Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 4 aprile 2025, n. 42
Ripubblicazione del testo della legge 4 aprile 2025, n. 42, recante: «Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 4 aprile 2025).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 4 aprile 2025, n. 42, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia
di Stato

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti».
2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»;
c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI)»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;
2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
6. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 6-bis, 27-ter e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti).
- 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di
formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo
semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il
secondo semestre al completamento del periodo di formazione
presso gli istituti di istruzione e all'applicazione
pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
Durante il corso, essi possono essere sottoposti a
valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che
richiedono particolare qualificazione.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al
comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal
piano di studio e non possono essere impiegati in servizi
di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e
d'onore. Al termine del primo semestre di corso il
direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il
decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi
riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova,
acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati
all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli
allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova,
svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione
pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in
relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli
agenti in prova permangono presso gli istituti di
istruzione per attendere alle attivita' previste dal piano
di studio, ferma restando la possibilita' di impiego nei
soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di
tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame
stabilite dal regolamento di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', prestano giuramento e
sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione
pratica.
4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di
prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non
inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui
siano stati assegnati a sedi disagiate.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica,
gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di
polizia tenuto conto della relazione favorevole del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso
cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per
una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la
relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del corso.».
«Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore).
- 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto
giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla
loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del
corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e
abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche,
prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova
e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito
si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo
di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di
vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due
anni di corso non possono essere impiegati in servizio di
polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e
d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai
servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio
applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova
permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per
un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni
nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate.
7. ».
«Art. 55 (Trasferimenti). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo
27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall'articolo
4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
i trasferimenti di sede del personale di cui al presente
decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato,
ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede
ininterrottamente per due anni. A tal fine
l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede,
il numero delle domande presentate dal personale distinte
per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco
delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro,
sentito il Consiglio nazionale di polizia.
2. Il personale che presta servizio nelle sedi
disagiate puo' chiedere il trasferimento dopo un anno di
permanenza in sede.
3. Nel disporre il trasferimento d'ufficio
l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di
servizio e anche delle situazioni di famiglia e del
servizio gia' prestato in sedi disagiate.
4. Il trasferimento ad altra sede puo' essere
disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o
reparto quando la permanenza del dipendente nella sede
nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia
determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo
per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali
situazioni personali.
5. La destinazione del personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo degli artt. 4, 58, 65 e 67 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 20 novembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 190,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di commissario). - 1. I vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 3 frequentano un corso di
formazione iniziale della durata di due anni presso la
Scuola Superiore di Polizia, finalizzato anche al
conseguimento del master universitario di secondo livello,
sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
L'insegnamento e' impartito da docenti universitari,
magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o
esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti
dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale per coloro che
accedono alla qualifica di commissario ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in
due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato
finalizzato all'espletamento delle funzioni previste
dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i
commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il
corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo,
non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i
servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. Il direttore della Scuola Superiore di Polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.
4. I commissari che hanno superato l'esame finale del
corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed
accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di
tirocinio operativo, della durata di due anni finalizzato
anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2,
comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e'
espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto
anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella
qualifica di commissario capo e' effettuata previa verifica
finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita'
stabilite con il regolamento di cui al comma 6.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e
della progressione in carriera, il personale proveniente
dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14,
conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di
provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e'
confermato nella qualifica di vice questore aggiunto.
Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle
qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo
7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di
formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del
periodo applicativo e i criteri per la verifica finale di
tirocinio operativo, del cui esito si tiene conto in sede
di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi
dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati
assegnati a sedi disagiate, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
province indicate dall'Amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
«Art. 58 (Conferimento dei posti di funzione di
livello dirigenziale). - 1. Tutti gli incarichi di funzione
sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo
conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi
e dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e
delle capacita' professionali dei funzionari.
2. Con decreto del Ministro dell'interno possono
essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica
dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa
rilevanza degli incarichi.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale
sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale,
nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono
conferiti ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai
primi dirigenti e ai dirigenti superiori e qualifiche
corrispondenti dal capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di
funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in
particolare alla necessita' di garantire la continuita' e
l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della
criminalita' e della minaccia terroristica, anche con
riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con
decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,
per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle
qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari
tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere
individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi
del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del
20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di
funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del
Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2,
comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del
presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 208, rendendo contestualmente indisponibili altrettanti
posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo
decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di
funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A
allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338.
5. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento in disponibilita', il comando e il
collocamento fuori ruolo.».
«Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle
dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla
determinazione della struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del
personale delle carriere di cui al presente decreto possono
essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo
articolo 6.
2. (abrogato).».
«Art. 67 (Riorganizzazione della Scuola superiore di
polizia). - 1. All'adeguamento dell'assetto organizzativo e
funzionale della Scuola superiore di polizia, istituita
nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza
per la formazione, l'aggiornamento professionale e la
specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, si provvede
con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, disciplinandone il raccordo con le
competenti articolazioni dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, con il Centro Alti Studi del Ministero
dell'interno (CASMI) e con gli altri istituti di alta
formazione del Ministero dell'interno e delle altre
Amministrazioni pubbliche, assicurando livelli di autonomia
istituzionale, gestionale, finanziaria e contabile,
coerenti con i compiti previsti dal presente decreto. Alla
direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere
preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica
sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui,
rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69
comma 1, lettera f), dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, e' abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, (Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 - Supplemento Ordinario
n. 30), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni comuni per la Polizia di
Stato). - 1. Le tabelle A allegate ai decreti del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337
e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2
e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C),
F) e G), allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle
tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle
tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto.
Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle
tabelle A allegate ai decreti del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338,
confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli
dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalita' della
Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per
l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato,
le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in
quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1,
del presente articolo, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione
organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla
predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di
soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono
riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa
del personale del predetto ruolo a quello dei
sovrintendenti e degli ispettori.
3. Entro il 1° gennaio 2021, si provvede
all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei
sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la
riduzione della dotazione organica dei ruoli degli
operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella
A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno,
assicurando l'invarianza di spesa.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal
presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le lauree di cui all'articolo 25-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del
1982;
b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le
necessarie modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento
alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in
attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto
legislativo 7 agosto 2016, n. 177.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e
dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1
e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6,
31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o
interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della
Polizia di Stato:
a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione
professionale eventualmente prevista possono essere
conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova,
anche preliminare;
b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali,
ove prevista, puo' essere conseguita entro l'inizio del
prescritto corso di formazione iniziale, purche' il
candidato sia in possesso di idonea documentazione
attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.
7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e
degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, non e' richiesto per i volontari delle Forze
armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31
dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso
pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle
carriere della Polizia di Stato, ferme restando le
disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6,
comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1,
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli
3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in
possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti
integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui
al primo periodo in un momento successivo all'espletamento
dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini
dell'idoneita'.
7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso
pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle
carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di
valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione
dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale
acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia
retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini
del concorso.
7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di
Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono
essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti
di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se
previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono
ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di
rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate
vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o
allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con
la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del
corso di formazione effettivamente frequentato. La
posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi
ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di
formazione.
7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai
concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere
della Polizia di Stato le alterazioni volontarie
dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e
altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o
se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o
contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni
psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della
funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.
7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di
formazione per il personale della Polizia di Stato
successivamente al loro inizio, il numero massimo
consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente
ridotto in ragione della data di effettivo accesso al
corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale
della Polizia di Stato la cui durata e' individuata
soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero
massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente
modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della
durata effettiva di ciascun corso.
7-septies. In occasione di concorsi pubblici per
agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con
riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve
di posti per volontari in ferma prefissata di cui
all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al
prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei
non vincitori e' consentita entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le
parole: "sempreche' l'infermita' accertata ne consenta
l'ulteriore impiego" sono aggiunte le seguenti: ", anche
presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia
di Stato-Fiamme oro", istituita nell'ambito dei ruoli del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e
tecnica.".
10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto
anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei
sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli
tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si
applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni
ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono stabilite le
modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle
relative all'applicazione dello stesso al personale non
direttivo e non dirigente.
11. Con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza sono determinate le
modalita' per l'impiego nella Sezione paralimpica dei
gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito
dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, del personale
inidoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che
accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) individuazione del personale da impiegare nella
Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle
attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici
sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni
rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;
b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato italiano paralimpico (CNP), possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere
l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle
disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in
deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e
il riconoscimento delle societa' e delle associazioni
sportive dilettantistiche;
c) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' della Sezione paralimpica, possa essere impiegato
in altre attivita' istituzionali dei medesimi ruoli tecnici
e tecnico-scientifici della Polizia di Stato;
d) applicazione, in quanto compatibili, delle
disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme oro".
11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che
abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la
qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito
superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se
richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la
qualifica di sostituto commissario e di sostituto
commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di
qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione
di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore
tecnico".
12. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici
e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i
requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi
sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione
di quello relativo ai limiti di eta'. I controlli relativi
ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita'
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati
ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle
procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai
vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di
inizio del prescritto corso di formazione iniziale e,
limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai
ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori,
entro la data di conclusione del prescritto corso di
formazione. I controlli sono svolti dalle competenti
articolazioni dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle
articolazioni centrali e territoriali delle altre
amministrazioni in possesso della documentazione oggetto
delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con
efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della
mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza,
per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori delle procedure
scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima
annualita' presso gli Istituti di Istruzione, Centri o
Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita'
relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori
sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami
sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si
applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma
restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva
immissione in servizio.
14. Le dotazioni organiche delle carriere e dei ruoli
della Polizia di Stato possono essere rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il
volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la
consistenza alle esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
15. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei
dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e
dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e
dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente
alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal
presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in
disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla
qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo
e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla
qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore
tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento,
contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico,
direttore tecnico e direttore tecnico principale della
Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle
qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario
tecnico e di commissario capo tecnico.
15-bis. Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo
ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo
direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad
esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo
direttivo tecnico".
15-ter. I giorni di assenza dal servizio
indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non
possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione,
chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di
congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza
assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa
senza assegni e' utile ad ogni altro effetto in assenza di
colpa del dipendente.».
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia
di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze
di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento».
2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia). - 1. L'assunzione
degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esame, al quale possono partecipare i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) efficienza e idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti
stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
e) qualita' di condotta previste dalle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1,
lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di
istruzione secondaria di primo grado.
1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di
Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e
psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai
relativi concorsi pubblici sono quelli indicati
nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, accertando
l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b),
della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti
candidati sostengono le prove indossando la divisa
ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto
del Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza del 10 luglio 2019.
1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia
di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli
indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n.
168, e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6,
comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le
specializzazioni conseguite nella forza armata di
provenienza sono riconosciute valide, purche' previste
nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non
vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente
comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento
di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento
ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di
polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace 27.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
1982 - Suppl. Ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Nomina ad agente tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed
esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe
di cui al predetto regolamento;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo
di abilitazione professionale conseguito dopo
l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
d) qualita' di condotta di cui all'articolo 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica,
espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di
polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non
sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna
anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo
sono stati senza successivo annullamento della misura,
ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche
con provvedimenti non definitivi.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di
formazione a carattere teorico-pratico della durata di sei
mesi.
4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello
relativo ai limiti di eta'.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed i figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei
soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei
requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle
cause di non idoneita' al servizio previste per gli
appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da
verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della
divisa operativa di base invernale di cui al decreto del
Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento
dei requisiti psichici e attitudinali previsti per
l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti
dal regolamento di cui al periodo precedente.
6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato
gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' ai servizi di polizia prestano giuramento e sono
nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di
graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati
agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la
graduatoria finale degli esami.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981,
n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite
le modalita' di svolgimento del relativo corso di
formazione».
 
Art. 3
Attivita' libero-professionale dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato appartenenti al ruolo degli psicologi

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20
novembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 190, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente alla carriera dei funzionari tecnici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera b), ultimo periodo, e quelle di cui agli articoli
13, 27 e 28-bis.
1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale
appartenente alla carriera dei funzionari tecnici della
Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre
Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.
1-ter. Al personale appartenente al ruolo degli
psicologi della carriera dei funzionari tecnici si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 52-bis.».
 
Art. 4
Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale
della Polizia di Stato

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337»;
b) al comma 6, le parole: «, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi» e le parole: «Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di
semplificazione per lo svolgimento di procedure
assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, in considerazione della necessita' di
assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle
carenze organiche del rispettivo personale evitando
flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi
indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase
concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'
di cui ai commi seguenti.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state
ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque
il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di
almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste
dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la
prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i
concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di
pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita'
previste per il bando nonche' nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
corsi di formazione previsti per il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo
svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e
le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,
commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata
dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad
agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024,
2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione
della durata degli stessi.
5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
il Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei
corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore
tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro
il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a
dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il
numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla
riduzione della durata degli stessi. Ai fini della
promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore
tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice
ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un
periodo corrispondente alla riduzione del corso operata.
Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e n. 337.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°
corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a
sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della
Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi. I
commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di
polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo
articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 4, comma 4. Per il 112° corso il
tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il
113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo
dodici mesi dalla data di inizio.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di
assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del
predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e'
ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata
degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono
per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o
reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio
di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono
alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine
di graduatoria di fine corso.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso
di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui
concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore
generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.
55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I
commissari che hanno superato l'esame finale del predetto
corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia
penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo
articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla
data del suo inizio.
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare
l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il
completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente
di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per
l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione
di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti
direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e
del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui
all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»
 
Art. 5
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei
carabinieri

1. All'articolo 174, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti».
2. All'articolo 830, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «generali di» sono inserite le seguenti: «divisione o».
3. Al fine di implementare le capacita' operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversita', nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
4. Al secondo periodo del comma 663 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «annualmente» e «nell'anno di riferimento» sono soppresse.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli artt. 174 e 830 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106
dell'8 maggio 2010 - Suppl. Ordinario n. 84, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 174 (Organizzazione mobile e speciale dell'Arma
dei carabinieri). - 1. L'organizzazione mobile e speciale
comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva,
all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite
all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che
svolgono attivita' di elevata specializzazione, a
integrazione, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da
generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi di divisione dipendenti;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette
dipendenze.».
«Art. 830 (Contingente per la Banca d'Italia). - 1.
E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei
carabinieri, per un numero massimo di 1.000 unita', per
l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di
valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e'
cosi' determinato:
a) generali di divisione o brigata: 1;
a-bis) colonnelli: 1;
b) tenenti colonnelli e maggiori: 5;
c) ufficiali inferiori: 2;
d) ispettori: 132;
e) sovrintendenti: 40;
f) appuntati e carabinieri: 819.
2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero
all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla
sezione precedente. L'impiego del contingente e'
disciplinato mediante apposito accordo tecnico stipulato
tra il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la
Banca d'Italia.
3. Gli assegni, le competenze accessorie e le
indennita' comunque spettanti al personale effettivamente
impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche'
ogni altro elemento di onere connesso al servizio di
vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca
d'Italia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia
di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 13 (Trasferimento di risorse logistiche,
strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato).
- 1. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri
interessati, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso
ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello
Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati,
le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo
forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei
carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla
Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e
sono stabilite le relative modalita' di trasferimento.
1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico,
ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei
carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del
presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma
dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali
esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora
disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di
cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime
strutture.
2. All'esito delle procedure di trasferimento del
personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
destinate al trattamento economico del personale
interessato sono trasferite ai relativi capitoli di
bilancio delle amministrazioni statali competenti.
3. Al fine di garantire la continuita' nel
perseguimento dei compiti gia' svolti dal Corpo forestale
dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, con propri decreti:
a) ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte
nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di
bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini
di consentire lo svolgimento delle attivita' preliminari al
trasferimento del Corpo forestale dello Stato;
b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti
programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni
di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 in relazione alle
funzioni, ai compiti e alle attivita' alle stesse
trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu'
di accordi di programma, convenzioni e intese per il
raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta
contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica,
monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed
educazione ambientale e tutela delle riserve naturali
statali gia' affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la
salvaguardia della biodiversita' anche attraverso la
vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse
genetiche forestali nazionali.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero della difesa delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato:
a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) nonche' dai corrispondenti organismi pagatori
regionali a titolo di rimborso all' Arma dei carabinieri
per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n.
907/2014/UE;
b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere
sulle somme gia' di pertinenza del Corpo forestale dello
Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la
Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124
del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le
somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito
IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversita',
nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso
affidate. La disposizione di cui al primo periodo si
applica alle somme da rimborsare anche se relative a
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, ha facolta' di stipulare, nelle materie oggetto
delle funzioni gia' svolte dal Corpo forestale dello Stato
e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche
convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti
propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro
approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il comma 663 dell'art. 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 29 dicembre 2022 - Supplemento Ordinario n. 43,
come modificato dalla presente legge:
«663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro
nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e
confiscati del Comando unita' forestali, ambientali e
agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui
all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro,
con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il fondo e' ripartito in relazione alle
attivita' da svolgere.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia di personale del Comando carabinieri per la
tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di rafforzare l'attivita' del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in materia di prevenzione e repressione delle violazioni della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 40 unita' di personale in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, al medesimo articolo 827, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, il numero: «128» e' sostituito dal seguente: «168»;
b) alla lettera c), il numero: «2» e' sostituito dal seguente: «10»;
c) alla lettera d), il numero: «21» e' sostituito dal seguente: «16»;
d) alla lettera e), il numero: «22» e' sostituito dal seguente: «44»;
e) alla lettera f), il numero: «28» e' sostituito dal seguente: «33»;
f) alla lettera g), il numero: «53» e' sostituito dal seguente: «63».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 32 unita', a decorrere dal 1° gennaio 2025, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, ripartite in 22 unita' del ruolo ispettori e 10 unita' del ruolo appuntati e carabinieri.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 1.965.226 per l'anno 2025, euro 2.353.446 per l'anno 2026, euro 2.599.687 per l'anno 2027, euro 2.764.932 per l'anno 2028, euro 2.777.367 per l'anno 2029, euro 2.808.028 per l'anno 2030, euro 2.835.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, euro 2.863.893 per l'anno 2033, euro 2.871.525 per l'anno 2034 ed euro 2.942.577 annui a decorrere dall'anno 2035. Per le spese di funzionamento, comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 92.000 per l'anno 2025, euro 43.400 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 28.000 annui a decorrere dall'anno 2028.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.057.226 per l'anno 2025, a euro 2.396.846 per l'anno 2026, a euro 2.643.087 per l'anno 2027, a euro 2.792.932 per l'anno 2028, a euro 2.805.367 per l'anno 2029, a euro 2.836.028 per l'anno 2030, a euro 2.863.960 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, a euro 2.891.893 per l'anno 2033, a euro 2.899.525 per l'anno 2034 e a euro 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 2.057.226 euro per l'anno 2025 e 2.970.577 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli artt. 827, come modificato
dalla presente legge, e 703 del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010:
«Art. 827 (Contingente per la tutela del patrimonio
culturale). - 1. E' costituito un contingente di personale
dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 168 unita', da
collocare in soprannumero rispetto all'organico per il
potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del
patrimonio culturale. Il predetto contingente e' cosi'
determinato:
a) generali di divisione o di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 10;
d) ufficiali inferiori: 16;
e) ispettori: 44;
f) sovrintendenti: 33;
g) appuntati e carabinieri: 63.
2. Le disponibilita' di bilancio destinate al
potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
attivita' culturali.».
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle
carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei
carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata, in servizio o in congedo, di eta' non superiore
a venticinque anni compiuti, i quali abbiano completato
almeno dodici mesi di servizio in qualita' di volontario in
ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli
ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere
previsti dai rispettivi ordinamenti, sono cosi'
determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per
cento;
f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento.
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Nella formazione delle graduatorie le
amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata,
considerati utili.».
 
Art. 7
Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni di cui al presente comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze»;
b) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «Tali promozioni» sono inserite le seguenti: «, conferite con decorrenza 1° luglio,».
2. Alla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ovvero a vacanza» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza dalla data in cui la stessa si verifica,».
3. All'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo le parole: «sono conferite promozioni annuali» sono inserite le seguenti: «, con decorrenza 1° luglio,».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli artt. 26 e 31 del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 - Suppl.
Ordinario n. 59), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Promozioni non annuali. Promozioni a
seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a
scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro
dell'economia e delle finanze o il Comandante Generale
della Guardi di finanza, per gli anni in cui non sono
previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria.
Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si
verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivi
superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni
decorre da tale anno. Le promozioni di cui al presente
comma sono conferite con decorrenza dalla data in cui si
verificano le vacanze.
2. Qualora nei confronti di un ufficiale sia
annullata la valutazione a scelta per una delle cause
stabilite dalla legge, acquisisce titolo alla promozione il
parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo
l'ultimo degli ufficiali gia' in posizione utile per
l'avanzamento al grado superiore.».
«Art. 31 (Modalita' per colmare le vacanze). - 1.
Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per
l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto
ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino
al 1° luglio vacanze nel grado superiore, le stesse sono
colmate con promozioni aggiuntive. Tali promozioni,
conferite con decorrenza 1° luglio, non possono eccedere un
decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno
e, comunque, non possono essere inferiori all'unita'. Le
promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo
normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre
aliquote, in misura non superiore all'unita', con
determinazione del Comandante generale.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati
idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero
delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non
effettuate sono portate in aumento al numero delle
promozioni da effettuare nell'anno immediatamente
successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro
dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in
servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei
quadri ovvero dall'ausiliaria.».
- La nota (c) della tabella 1 di cui all'allegato 20
alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl.
Ordinario n. 49), concerne i termini relativi alle
promozioni degli appartenenti al ruolo normale della
guardia di finanza.
- Si riporta il comma 27 dell'art. 45 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n.
30), come modificato dalla presente legge:
«27. Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di
disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei
colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite
promozioni annuali, con decorrenza 1° luglio, ai tenenti
colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione",
esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di
cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari
al dieci per cento a decorrere dal 2022.».
 
Art. 8
Disposizioni in materia di personale del Corpo di polizia
penitenziaria

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la parola: «istituto» e' sostituita dalle seguenti: «vigilanza e osservazione» e dopo la parola: «sezioni» e' inserita la seguente: «detentive».
2. La tabella A del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 15
dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 27 dicembre 1990 - Supplemento Ordinario n. 88), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale del
Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Il personale maschile
e quello femminile del Corpo di polizia penitenziaria
espletano i servizi di istituto con parita' di
attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di
progressione di carriera.
2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da
adibire a servizi di vigilanza e osservazione all'interno
delle sezioni detentive deve essere dello stesso sesso dei
detenuti o internati ivi ristretti.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e'
suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.».
 
Art. 9

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»;
b) all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»;
c) all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e' attribuita al 1° luglio»;
d) all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli artt. 2233-quater, 975,
1099 e 2197-ter.1 del citato decreto legislativo n. 66 del
2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2233-quater (Regime transitorio per la
formazione delle aliquote degli ufficiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 ottobre 2019,
per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore, e
gradi corrispondenti, le aliquote di valutazione per
l'avanzamento al grado superiore sono stabilite con decreto
del Ministro della difesa e sono determinate comprendendo
ufficiali con anzianita' di grado, crescenti o decrescenti
a seconda dei ruoli o dei gradi, in modo da consentire, a
decorrere dal 2020, l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli
1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente codice.
2. Per l'avanzamento ai gradi di tenente colonnello,
colonnello, e gradi corrispondenti:
a) agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il
grado di maggiore, tenente colonnello e gradi
corrispondenti, nonche' ai capitani inseriti in aliquota di
avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi
di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2
e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i
periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2
e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis,
vigenti al 31 dicembre 2016;
b) agli ufficiali che per effetto delle
disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una
riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e
capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle
tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e
1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica
l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore
e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di
tenente colonnello e corrispondenti, per la parte
residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione
della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di
capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui
hanno beneficiato.
3. I tenenti, e gradi corrispondenti, inseriti nelle
aliquote di valutazione formate ai sensi delle disposizioni
di cui al comma 1 e promossi al grado di capitano, e gradi
corrispondenti, assumono, agli effetti giuridici ed
economici, un'anzianita' assoluta nel grado di tenente, e
gradi corrispondenti, ridotta nei limiti strettamente
necessari ad evitare l'eventuale scavalcamento in ruolo da
parte di ufficiali con anzianita' di grado inferiore.
3-bis. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e
gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2,
lettera b), le aliquote di valutazione sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al
grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere
previste distinte aliquote sulla base delle diverse
anzianita' possedute al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di
valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15
ottobre.
3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio
e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini
dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta
giorni.
3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater
si applicano anche al triennio 2024-2026.».
«Art. 975 (Ufficiali). - 1. Gli ufficiali in servizio
permanente che sono destinati a ricoprire incarichi
particolarmente qualificanti in campo internazionale o, in
campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al
Ministero della difesa sono vincolati a una ferma pari a
due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla
data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al
periodo di ferma eventualmente in atto.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio
decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli
incarichi di cui al comma 1.».
«Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione). - 1. Se nel grado di colonnello, dopo che
sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli
in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non
si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente
codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri
tenenti colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1
sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella
posizione di "a disposizione".
3. L'avanzamento si effettua a scelta e la promozione
e' attribuita al 1° luglio.
4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per
l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione"
anche nel nuovo grado.
5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze
nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate
stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali,
previste dai commi precedenti, sono conferite in numero
pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni
di unita') degli ufficiali giudicati idonei
all'avanzamento.».
«Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il
ruolo dei marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto
dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze
del personale di ciascuna Forza armata, come determinate
per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207, e'
autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a
nomina diretta con il grado di maresciallo o grado
corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60
marescialli in servizio permanente, di cui n. 30
dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15
dell'Aeronautica militare.
2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al
personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai
vigenti limiti di eta', in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie di cui
all'articolo 212, comma 1, e relativa abilitazione
professionale;
b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna.
3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi
la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di
merito ai fini della formazione della graduatoria, sono
stabiliti dal bando di concorso.
3-bis. Per i posti eventualmente non coperti con il
concorso di cui al comma 1, nell'anno 2021 puo' essere
bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al
medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita'
di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato
maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative
consistenze di personale, come determinate per l'anno 2021
ai sensi dell'articolo 2207.
3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui
al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un
ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo
personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui
al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore
della difesa, i posti di cui al primo periodo sono
ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative
consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024
ai sensi dell'articolo 2207.».
 
Art. 10

Disposizioni in materia di personale dell'Arma dei carabinieri

1. L'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, e in deroga al contingente ivi previsto, in misura non superiore a 100 unita' per l'anno 2025 e a 38 unita' per l'anno 2026, e comunque nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Per il solo anno 2025 il riferimento e' alle unita' di personale cessato afferenti alle annualita' 2022, 2023 e 2024.

Note all'art. 10:
- La legge 5 aprile 1985, n. 124 (Disposizioni per
l'assunzione di manodopera da parte del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
 
Art. 11
Disposizioni in materia di trattamento economico a favore del
personale del Comparto difesa e sicurezza

1. All'articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (Codice dei contratti
pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 1990 - Suppl. Ordinario n. 88, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 136 (Difesa e sicurezza)
Titolo V (I contratti nel settore della difesa e
sicurezza. I contratti secretati). - 1. Le disposizioni del
codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori
della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011, in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
2. L'applicazione del codice e' in ogni caso esclusa
per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione,
quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza
dello Stato non possa essere garantita mediante misure
idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle
informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono
disponibili in una procedura di aggiudicazione
dell'appalto.
3. All'aggiudicazione di concessioni nei settori
della difesa e della sicurezza, di cui al decreto
legislativo n. 208 del 2011, si applica il Libro IV del
codice fatta eccezione per le concessioni relative alle
ipotesi alle quali non si applica neanche il decreto
legislativo n. 208 del 2011 in virtu' dell'articolo 6 del
medesimo decreto.
4. Per i contratti di cui al presente articolo
nonche' per gli interventi da eseguire in Italia e
all'estero per effetto di accordi internazionali,
multilaterali o bilaterali, e 58 anche per i lavori in
economia eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare per i quali non si applicano i limiti di
importo di cui all'articolo 14, si applica l'allegato II.
4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le
amministrazioni della difesa e della sicurezza, in
considerazione della struttura gerarchica dei loro organi
tecnici e della specificita' delle retribuzioni rispetto
alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni
tecniche e' corrisposto anche agli ufficiali superiori e
agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono
le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal
corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo
sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al
codice.
4-bis All'esecuzione dei contratti nei settori della
difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo.
5. Per gli acquisti eseguiti all'estero
dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione, che possono essere
forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non
superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.».
 
Art. 12
Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco

1. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana, di incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticita' connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative dei decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 29 maggio del 2017, n. 97
(Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'articolo 8, comma l, lettera a), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144.
- Il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127
(Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante
«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente
l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge
29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della legge 30 settembre 2004, n. 252».), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2018, n. 258.
- Il decreto legislativo 8 marzo del 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2006, n. 80.
- Il decreto legislativo 13 ottobre del 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
ottobre 2005, n. 249.
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 13
Ulteriori disposizioni in materia di accesso ai ruoli del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le parole: «diploma di istruzione secondaria di secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale»;
b) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna»;
c) all'articolo 68, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli artt. 5, 29 e 68 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, (Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre
2005 - Suppl. Ordinario n. 170, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1.
L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene
mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con
facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
preselezione, il cui superamento costituisce requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127;
c) idoneita' fisica al servizio operativo, nel
rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa
vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale, nonche' idoneita' psichica e attitudinale al
servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito entro la data di svolgimento della prima
prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;
e) qualita' morali e di condotta previste
dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso
all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano
stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non
colposo o che siano stati sottoposti a misura di
prevenzione.
3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, e'
elevata al 35 per cento e opera in favore del personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza
del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di
posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente
comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al
reclutamento di cui al comma 1.
4. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si
applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed
economici previsti per il personale in prova.
5. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili
del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e
disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di
formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i
figli superstiti nonche' il fratello, qualora unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti
o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto
di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle
attivita' istituzionali o delle missioni internazionali,
purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e
non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di
esse, nonche' i criteri di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 29 (Ruoli del personale specialista)
Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non
dirigente che espleta funzioni specialistiche)
Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale
specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del
personale del Corpo nazionale che espleta funzioni
specialistiche:
a) ruoli delle specialita' aeronaviganti;
b) ruoli delle specialita' nautiche e dei
sommozzatori.
1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado deve essere
conseguito entro la data di svolgimento della prima prova,
anche preselettiva, della procedura concorsuale o della
selezione interna.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di
sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto,
il personale specialista, quando interviene congiuntamente
al personale degli altri ruoli che espleta funzioni
operative, effettua le valutazioni di competenza in
relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui
e' direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei
ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata
al presente decreto.».
«Art. 68 (Istituzione dei ruoli)
Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale
non direttivo e non dirigente)
Sezione I (Istituzione dei ruoli
tecnico-professionali). - 1. Sono istituiti i seguenti
ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo
nazionale:
a) ruolo degli operatori e degli assistenti;
b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali;
c) ruolo degli ispettori informatici;
d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici;
e) ruolo degli ispettori sanitari.
1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado deve essere conseguito entro la data di
svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della
procedura concorsuale.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma
1 svolge le funzioni proprie della qualifica di
appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte
dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi
di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli
appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come
segue: ispettori, assistenti, operatori.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1
e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
 
Art. 14
Ulteriori disposizioni in materia di assunzioni e trasferimenti del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto 2023.
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.

Note all'art. 14:
- Si riporta l'art. 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196:
«Art. 66 (Turn over). - 1. Le amministrazioni di cui
al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008
a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno
di personale in relazione alle misure di razionalizzazione,
di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento
delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per
ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo
anno".
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Per gli
anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente".
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al
personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del 100 per cento per gli anni dal 2016 al
2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2027.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A
decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A
decorrere dall'anno 2013".
13. Per il triennio 2009-2011, le universita'
statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari
al cinquanta per cento di quella relativa al personale a
tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018
al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura
del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le universita' che
rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
delle successive norme di attuazione del comma 6 del
medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle
facolta' di cui al secondo periodo del presente comma,
all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato
articolo 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere
sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A
decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si
trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e'
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente.».
- Si riporta l'art. 15, comma 19, del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, (Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicata nel S.O. n.
23 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023:
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). -
(omissis).
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 617 unita', come di seguito
indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447
unita', di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo dei vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi
squadra e capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative,
80 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi
tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che
espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita'
nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita',
di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di
aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco,
50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55
unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con
contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita'
del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente
che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore
logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico
le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e'
modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole:
"Dirigenti con funzioni operative" sono aggiunte, in fine,
le seguenti "e funzioni tecnico-professionali" e alla
colonna "incarichi di funzione" nella declaratoria relativa
alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "Comandante dei vigili del fuoco
di Roma.";
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo
dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.";
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili
mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,
mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la
copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso
pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla
lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
numero 2), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le
modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di
capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel
limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1°
settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti
della dotazione organica e in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi,
176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti
disponibili mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante
ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1,
comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa
al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante
concorso pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo
79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per
48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per
l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a
euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per
l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a
euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per
l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a
euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a
euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per
l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere
dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per
l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a
euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per
l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere
dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
(omissis).».
- Si riportano gli artt. 6 e 144 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del
fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano,
presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso di
formazione residenziale della durata di nove mesi, di cui
sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di
applicazione pratica.
2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli
allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e
sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura
assegnazione a servizi che richiedano particolare
qualificazione. Al termine di tale periodo, il direttore
centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominato "Dipartimento", su proposta del
dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il
giudizio di idoneita' al servizio di istituto nei confronti
degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi
vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del
periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della
stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la
nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di
idoneita' formulato dal dirigente del comando o
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la
graduatoria finale del periodo di formazione di cui al
comma 2. Il periodo minimo di permanenza nella sede di
prima assegnazione non puo' essere inferiore a due anni.
4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi
a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o
dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio.
5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono
essere impiegati in servizi operativi se previsti dal
relativo programma di formazione ovvero se sussistono
eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono
la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono
stabiliti le modalita' di svolgimento dei periodi di
formazione e di applicazione pratica, i criteri per la
formulazione dei giudizi di idoneita' nonche' le modalita'
di svolgimento dell'esame teorico-pratico.».
«Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice
direttore). - 1. I vincitori del concorso di cui
all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il
periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove
mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica
presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di
tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del
fuoco.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione,
i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del
quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del
direttore centrale per la formazione del Dipartimento,
esprime un giudizio di idoneita' allo svolgimento del
tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di
idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del
Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi
presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice
direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo
nazionale, su motivata proposta del dirigente della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo
tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo
di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai
servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati
nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo
nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la
qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati
nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di
formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione
dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di
istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo
nella sede di prima assegnazione per un periodo non
inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di
trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli
uffici viene effettuata anche in relazione a quanto
previsto dall'articolo 150, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti
dagli altri ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il
trattamento economico piu' favorevole.».
 
Art. 15
Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera

1. All'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione».
2. All'articolo 168, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: «immigrazione clandestina» sono inserite le seguenti: «, delle unita' destinate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, allo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti dall'autorita' consolare».
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 e' autorizzata la spesa di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 5 giugno
1962, n. 616 (Sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168
del 5 luglio 1962, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Organi competenti). - All'applicazione delle
norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge
provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero
della marina mercantile e all'estero e limitatamente alle
norme contemplate nei primi due capi, le autorita'
consolari 5.
Per lo svolgimento di attivita' di supporto e
consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti
all'autorita' consolare possono essere destinati presso
rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a
quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore
degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove
ha sede l'ufficio di destinazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967 - Supplemento Ordinario), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 168 (Esperti)
L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare
negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e
negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici
incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e
ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici,
esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici
appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato o da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale, e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale puo' utilizzare a norma
del presente articolo non possono complessivamente superare
il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unita'
riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell'articolo 2, comma 6-duodecies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, allo svolgimento di
particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto
della criminalita' organizzata e di tutte le condotte
illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili,
delle unita' destinate, ai sensi dell'articolo 36 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, alla prevenzione
dell'immigrazione clandestina , delle unita' destinate ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno
1962, n. 616, allo svolgimento di attivita' di supporto e
consulenza ai compiti di autorita' marittima svolti
dall'autorita' consolare e delle unita' destinate, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, all'accertamento delle violazioni in materia economica
e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo
presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
 
Art. 16
Istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del
dovere

1. E' istituita la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere, di seguito denominata «Giornata».
2. L'istituzione della Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' individuato il giorno dell'anno dedicato alla Giornata.
3. In occasione della Giornata possono essere organizzati manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti, nonche' di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attivita' di informazione e di consolidare l'identita' nazionale.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 16:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 17
Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del
personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa
ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonche' in tema di utilizzo
di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i
finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia
di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il
personale dell'Arma dei carabinieri

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «2,80 per cento» dal 2025;
b) «3 per cento» dal 1° gennaio 2026.
2. All'articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «2,50 per cento» dal 2025;
b) «2,80 per cento» dal 1° gennaio 2026;
c) «3 per cento» dal 1° gennaio 2028.
3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30
dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura del
contributo dovuto alla "Cassa ufficiali" della Guardia di
finanza e modificazione delle disposizioni relative alla
corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali
del corpo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del
31 gennaio 1951, come modificato dalla presente legge, a
decorrere dall'anno 2025:
«Art. 1. - La ritenuta a favore della "Cassa
ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti -
per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali
del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le
quali e' obbligatoria il versamento del contributo, e'
stabilita nella misura del 2,80 per cento sullo stipendio,
intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione
dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 30
dicembre 1950, n. 1120, come modificato dalla presente
legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026:
«Art. 1. - La ritenuta a favore della "Cassa
ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti -
per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali
del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le
quali e' obbligatoria il versamento del contributo, e'
stabilita nella misura del 3 per cento sullo stipendio,
intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione
dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 12 giugno
1955, n. 512 (Modificazioni alle disposizioni riguardanti
il «Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati» della
Guardia di finanza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 30 giugno 1955, come modificato dalla presente
legge, a decorrere dal 2025:
«Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto
dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 2,50
per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga
nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12
giugno 1955, n. 512, come modificato dalla presente legge,
a decorrere dal 1° gennaio 2026:
«Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto
dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 2,80
per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga
nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12
giugno 1955, n. 512, come modificato dalla presente legge,
a decorrere dal 1° gennaio 2028:
«Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto
dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al 3 per
cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga
nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-quater del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (Disposizioni urgenti
per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco), convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 maggio 2005, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-quater (Copertura assicurativa per il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.). -
1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come
incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348,
relative alla Polizia di Stato, al Corpo di polizia
penitenziaria, al Corpo forestale dello Stato, all'Arma dei
carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, iscritte
in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello
stato di previsione, rispettivamente, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero
delle politiche agricole e forestali, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il
personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza
per il personale dell'amministrazione penitenziaria per gli
appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo
forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e
premi per il personale dell'Arma dei carabinieri ed al
Fondo di assistenza per i finanzieri, i quali provvedono,
per conto del medesimo personale, alla copertura
assicurativa delle responsabilita' connesse allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dello stesso
personale.
1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato
e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale
dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le
finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le
eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara
conseguenti alla stipula delle polizze di copertura
assicurativa di cui al comma 1.».
 
Art. 18

Ente circoli della Marina militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 113, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare»;
b) all'articolo 131-bis, comma 2, le parole: «I soci ordinari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli, e».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli artt. 113 e 131-bis del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 113 (Organizzazione logistica della Marina
militare). - 1. L'organizzazione logistica della Marina
militare fa capo al Comando logistico della Marina militare
e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari
delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal
Comando logistico della Marina militare, che dipende
direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le
funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo
124.
2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle
componenti specialistiche di Forza armata, il Comando
logistico della Marina militare assicura il supporto
tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai
comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo
direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento
marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo,
svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro
primo del regolamento.
3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita
funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi
dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento
in efficienza dello strumento operativo.
4. L'Ispettorato di sanita' della Marina militare,
alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina,
esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica
sanitaria.
4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis
rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare
ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato
maggiore della Marina militare.
5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e
degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente
articolo, sono individuati con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare.».
«Art. 131-bis (Ente circoli della Marina militare). -
1. L'Ente circoli della Marina militare e' preposto alla
direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e
sottufficiali della Marina militare nel rispetto della
vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo
statuto, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive
modificazioni.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina
militare sono soci ordinari, iscritti di diritto ai
circoli, e versano una quota mensile di importo determinato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».