Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario)
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
DELIBERA 7 maggio 2025
Modifica del regolamento di amministrazione e contabilita' del Consiglio superiore della magistratura.


IL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Delibera:

la modifica degli articoli 25, 25-bis, 25-ter, 26-ter e 29 nonche' l'introduzione dell'art. 25-quater del regolamento di amministrazione e contabilita' del Consiglio superiore della magistratura (RAC), secondo il testo che segue:

Capo Terzo
Norme diverse

Art. 25 (Indennita' dei componenti del Consiglio). - 1. La misura delle indennita' previste dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modifiche, disciplinate nel presente articolo, e' determinata annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennita' stabilite per gli altri organi di rilevanza costituzionale.
2. Per la partecipazione all'assemblea plenaria del Consiglio, al Comitato di presidenza e alla Sezione disciplinare e' corrisposta una indennita' per ogni seduta. L'indennita' per le sopraindicate sedute spetta per non piu' di due sedute giornaliere.
3. Per la partecipazione effettiva alle sedute e all'attivita' di Commissione, comprensiva dello studio, della trattazione delle pratiche e della redazione delle proposte, e' corrisposta l'indennita' forfettaria mensile di funzione. Con le modalita' di cui al primo comma, sono stabilite le percentuali di riduzione dell'indennita' stessa, in ragione delle assenze dalle sedute di Commissione di appartenenza di ciascun componente.
4. La partecipazione alle sedute straordinarie di Commissione non comporta l'erogazione di alcuna indennita'.
5. Costituiscono incarichi speciali, che danno diritto all'indennita' di cui al comma 7:
a) la partecipazione a missioni all'estero relative a progetti o lavori programmati con organizzazioni stabili internazionali [Rete europea dei Consigli di giustizia (ENCJ), Rete europea di Formazione giudiziaria (EJTN), Consiglio consultivo dei giudici europei (CCJE), Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE), Rete euro araba di formazione giudiziaria (EAJTN)], sempre che la partecipazione sia stata approvata con delibera plenaria;
b) la partecipazione alle sedute del Comitato pari opportunita', della Commissione mista per i problemi della magistratura di sorveglianza e delle Commissioni speciali deliberate dal Consiglio con specifica qualifica di incarico speciale; in questi casi, l'indennita' di cui al comma 7 e' dovuta soltanto ai consiglieri componenti delle Commissioni e/o del Comitato predetti;
c) la partecipazione ad incontri con delegazioni straniere, nei giorni in cui non sono previsti lavori del Consiglio, in seduta plenaria o referente.
6. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alla lettera a) del comma che precede, nei giorni in cui e' prevista attivita' di Commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e da' diritto all'indennita' di cui al comma 7.
Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui alle lettere b) e c) del comma che precede, nei giorni in cui e' prevista attivita' di commissione per il componente incaricato, giustifica l'assenza dalle relative sedute e non da' diritto all'indennita' di cui al comma 7 ove l'attivita' oggetto dell'incarico sia svolta nei giorni in cui sono previste sedute di Commissione.
7. Lo svolgimento degli incarichi speciali istituzionali di cui al comma 5, lettera a), nonche' lo svolgimento nei giorni in cui non e' prevista attivita' di Commissione per il componente incaricato, degli incarichi speciali di cui al comma 5, lettere b) e c), da' diritto all'indennita' da determinarsi, con le modalita' di cui al comma 1, in rapporto percentuale a quella spettante per le sedute plenarie di Consiglio.
Non possono essere liquidate piu' di due indennita' giornaliere per incarichi speciali.
8. Ove le indennita' per le sedute giornaliere di cui all'art. 25, comma 2, (non piu' di due) e le indennita' giornaliere di cui all'art. 25, comma 7, (non piu' di due) riguardino il medesimo giorno, non possono essere liquidate piu' di due indennita' giornaliere.
9. Con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, possono essere individuate ulteriori tipologie per incarichi speciali.
Art. 25-bis (Indennita' dei magistrati della Segreteria generale e dell'Ufficio studi). - 1. Ai magistrati addetti alla Segreteria ed all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio e' corrisposta un'indennita' consiliare, da erogarsi per tredici mensilita', a compenso degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonche' delle spese sostenute dai non residenti a Roma. La misura dell'indennita', distinta tra residenti e non residenti a Roma, e' determinata con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione maturata ed e' aggiornata annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Per il Segretario generale e per il Vicesegretario generale la predetta indennita' e' aumentata, rispettivamente, del 30 e del 15 per cento.
Art. 25-ter (Contratti di collaborazione e indennita' dei professori, ricercatori universitari e avvocati dell'Ufficio studi). - 1. Gli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo della professione, i professori e i ricercatori universitari in materie giuridiche assegnati all'ufficio studi ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa.
2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. I medesimi contratti vengono sottoscritti dal segretario generale, indicano i relativi compensi nel rispetto del comma 4 e disciplinano i tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i casi di risoluzione anticipata e il rapporto con il personale di ruolo del Consiglio.
3. Qualora gli avvocati, i professori e ricercatori universitari in materie giuridiche di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Agli avvocati, professori e ricercatori di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, e' corrisposta un'indennita' mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonche' delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
Art. 25-quater (Contratti di collaborazione e indennita' dei dirigenti addetti alla Segreteria). - 1. I dirigenti amministrativi provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno otto anni di esperienza assegnati quali componenti esterni della Segreteria ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, svolgono l'incarico previa sottoscrizione con il Consiglio superiore della magistratura di contratti di collaborazione continuativa.
2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato. I medesimi contratti vengono sottoscritti dal Segretario generale, indicano i relativi compensi nel rispetto del comma 4 e disciplinano i tempi e i modi di svolgimento delle prestazioni nonche' i casi di risoluzione anticipata e il rapporto con il personale di ruolo del Consiglio.
3. I dirigenti amministrativi di cui al comma 1 sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.
4. Ai dirigenti amministrativi di cui al comma 1, fermo quanto previsto dal comma 3, e' corrisposta un'indennita' mensile, a compensazione degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' e delle prestazioni loro richieste dal regolamento interno del Consiglio o da altri atti consiliari nonche' delle spese sostenute dai non residenti a Roma. I limiti e la misura del compenso, distinta tra residenti e non residenti a Roma, sono determinati con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
Art. 26-ter (Rimborso delle spese dei componenti del Consiglio). - 1. A tutti i componenti del Consiglio, per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico da effettuarsi sull'intero territorio nazionale, compete un rimborso spese mensile, omnicomprensivo e forfettario. L'importo e' determinato, annualmente, con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio ed e' liquidato nel rispetto del limite massimo retributivo, previsto dall'art. 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71.
1-bis. In alternativa al rimborso spese mensile, omnicomprensivo e forfettario, di cui al comma 1, il componente puo' optare, mediante comunicazione mensile all'ufficio di Ragioneria, per il rimborso a pie' di lista delle spese di viaggio e, ove necessario, di alloggio sostenute per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale indicati nel medesimo comma 1. In tale ipotesi, le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate sono rimborsate entro il limite massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
2. In alternativa all'indennita' di missione di cui all'art. 26, il componente non residente puo' optare, mediante comunicazione periodica all'ufficio di Ragioneria, per il rimborso spese mensile a pie' di lista, per i giorni in cui e' programmata attivita' consiliare o istituzionale, purche' connessa all'esercizio di funzioni consiliari, nonche' per i giorni immediatamente precedenti e successivi ai predetti. In tale ipotesi, le spese, effettivamente sostenute e regolarmente documentate, per l'alloggio, il vitto e per la sosta del proprio automezzo, sono rimborsate entro il limite massimo stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
3. Ai componenti non residenti a Roma e' dovuto, altresi', il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'eventuale uso del taxi, per gli spostamenti dalla propria abitazione alle stazioni, porti ed aeroporti di partenza e viceversa.
4. Le norme di cui al comma 3 si applicano per tutte le attivita' istituzionali che i componenti del Consiglio debbono svolgere, fuori della loro residenza, per disposizioni del Consiglio, delle Commissioni, del Comitato di presidenza o su delega del Vicepresidente in rappresentanza del Consiglio.
5. A tutti i componenti e' dovuto il rimborso delle spese di taxi nei casi in cui sussistono ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali. Le ragioni di urgenza connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali devono essere attestate dal componente nella richiesta di rimborso.
6. Fuori dei casi di cui all'art. 26 (indennita' di missione) e di cui al precedente comma 2 (rimborso spese a pie' di lista), ai componenti e' riconosciuto il rimborso spese di un pasto per ogni giorno in cui e' svolta attivita' consiliare o istituzionale, purche' connessa all'esercizio di funzioni consiliari. Tale rimborso, mensile a pie' di lista, e' dovuto per le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, entro un limite stabilito annualmente con delibera del Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, previo parere della Commissione Bilancio.
(Omissis).
Art. 29 (Interventi assistenziali ed iniziative varie a favore del personale).- 1. A favore del personale di ruolo del Consiglio superiore della magistratura possono essere deliberate, su proposta del Comitato di Presidenza, provvidenze per eventi eccezionali e straordinari che giustifichino l'adozione di misure specifiche per ovviare a singole gravissime necessita', nonche' provvidenze a parziale rimborso di oneri per la frequenza di scuole fino al secondo grado di istruzione e per l'iscrizione alle universita', sostenuti per i figli fiscalmente a carico entro il ventiseiesimo anno di eta'.
2. Il Consiglio puo' assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, sussidi per il rimborso delle spese per l'acquisto di abbonamenti annuali di trasporto pubblico in favore del personale ovvero di uno dei componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico, nonche' iniziative per il tempo libero a favore del personale.
3. Le modalita' di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 1 e 2 sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.
Roma, 7 maggio 2025

Il Vice Presidente: Pinelli