Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2025
Disciplina del Fondo nazionale del made in Italy.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», come modificato e integrato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;
Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 27 dicembre 2024;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, recante «Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico» e, in particolare, l'art. 13 (Modifiche al Fondo nazionale del made in Italy) che al comma 2 introduce modifiche all'art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introducendo il comma 8-septies che dispone che «La societa' di gestione del risparmio di cui al comma 1 puo' costituire fondi per i fini e le funzioni dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Tali fondi, nell'operativita' immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente: a) negli asset immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operativita' delle societa' delle filiere strategiche previste dalla citata normativa; b) in strumenti di rischio emessi dalle societa' di cui alla lettera a) il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali.»;
Vista la comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), come richiamata dalla comunicazione della Commissione europea recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (2021/C 508/01);
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria - GBER);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 31 «Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese» e agli articoli 33 «Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare» e seguenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto l'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, che al comma 3 dispone che «I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonche' le modalita' di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione dei veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonche' la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto puo' inoltre disciplinare le modalita' di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Asset immobiliari regolarizzati»: gli immobili e i diritti reali, anche derivanti da rapporti concessori, anche della pubblica amministrazione, oggetto di investimento dei Fondi Target in cui investe il Fondo FRA ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai fini della loro regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato, allo scopo dell'utilizzo strumentale delle Imprese Target ammissibili;
b) «Asset immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale n. 30/2015»: i fondi e le Sicaf che investono in beni immobili, diritti reali immobiliari, ivi inclusi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare con natura traslativa e da rapporti concessori, partecipazioni in societa' immobiliari, parti di altri FIA immobiliari, anche esteri;
c) «Capitale impegnato»: indica:
per ciascun Veicolo di investimento la somma, calcolata alla Data di riferimento, tra: (i) l'ammontare complessivo richiamato dal Veicolo di investimento e i richiami gia' emessi dai fondi in portafoglio e non ancora versati, oltre al capitale impegnato e non ancora richiamato; (ii) gli impegni di investimento per operazioni non ancora parte del portafoglio, ma gia' sottoscritte, inclusi i relativi costi e oneri, e non ancora finalizzate; (iii) le operazioni di investimento gia' deliberate dai competenti organi del Veicolo di investimento ma non ancora sottoscritte, inclusi eventuali costi, oneri, interessi per equalizzazione e spese imputabili;
d) «Capitale stimato»: indica la migliore stima, calcolata dalla soggetto gestore, dei flussi di cassa previsionali in uscita dal Veicolo di investimento, diversi da quelli inclusi nel calcolo del Capitale impegnato, relativi al Veicolo di investimento interessato fino allo scadere del termine di durata dello stesso, ai sensi del regolamento di gestione;
e) «Data di riferimento»: la data che cade al 31 dicembre del quinto anno successivo della data di avvio delle attivita' del Veicolo di investimento;
f) «decreto ministeriale n. 30/2015»: il decreto 5 marzo 2015, n. 30, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani» e successive modifiche e integrazioni;
g) «Equity»: corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di azioni, obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant), senza computare, per chiarezza, pagamenti differiti o condizionati;
h) «FNMI» o «Fondo»: Fondo nazionale del Made in Italy, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 4, comma 1, della legge;
i) «Fondo FI»: Fondo imprese, veicolo di investimento in fondi Target diretti e indiretti di private equity, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FI;
j) «Fondi di terzi»: OICR emessi e gestiti da Gestori terzi UE;
k) «Fondo FRA»: Fondo Real Asset, veicolo di investimento in fondi Target istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, costituito ai sensi del presente decreto sotto forma di FIA gestito dal Gestore FRA;
l) «Fondi Target diretti»: gli OICR gestiti dal soggetto gestore del Veicolo di investimento, che siano investiti o co-investiti direttamente dallo stesso Veicolo di investimento e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;
m) «Fondi Target indiretti»: gli OICR gestiti da Gestori terzi UE, che siano investiti o co-investiti dal Veicolo di investimento e che abbiano una politica di investimento coerente con il presente decreto;
n) «Gestore FI»: Societa' di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del Fondo FI;
o) «Gestore FRA»: Societa' di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano individuata ai sensi del presente decreto per la gestione del Fondo FRA;
p) «Gestori terzi UE»: le Societa' di gestione del risparmio (SGR), le Societa' di gestione UE di OICVM, i Gestori di FIA UE, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 1, lettere o), o-bis), p), del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o «TUF»);
q) «Imprese Target ammissibili»: le imprese italiane costituite in forma di societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, definite dall'art. 4, comma 1, della legge e all'art. 13 del presente decreto e che soddisfano gli ulteriori requisiti ivi previsti;
r) «Investitori privati»: soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che investono per un importo non inferiore alla dotazione iniziale del FNMI e successivamente alle disponibilita' complessive, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese Target, effettuati con le risorse del FNMI;
s) «Legge»: l'art. 4 (Fondo nazionale del made in Italy) della legge 27 dicembre 2023, n. 206, come modificato e integrato dall'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115;
t) «Ministero»: il Ministero dell'economia e delle finanze, che agisce di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy;
u) «OICR»: l'organismo di investimento collettivo del risparmio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera k), decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo unico della finanza o «TUF») e successive modificazioni e integrazioni (comprensivo degli OICVM, FIA italiani e FIA UE di cui rispettivamente alle lettere m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) dell'art. 1, comma 1 del TUF);
v) «Real Asset Target ammissibili»: le categorie di asset immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale n. 30/2015, anche di origine pubblica, oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA, tramite Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) di tali imprese, il cui rendimento sia collegato a quello degli Asset immobiliari regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti;
w) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 12 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
x) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
y) «regolamento GCR»: «Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio», adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015 e successive modifiche ed integrazioni; «regolamento SFDR»: il regolamento (UE) n. 2019/2988 della Commissione europea sull'informativa sulla sostenibilita' dei servizi finanziari (SFDR), che ha come scopo quello di ampliare e standardizzare le informazioni relative ai processi di investimento ESG;
z) «Soggetto gestore»: il Gestore FRA o il Gestore FI;
aa) «TUF»: Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
bb) «UN PRI»: I Principles for Responsible Investment (o PRI) emanati dalle Nazioni Unite nel 2006 per la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali;
cc) «Veicolo di investimento»: il Fondo FRA o il Fondo FI.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto definisce le disposizioni per l'attuazione dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge, individuando:
a) i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo nazionale del made in Italy (anche «FNMI»), istituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge;
b) i criteri per la realizzazione degli investimenti diretti e indiretti da parte del FNMI, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, con finalita' di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza degli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attivita' di estrazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, di maggiore rilevanza o con la maggiore potenzialita' di crescita;
c) le tipologie e gli interventi finalizzati alla realizzazione di investimenti a condizioni di mercato, in settori strategici e redditizi, le iniziative ammissibili alle diverse forme di intervento, nonche' le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
d) le modalita' di apporto delle risorse da parte degli Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Fondi Target diretti e indiretti, Veicoli di investimento e Imprese Target ammissibili;
e) l'individuazione dei veicoli di investimento delle risorse del FMNI e dei soggetti gestori e la relativa remunerazione e la ripartizione iniziale della dotazione finanziaria del FNMI ai Veicoli di investimento per le tipologie di interventi, diretti e indiretti, previsti nelle Imprese Target ammissibili e nei Real Asset Target ammissibili.
 
Art. 3

Settori strategici di riferimento

1. Il FNMI investe, secondo le modalita' previste dal presente decreto, nei seguenti settori e filiere strategiche nazionali e filiere di eccellenza dell'industria italiana, definiti dal Comitato tecnico strategico di cui al successivo art. 4, sulla base (i) dell'impatto dei megatrend sui diversi settori industriali, (ii) dell'«intensita'» tecnologica derivante dai livelli di spesa in ciascun settore/filiera, (iii) della competitivita' delle imprese italiane nei vari settori o filiere (anche in termini di quota di mercato dell'export delle imprese italiane rispetto all'export globale), (iv) della capacita' di generare valore in termini di esperienza e del ruolo istituzionale degli stakeholders. In particolare, sono considerate aree tematiche di investimento prioritarie i seguenti settori con la prospettiva di creare un portafoglio complessivo bilanciato:
a) estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche;
b) altre filiere che abbiano rilevanza strategica in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale selezionati in applicazione dei criteri di cui al presente comma.
 
Art. 4

Comitato tecnico strategico

1. E' istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico strategico per l'indirizzo strategico e il coordinamento dei programmi di investimento del Fondo (FNMI), che svolge le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi, i settori strategici, le filiere strategiche di cui all'art. 3, lettera b), e gli indirizzi generali delle attivita' di investimento del Fondo, l'allocazione iniziale delle risorse tra le diverse operativita' dei Veicoli di investimento e la remunerazione dei soggetti gestori e in relazione ai progetti di investimento, le modalita' e gli ambiti prioritari di investimento pluriennali e annuali, e le soglie massimo di importo degli investimenti e le relative tutele;
b) sovraintende e controlla l'attuazione delle strategie di investimento da parte dei soggetti gestori;
c) effettua valutazioni sulla coerenza e sull'andamento degli investimenti e sul loro impatto e formula pareri e raccomandazioni specifiche ai soggetti gestori;
d) acquisisce analisi e dati sul monitoraggio dei rischi degli investimenti e dei limiti e rischi di concentrazione;
e) esprime pareri in merito a tipologie di operazioni di investimento e disinvestimento, ai piani previsionali e ai rendiconti semestrali dei soggetti gestori, in funzione della coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e le policy settoriali adottate;
f) promuove l'ottimizzazione delle forme tecniche di intervento del Fondo;
g) favorisce l'attrazione di risorse pubbliche e private anche estere su obiettivi di investimento del Fondo;
h) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del Fondo, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.
2. Il Comitato tecnico strategico e' composto dai seguenti membri effettivi:
a) tre rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
e) un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome.
3. Il Presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle riunioni rappresentanti dei soggetti gestori e di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, in ragione delle materie trattate.
4. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attivita', il Comitato si avvale di un collegio di tre esperti individuati tra professori universitari e qualificati esponenti del mondo delle imprese, nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
5. Il Comitato e' coadiuvato dalle strutture del Ministero delle imprese e del made in Italy e dei soggetti gestori, nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Ai componenti del Comitato e del Collegio di esperti non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 5

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria iniziale del FNMI e' stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge, e, successivamente, rideterminata dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
2. Alla dotazione di cui al comma 1 si aggiungono gli apporti di risorse da Investitori privati mediante impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei Veicoli di investimento, Fondi Target anche ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e Imprese Target ammissibili con le modalita' disciplinate all'art. 27.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono versate su conto corrente bancario appositamente dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 6

Veicoli di investimento

1. L'attuazione degli interventi del FNMI avviene tramite veicoli di investimento che assicurano l'apporto di investitori privati per un importo non inferiore alla dotazione dei veicoli di investimento da parte del FNMI, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese Target, effettuati con le risorse del FNMI, mediante:
a) un Fondo di Real Asset («Fondo FRA»), Fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 2, che investe in Real Asset Target ammissibili, tramite Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, che hanno ad oggetto investimenti in Real Asset Target ammissibili, per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto;
b) un Fondo Imprese («Fondo FI»), Fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano, istituito e gestito dal soggetto gestore di cui all'art. 7, comma 3, che investe: (i) direttamente in Imprese Target ammissibili e indirettamente tramite (ii) Fondi Target diretti di private equity e (iii) Fondi Target indiretti di private equity, che hanno ad oggetto investimenti in Imprese Target ammissibili, per le finalita' di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. Le quote rappresentative dei due Veicoli di investimento sono riservate in sottoscrizione al Ministero.
3. La durata dei due Veicoli di investimento e la durata del relativo periodo di investimento e' definita nel regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento, di cui al successivo art. 9, in conformita' con la migliore prassi di mercato.
 
Art. 7

Soggetti gestori dei veicoli di investimento

1. L'istituzione e la gestione dei Veicoli di investimento e relativi fondi di cui all'art. 6, comma 1, e' demandata in forza del presente decreto, a due Societa' di gestione del risparmio (SGR) di diritto italiano (i soggetti gestori), ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
2. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e' individuato nella Investimenti immobiliari italiani SGR S.p.a. (Gestore Fondo FRA). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FRA, il Veicolo di investimento e' gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il soggetto gestore del Veicolo di investimento denominato Fondo FI, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e' individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy mediante procedura ad evidenza pubblica tra i gestori dotati di particolare specializzazione e track record rilevante e comprovato nella gestione di fondi diretti e indiretti anche di private equity e che siano partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze anche indirettamente nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici (Gestore Fondo FI). Allo scopo di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Fondo FI, il Veicolo di investimento e' istituito e gestito dal Gestore Fondo FI per le finalita' della legge e del presente decreto ed e' gestito con apposito conto corrente bancario dedicato, previa autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, previsti dal presente decreto, il Ministero provvede a conferire appositi mandati ai soggetti gestori, le cui obbligazioni sono di natura privatistica e sono oggetto di specifiche Side Letter di cui all'art. 31.
5. La remunerazione spettante ai due soggetti gestori definita dal Comitato tecnico strategico e gli altri oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie individuate dall'art. 4, comma 6, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
 
Art. 8

Compiti dei soggetti gestori

1. L'attivita' di gestione, controllo e funzionamento di ciascuno dei due Veicoli di investimento, la determinazione della relativa politica di investimento e tutte le attivita' funzionali alla realizzazione delle finalita' del FNMI competono ai due soggetti gestori, nell'ambito delle politiche di indirizzo strategico, con i limiti definiti dalla allocazione di risorse iniziale e successive, stabilite dal Comitato tecnico strategico, sono espressi nell'ambito degli organi competenti di ciascun Veicolo di investimento e attuati secondo quanto previsto dai relativi regolamenti di gestione di cui al successivo art. 9.
2. I soggetti gestori acquisiscono dal Comitato tecnico strategico di cui all'art. 4 le determinazioni inerenti all'individuazione dei settori, delle filiere e degli indirizzi strategici prioritari.
 
Art. 9

Regolamento di gestione

1. Ciascun soggetto gestore predispone lo schema di regolamento di gestione del Veicolo di investimento dallo stesso gestito e lo trasmette tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. I Ministeri di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento, valutata la conformita' dello stesso alle previsioni del presente decreto e alle finalita' di cui all'art. 4 della legge e sentito il Comitato tecnico strategico, comunicano al soggetto gestore la propria approvazione.
3. Le modalita' di modifica al regolamento di gestione sono definite nel regolamento di cui al presente articolo, in conformita' alla prassi del mercato.
 
Art. 10

Disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile

1. Gli interventi del Veicolo di investimento che presentano le caratteristiche di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono notificati dal Ministero alla Commissione europea a norma dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. Sono consentiti gli interventi del Veicolo di investimento attuati ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
3. Gli interventi del Veicolo di investimento attuati ai sensi dell'art. 22 del regolamento GBER sono esentati dal suddetto obbligo di notifica, qualora le Imprese Target ammissibili soddisfino le condizioni previste dal medesimo art. 22. In particolare, la concessione e' disposta in caso di imprese: a) non quotate; b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER; c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di cinque anni alla data di presentazione della domanda; d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo art. 22 del regolamento GBER.
4. Gli interventi indiretti del Veicolo di investimento in Asset immobiliari regolarizzati e in Imprese Target ammissibili sono effettuati alle condizioni di mercato.
 
Art. 11

Cumulo degli interventi

1. Gli investimenti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altre misure, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea applicabile.
 
Art. 12

Principi di finanza responsabile

1. Il soggetto gestore si impegna ad implementare le migliori pratiche in tema di Investimenti sostenibili e responsabili (SRI). A tal fine il soggetto gestore adotta una policy interna per la promozione di un approccio sostenibile agli investimenti, basato sull'integrazione dei criteri di sostenibilita' ambientale, sociale e di governance (ESG - environmental, social and governance), definita quale strategia volta a creare valore per l'investitore attraverso una strategia di investimento orientata al medio lungo periodo che integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo) (la «Politica di finanza responsabile»).
 
Art. 13

Imprese Target ammissibili

1. Sono ammissibili agli interventi del FNMI, le imprese dei settori e delle filiere di cui all'art. 4, comma 1, della legge e come definiti dal Comitato tecnico strategico, costituite in forma di societa' di capitali, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia e che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
2. Le imprese Target ammissibili, al momento dell'investimento da parte del FNMI, devono presentare una adeguata solidita' patrimoniale e redditivita' attuale o prospettica, nonche' un significativo potenziale di creazione del valore e di consolidamento, orizzontale o verticale, del rispettivo settore e filiera, anche mediante operazioni di acquisizione ed integrazione con altre imprese o investimenti in tecnologie rilevanti per lo stesso settore.
3. Ai fini dell'accesso agli interventi del FNMI, le imprese di cui al comma 1, devono:
a) essere regolarmente costituite, avere sede legale in Italia ed essere iscritte nel registro delle imprese italiano.
b) essere classificabili come operanti nei settori di cui all'art. 3 del presente decreto;
c) avere concrete potenzialita' di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi;
d) non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali;
e) superare le verifiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo condotte dalla soggetto gestore per gli investimenti direttamente detenuti e dai gestori dei Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti a livello europeo e nazionale in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo internazionale.
f) non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 15.
4. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo da parte a ciascun singola Impresa Target ammissibile, deve sussistere alla data dell'intervento diretto del Veicolo di investimento o al momento dell'intervento da parte dei Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti.
 
Art. 14

Real Asset Target ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13, i Real Asset Target ammissibili quale oggetto di investimento indiretto del Fondo FRA tramite i Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono gli asset immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto ministeriale n. 30/2015, anche di origine pubblica, nonche' anche non localizzati in Italia, il cui utilizzo sia strumentale alle filiere strategiche delle Imprese Target ammissibili, ivi inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale di rischio (ad esempio, strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati, ecc.) emessi dalle Imprese Target ammissibili, il cui rendimento sia collegato a quello degli Asset Immobiliari regolarizzati alle stesse trasferiti o conferiti dai Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 da parte di ciascun singola Impresa Target ammissibile deve sussistere a partire dal momento dell'intervento da parte dei Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
 
Art. 15

Cause di esclusione

1. Sono, in ogni caso, esclusi dagli interventi di cui al presente Capo le imprese che si trovino in una delle condizioni che costituiscono, in base alla legislazione vigente, causa di impedimento a beneficiare di incentivi o altri contributi pubblici e, comunque, quelle imprese i cui legali rappresentanti legali o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 16

Misure organizzative a fronte degli interventi

1. Ove la legge lo consenta, il soggetto gestore puo' adottare, senza oneri a carico del Fondo, per gli investimenti direttamente detenuti in Imprese Target ammissibili, al fine di tutelare e valorizzare l'investimento favorendone le prospettive di smobilizzo, le necessarie misure riguardanti l'assetto organizzativo e la gestione delle imprese in portafoglio, tra cui, quelle relative:
(i) al controllo degli investimenti anche attraverso la verifica periodica dei conti gestionali e dei piani di sviluppo di rilevanza strategica;
(ii) alla partecipazione agli organi sociali di rappresentanti designati dal soggetto gestore;
(iii) a mutamenti della compagine sociale, ad aumenti di capitale e operazioni straordinarie;
(iv) alle modalita' di vendita delle societa' in portafoglio;
(v) alle regole di corporate governance;
(vi) all'attribuzione di stock option, ovvero di altri piani di incentivazione.
 
Art. 17

Politiche dell'investimento del Fondo FRA

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FRA investe in Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la cui politica di investimento prevalentemente consista nel:
(i) partecipare in Imprese Target ammissibili, nel rispetto del rapporto almeno di parita' tra l'investimento pubblico, ivi incluso quello del Fondo FRA, e l'investimento privato;
(ii) concedere in uso o godimento, anche parziale, i Real Asset Target ammissibili, ivi inclusi gli Asset Immobiliari regolarizzati - a seguito (i) dell'apporto o trasferimento di tali asset al Fondo Target dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato - a favore di Imprese Target ammissibili, a condizioni di mercato e tramite procedure competitive o modalita' equivalenti per verificare la sussistenza di soggetti interessati all'acquisizione di tali asset.
2. Le operazioni di investimento, ai fini della valorizzazione degli asset immobiliari, possono tener conto della possibilita' di processi di sviluppo, crescita internazionalizzazione e rafforzamento della capacita' competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e di consolidamento orizzontale di Imprese Target ammissibili, per agevolare altresi' l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacita' complessiva di competere a livello globale.
3. Nelle operazioni di investimento, il soggetto gestore del Fondo FRA puo' altresi' tener conto delle opportunita' di rafforzare le strutture organizzative, anche attraverso la progressiva specializzazione del management, di migliorare la governance, consolidando e semplificando le strutture azionarie, e di favorire eventuali passaggi generazionali di Imprese Target ammissibili.
4. In coerenza con l'art. 6, comma 1, lettera a), per le finalita' del comma 1, il Fondo FRA puo' effettuare, nel rispetto dei limiti massimi di investimento complessivo determinati dal Comitato tecnico strategico, tramite la partecipazione a Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la sottoscrizione o l'acquisto, a condizioni di mercato, di strumenti finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio delle Imprese Target ammissibili il cui rendimento sia collegato a quello degli Asset Immobiliari regolarizzati, strumentali a dette Imprese e alle stesse trasferiti o conferiti, dai Fondi Target oggetto di investimento del Fondo FRA a seguito (i) dell'apporto o trasferimento a tali Fondi Target degli asset di cui sopra dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato dei medesimi asset da parte degli stessi Fondi Target.
 
Art. 18

Tipologie di investimenti

1. Coerentemente con la natura di fondo di fondi immobiliari e tenuto conto dei limiti di investimento previsti per questi ultimi dalla normativa di settore applicabile, il Fondo FRA investe, ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, principalmente in strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi Target la cui politica di investimento sia coerente con quanto previsto dall'art. 17.
 
Art. 19

Struttura degli investimenti del Fondo FRA

1. Gli obiettivi di cui all'art. 17 sono perseguiti dal Fondo FRA attraverso operazioni finanziarie principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di strumenti rappresentativi della partecipazione in Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che a propria volta, perseguono gli obiettivi della rispettiva politica di investimento attraverso le tipologie di operazioni ritenute piu' efficaci e a termini e condizioni di mercato. In particolare, la politica di investimento dei Fondi Target oggetto di investimento del Fondo FRA ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, potra' essere effettuata tramite operazioni di buy-out, finanziamento soci, aumenti di capitale, veicoli o OICR di scopo, vendor loan, leasing traslativi e operativi, contratti reali e di godimento inerenti gli asset immobiliari.
2. Il Fondo FRA puo' effettuare indirettamente, tramite i Fondi Target, operazioni di investimento che prevedono partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, nelle imprese delle filiere strategiche caratterizzate da adeguata redditivita', ferma la natura e il rischio immobiliare del Fondo FRA e dei Fondi Target oggetto di investimento del Fondo FRA.
3. Per le finalita' dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 17, i Fondi Target diretti oggetto di investimento del Fondo FRA possono assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di governance tali da garantire al Fondo FRA un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano - anche attraverso l'utilizzo e impiego degli asset immobiliari strumentali - una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.
 
Art. 20

Coinvestimenti diretti

1. Laddove utile per le finalita' dell'investimento, le operazioni di investimento possono altresi' essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, family office o investitori finanziari, incluso fondi di private equity, ivi incluso uno o piu' investitori o affiliati dei medesimi, anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del Fondo FRA, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.
2. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo FRA conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal soggetto gestore.
 
Art. 21

Durata degli interventi

1. L'investimento del Fondo FRA in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.
 
Art. 22

Limiti agli investimenti del Fondo FRA

1. Il regolamento di gestione del Fondo FRA definisce, nel rispetto della normativa di settore applicabile ai fondi immobiliari riservati, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FRA, acquisite le determinazioni del Comitato tecnico strategico.
2. In ogni caso, il Fondo FRA puo' investire indirettamente ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, tramite i Fondi Target anche in un singolo complesso immobiliare, qualora lo stesso sia costituito da piu' unita' immobiliari con caratteristiche urbanistiche, catastali o funzionali distinte e il soggetto gestore assicuri un frazionamento del rischio coerente con gli obiettivi di ottimizzazione dell'investimento, mediante la diversificazione delle destinazioni d'uso o dei conduttori, degli utenti o gestori delle aree.
 
Art. 23

Politiche degli investimenti del Fondo FI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FI si impegna a partecipare a condizioni di mercato per un importo massimo fino al 50% dell'investimento di private equity complessivo in: (i) Imprese Target ammissibili mediante la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi, di quote di patrimoni separati, o altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio emessi dalle stesse; (ii) Fondi Target diretti; e (iii) Fondi Target indiretti; e comunque, all'interno del suddetto limite, fino all'importo impegnato dei restanti investitori privati che partecipano alla transazione.
2. Il Fondo FI investe direttamente anche per il tramite di veicoli di investimento appositamente costituiti per l'investimento diretto, o mediante la sottoscrizione di Fondi Target diretti o con la modalita' Fondo di fondi («FOF»), mediante la sottoscrizione o l'acquisto di Fondi Target indiretti di private equity.
3. Le operazioni di investimento finanziarie sono orientate a processi di sviluppo, crescita, internazionalizzazione e rafforzamento della capacita' competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e/o di consolidamento orizzontale di Imprese Target ammissibili, per agevolare altresi' l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacita' complessiva di competere a livello globale.
4. Nelle operazioni di investimento di cui ai precedenti commi 1 e 2, relativamente ai Fondi Target indiretti, i gestori degli stessi si impegnano ad allocare risorse almeno pari alla quota di investimento del Fondo FI nel relativo Fondo Target indiretto, a beneficio di Imprese Target ammissibili, al netto dei costi e delle spese dei Fondi Target indiretti.
5. Il Veicolo di investimento effettua investimenti in Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti che si qualifichino quali prodotti finanziari ai sensi degli articoli 8 o 9 del regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 24

Struttura degli investimenti del Fondo FI

1. Gli obiettivi di cui all'art. 23 sono perseguiti dal Fondo FI attraverso le tipologie di operazioni ritenute piu' efficaci e a termini e condizioni di mercato, principalmente tramite sottoscrizione o acquisto di Strumenti rappresentativi della partecipazione in Schemi di investimento o tramite operazioni di investimento diretto di buy-out, finanziamento soci o aumenti di capitale.
2. Il Fondo FI puo' effettuare operazioni dirette di investimento che prevedono, partecipazioni di minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori, in Imprese Target ammissibili che abbiano un adeguato livello di redditivita'.
3. Per le finalita' dell'investimento, e fermo restando in ogni caso il disposto di cui all'art. 23, il Fondo FI puo' assumere partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del medesimo, prerogative di governance tali da garantire al Fondo FI un ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del progetto di investimento.
4. Laddove opportuno per le finalita' dell'investimento, le operazioni di investimento diretto possono altresi' essere effettuate mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri investitori strategici, family office o investitori finanziari, incluso fondi di private equity (ivi incluso uno o piu' investitori o affiliati dei medesimi) anche mediante la sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del Fondo FI, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.
5. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai veicoli gestiti dal soggetto gestore.
 
Art. 25

Requisiti degli investimenti indiretti

1. Il Fondo FI partecipa in Fondi Target diretti o Fondi Target indiretti gestiti da Gestori terzi UE che:
a) presentino un track record rilevante e comprovato nel settore del private capital;
b) presentino una comprovata capacita' di supportare la crescita dimensionale occupazionale e manageriale delle imprese partecipate, anche attraverso processi di aggregazione per settore e per filiera;
c) investano in Imprese Target ammissibili.
2. Nella selezione degli investimenti si tiene conto di opportuni criteri di diversificazione del rischio. Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, resta inoltre inteso che il soggetto gestore ha la facolta' di impiegare, nel rispetto delle norme vigenti, gli opportuni strumenti di copertura e di riduzione dei rischi.
 
Art. 26

Limiti di investimento del Fondo FI
e durata degli interventi

1. Il regolamento di gestione del Fondo FI definisce, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per il Fondo FI, acquisite le determinazioni del Comitato tecnico strategico.
2. L'investimento del Fondo FI in strumenti finanziari rappresentativi in via prevalente del capitale di rischio ha un orizzonte temporale, di regola, di medio/lungo termine, coerente con la strategia di investimento.
 
Art. 27

Modalita' di investimento

1. I soggetti gestori comunicano al Ministero la data di istituzione del Veicolo di investimento e di apertura delle relative sottoscrizioni.
2. Il Ministero sottoscrive le quote del Veicolo di investimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e ne da' comunicazione al Comitato tecnico strategico. I versamenti delle quote avvengono secondo quanto previsto nel regolamento di gestione del Veicolo di investimento e alternativamente: (i) immediatamente e per intero, con meccanismi che remunerino coerentemente la liquidita' in attesa dell'impiego di investimento o di spesa; o (ii) in piu' soluzioni in funzione dei richiami effettuati dal soggetto gestore in connessione ai fabbisogni del medesimo Veicolo di investimento e, in particolare:
a) per l'effettuazione di operazioni di investimento iniziali ed eventualmente successive o per finanziare i richiami dei Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti;
b) per il pagamento delle commissioni di spettanza del soggetto gestore, ai sensi dell'art. 33 del presente decreto;
c) per il pagamento degli altri oneri a carico del Veicolo di investimento individuati dal proprio regolamento di gestione, ivi inclusi i costi connessi con l'investimento del Veicolo di investimento negli attivi;
d) negli altri casi in cui il regolamento di gestione prevede la possibilita' per il Veicolo di investimento di effettuare richiami degli impegni o restituzioni di distribuzioni precedentemente effettuate.
3. Gli apporti del FNMI nel Veicolo di investimento avvengono esclusivamente tramite conferimento in denaro.
4. Nel caso del Fondo FI, il soggetto gestore effettua la verifica del rispetto del limite del 50%, di cui all'art. 23, comma 1, per ciascun investimento diretto in un'Impresa Target ammissibile e per ciascun investimento effettuato in un Fondo Target diretto o Fondo Target indiretto.
5. Nel caso del Fondo FRA, il soggetto gestore effettua la verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, per come applicabili alla tipologia di investimento, a livello di ciascun Fondo Target e, se non sufficiente, a livello degli investimenti di questi in coerenza con i relativi regolamenti di gestione.
6. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente, entro quarantacinque giorni dall'approvazione delle relazioni annuali del Fondo FRA e del Fondo FI, ciascun soggetto gestore, per quanto di propria competenza, presenta al Ministero un Piano previsionale aggiornato che tiene conto degli eventuali investimenti in portafoglio e degli impegni gia' sottoscritti o approvati dal soggetto gestore stesso, nonche' delle previsioni di futuri investimenti in Imprese Target ammissibili e di sottoscrizioni di Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato tecnico strategico. Nel Piano previsionale, il soggetto gestore descrive la composizione del portafoglio e, nel caso dei Fondi Target diretti e dei Fondi Target indiretti, la composizione del portafoglio di questi ultimi, in trasparenza, per societa' indirettamente partecipata.
7. Il regolamento del Veicolo di investimento e la documentazione di investimento di volta in volta applicabili prevedono le soluzioni operative attuabili al fine di ripristinare il rispetto dei vincoli di cui ai commi 4 e 5 e la garanzia delle condizioni di mercato degli investimenti, anche quali limiti e caratteristiche degli investimenti stessi, qualora risultino non soddisfatte le condizioni di cui ai commi 4 e 5, tenuto comunque conto dei limiti di legge e degli interessi alla valorizzazione degli investimenti del FNMI e dei Veicoli di investimento e alla conservazione del relativo valore e al rispetto degli impegni assunti.
8. I limiti di investimento, di concentrazione e di intervento di cui al regolamento del Veicolo di investimento non si applicano nel caso in cui la dimensione del Veicolo di investimento, Fondo Target diretto o Fondo Target indiretto sia ridotta a seguito di disinvestimento e rimborso o di procedure di riduzione del patrimonio, previste nei regolamenti dei fondi stessi, dall'inadempienza di un investitore (c.d. defaulting investor) o dall'impossibilita' di partecipazione di un investitore a causa di leggi o regolamentazioni interne (c.d. excused investor), ferma restando la garanzia della condizione di mercato degli investimenti.
 
Art. 28

Mancato rispetto della soglia di investimento
minimo del 60%

1. Con riferimento ai diversi impieghi di ciascun Veicolo di investimento, alla Data di riferimento applicabile, il soggetto gestore verifica e comunica senza indugio al Ministero se sia stato investito, impegnato o deliberato almeno il 60 per cento degli importi allocati nel Veicolo di investimento di cui all'art. 30 sulla base dei criteri definiti dalla Side Letter di cui all'art. 31 del presente decreto.
2. Il soggetto gestore, per sua competenza, effettua tale verifica di cui al comma 1 sulla base del rapporto tra (i) al numeratore, il Capitale impegnato determinato con riferimento al Veicolo di investimento interessato; e (ii) al denominatore, la dimensione del Veicolo di investimento.
3. Nel caso in cui, alla Data di riferimento applicabile, il rapporto di cui al comma 2, relativo al Veicolo di investimento interessato fosse inferiore alla soglia del 60 per cento, il soggetto gestore interessato, entro sessanta giorni dalla Data di riferimento applicabile, approva e fornisce al Ministero la rilevante valutazione del Capitale stimato.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, il soggetto gestore, secondo le modalita' tecniche e le tempistiche previste dal regolamento di ciascun Veicolo di investimento, libera gli investitori del Veicolo di investimento (o si impegna a non richiamarlo) per la quota parte residua degli impegni sottoscritti e non richiamati del Veicolo di investimento pari alla differenza, se esistente, fra (x) il totale degli impegni sottoscritti nel Veicolo di investimento interessato e (y) la somma tra il Capitale impegnato e il Capitale stimato calcolata con riferimento al Veicolo di investimento interessato.
 
Art. 29

Monitoraggio e controlli. Obblighi a carico
dell'impresa partecipata

1. I soggetti gestori provvedono al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del FNMI posti in essere attraverso i Veicoli di investimento al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle Imprese Target ammissibili e dal soggetto gestore per i Fondi Target diretti e dai Gestori terzi per i Fondi Target indiretti, per le analisi e le valutazioni del Comitato tecnico strategico.
2. Il controllo e' relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle operazioni finanziarie realizzate, in termini di conformita' delle caratteristiche degli investimenti, delle Imprese Target e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, e della Side Letter di cui all'art. 31, del presente decreto.
3. Il monitoraggio e' rivolto alla valutazione della gestione finanziaria e dell'impatto degli interventi, anche in termini di settori interessati, tipologie di imprese, attivita' economiche, benefici complessivi sul sistema economico.
4. Al fine di consentire le attivita' di controllo e di monitoraggio, le imprese Target ammesse agli interventi e i Gestori terzi per i Fondi Target indiretti si impegnano, al momento della richiesta, a fornire al soggetto gestore tutte le informazioni sulle caratteristiche e sull'attuazione delle operazioni finanziarie, nonche' ad acconsentire al trattamento dei dati.
5. Le Imprese Target ammissibili adempiono agli obblighi di trasparenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 30

Ripartizione delle risorse

1. La dotazione finanziaria del FNMI, in sede di prima applicazione, e' cosi' ripartita:
a) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FRA, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), disciplinati al Capo III: euro 300 milioni;
b) per gli interventi del veicolo di investimento Fondo FI, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), disciplinati al Capo IV: euro 600 milioni.
 
Art. 31

Side Letter

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso prima della sottoscrizione da parte del Ministero delle quote di ciascun Veicolo di investimento, con le modalita' di cui all'art. 27, il soggetto gestore trasmette tempestivamente al Ministero uno schema di Side Letter che tenga conto, nella definizione dell'allocazione delle risorse, degli obiettivi prioritari in linea con le finalita' del presente decreto e con le determinazioni del Comitato tecnico strategico.
2. Il Ministero, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di Side Letter, valutata la conformita' alle previsioni contenute nel presente decreto e informato il Comitato tecnico strategico, comunica al soggetto gestore la propria approvazione della medesima Side Letter come eventualmente modificata e integrata e procede alla sua sottoscrizione unitamente alla sottoscrizione delle quote del Fondo.
 
Art. 32

Commissioni

1. Per la gestione del Veicolo di investimento, a ciascun soggetto gestore e' riconosciuta una commissione annua di gestione definita dal Comitato tecnico strategico, sulla base degli standard di mercato e proporzionalmente alla dimensione finanziaria dei Veicoli di investimento stessi, nei limiti annui massimi previsti dalla legge.
2. Al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero, dalla commissione di cui al precedente comma 1 viene detratta (fino ad eventuale azzeramento) la quota parte, riferibile all'investimento del Veicolo di investimento, dei compensi eventualmente percepiti dal soggetto gestore a titolo, rispettivamente, di commissione di gestione e di commissione di performance o di incentivo (diverse da quelle applicate all'extrarendimento c.d. carried interest) ai sensi dei regolamenti dei Fondi Target diretti, in cui il Veicolo di investimento abbia investito.
 
Art. 33

Modalita' di gestione contabile

1. Ciascun soggetto gestore provvede a rendicontare al Ministero l'andamento del rispettivo Veicolo di investimento, con la periodicita' e secondo le modalita' stabilite nel relativo regolamento di gestione, per le analisi e le valutazioni anche del Comitato tecnico strategico.
 
Art. 34

Modalita' e termini di restituzione delle risorse

1. Entro trenta giorni dalla data di liquidazione di ciascun Veicolo di investimento o nel maggior tempo tecnicamente necessario tenuto conto della liquidazione degli attivi, il relativo soggetto gestore restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del medesimo Veicolo di investimento in base alla ripartizione tra i partecipanti dei proventi e del risultato finale della gestione del Veicolo di investimento, derivante dallo smobilizzo degli investimenti. Resta inteso che il Veicolo di investimento potra' effettuare distribuzioni agli investitori anche prima della data di liquidazione finale.
2. La somma di cui al comma 1, spettante al Ministero, e' versata dal Ministero all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al FNMI.
3. Distribuzioni parziali dei proventi e del risultato della gestione possono essere effettuati, anche prima della liquidazione del Veicolo di investimento, in conformita' con quanto indicato nel regolamento di gestione di ciascun Veicolo di investimento.
 
Art. 35

Sostituzione del soggetto gestore

1. Il regolamento dei Veicoli di investimento detta altresi' le disposizioni relative alla modalita' di sostituzione del soggetto gestore. Il soggetto gestore si impegna a far si' che le caratteristiche degli investimenti come descritte nel presente decreto siano riflesse nei regolamenti dei Fondi Target diretti e Fondi Target indiretti e che nei regolamenti di tali fondi siano presenti meccanismi di governance che supportino il perseguimento degli stessi, quali la rimozione del gestore o la liquidazione anticipata del fondo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2025

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 484