Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 21 febbraio 2025 |
Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» ed in particolare l'art. 24, con il quale e' stato istituito il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS); Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), numero 1), che, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, delega il Governo a prevedere, tra l'altro, l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, di una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore all'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge febbraio 1980, n. 18 e alle ulteriori prestazioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che prevede un'indennita' di accompagnamento, a totale carico dello Stato, in favore dei mutilati e degli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche e per i quali sia accertato che gli stessi si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua; Visto l'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che dispone l'integrazione dell'offerta dei servizi e degli interventi offerti dagli ambiti territoriali sociali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nelle aree individuate dal comma 162 del medesimo art. 1 della legge n. 234 del 2021, con contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, l'art. 34, comma 1, che istituisce in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti; Visto altresi' il comma 2 del citato art. 34, che attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) l'individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, delle persone anziane che richiedono la prestazione universale, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica prevista dal successivo comma 3 dello stesso art. 34, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016; Visto il comma 4 del medesimo art. 34, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire le modalita' attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonche' le connesse attivita' preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo; Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 2024, che stabilisce i requisiti per la richiesta della prestazione universale; Visto l'art. 36 dello stesso decreto legislativo, che disciplina l'oggetto del beneficio, con particolare riferimento alle quote che compongono la prestazione, e attribuisce all'INPS l'attivita' di monitoraggio della spesa, al fine di rendere informativa periodica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche per consentire la rideterminazione della quota integrativa della prestazione universale in caso di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste; Visto, in particolare, il comma 6 del citato art. 36, ove e' previsto che «La prestazione universale disciplinata ai sensi del presente Capo e' riconosciuta, a domanda. L'"assegno di assistenza" di cui al comma 2, lettera b), e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 250 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvedera' a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui alla lettera b) del comma 2.»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 155 del 16 ottobre 2024, di nomina della commissione tecnico-scientifica per l'individuazione degli indicatori per la definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo; Visto l'art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»; Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 200 del 19 dicembre 2024, con cui sono stati adottati gli indicatori dello stato di bisogno assistenziale gravissimo, come individuati nel documento finale predisposto dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024; Acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. 58149 del 28 dicembre 2024; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 23 gennaio 2025;
Decreta:
Art. 1
Prestazione universale
1. E' istituita, in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33». 2. Per consentire l'avvio della sperimentazione di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le modalita' attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e dell'eventuale revoca, nonche' le connesse attivita' preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 3. Ai fini del comma 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere informativo, attraverso i canali di comunicazione istituzionale, nonche' ogni altro strumento di comunicazione efficace in relazione alla prestazione universale e alle relative modalita' di accesso. 4. L'INPS, con specifico riguardo alle persone anziane non autosufficienti, in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e d), del presente decreto e titolari dell'indennita' di accompagnamento, puo' procedere ad inviare anche proattivamente comunicazioni informative in relazione alla prestazione universale e alle relative modalita' di accesso. |
| Allegato Servizi acquistabili con la prestazione universale, art. 5, comma 1, lettera b) (ad esclusione di tutte le attivita' sanitarie e infermieristiche).
Area socioassistenziale: servizi di cura e di igiene della persona; servizi di lavanderia; servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio; servizi per la cura e l'aiuto nella gestione della propria abitazione; servizi per l'accompagnamento a visite; servizi per lo svolgimento di piccole commissioni; servizi per il disbrigo pratiche amministrative. Area sociale: servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali; servizi per l'aiuto al mantenimento di abilita' pratiche; servizi di sostegno psicologico/educativo; servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza. |
| Art. 2
Requisiti e beneficiari
1. La prestazione universale di cui all'art. 1 e' erogata dall'INPS ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti: a) un'eta' anagrafica pari o superiore a 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato secondo le modalita' di cui al comma 2; c) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000; d) la titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. 2. L'INPS provvede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera b), sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio. Ai fini della verifica del mantenimento del requisito ISEE di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, l'INPS accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di un ISEE in corso di validita'. In caso di mancata presentazione di una nuova DSU, l'erogazione del beneficio e' sospesa e la stessa riprende regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1. 4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validita', la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno e' effettuata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le domande presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno e' realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. |
| Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le persone anziane non autosufficienti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere la prestazione universale in modalita' telematica all'INPS attraverso il portale dedicato sul sito istituzionale dell'Istituto, interoperabile con le piattaforme di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 2024 e con la piattaforma di cui all'art. 28, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e di quanto previsto dall'art. 7 del presente decreto. Le modalita' di presentazione della domanda e i relativi termini sono definiti dall'INPS con apposita circolare di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto. 2. La richiesta di cui al comma 1, primo periodo, puo' essere presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, che trattano i dati come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente. 3. Alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, il richiedente puo' eventualmente allegare: a) la documentazione sanitaria necessaria a consentire l'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo con le modalita' di cui all'art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; b) il verbale di accertamento sanitario di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito dell'accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico dell'ufficio, ai sensi dell'art. 445-bis del codice di procedura civile; d) il verbale con le risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 4. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e la pregressa titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 5. All'esito delle verifiche di cui al comma 4, l'INPS comunica all'interessato: a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti; b) il rigetto della domanda per insussistenza di uno o piu' requisiti. 6. L'INPS provvede a comunicare al richiedente della prestazione universale l'esito delle verifiche di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di compimento degli 80 anni, se successiva. 7. Nel caso di cui al comma 5, lettera a): a) per i soggetti gia' titolari di indennita' di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo art. 2; b) per i soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. 8. In caso di accoglimento della domanda, il verbale con le risultanze della valutazione e' inserito nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. |
| Art. 4
Importo, modalita' di erogazione del beneficio e rinuncia
1. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, e' erogata con cadenza mensile, a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e previa notifica all'interessato di avvenuta liquidazione del beneficio, ed e' composta da: a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Sulla quota fissa monetaria di cui alla presente lettera trova applicazione il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 18 del 1980; b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», di importo fino ad euro 850 mensili, nei limiti delle risorse disponibili, e fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del presente decreto, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. 2. La prestazione universale riconosciuta ai sensi del presente decreto assorbe l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le informazioni relative all'erogazione della prestazione universale ai singoli beneficiari saranno inserite dall'INPS nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 3. Il beneficiario puo', in qualsiasi momento, richiedere la rinuncia al beneficio, con conseguente ripristino dell'indennita' di accompagnamento e delle ulteriori prestazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024. La rinuncia ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. 4. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, individua, nel corso della fase sperimentale, i servizi, con esclusione di quelli di natura infermieristica e sanitaria, che possono essere acquistati con le risorse relative alla quota integrativa della prestazione universale, di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo. |
| Art. 5
Controlli, revoca e decadenza
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ai fini del mantenimento dell'«assegno di assistenza» di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), l'INPS, sulla base di un controllo anche a campione, effettuato secondo le modalita' indicate nella circolare di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto, verifica: a) sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e banche dati, la correttezza contributiva del rapporto di lavoro dell'assistente domiciliare assunto dal beneficiario della prestazione universale per almeno quindici ore settimanali; b) il rilascio della fattura elettronica, intestata al beneficiario della prestazione universale, redatta in conformita' alle specifiche disposizioni in materia, attestante l'acquisto di servizi di cura e assistenza di cui all'allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante, forniti da imprese e/o professionisti qualificati. Tale verifica e' effettuata dall'INPS sulle fatture indicate dal beneficiario attraverso il servizio di verifica dell'esistenza delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 2. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, l'INPS accerti che la quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), non e' stata utilizzata per la stipula di rapporti di lavoro o per l'acquisto dei servizi ivi previsti e alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» con il conseguente obbligo per il beneficiario della restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, in presenza dei presupposti di legge. 3. Nei casi in cui dai controlli di cui al comma 1, lettera b), risulti, con cadenza trimestrale, che l'importo speso dal beneficiario sia inferiore all'importo percepito, l'INPS provvede alla decurtazione dell'importo non speso sulle mensilita' successive. 4. Il mancato adempimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 1, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente decreto verificando, anche in via prospettica, la sussistenza di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con riferimento all'«assegno di assistenza». Entro il giorno 10 di ciascun mese, l'INPS trasmette idonea rendicontazione, con particolare riferimento al mese precedente, delle domande accolte, dei relativi oneri e degli eventuali scostamenti riscontrati, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. 2. Qualora, all'esito del monitoraggio mensile di cui al comma 1, la spesa riferita alle domande accolte abbia raggiunto, anche in via prospettica, i limiti di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 2024, l'INPS sospende l'accoglimento delle domande presentate e l'acquisizione di nuove domande nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui al medesimo comma 6 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 2024, con cui si provvede a rideterminare l'importo mensile della quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. 3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica le mensilita' del beneficio gia' concesse dall'INPS. |
| Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e alla gestione della domanda, nonche' al riconoscimento, all'erogazione, alla sospensione e alla revoca della prestazione universale e' effettuato dall'INPS in qualita' di titolare del trattamento ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 2024, dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, nonche' dal decreto ministeriale previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 2. In particolare, con il decreto ministeriale previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024 sono definite le modalita' di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonche' la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso. Con il medesimo decreto, sono altresi' definite le modalita' di raccolta dei dati per la predisposizione di un'apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 2024. |
| Art. 8
Tavolo tecnico
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un tavolo tecnico finalizzato allo studio e all'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di forme di incentivazione fiscale per i sistemi di protezione assicurativa rivolti ai singoli e alle famiglie per l'erogazione di servizi di cura e di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, finalizzati a rafforzare la relativa offerta. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3. Con apposita circolare, l'INPS definisce le modalita' attuative delle disposizioni contenute nel presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 356 |
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