, di
importo pari a 7 milioni di euro per ogni concessione
richiesta, nella misura di 4 milioni di euro all'atto
dell'aggiudicazione e 3 milioni di euro all'atto della
effettiva assunzione del servizio del gioco da parte
dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei
mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il
limite numerico massimo di cinque concessioni che possono
essere chieste da un singolo gruppo societario;
q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al
comma 6.
Omissis.».
 
Art. 3

Decadenza dalla concessione

1. La convenzione di concessione o gli atti aggiuntivi alla stessa indicano puntualmente le cause e gli inadempimenti convenzionali che generano l'obbligo o la facolta' per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di adottare il provvedimento di decadenza dalla concessione, fatte salve le cause di decadenza previste dalla legge.
2. Ferma restando l'applicazione delle eventuali penali convenzionali collegate all'inadempimento da cui genera il procedimento di decadenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da' avviso dell'avvio del procedimento di decadenza al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il procedimento di decadenza dalla concessione si conclude con l'emanazione del provvedimento espresso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Al concessionario non spetta alcun indennizzo per effetto dell'anticipata cessazione della concessione a seguito di decadenza.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti agli articoli 7 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1.
 
Art. 4

Escussione delle polizze fideiussorie

1. Le garanzie prevista dalle convenzioni di concessione, sotto forma di cauzione o fideiussione, sono a prima richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera l) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
2. Nei casi in cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla revoca o alla decadenza della concessione e alla conseguente escussione delle garanzie poste a tutela degli adempimenti convenzionali e dei titolari dei conti di gioco, l'importo delle garanzie e' utilizzato prioritariamente a ristoro del danno erariale, eventualmente creato dal concessionario e degli ulteriori danni eventualmente subiti dallo Stato a seguito dell'interruzione della raccolta, fatto salvo il recupero dell'eventuale maggior danno subito dallo Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al rimborso, anche parziale, delle somme presenti sui conti di gioco che i titolari non siano riusciti a prelevare, fino ad esaurimento dell'importo della polizza fideiussoria, attraverso un istituto bancario, appositamente individuato con procedura ad evidenza pubblica, e con oneri a carico delle polizze fideiussorie escusse, secondo le modalita' definite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Una quota pari all'1 per cento di tutte le polizze fideiussorie escusse nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo confluisce in un Fondo di riserva, istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da utilizzarsi per i rimborsi dei titolari di conti di gioco nel caso in cui le polizze fideiussorie all'uopo costituite siano insufficienti.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti all'art. 6 del decreto legislativo
25 marzo 2024, n. 41, si vedano le note all'art. 2.
 
Art. 5

Rimozione delle cause di decadenza o revoca

1. Prima di adottare un provvedimento di decadenza o revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando ve ne siano le condizioni, concede un termine al concessionario per la rimozione delle cause che determinano l'adozione del provvedimento.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta un provvedimento con cui concede un termine di 60 giorni per la rimozione delle cause di revoca o di decadenza, indicando le attivita' da compiersi da parte del concessionario. Nel caso di oggettive difficolta' a rimuovere le cause di revoca o di decadenza, l'Agenzia puo' concedere un ulteriore termine di 60 giorni, su istanza di parte e previa presentazione da parte del concessionario di atti o documenti che dimostrino l'effettiva, seria e diligente volonta' di adempiere del concessionario e gli ostacoli di fatto o di diritto incontrati nell'adempimento. Nel caso in cui le attivita' di rimozione delle cause di revoca o di decadenza siano iniziate ma non terminate nel termine ulteriore concesso, su istanza del concessionario e previa ulteriore verifica da parte dell'Agenzia dell'effettiva, seria e diligente volonta' di adempiere da parte del concessionario e' possibile, in via straordinaria, concedere una seconda proroga del termine di ulteriori 60 giorni.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il concessionario abbia rimosso la causa di decadenza o di revoca, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta il provvedimento di revoca o decadenza della concessione, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 aprile 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 780