Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 8 aprile 2025 |
Modifica del decreto 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1-1.2.1. «Casa come primo luogo di cura (ADI)» del Piano nazionale di ripresa e resilienza. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attivita' di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; Considerato che l'art. 17 del suddetto regolamento (UE) 2021/241 prevede che «Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento.»; Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale; Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «Do no significant harm») e' definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852»; Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Viste le disposizioni di cui all'art. 47 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 2008 istitutivo del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare (SIAD), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 6 del 9 gennaio 2009, e successive modificazioni, che mira a costruire una base dati integrata a livello nazionale, incentrata sul singolo paziente, dalla quale rilevare informazioni in merito agli interventi sanitari e socio-sanitari erogati da operatori afferenti al Servizio sanitario nazionale (SSN), nell'ambito dell'assistenza domiciliare; Considerato che le informazioni rilevate dal SIAD sono le seguenti: caratteristiche anagrafiche dell'assistito; valutazione ovvero rivalutazione sociosanitaria dell'assistito e dei relativi bisogni assistenziali; dati relativi alla fase di erogazione; dati relativi alla sospensione della presa in carico; dati relativi alla dimissione dell'assistito; Rilevato che i dati del SIAD, trasmessi dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a controlli di qualita' e completezza attraverso funzionalita' e reportistica disponibili nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), in quanto lo stesso conferimento dei dati e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005; Considerato che l'assistenza domiciliare, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e' differenziata in livelli di intensita' assistenziale crescente (dalle cure domiciliari di livello base alle cure domiciliari a elevata intensita'), cosiddetti «CIA - Coefficienti di intensita' assistenziale», in relazione al numero di accessi (proxy della complessita'); Considerata l'implementazione all'interno della dashboard NSIS, alimentata dal flusso informativo SIAD, dell'indicatore relativo agli «Assistiti over 65 trattati in ADI in rapporto alla popolazione anziana (per 100)» (5-bis), che aggrega tutti i coefficienti di intensita' assistenziale (CIA), dal CIA base alle cure palliative domiciliari; Tenuto conto dell'evoluzione del flusso SIAD per la rilevazione di ulteriori informazioni sull'assistenza erogata in ambito domiciliare, inclusi i differenti livelli di assistenza a domicilio (ADI ordinaria e cure palliative domiciliari), per il raggiungimento dei target del PNRR relativi alla Missione 6, Componente 1, Investimento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», la cui adozione da parte delle regioni e delle province autonome avverra' con riferimento ai dati di attivita' a partire dall'anno 2023; Visto il decreto del Ministro della salute del 7 agosto 2023 recante «Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante: "Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza domiciliare"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2023; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di riprese e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all' articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione; Vista la rimodulazione del PNRR approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea del 8 dicembre 2023 che ha previsto per la Missione 6 la riallocazione delle risorse di alcune linee di investimento, assegnando in particolare per il sub-investimento M6C1I1.2.1 Assistenza domiciliare ulteriori 250 milioni di euro a fronte del raggiungimento di ulteriori 42.000 assistiti over 65 incrementali rispetto agli 800.000 previsti dal target comunitario M6C1-6, per un totale di almeno 842.000 assistiti incrementali da rilevare nel 2026 nel flusso SIAD; Visto che il target comunitario M6C1-6 rimodulato prevede il raggiungimento di almeno 842.000 assistiti incrementali entro la scadenza del 30 giugno 2026; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, con il quale, a fronte delle rimodulazioni del PNRR di cui alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, sono state effettuate modifiche alla tabella A del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, in particolare in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie previste per il sub-investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»; Vista la «Tabella A - PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, che prevede per il sub-investimento M6C1 1.2.1 "Casa come primo luogo di cura (ADI)» l'importo complessivo di euro 2.970.000.000,00; Visto l'art. 6 dell'accordo di collaborazione firmato digitalmente in data 31 dicembre 2021 tra il Ministero della salute, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas). che prevede che l'Agenas debba garantire il supporto tecnico operativo e il monitoraggio per l'intervento di investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, concernente la ripartizione delle risorse riconducibili al sub-investimento M6 C1 - 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 55 del 6 marzo 2023; Tenuto conto che la prevista erogazione alle regioni e alle province autonome delle risorse riferite alle annualita' 2023, 2024, 2025, e' subordinata al raggiungimento dei target intermedi indicati dall'allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023; Tenuto conto dell'utilizzo delle «opzioni di costo semplificate» per l'intervento di investimento del PNRR M6 C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura (ADI)» e, in particolare, ai fini dell'erogazione e della contabilizzazione delle risorse sulla base del raggiungimento degli obiettivi specifici, dell'utilizzo del costo unitario standard, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2021/1060, calcolato in euro 1.977,94 per ciascun assistito incrementale, per anno, con almeno una presa in carico (PIC) erogata nell'anno di riferimento; Visto il decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 concernente l'approvazione della «Metodologia per l'adozione di opzioni di costo semplificate, per la contabilizzazione e rendicontazione delle spese», elaborata ai sensi degli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in riferimento all'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare»; Visto in particolare l'allegato 1 del decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2023 con cui, tra l'altro, e' chiarita la baseline rispetto alla quale verra' valutato lo stato di avanzamento nonche' il conseguimento degli obiettivi intermedi e di quello finale previsti per l'investimento M6C1 1.2.1 «Casa come primo luogo di cura - Assistenza domiciliare». Precisamente, si considera «quale base dati di partenza, il numero di assistiti in assistenza domiciliare 2019, secondo l'indicatore 5-bis del sopracitato flusso SIAD», i cui valori per ciascuna regione e provincia autonoma sono richiamati nell'allegato medesimo e sommano complessivamente a n. 645.590 assistiti, pari al 4,66% di utenti over 65 trattati al 2019; Rilevato il conseguimento parziale degli obiettivi intermedi 2022 indicati dall'allegato 1, di cui al richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 2023, in parte dovuti anche alla mancata erogazione delle risorse a titolo di anticipazione nel 2022; Vista la nota del Ministero della salute prot. UMPNRR n. 716 del 17 marzo 2023, con la quale si forniscono indicazioni alle regioni e alle province autonome per il recupero del ritardo accumulato per l'attuazione dell'intervento rispetto al target nazionale previsto nel primo trimestre 2023 (T1 2023), in particolare attraverso la definizione di un Piano operativo da adottare con specifica delibera regionale/provinciale; Visto il decreto del Ministro della salute del 24 novembre 2023 concernente «Modifiche al decreto 23 gennaio 2023, recante «Ripartizione delle risorse relative all'investimento M6C1 - 1.2.1. "Casa come primo luogo di cura (ADI)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Ritenuto di provvedere alla ripartizione, per l'ultimo anno, degli ulteriori 42.000 assistiti over 65 incrementali proporzionalmente alla ripartizione degli assistiti incrementali PNRR di cui all'allegato 1 del citato decreto interministeriale del 23 gennaio 2023 per un ammontare pari a euro 83.073.406, con conseguente modifica del medesimo allegato 1; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33», con particolare riferimento agli articoli 9 e 29; Acquisita l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024 (rep. atti n. 264/CSR);
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto interministeriale 23 gennaio 2023
1. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, come modificato dal decreto del 24 novembre 2023 richiamato in premessa, e' cosi' modificato: a) all'art. 1, comma 1, le parole «euro 2.720.000.000» sono sostituite con «euro 2.970.000.000»; b) all'art. 2, comma 1, le parole «Le risorse, di cui all'art. 1» sono sostituite con «Quota parte delle risorse, di cui all'art. 1, per un ammontare pari a euro 2.803.073.406»; c) all'art. 4, comma 4, le parole «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a) e le risorse di cui al comma 3, lettera b)» sono sostituite con «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le risorse di cui al comma 2, come rideterminate a seguito dell'attuazione del comma 3, lettera a), le risorse di cui al comma 3, lettera b) e le risorse residue pari a euro 166.926.594 non oggetto del presente decreto»; d) l'allegato 1 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito con l'allegato 1 del presente decreto. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Disposizioni finali
1. Restano fermi gli obiettivi previsti dall'allegato 1, di cui al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 gennaio 2023, per le annualita' di riferimento 2022, 2023, e 2024. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2025
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 498 |
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