Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
PROVVEDIMENTO 9 maggio 2025 |
Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste», a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva 2 recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal gruppo dei produttori che possiedono i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», registrata con regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214/94 del 31 agosto 2023; Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143; Acquisito il parere positivo della Regione Toscana competente per territorio circa la richiesta di modifica ed a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 5 maggio 2025 a Lari (PI); Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», cosi' come modificato;
Provvede: ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari». Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA I, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto ministero. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della IGP «Ciliegia di Lari», sara' approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea. Roma, 9 maggio 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «CILIEGIA DI LARI» INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» e' riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari», designa il frutto del ciliegio dolce, Prunus avium L., famiglia delle Rosaceae, di una ampia gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal giallo al rosso scuro fino al nero, e presenza di diverse varieta' locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio - 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente, di seguito indicate: Adriana, Big star, Bigarreau Moreau, Bigarreau Burlat, Bigarreau Napoleon, Black star, celeste, Durone di Vignola, Early bigi, Early Korvik, Early star, Folfer, Ferrovia, Giorgia, Grace star, Isabella, Kordia, Kossara, Lala star, Lapins, Lory strong, New star, Prime Giant, Regina, Rita, Rocket, Sabrina, Samba, Sandra, Sylvia, SMS 280, Stella, Summer charm, Sunburst, Sweet Early, Sweet Heart, Van, Vera, Frisco, Royal Helen, Red Pacific, Nimba, Marysa, Durone giallo, Bella di Pistoia, Durone nero I, Sweet Stephany, Arianna, Broox, Kassandra, Royal Tyoga . Cultivar autoctone e tradizionali: Crognolo, Cuore, Del Paretaio, Di Giardino, Di Nello, Di Guglielmo, Gambolungo, Marchiana, Morella, Papalina, Orlando, Precoce di Cevoli, Siso, Usigliano. Caratteristiche qualitative
Sapore naturalmente dolce e fruttato; Frutti provvisti di peduncolo; Gradi brix non inferiori a 14°. Calibro
I frutti destinati al consumo fresco devono avere un calibro minimo di 20 mm, fatti salvi i frutti appartenenti alle varieta' autoctone e tradizionali per i quali e' ammessa una pezzatura minima di 13 mm. Caratteristiche sanitarie ed estetiche dei frutti: integri, senza danni; puliti, privi di sostanze estranee visibili; sani, esenti da marciumi e da residui visibili di prodotti fitosanitari; esenti da parassiti. A tali caratteristiche e' ammessa una tolleranza del 5% in peso dei frutti. I frutti destinati esclusivamente alla trasformazione possono essere privi del peduncolo, parzialmente integri e senza limiti di pezzatura fermi restando gli altri requisiti richiesti dal disciplinare di produzione. Tali frutti possono fregiarsi della I.G.P. «Ciliegia di Lari» ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale. |
| Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Casciana Terme - Lari, Terricciola e Crespina-Lorenzana. |
| Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| Art. 5.
Metodo di ottenimento Impianto e forme di allevamento
Sono ammesse tutte le forme di allevamento sia in volume che in parete, per l'allevamento in volume e' ammessa una densita' d'impianto massima fino a 625 piante ad ettaro, con una resa massima di 120 quintali ad ettaro; per l'allevamento a parete e' ammessa una densita' d'impianto massima fino a 1500 piante ad ettaro, con una resa massima di 150 quintali ad ettaro. Sono ammessi gli impianti caratterizzati da piante collocate in ordine sparso negli appezzamenti di terreno, talvolta in consociazione con altre piante, con una resa massima a pianta di 150 kg. Concimazione
Per il raggiungimento ed il mantenimento di un sufficiente livello di fertilita' dei suoli e' consentito l'utilizzo sia di concimi organici che di concimi minerali. E' ammesso l'utilizzo della tecnica di fertirrigazione. La gestione del suolo prevede la lavorazione periodica dell'interfilare o se del caso l'inerbimento totale o parziale. Irrigazione
La pratica dell'irrigazione e' ammessa sia come pratica ordinaria che come intervento di soccorso. Potatura
La potatura viene effettuata durante tutto l'arco dell'anno, seguendo le necessita' fisiologiche delle piante in relazione al tipo di forma di allevamento prescelto. Difesa fitosanitaria
La difesa dei ceraseti viene condotta secondo le norme vigenti. Raccolta
Il periodo di raccolta della «Ciliegia di Lari» e' compreso tra il mese di maggio e quello di luglio. La raccolta delle ciliegie deve essere eseguita a mano. Conservazione
E' ammesso l'utilizzo di celle frigorifere per la frigo-conservazione. |
| Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente Reputazione del nome «Ciliegia di Lari»
La richiesta di riconoscimento della «Ciliegia di Lari» si basa sulla sua storica reputazione costruita sulla qualita' del prodotto, una qualita' dovuta a fattori specifici della zona geografica che favoriscono la coltivazione del ciliegio: fattori pedologici e climatici, agronomici, sociali, culturali ed economici. Tali fattori agiscono in connessione tra loro ed hanno determinato la notorieta' del prodotto rispetto al luogo, tanto da identificarlo con il nome di Lari. La lunga storia produttiva della «Ciliegia di Lari» ha portato alla costruzione di solidi rapporti con i consumatori, che ne apprezzano la sua particolare qualita' distintiva (naturale dolcezza) e, in sede di acquisto, ne riconoscono il maggiore prezzo rispetto a ciliegie di altra provenienza. L'area geografica delimitata nell'art. 3 ha da sempre rappresentato un territorio di concentrazione della produzione delle ciliegie, come dimostrato da studi e censimenti storici e recenti (Basso M., Natali S.,1959; Funghi A., 2004; AA.VV., a cura di Massai R., 2013). Il territorio di produzione della «Ciliegia di Lari» e' contraddistinto dalla presenza di terreni e condizioni climatiche particolarmente idonee per la coltivazione del ciliegio, le quali influenzano direttamente la qualita' dei frutti, riconducibile alla naturale dolcezza (gradi brix). La tessitura dei terreni, assieme al regime termo-pluviometrico, sono i due parametri che caratterizzano la zona di produzione della «Ciliegia di Lari» e che sono in grado di influenzare la qualita' dei frutti (dolcezza espressa in gradi brix). Le caratteristiche fisiche (composizione in sabbia, limo, argilla) dei suoli agrari dell'area, grazie alla riserva di acqua che solitamente sono in grado d'immagazzinare, danno ai coltivatori la possibilita' di avere piante con un equilibrato sviluppo durante tutte e tre le fasi fenologiche, fioritura, allegagione e maturazione, cruciali per l'ottenimento di frutti con un ottima concentrazione zuccherina (gradi brix). Il regime termo-pluviomentrico della zona di produzione si caratterizza per la presenza di molti fattori positivi per l'ottenimento di ciliegie naturalmente dolci e l'assenza di fattori limitanti: la zona non e' particolarmente interessata da gelate tardive che possano compromettere la fioritura; le miti temperature primaverili e una contemporanea moderata piovosita', assicurano un'ottima fioritura e allegagione cosi' come le non frequenti piogge durante la fase finale di maturazione del frutto limitano le problematiche di spaccatura delle ciliegie. La lunga esperienza accumulata dagli agricoltori nella coltivazione del ciliegio, ha permesso di valorizzare al meglio il rapporto vocazione territoriale/potenzialita' delle diverse varieta', connubio fondamentale per l'ottenimento di frutti di qualita'. L'assortimento varietale della «Ciliegia di Lari» e' ampio e deriva dalla sintesi equilibrata operata dai produttori fra la capacita' di adattamento all'ambiente ed il gradimento suscitato nel consumatore, ovvero la consolidata e riuscita combinazione fra questa ciliegia, l'ambiente e le risorse umane esistenti. La gamma varietale, con polpa da poco consistente fino ad una polpa consistente e croccante, con buccia lucente di colore dal giallo al rosso scuro fino al nero, e' inoltre caratterizzata dalla presenza di diverse varieta' locali (Roselli G., Mariotti P., Il germoplasma del ciliegio - 1. Provincia di Pisa, ARSIA e CNR Istituto sulla Propagazione delle Specie Legnose, Firenze, 1999) che arricchiscono l'offerta e la caratterizzano ulteriormente. La «Ciliegia di Lari» nei media. Tra le pubblicazioni dove viene citata la «Ciliegia di Lari», L'Italia del biologico, 2002, pag. 86, Guida Touring Club italiano; Elena Tedeschi, Toscana inconsueta. Appunti ed itinerari per viaggiare oltre, 2017, Ed. goWare; Frutta e Ortaggi in Italia, 2005, Guida Touring Club italiano. Notorieta' nel passato e nel presente. Il breve cinegiornale di rilevanza nazionale, «La settimana INCOM 01925 - Italia, Lari (Pisa): quarta Sagra delle Ciliegie (26 maggio 1960), realizzato dalla societa' cinematografica INCOM rilevata poi dall'Istituto Luce, dimostra come la denominazione «Ciliegia di Lari» e' sin da allora presente nel linguaggio comune e commerciale. Tutt'oggi la produzione cerasicola dell'area delimitata e' sinonimo di bonta' e dolcezza e cio' rende riconoscibile il frutto ai consumatori anche nei punti vendita della grande distribuzione organizzata dove il prodotto viene venduto utilizzando la denominazione «Ciliegia di Lari». L'insieme di tutti questi fattori ha fatto si' che i consumatori abbiano identificato e tutt'oggi identifichino la produzione dell'area indicata nel precedente art. 3 come «Ciliegia di Lari». Riferimenti storici
Come riportato da diversi autori, la coltivazione della «Ciliegia di Lari» affonda antiche radici nel territorio delle colline Pisane e l'esperienza degli agricoltori del luogo, acquisita di generazione in generazione, con continua ricerca e messa in atto di specifiche tecniche colturali, ha determinato le condizioni affinche' la coltivazione della «Ciliegia di Lari» si consolidasse con successo nel tempo, fino a costituire anche un patrimonio storico-tradizionale e culturale di un territorio che trova in Lari il polo principale di conservazione e sviluppo. Storicamente vari documenti scritti evidenziano la secolare cultura e tradizione della coltivazione della ciliegia nei territori delimitati nell'art. 3: sin dal XVIII secolo nel mercato sotto le Logge di Lari (uno dei piu' grandi e prestigiosi della Provincia di Pisa fino agli anni '50 del XX secolo) primeggiava la ciliegia la quale era fortemente apprezzata dai grossisti e dai consumatori sia per la sua bonta', sia per la precocita', fatti che contribuirono a dare una ulteriore spinta alla produzione anche perche' il collocamento avveniva a prezzi remunerativi (Tremolanti E., Profilo storico delle cultivar di ciliegio con particolare riguardo al territorio larigiano, in Spunti di Natura economica: cenni di storia di cerealicoltura, panificazione, viticoltura e cultivar di ciliegio, CLD Libri, Calcinaia (Pi), 2010). Vista l'importanza economica e culturale che la ciliegia aveva assunto per l'economica larigiana, grazie all'iniziativa di alcuni paesani, nel 1957 si tenne cosi' a Lari la prima «Sagra della Ciliegia» senza dubbio una delle piu' vecchie, delle piu' conosciute e delle piu' frequentate da centinaia e centinaia di visitatori. Dal 1957, ben 66 «Festa della Ciliegia di Lari» si sono tenute senza soluzione di continuita' sino ad oggi, a testimonianza, insieme alla presenza su diverse pubblicazioni, dell'importanza economica e culturale della «Ciliegia di Lari» per il territorio che storicamente la produce. L'apprezzamento nei trasformati e' testimoniato da ricette dolciarie presenti sul web, come riportato nei siti popcuisine.it e gazzettadelgusto.it, ed anche da ricette pubblicate in libri di cucina (Il gelato a modo mio, di Simone Bonini Ed. Giunti 2016). |
| Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare verra' effettuato da un organismo autorizzato, in conformita' al regolamento (UE) n. 2024/1143. L'organismo di controllo e' CSQA Certificazioni srl via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI). |
| Art. 8.
Etichettatura e confezionamento Confezionamento
La "Ciliegia di Lari" destinata al consumo fresco puo' essere immessa in commercio in confezioni di vari materiali, idonei al contatto con gli alimenti. E' consentita la vendita al dettaglio di frutti sfusi prelevati da contenitori esposti al pubblico e identificati con tutti gli elementi di etichettatura presenti nel disciplinare. Le ciliegie destinate alla trasformazione, che non possono essere destinate al consumatore finale come frutti freschi, possono essere vendute «alla rinfusa» in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente, che riportino oltre alle indicazioni di legge, su almeno uno dei lati, con caratteri leggibili e visibili la dicitura «Ciliegia di Lari» IGP da destinare alla trasformazione». Etichettatura
Su ogni confezione devono essere apposte le seguenti indicazioni: a) CILIEGIA DI LARI IGP; b) logo della «Ciliegia di Lari» di seguito descritto; c) simbolo europeo della IGP nello stesso campo visivo del logo di cui al punto b); d) nome, ragione sociale indirizzo del confezionatore. E' inoltre consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente/consumatore. Il logo della «Ciliegia di Lari» IGP e' il seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il logo si presenta come immagine stilizzata raffigurante una ciliegia con gambo, contenente al proprio interno il volto e la mano sinistra di una donna che si appresta a raccogliere una ciliegia da un ramo. La ciliegia principale che da forma al logo stesso, e' caratterizzata da un tratto identificativo rosso che varia in spessore in maniera causale seguendo un profilo immaginario a forma di ciliegia. Il gambo e' contraddistinto da un tratto variabile in spessore che parte dalla superficie superiore centrale della ciliegia e piegandosi si estende in alto verso sinistra concludendo all'apice con un ricciolo aperto a destra. All'interno della ciliegia, nella parte bassa a destra, e' raffigurato un volto di donna di 3/4 rivolto a sinistra che sorride; nella parte bassa a sinistra, e' raffigurata la mano sinistra della donna in atto di presa per afferrare due ciliegie. Sopra la mano, sempre all'interno della ciliegia principale, sono raffigurati due rametti con tre gruppi di ciliegie per un totale di sette ciliegie e due foglie. Sopra la testa e' raffigurata una ciliegia con relativa foglia. All'esterno della ciliegia stilizzata, seguendo un immaginario cerchio di contorno alla stessa, sono inserite delle diciture. La prima dicitura, «Ciliegia di Lari», e' inserita nella parte superiore all'esterno della ciliegia stessa in suddivisione centrale ed inarcata a semicerchio sovrapposta al gambo della ciliegia. La seconda dicitura, «IGP», e' inserita nella parte sottostante esterna della ciliegia in zona centrale ed inarcata a semicerchio. Sulle diverse confezioni potranno variare le dimensioni del logo mantenendo la proporzione delle dimensioni standard. Indici colorimetrici:
Parte di provvedimento in formato grafico |
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