Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53 |
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP; SAP; SIAP; FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.; FEDERAZIONE COISP - MOSAP; SILP CGIL. per il Corpo di polizia penitenziaria: SAPPE; SINAPPE; OSAPP; UILPA PP; USPP; CISL FNS. Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Arma dei Carabinieri: SIM CC USIC PSC ASSIEME UNARMA NSC SIUL CC USMIA per il Corpo della Guardia di Finanza: USIF SINAFI - CGS SILF Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. 3..». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 21 ottobre 2022, recante: «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2023, n. 23. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022. - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.245 245Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L. 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1, commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.». - Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 3, decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.». «347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. |
| Allegato 1
Tabella n. 1 - Unita' di personale
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| Allegato 2
Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022
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| Allegato 3
Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023
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| Allegato 4
Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024 e seguenti
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| Allegato 5
Tabella n. 5 - Indennita' mensile pensionabile anno 2024 e seguenti
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| Allegato 6 Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024
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| Allegato 7 Tabella n. 7 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024
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| Allegato 8
Tabella n. 8 - Oneri netti e lordi
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| Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
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1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro. Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. 4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.». - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976. - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995. «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis) 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.». - Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all' articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957: «Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.». - Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.». |
| Art. 4
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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.». |
| Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369; b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215. 2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749; b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189. 3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue: a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955; b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698. 4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile. 5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002: «Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato, come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.». |
| Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:
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Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis) 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
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.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:
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.». |
| Art. 7
Indennita' di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' rideterminata nei seguenti importi:
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Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975: «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». «Tabella C Indennita' di rischio per operatori subacquei
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.». |
| Art. 8 Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' determinato il contingente dei beneficiari per l'indennita' di marcia. |
| Art. 9 Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cumulabile con l'indennita' di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne. 3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma. 4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati. 5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. 6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 10
Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 18 (Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. 2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.». |
| Art. 11 Indennita' per operatori di unita' operativa di primo intervento - U.O.P.I.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unita' operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. |
| Art. 12
Indennita' per conduttori cinofili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. |
| Art. 13
Indennita' per negoziatori
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. |
| Art. 14
Indennita' per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualita' di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennita' mensile pari a euro 100,00, purche' non assenti per l'intero mese. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con quella di comando. |
| Art. 15
Indennita' di responsabilita' di comandante di reparto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'Amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. |
| Art. 16 Indennita' per il personale della Polizia di Stato in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.». |
| Art. 17
Congedo e riposo solidale
1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata: a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto. 3. Il dipendente ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.». |
| Art. 18
Tutela della genitorialita'
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»; b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni; f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata; g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 19
Congedo parentale
1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' cosi' sostituito: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.». 2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 20
Disposizioni concernenti le federazioni sindacali
1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni: a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9; b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata. 3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto costitutivo. 4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione ne' del sindacato federato. 5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione. 6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b). 7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita' diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che: a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione; b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono. 8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto. 9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentativita'. 10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC. 11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3. 12. Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione stessa.». 2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie: a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022; b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.». |
| Art. 21
Disposizioni concernenti i permessi sindacali
1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Permessi sindacali). - 1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile e' determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato. 3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo 21. 4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione. 5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni. 6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendete. 7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7. 9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 22
Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali
1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.».
Note all'art. 22: - Per i riferimenti all'articolo 32, del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si vedano le note all'articolo 21: |
| Art. 23
Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni: a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La revoca della delega e' consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: «Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»; c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: «6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto: «Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente. La revoca della delega e' consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione. 3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente. 4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni. 5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente. 6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto. 6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. 7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 9. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. 10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 24
Comitato unico di garanzia
1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attivita' propositive nelle materie concernenti le pari opportunita', la parita' di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa. 2. Il Comitato unico di garanzia e' presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed e', altresi', composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalita' di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunita', istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995: «Art. 20 (Pari opportunita'). - 1. Al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari opportunita' che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva. 2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione. 2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile. 2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello Stato.». |
| Art. 25
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 25: - Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010: «Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito "APCSM". 4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.». |
| Art. 26
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n. 177, si vedano le note all'articolo 2. - Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2. - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 31 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.». - Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 27
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 920, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.». - Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3. |
| Art. 28
Indennita' pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 34 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
.». |
| Art. 29
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361; b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868. 2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754; b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860. 3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue: a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719; b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045. 4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»; b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. 4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella «A» allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. 4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.». |
| Art. 30
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
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Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis) 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
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.». - Si riporta l'articolo 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 38 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
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.». |
| Art. 31
Orario di lavoro
1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.». 2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi. 3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo. 8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.». - Si riporta il testo del comma 605, dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234: «605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.». |
| Art. 32
Indennita' di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, e' rideterminata nei seguenti importi:
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Note all'art. 32: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7. |
| Art. 33 Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennita' supplementari e indennita' per personale specializzato artificiere
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennita' supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere e' attribuita un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi: a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative; b) brillamento di ordigni esplosivi residui. L'indennita' di cui al presente comma non e' cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022: «Art 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - (Omissis) 4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di «acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.». |
| Art. 34 Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennita' nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. 2. L'indennita' di cui al presente articolo: a) e' cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164; b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma 1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, impiegato in servizi preventivi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2 svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella misura di: a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 18:00 e le 21:59; b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio tra le ore 22:00 e le ore 03:00. 2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale. 4. L'indennita' di cui al presente articolo: a) non e' cumulabile con quella di missione nonche' con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico; b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi. 5. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo dell'articolo 49, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164: «Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1. L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1. 3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e' corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00. 4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita' o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro ore. 5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 35
Indennita' per attivita' ispettiva tributaria
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del citato articolo 49.
Note all'art. 35: - Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori. 2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 23 febbraio 1999: «Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali. 2. I comandi regionali sono retti da un generale di divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei. 3. I comandi provinciali sono retti da generale di brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma, da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e reparti operativi, terrestri, navali e aerei 4. I nuclei di polizia economico-finanziaria: a) sono unita' ad alta specializzazione nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza economica della circoscrizione in cui operano. 5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno consistenza organica e livello ordinativo variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza. Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1. Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale. 2. I nuclei speciali: a) sono unita' ad alta specializzazione per l'investigazione in determinate materie; b) si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. 3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione ed i gruppi aeronavali.». |
| Art. 36
Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. |
| Art. 37
Indennita' di presidio territoriale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennita' mensile nella misura di euro 100,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e' attribuita un'indennita' mensile pari a 100,00 euro.
Note all'art. 37: - Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica; b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari; e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo. 2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.». - Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 si vedano le note all'articolo 35. |
| Art. 38 Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e' rideterminata nella misura di 6,50 euro.
Note all'art. 38: - Si riporta il testo degli articoli 47 e 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: «Art. 47 (Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa. 3. Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». «Art.50 (Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti Reparti: a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle minacce informatiche; b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture informatiche del Corpo; c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per attivita' di incident response. 2. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.». |
| Art. 39
Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»; b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 39: - Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 3. Il militare ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.». |
| Art. 40
Tutela della genitorialita'
1. All'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»; b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n. 57, come modificato dal presente decreto: «Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono con-cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 41
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».
Note all'art. 41: - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, come modificato dal presente decreto. «Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 42
Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 43 Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che: a) la presidenza degli stessi e' attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega; b) e' consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica; d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Note all'art. 43: - Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 44
Elevazione e aggiornamento culturale
1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento.
Note all'art. 44: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43. |
| Art. 45
Aggiornamento professionale
1. La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.
Note all'art. 45: - Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota all'articolo 43. |
| Art. 46
Servizi interni di caserma
1. All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole «d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale».
Note all'art. 46: - Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Servizi interni di caserma). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668, e' sostituito dal seguente: "Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.". 2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.». |
| Art. 47
Disposizioni finali
1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione. |
| Art. 48
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 29.945 per l'anno 2022, euro 50.286 per l'anno 2023, euro 676.335.395 per l'anno 2024, euro 683.779.762 per l'anno 2025 e ad euro 691.882.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a. quanto a complessivi euro 130.517 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b. quanto a euro 655.465.109 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c. quanto a euro 20.820.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; d. quanto a euro 50.286 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e. quanto a euro 662.879.476 per l'anno 2025 e ad euro 664.462.651 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; f. quanto a euro 20.850.000 per l'anno 2025 e ad euro 27.370.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Piantedosi, Ministro dell'interno
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 895 |
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