Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 30 aprile 2025 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto». |
|
|
IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 04 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terra d'Otranto, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Terra d'Otranto», registrata con regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20.03.1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 87 del 21 marzo 1998; Visto il parere positivo della Regione Puglia competente per territorio circa la richiesta di modifica; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 20 novembre 2024, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto». 2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Terra d'Otranto», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2. |
| Allegato 1
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Allegato 2
Documento unico
«Terra d'Otranto» N. UE: PDO-IT-1519 DOP (X) IGP ( )
1. DENOMINAZIONE (DENOMINAZIONI) [DELLA DOP O IGP] «Terra d'Otranto» 2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO Italia 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE 3.1. Codice della nomenclatura combinata 15 - Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; ce- re di origine animale o vegetale 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Valutazione organolettica: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; fruttato: mediana ≥ 1 piccante: mediana ≥ 1 amaro: mediana ≥ 1 Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo, carciofo, cicoria, pomodoro, frutta di bosco. Valutazione chimica acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,35 per 100 grammi di olio; numero di perossidi: <= 12 Meq O2. 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola leccese o salentina), Leccino, FS17 (denominata Favolosa), Lecciana, Leccio del Corno per almeno il 60%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%. 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata Le operazioni di coltivazione, produzione e molitura dell'olio extra vergine di oliva «Terra d'Otranto» devono avvenire esclusivamente all'interno dell'area geografica di produzione di cui al punto 4. 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata L'olio extra vergine di oliva «Terra d'Otranto» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, ceramica, acciaio, alluminio, banda stagnata, poliaccoppiato tipo bag in box, di capacita' non superiore a litri 3. I recipienti utilizzati devono comunque consentire la protezione dell'olio dai raggi ultravioletti. Il confezionamento dell'olio extra vergine di oliva «Terra d'Otranto» deve avvenire all'interno dell'area geografica di produzione per meglio garantire il controllo dell'origine del prodotto nonche' per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso al di fuori di tale area geografica possa causare il deterioramento e le perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2., , in particolare le tipiche note di cardo/carciofo/cicoria dell'olio «Terra d'Otranto». Il quadro compositivo, caratterizzato da un significativo livello di acidi grassi polinsaturi, predispone l'olio a perdere la sua qualita' organolettica e tipicita' per l'azione dell'ossigeno dell'aria durante la fase di travaso, pompaggio, trasporto e scarico, operazioni che si ripetono con maggiore frequenza nell'eventualita' dell'imbottigliamento fuori zona. 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata Alla denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, ivi compreso gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni e frazioni da cui derivano le olive, deve essere riportato in caratteri diversi e non superiori di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto». Il nome della denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna di raccolta. 4. DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA La zona di produzione della DOP «Terra d'Otranto» comprende l'intera Provincia di Lecce, parte della Provincia di Taranto e parte della Provincia di Brindisi. Tale zona si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisine delle Murge di sud-est, per il tavoliere (pianura) di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari. 5. LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio attribuiscono, infatti, un carattere distintivo all'olio «Terra d'Otranto». I terreni presentano su vasta scala una notevole uniformita'; essi sono originati dai calcari del Cretaceo sui quali si adagiano lembi di calcari del terziario con sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Piocene e del Pleistocene; appartengono alle terre brune o rosse e spesso sono presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. Orograficamente la zona e' caratterizzata da estese pianure delimitate e interrotte da basse e dolci colline. L'area e' priva di corsi d'acqua superficiali, ma e' ricca di una potente rete idrica sotterranea che conferisce all'intera regione un carattere decisamente carsico. Per il carattere litoraneo e per le scarse latitudini, l'area possiede un clima dolce e tendente al caldo. Il patrimonio olivicolo dell'area geografica e' stato originariamente caratterizzato dalla preponderante presenza delle varieta' autoctone Cellina di Nardo' ed Ogliarola leccese, che hanno determinato qualitativamente per decenni l'olio prodotto. Le mutate condizioni fitopatologiche dell'area salentina, con la diffusione del batterio Xylella fastidiosa subspecie Pauca, che e' risultata particolarmente invadente sulle due varieta' tradizionali della zona (Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina), dopo un momento di grande difficolta' da parte degli operatori, non ha depresso la volonta' della filiera di verificare la presenza di soluzioni interne all'area stessa. Gia' da anni gli operatori erano alla ricerca di un'innovazione dei riferimenti valoriali del disciplinare di produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» e questo, oggi, ha come risultato la possibilita' della prosecuzione dell'attivita' produttiva nel settore olivicolo- oleario attraverso prima due, e adesso quattro varieta' tolleranti/resistenti, che consentiranno un'elevazione qualitativa e produttiva, insieme ad una maggiore sostenibilita' ambientale dell'olio D.O.P., rappresentate dal Leccino, FS17, Lecciana, Leccio del Corno. In tal senso, e' apprezzabile la volonta' e la lungimiranza degli operatori riuniti nel Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» di ricercare soluzioni in grado di rilanciare l'olivicoltura certificata del Salento che, nel pieno rispetto della propria storia, dei propri valori e del Territorio, guarda con fiducia alla prospettiva di sviluppo che vede, in maniera imprescindibile, la graduale integrazione delle varieta' tradizionali con le cultivar che sono risultate tolleranti/resistenti alla Xylella. E tutto questo, senza che vi sia alcuna mutazione del quadro storico e della tradizione geografica della zona interessata: il Salento e la D.O.P. «Terra d'Otranto» in particolare, era e resta un'area produttiva caratterizzata da uno specifico olio extra vergine di oliva e, soprattutto, da una filiera di produttori, trasformatori e imbottigliatori che esprimono le medesime capacita' agro-industriali e il medesimo rapporto con il territorio di riferimento. Del resto e' noto che la qualita' di un olio extra vergine di oliva e' solo parzialmente influenzata dal genotipo, in quanto risulta fortemente correlata alla sua interazione con l'ambiente e gli input produttivi degli operatori della zona, sia nella fase di produzione sia nella fase della trasformazione del prodotto. Le quattro varieta' coltivate nell'areale delimitato dalla D.O.P., per l'azione combinata di fattori naturali, costituiti dalle peculiari condizioni pedoclimatiche e umane, costituite dal know-how di pratiche agronomiche e tecnologiche adattate alle condizioni specifiche del territorio, determinano l'ottenimento di un prodotto con caratteristiche merceologiche, chimiche e sensoriali specifiche, omogenee e ben individuabili, comparabili a quanto gia' descritto nel disciplinare. Infatti, e' ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica che le condizioni ambientali sono in grado di influenzare la composizione acidica e numerosi composti della frazione insaponificabile, in particolare il contenuto di polifenoli e di composti volatili dell'olio, fortemente influenzati dalla temperatura media e dal regime di precipitazioni. L'inserimento delle quattro nuove varieta', dunque, non muta le caratteristiche di base della D.O.P. «Terra d'Otranto», che restano quelle gia' verificate in sede di riconoscimento iniziale atteso che restano immutate le condizioni geografiche, i fattori naturali e umani; tali varieta' integrano le precedenti e consentono al prodotto di esprimere valori di maggiore interesse ed estremamente utili per un ulteriore sviluppo qualitativo dell'EVO prodotto, con l'introduzione di alcune specifiche condizioni tecniche, agronomiche e qualitative del prodotto stesso, anche in riferimento ad una maggiore esigenza di perseguire produzioni sostenibili sul piano ambientale. A riprova del fatto che la pressione ambientale esercitata dalle condizioni pedoclimatiche sulla componente genetica determina l'espressione fenotipica delle piante, nel decennio appena trascorso e' stato rilevato che: dal punto di vista organolettico, le 4 varieta' presentano caratteristiche molto simili a quelle delle cultivar tradizionali, ottenendo oli molto armonici e complessi; le condizioni pedoclimatiche dell'areale D.O.P. 'Terra d'Otranto' incidono notevolmente sulle caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli prodotti; le 4 varieta' hanno una elevata adattabilita' sui terreni marginali, come sono buona parte dei terreni salentini, ossia terreni poco profondi, ricchi di scheletro e con basso franco di coltivazione; le 4 varieta' hanno una buona resistenza alla siccita'; in modo particolare, Leccino e Lecciana si prestano anche a coltivazione in arido-coltura; il contenuto di acido oleico degli oli ottenuti dalle 4 nuove varieta' e' simile a quello ottenuto da Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina; l'epoca di raccolta delle olive delle 4 varieta' e' in linea con quanto previsto nel metodo di produzione, per ottenere il top qualitativo dell'olio. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Terra d'Otranto» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 30 aprile 2025
Il dirigente: Gasparri |
| Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» e' riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola leccese o salentina), Leccino, FS17 (denominata Favolosa), Lecciana, Leccio del Corno per almeno il 60%. Possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%. |
| Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva, di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Lecce; nel territorio della Provincia di Taranto, con l'esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A; nonche' nei seguenti Comuni della Provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna. La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisine delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari. |
| Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando, per ognuna, gli input e gli output. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli olivicoltori (aziende agricole), dei frantoiani, dei confezionatori e degli intermediari gestiti dalla struttura di controllo, e' garantita la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo Piano di controllo. |
| Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
1) Ai fini del presente disciplinare di produzione: il corpo fondiario olivetato e' costituito da una o piu' particelle catastali olivetate contigue; l'oliveto e' costituito da uno o piu' corpi fondiari olivetati. 2) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 sono quelle atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. La potatura delle piante deve essere fatta almeno una volta l'anno. Lo sfalcio, l'aratura superficiale, l'erpicatura devono essere fatte almeno 2 volte l'anno. Le piante devono essere distribuite uniformemente sull'intera superficie del corpo fondiario olivetato. L'oliveto deve avere una dimensione minima di un ettaro. Le piante non devono presentare danni rilevanti da fitopatie tali da comprometterne la produttivita' in misura superiore al 30%, ad eccezione delle piante capitozzate e, congiuntamente, innestate con varieta' consentite dal presente disciplinare. 3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, deve essere effettuata entro il 15 novembre di ogni anno. 4) La produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non puo' superare 15.000 kg per ettaro. 5) Prima della raccolta, l'organismo di controllo procede alla stima della produzione massima di olive dei corpi fondiari destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine per la campagna olearia di riferimento, con una tolleranza del 15%. La stima della produzione massima viene effettuata in contraddittorio con l'olivicoltore, secondo tempi e modalita' stabiliti nel Piano dei controlli. La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 20%. |
| Art. 6.
Modalita' di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3. 2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta. 3) Per l'estrazione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto. 4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro 24 ore dalla raccolta delle olive. 5) Le operazioni di confezionamento dovranno concludersi entro e non oltre il 15 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione; l'olio D.O.P. sfuso in giacenza alla data del 16 novembre dell'anno successivo alla campagna di produzione dovra' essere declassato. 6) Il quantitativo minimo di ciascun lotto di molitura di olive atte a divenire D.O.P. non potra' essere inferiore a 15 quintali, affinche' l'olio ottenuto sia classificabile come «atto a divenire D.O.P.». |
| Art. 7.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» deve rispondere alle seguenti caratteristiche: Valutazione organolettica: colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; fruttato: mediana ≥ 1 piccante: mediana ≥ 1 amaro: mediana ≥ 1 Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo, carciofo, cicoria, pomodoro, frutta di bosco. Valutazione chimica acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,35 per 100 grammi di olio; numero di perossidi: <= 12 Meq O2. |
| Art. 8.
Designazione e presentazione
1) Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3. 2) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». 3) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4) L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni e frazioni da cui derivano le olive, deve essere riportato in caratteri diversi e non superiori di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. 5) Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. 6) L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro, ceramica, acciaio, alluminio, banda stagnata, poliaccoppiato tipo bag in box, di capacita' non superiore a litri 3. I recipienti utilizzati devono comunque consentire la protezione dell'olio dai raggi ultravioletti. 7) E' obbligatorio indicare in etichetta la campagna di raccolta. |
| Art. 9.
Legame con il territorio
Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche: i fattori ambientali e le cultivar specifiche di questo territorio attribuiscono, infatti, un carattere distintivo all'olio «Terra d'Otranto». I terreni presentano su vasta scala una notevole uniformita'; essi sono originati dai calcari del Cretaceo sui quali si adagiano lembi di calcari del terziario con sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Piocene e del Pleistocene; appartengono alle terre brune o rosse e spesso sono presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree. Orograficamente la zona e' caratterizzata da estese pianure delimitate e interrotte da basse e dolci colline. L'area e' priva di corsi d'acqua superficiali, ma e' ricca di una potente rete idrica sotterranea che conferisce all'intera regione un carattere decisamente carsico. Per il carattere litoraneo e per le scarse latitudini, l'area possiede un clima dolce e tendente al caldo. Il patrimonio olivicolo dell'area geografica e' stato originariamente caratterizzato dalla preponderante presenza delle varieta' autoctone Cellina di Nardo' ed Ogliarola leccese, che hanno determinato qualitativamente per decenni l'olio prodotto. Le mutate condizioni fitopatologiche dell'area salentina, con la diffusione del batterio Xylella fastidiosa subspecie Pauca, che e' risultata particolarmente invadente sulle due varieta' tradizionali della zona (Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina), dopo un momento di grande difficolta' da parte degli operatori, non ha depresso la volonta' della filiera di verificare la presenza di soluzioni interne all'area stessa. Gia' da anni gli operatori erano alla ricerca di un'innovazione dei riferimenti valoriali del disciplinare di produzione della D.O.P. «Terra d'Otranto» e questo, oggi, ha come risultato la possibilita' della prosecuzione dell'attivita' produttiva nel settore olivicolo-oleario attraverso prima due, e adesso quattro varieta' tolleranti/resistenti, che consentiranno un'elevazione qualitativa e produttiva, insieme ad una maggiore sostenibilita' ambientale dell'olio D.O.P., rappresentate dal Leccino, FS17, Lecciana, Leccio del Corno. In tal senso, e' apprezzabile la volonta' e la lungimiranza degli operatori riuniti nel Consorzio olio D.O.P. «Terra d'Otranto» di ricercare soluzioni in grado di rilanciare l'olivicoltura certificata del Salento che, nel pieno rispetto della propria storia, dei propri valori e del Territorio, guarda con fiducia alla prospettiva di sviluppo che vede, in maniera imprescindibile, la graduale integrazione delle varieta' tradizionali con le cultivar che sono risultate tolleranti/resistenti alla Xylella. E tutto questo, senza che vi sia alcuna mutazione del quadro storico e della tradizione geografica della zona interessata: il Salento e la D.O.P. «Terra d'Otranto» in particolare, era e resta un'area produttiva caratterizzata da uno specifico olio extra vergine di oliva e, soprattutto, da una filiera di produttori, trasformatori e imbottigliatori che esprimono le medesime capacita' agro-industriali e il medesimo rapporto con il territorio di riferimento. Del resto e' noto che la qualita' di un olio extra vergine di oliva e' solo parzialmente influenzata dal genotipo, in quanto risulta fortemente correlata alla sua interazione con l'ambiente e gli input produttivi degli operatori della zona, sia nella fase di produzione sia nella fase della trasformazione del prodotto. Le quattro varieta' coltivate nell'areale delimitato dalla D.O.P., per l'azione combinata di fattori naturali, costituiti dalle peculiari condizioni pedoclimatiche e umane, costituite dal know-how di pratiche agronomiche e tecnologiche adattate alle condizioni specifiche del territorio, determinano l'ottenimento di un prodotto con caratteristiche merceologiche, chimiche e sensoriali specifiche, omogenee e ben individuabili, comparabili a quanto gia' descritto nel disciplinare. Infatti, e' ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica che le condizioni ambientali sono in grado di influenzare la composizione acidica e numerosi composti della frazione insaponificabile, in particolare il contenuto di polifenoli e di composti volatili dell'olio, fortemente influenzati dalla temperatura media e dal regime di precipitazioni. L'inserimento delle quattro nuove varieta', dunque, non muta le caratteristiche di base della D.O.P. «Terra d'Otranto», che restano quelle gia' verificate in sede di riconoscimento iniziale atteso che restano immutate le condizioni geografiche, i fattori naturali e umani; tali varieta' integrano le precedenti e consentono al prodotto di esprimere valori di maggiore interesse ed estremamente utili per un ulteriore sviluppo qualitativo dell'EVO prodotto, con l'introduzione di alcune specifiche condizioni tecniche, agronomiche e qualitative del prodotto stesso, anche in riferimento ad una maggiore esigenza di perseguire produzioni sostenibili sul piano ambientale. A riprova del fatto che la pressione ambientale esercitata dalle condizioni pedoclimatiche sulla componente genetica determina l'espressione fenotipica delle piante, nel decennio appena trascorso e' stato rilevato che: dal punto di vista organolettico, le 4 varieta' presentano caratteristiche molto simili a quelle delle cultivar tradizionali, ottenendo oli molto armonici e complessi; le condizioni pedoclimatiche dell'areale D.O.P. «Terra d'Otranto» incidono notevolmente sulle caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli prodotti; le 4 varieta' hanno una elevata adattabilita' sui terreni marginali, come sono buona parte dei terreni salentini, ossia terreni poco profondi, ricchi di scheletro e con basso franco di coltivazione; le 4 varieta' hanno una buona resistenza alla siccita'; in modo particolare, Leccino e Lecciana si prestano anche a coltivazione in arido-coltura; il contenuto di acido oleico degli oli ottenuti dalle 4 nuove varieta' e' simile a quello ottenuto da Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina; l'epoca di raccolta delle olive delle 4 varieta' e' in linea con quanto previsto nel metodo di produzione, per ottenere il top qualitativo dell'olio. |
| Art. 9.
Controlli
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) 2024/1143. |
|
|
|