Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2025 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 22 aprile 2025, n. 54 |
Disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Considerato che il giorno 21 aprile 2025 e' scomparso il Santo Padre Francesco, per cui le relative esequie comporteranno la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti di Italia e del mondo; Considerato che, conseguentemente alla scomparsa del Santo Padre, vi sara' la celebrazione per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, per cui si impone la definizione e l'attuazione di straordinarie misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilita', dell'accoglienza e dell'assistenza, anche sanitaria, e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli; Considerata la necessita' di garantire misure urgenti adeguate alla straordinarieta' dei citati eventi, da assumere con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni organizzative e gestionali
1. Al fine di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2, individua, definisce ed attua le misure organizzative relative alla mobilita', all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi. 2. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestivita' nonche' la gestione unitaria delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le societa' di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e puo' individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese societa' in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. 3. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonche', previa intesa con il Ministero dell'interno, ad atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 2, sono fatte salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalita' di cui al presente decreto. |
| Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione del presente decreto si provvede a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnate al Dipartimento della protezione civile, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Piantedosi, Ministro dell'interno
Crosetto, Ministro della difesa
Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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