Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 4 aprile 2025, n. 42 |
Ripubblicazione del testo della legge 4 aprile 2025, n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 4 aprile 2025). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 4 aprile 2025, n. 42, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1 Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»; c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 67: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI)»; 1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»; 2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede. 5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge. 6. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli artt. 6-bis, 27-ter e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O., come modificato dalla presente legge: «Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza. 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica. 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.». «Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione. 3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62. 4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore. 6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. 7. ». «Art. 55 (Trasferimenti). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. 2. Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate puo' chiedere il trasferimento dopo un anno di permanenza in sede. 3. Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio gia' prestato in sedi disagiate. 4. Il trasferimento ad altra sede puo' essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 5. La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.». - Si riporta il testo degli artt. 4, 58, 65 e 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 190, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore. 3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale. 4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 6. 5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo e i criteri per la verifica finale di tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle province indicate dall'Amministrazione. 9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.». «Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali dei funzionari. 2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi. 3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338. 5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilita', il comando e il collocamento fuori ruolo.». «Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale delle carriere di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6. 2. (abrogato).». «Art. 67 (Riorganizzazione della Scuola superiore di polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale della Scuola superiore di polizia, istituita nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) e con gli altri istituti di alta formazione del Ministero dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile, coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69 comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'art. 3 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n. 30), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di Stato). - 1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. 4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982; b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177. 5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato: a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purche' il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza. 7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data. 7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso. 7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione. 7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato. 7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso. 7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori e' consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. 9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: "sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.". 10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente. 11. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono determinate le modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali; b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato; d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro". 11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico". 12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. 13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualita' presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. 13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio. 14. Le dotazioni organiche delle carriere e dei ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico. 15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo tecnico". 15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.». |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. 1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento». 2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. 1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace 27. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982 - Suppl. Ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di eta'. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione». |
| Art. 3 Attivita' libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 190, come modificato dalla presente legge: «Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli 13, 27 e 28-bis. 1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli. 1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis.». |
| Art. 4 Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337»; b) al comma 6, le parole: «, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi» e le parole: «Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio»; c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come modificato dalla presente legge: «Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita' di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. 4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337. 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio. 6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso. 7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio. 8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.» |
| Art. 5 Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti». 2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: «divisione o». 3. Al fine di implementare le capacita' operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di riferimento» sono soppresse.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli artt. 174 e 830 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84, come modificato dalla presente legge: «Art. 174 (Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.». «Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di divisione o brigata: 1; a-bis) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 5; c) ufficiali inferiori: 2; d) ispettori: 132; e) sovrintendenti: 40; f) appuntati e carabinieri: 819. 2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. L'impiego del contingente e' disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Banca d'Italia. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 (Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalita' di trasferimento. 1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture. 2. All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti. 3. Al fine di garantire la continuita' nel perseguimento dei compiti gia' svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti: a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attivita' preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attivita' alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali gia' affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversita' anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato: a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonche' dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all' Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE; b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme gia' di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». - Si riporta il comma 663 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43, come modificato dalla presente legge: «663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo e' ripartito in relazione alle attivita' da svolgere.». |
| Art. 6 Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
1. Al fine di rafforzare l'attivita' del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 40 unita' di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, il numero: «128» e' sostituito dal seguente: «168»; b) alla lettera c), il numero: «2» e' sostituito dal seguente: «10»; c) alla lettera d), il numero: «21» e' sostituito dal seguente: «16»; d) alla lettera e), il numero: «22» e' sostituito dal seguente: «44»; e) alla lettera f), il numero: «28» e' sostituito dal seguente: «33»; f) alla lettera g), il numero: «53» e' sostituito dal seguente: «63». 2. Per le finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unita', a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unita' del ruolo ispettori e 10 unita' del ruolo appuntati e carabinieri. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli artt. 827, come modificato dalla presente legge, e 703 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010: «Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 168 unita', da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) generali di divisione o di brigata: 1; b) colonnelli: 1; c) tenenti colonnelli: 10; d) ufficiali inferiori: 16; e) ispettori: 44; f) sovrintendenti: 33; g) appuntati e carabinieri: 63. 2. Le disponibilita' di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali.». «Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata, considerati utili.». |
| Art. 7 Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza
1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»; b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,». 2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,». 3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli artt. 26 e 31 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 - Suppl. Ordinario n. 59), come modificato dalla presente legge: «Art. 26 (Promozioni non annuali. Promozioni a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale della Guardi di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivi superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze. 2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.». «Art. 31 (Modalita' per colmare le vacanze). - 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni, conferite con decorrenza 1° luglio, non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita'. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale. 2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo. 3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.». - La nota (c) della tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), concerne i termini relativi alle promozioni degli appartenenti al ruolo normale della guardia di finanza. - Si riporta il comma 27 dell'art. 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 30), come modificato dalla presente legge: «27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali, con decorrenza 1° luglio, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione", esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.». |
| Art. 8 Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» e' sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» e' inserita la seguente: «detentive». 2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1990 - Supplemento Ordinario n. 88), come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria espletano i servizi di istituto con parita' di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti. 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli agenti e degli assistenti.». |
| Art. 9
Disposizioni in materia di personale delle Forze armate
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»; b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»; c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e' attribuita al 1° luglio»; d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli artt. 2233-quater, 975, 1099 e 2197-ter.1 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019, per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice. 2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello, colonnello, e gradi corrispondenti: a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016; b) agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato. 3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore. 3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianita' possedute al 31 dicembre 2016. 3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre. 3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni. 3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026.». «Art. 975 (Ufficiali). - 1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.». «Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. 2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione". 3. L'avanzamento si effettua a scelta e la promozione e' attribuita al 1° luglio. 4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado. 5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unita') degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.». «Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione professionale; b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso. 3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 2207. 3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207.». |
| Art. 10
Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri
1. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unita' per l'anno 2025 e a 38 unita' per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento e' alle unita' di personale cessato afferenti alle annualita' 2022, 2023 e 2024.
Note all'art. 10: - La legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87. |
| Art. 11 Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza
1. All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 1990 - Suppl. Ordinario n. 88, come modificato dalla presente legge: «Art. 136 (Difesa e sicurezza) Titolo V (I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati). - 1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; b) ai quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 4. Per i contratti di cui al presente articolo nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, e 58 anche per i lavori in economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II. 4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice. 4-bis All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. 5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.». |
| Art. 12 Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticita' connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. 4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Note all'art. 12: - Il decreto legislativo 29 maggio del 2017, n. 97 (Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144. - Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252».), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258. - Il decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80. - Il decreto legislativo 13 ottobre del 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249. - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 13 Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale»; b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna»; c) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli artt. 5, 29 e 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2005 - Suppl. Ordinario n. 170, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e' elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali o delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria finale.». «Art. 29 (Ruoli del personale specialista) Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche) Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.». «Art. 68 (Istituzione dei ruoli) Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente) Sezione I (Istituzione dei ruoli tecnico-professionali). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli operatori e degli assistenti; b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali; c) ruolo degli ispettori informatici; d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici; e) ruolo degli ispettori sanitari. 1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.». |
| Art. 14 Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023. 2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
Note all'art. 14: - Si riporta l'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196: «Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto. 2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno". 3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008". 5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente". 8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente. 9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027. 10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. 11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore. 12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013". 13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. 14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.». - Si riporta l'art. 15, comma 19, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nel S.O. n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023: «Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - (omissis). 19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi: a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unita', come di seguito indicato: 1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unita', di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali; 1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative; 2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita', di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita' nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita' nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e' modificata di un numero corrispondente di unita'; c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "Dirigenti con funzioni operative" sono aggiunte, in fine, le seguenti "e funzioni tecnico-professionali" e alla colonna "incarichi di funzione" nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Comandante dei vigili del fuoco di Roma."; d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale."; e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo' avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco; q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti; r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti. 20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22. 21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22. (omissis).». - Si riportano gli artt. 6 e 144 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005: «Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica. 2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento", su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica. 3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneita' formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni. 4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. 5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico.». «Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1. 8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico piu' favorevole.». |
| Art. 15 Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera
1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione». 2. All'articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «immigrazione clandestina» sono inserite le seguenti: «, delle unita' destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti dall'autorita' consolare». 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 5 luglio 1962, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Organi competenti). - All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero e limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari 5. Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.». - Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967 - Supplemento Ordinario), come modificato dalla presente legge: «Art. 168 (Esperti) L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita' riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina , delle unita' destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti dall'autorita' consolare e delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea.». |
| Art. 16 Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere
1. E' istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata». 2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata. 3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonche' di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attivita' di informazione e di consolidare l'identita' nazionale. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 16: - La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 1949, n. 124. |
| Art. 17 Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonche' in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: a) «2,80 per cento» dal 2025; b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026. 2. All'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti: a) «2,50 per cento» dal 2025; b) «2,80 per cento» dal 1° gennaio 2026; c) «3 per cento» dal 1° gennaio 2028. 3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura del contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali del corpo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1951, come modificato dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2025: «Art. 1. - La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatoria il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2,80 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 1950, n. 1120, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026: «Art. 1. - La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatoria il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 3 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 (Modificazioni alle disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati» della Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 30 giugno 1955, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 2025: «Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 2,50 per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12 giugno 1955, n. 512, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026: «Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 2,80 per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12 giugno 1955, n. 512, come modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2028: «Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 3 per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.». - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.). - 1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilita' connesse allo svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso personale. 1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1.». |
| Art. 18
Ente circoli della Marina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 113, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»; b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo degli artt. 113 e 131-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 113 (Organizzazione logistica della Marina militare). - 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento. 3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo. 4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. 4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare. 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.». «Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli della Marina militare e' preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». |
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