Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici |
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Il giorno 18 marzo 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici di cui all'art. 178, comma 1, lettera d) del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024. Per l'A.Ra.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo (firmato).
+-----------------------------+-------------------------------+ |Per le Organizzazioni | | |sindacali: |Per le Confederazioni: | +-----------------------------+-------------------------------+ |CISL FSUR (firmato) |CISL (firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |FLC CGIL (firmato) |CGIL (firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |FED. UIL SCUOLA RUA (non | | |firmato) |UIL (non firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |SNALS CONFSAL (firmato) |CONFSAL (firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |FED. GILDA UNAMS (firmato) |CGS (firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |ANIEF (firmato) |CISAL (firmato) | +-----------------------------+-------------------------------+ |
| Allegato
Contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici (art. 178, comma 1, lettera d del CCNL 18 gennaio 2024)
Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione, effetti
1. Il presente contratto e' sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021. 2. Le disposizioni del presente contratto si applicano ai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021. 3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. 5. Con «CCNL 21 maggio 1996» si intende il «CCNL comparto Universita' quadriennio normativo 1994-1997 - biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 21 maggio 1996. 6. Con «CCNL 18 gennaio 2024» si intende il «CCNL del comparto istruzione e ricerca, periodo 2019-2021» sottoscritto il 18 gennaio 2024. |
| Art. 2.
Trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla tabella C2 - Universita' del CCNL 18 gennaio 2024, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022 e' incrementato di euro 87,71 mensili per tredici mensilita'. 2. L'incremento di cui al comma 1 assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo di cui all'art. 51, comma 3, del CCNL 21 maggio 1996, in godimento alla medesima data di cui al comma 1. 3. Per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022: il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici e' pari ad euro 17.000,00 annui lordi per dodici mensilita' per 500 ore effettive annue, cui si aggiunge la tredicesima mensilita'; il trattamento integrativo in godimento e' ridotto, per effetto del riassorbimento di cui al comma 2, nei casi in cui esso risulti maggiore dell'incremento di cui al comma 1 ovvero azzerato nei casi in cui esso risulti minore o uguale rispetto al predetto incremento. 4. L'assunzione puo' avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico di cui al comma 3 per 500. |
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