Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
SIAP;
FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.;
FEDERAZIONE COISP - MOSAP;
SILP CGIL.
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
USPP;
CISL FNS.
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:
per l'Arma dei Carabinieri:
SIM CC
USIC
PSC ASSIEME
UNARMA
NSC
SIUL CC
USMIA
per il Corpo della Guardia di Finanza:
USIF
SINAFI - CGS
SILF
Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 1995:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure
che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali
superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo.
Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi
ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi
secondo le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate
Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle
Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della
delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato
maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato
dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro
rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative del
personale delle Forze armate, individuate con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 1478 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari sono
composte dai rappresentanti di ciascuna associazione
professionale a carattere sindacale tra militari. Le
associazioni professionali a carattere sindacale interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente
comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di
cui sono rappresentative.
3..».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la
pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro
lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare
e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti
gli accordi sindacali di competenza possono presentare
proposte e richieste relative alle materie oggetto delle
procedure stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno
inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente
articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si
svolgono attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
di polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
militare, compresa la distribuzione della retribuzione
accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla
negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del
presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione
dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui
all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle
quali partecipano i rappresentanti delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima
disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della
difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una
ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater
si svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti piu'
caratteristici delle singole Forze armate, compresa la
distribuzione della retribuzione accessoria e di
produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di
primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia
a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi
3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del
Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede
di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del
Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa, a
decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in
vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 21 ottobre 2022, recante: «Individuazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale per il personale non dirigente del Corpo della
polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre
2022.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei
distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali
rappresentative per il personale non dirigenziale della
Polizia di Stato per il triennio 2022-2024» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2023, n. 23.
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione
delle associazioni professionali a carattere sindacale
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2024.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare Triennio 2019-2021» e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 2022.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.245 245Per l'incremento degli
oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, L.
29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, D.L. 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1,
commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213.».
- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 3,
decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli
enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.
3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio
2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui
all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a
6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale,
per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191.».
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato 1

Tabella n. 1 - Unita' di personale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024 e seguenti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Tabella n. 5 - Indennita' mensile pensionabile anno 2024 e seguenti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro
straordinario dal 1° gennaio 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7
Tabella n. 7 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro
straordinario dal 1° gennaio 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 8

Tabella n. 8 - Oneri netti e lordi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

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2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 e dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale
non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio
2003:
«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui
all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali
indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, con contestuale
soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2
di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al
31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e
gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di
effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.
Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa
speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli
retributivi di provenienza negli importi indicati nelle
tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1°
gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i
contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di
accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che
comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
in godimento, al personale interessato e' attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da
riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al
grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle
anticipazioni stipendiali di cui all'articolo 5, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini
della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno
effetto nei confronti del personale gia' collocato in
ausiliaria al 2 gennaio 2005.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante:
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis)
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, il presente decreto si applica, per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al
personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
- Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note
alle premesse.
- Per i riferimenti all' articolo 1, comma 28, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato
sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non
superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per
carichi di famiglia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 172, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 12 luglio 1980:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
 
Art. 4

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 4 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 7.648.369;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 697.215.
2. Per l'anno 2025, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 7.861.749;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.161.189.
3. A decorrere dall'anno 2026, per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:
a) per la Polizia di Stato: euro 9.437.955;
b) per la Polizia penitenziaria: euro 1.910.698.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
 
Art. 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164:
«Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis)
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 7

Indennita' di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' rideterminata nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 e della Tabella C
del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4
della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennita' di rischio al personale
civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16
maggio 1975:
«Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori
subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma
primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una
indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di
cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti
dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato
corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i
relativi brevetti, siano stati abilitati
dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle
apparecchiature di immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da'
titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella
C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di
decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di
salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di
bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi
articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):
autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra
hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli
operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e'
cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal
presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da
causa di servizio inerente all'attivita' di immersione,
l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese,
delle indennita' orarie percepite nel semestre
precedente.».
«Tabella C
Indennita' di rischio per operatori subacquei

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 8
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita'
supplementari

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' determinato il contingente dei beneficiari per l'indennita' di marcia.
 
Art. 9
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cumulabile con l'indennita' di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 16 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio
presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per
turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di
euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione
all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto
intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni
continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e
coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale
operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati
di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale
radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e
notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie
dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle
24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24
alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio
nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre
al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle
unita' operative esterne.
3. L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al
personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle
stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non
inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini
formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo
del territorio a supporto delle unita' operative esterne
sotto il coordinamento delle sale operative di cui al
medesimo comma.
4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi
di controllo del territorio organizzati in turni
continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di
cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei
turni di servizio effettuati.
5. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile
con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine
pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ferme restando le
disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente
al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del
territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni
imposte per contenere la diffusione del contagio da
COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le
attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di
ordine pubblico.
6. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero dei turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«Art. 10 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 10

Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 18 (Indennita' di specificita' del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre
2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni,
sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed
osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di
traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al
personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non
inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50.
2. Con determinazioni del Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento
della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti
annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per
l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei
rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze
sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
 
Art. 11
Indennita' per operatori di unita' operativa di primo intervento -
U.O.P.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato specializzato come operatore di unita' operativa di primo intervento, impiegato in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
 
Art. 12

Indennita' per conduttori cinofili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria specializzato come conduttore cinofilo, impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
 
Art. 13

Indennita' per negoziatori

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale della Polizia di Stato qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato come negoziatore, sia di primo che di secondo livello, impiegabile in relazione al predetto titolo operativo-professionale, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
 
Art. 14

Indennita' per i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, agli appartenenti alla carriera dei funzionari con qualifica non dirigenziale e al ruolo direttivo della Polizia di Stato preposti, anche in qualita' di dirigenti facenti funzione, alla direzione di un commissariato di pubblica sicurezza compete una indennita' mensile pari a euro 100,00, purche' non assenti per l'intero mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con quella di comando.
 
Art. 15

Indennita' di responsabilita' di comandante di reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo di polizia penitenziaria cui sia stato affidato, con provvedimento formale dell'Amministrazione, l'incarico di comandante di reparto di istituto penitenziario e di istituto penale per i minorenni e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
 
Art. 16
Indennita' per il personale della Polizia di Stato in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 17 (Indennita' per il personale in possesso di
qualifiche professionali nel settore cyber). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale della Polizia di Stato in possesso delle
qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con
decreto del Capo della polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e
periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle
reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di
euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza al personale della
Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi
indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di
protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta
agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.
3. Con determinazione del Capo della
polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e'
stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti
previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il
numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere
corrisposta la medesima indennita', con facolta' di
rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze
sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia
delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
 
Art. 17

Congedo e riposo solidale

1. L'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cosi' sostituito:
«1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Congedo e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa
Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge
convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi,
che, per le particolari condizioni di salute in cui
versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori
non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono
terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria
competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora
fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo'
essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e
puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che
con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da
ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione
collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.
3. Il dipendente ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta
di cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a
seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di
congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di
pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per
il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente
ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini
di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».
 
Art. 18

Tutela della genitorialita'

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»;
b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei
turni, a richiesta degli interessati, tra genitori,
dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a
sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del
minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al
compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal turno notturno o
da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da turni continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei turni;
f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni previste dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria
competente per territorio o da struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono
concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 19

Congedo parentale

1. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' cosi' sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.».
2. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio
normativo ed economico 2016-2018"» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Congedo parentale). - 1. Al personale con
figli minori di dodici anni che intende avvalersi del
congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi,
alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per
un periodo complessivamente non superiore a quello previsto
dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo
decreto:
a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e
comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non
superiore a tre anni i periodi di congedo di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di
cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa
tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3
e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne'
l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
intero nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un
corrispondente periodo di congedo straordinario senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o
di paternita' e' attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 20

Disposizioni concernenti le federazioni sindacali

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.
3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.
4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione ne' del sindacato federato.
5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.
6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).
7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita' diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:
a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione;
b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.
8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.
9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentativita'.
10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.
11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
12. Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione stessa.».
2. Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:
a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;
b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.».
 
Art. 21

Disposizioni concernenti i permessi sindacali

1. Ai soli fini della ripartizione dei permessi relativi all'anno 2024, nel caso in cui sia accertato che durante il medesimo anno un soggetto sindacale si sia discostato per eccesso dal contingente dei permessi sindacali spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'eccedenza e' compensata sul monte ore attribuito per l'anno 2025.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Permessi sindacali). - 1. Per
l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale ai sensi della normativa vigente, nonche' i
dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono
collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31,
possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei
limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo
del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile e' determinato
rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia
di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia
penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo
forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra
le organizzazioni sindacali del personale individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e rappresentative sul
piano nazionale ai sensi della normativa vigente
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, sentite le rispettive
organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo
2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile e' ripartito tra le organizzazioni
sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo
sindacale, conferite dal personale alle rispettive
amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente a quello in cui si effettua la
ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma
2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto,
la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della
successiva ripartizione, l'amministrazione puo' autorizzare
in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel
limite del 25% del contingente previsto nell'anno
precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo 21.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3,
tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel
contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3,
esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali
su convocazione dell'amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne
comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi
eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura
sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione
autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino
eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi
in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale
richiesto l'organizzazione sindacale interessata
provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio
di appartenenza del dipendete.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi
sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la
durata prevista dalla programmazione settimanale e non
possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale nove turni giornalieri di servizio, con
esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da
ciascuna amministrazione possono essere autorizzati
permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove
turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma
precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che
ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni
centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la
data di decorrenza del cumulo richiesto. L'amministrazione,
verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione
della richiesta.
8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma
cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la
possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre
il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per
ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali
previsti dal comma 7.
9. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione
delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario
e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 22

Integrazioni della disciplina dei permessi sindacali

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. La fruizione dei permessi sindacali in forma cumulativa, ai sensi del precedente comma 8, non esclude la possibilita' di fruire, nello stesso mese, sempre non oltre il limite mensile di nove turni giornalieri di servizio per ciascun dirigente sindacale, dei permessi sindacali previsti dal comma 7.».

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti all'articolo 32, del decreto del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 si vedano le note all'articolo 21:
 
Art. 23

Disposizioni concernenti le deleghe e le revoche sindacali

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «La revoca della delega e' consegnata dall'interessato all'Amministrazione direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata. La revoca puo' essere, altresi', consegnata all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, sono aggiunte le parole: «Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
«6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite in loro favore.
La trasmissione dei predetti dati e' finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta della revoca anche all'organizzazione sindacale interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, come modificato da presente decreto:
«Art. 34 (Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui
al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32,
le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive
organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei
dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione.
Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate
esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non
inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere
riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio
possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con le predette amministrazioni centrali, nel
corso del quale si procede all'esame della documentazione
presentata ed alla conseguente rettifica della relativa
documentazione nel caso di riscontro positivo della
richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31
marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della legge
1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La
delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga
revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun
anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente. La revoca della delega e'
consegnata dall'interessato all'Amministrazione
direttamente ovvero e' trasmessa a mezzo lettera
raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata.
La revoca puo' essere, altresi', consegnata
all'Amministrazione per il tramite dell'Organizzazione
sindacale con i predetti mezzi di trasmissione.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso
ciascuna amministrazione un modello di delega per la
riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca.
Le deleghe sono consegnate dall'Organizzazione sindacale
all'Amministrazione direttamente ovvero sono trasmesse a
mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo posta elettronica
certificata. Le deleghe hanno efficacia, ai fini contabili,
dal primo giorno del mese successivo a quello della data
del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall'ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' istituito
presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato
paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche
sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe
qualora permangano valutazioni difformi con le singole
amministrazioni.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le
amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato
del personale che ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute
a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del
personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun
nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore.
Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
6-bis. I competenti uffici delle Amministrazioni
interessate forniscono, a richiesta dei rispettivi soggetti
sindacali, entro il termine di dieci giorni, i dati, anche
nominativi, riferiti alle revoche delle deleghe conferite
in loro favore. La trasmissione dei predetti dati e'
finalizzata ad assicurare la comunicazione in forma scritta
della revoca anche all'organizzazione sindacale
interessata, come anche previsto per la Polizia di Stato
dall'articolo 93, secondo comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei
commi 1, 5 e 6 e puo' fissare un termine per l'adempimento.
In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario
responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, per sindacato, per qualifica e per
sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato
alla relazione annuale sullo stato della Pubblica
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi
sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10. Le norme del presente articolo si applicano dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 24

Comitato unico di garanzia

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto, le Amministrazioni in sede centrale istituiscono un Comitato unico di garanzia per lo svolgimento dei compiti affidati al Comitato pari opportunita' di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e l'espletamento di attivita' propositive nelle materie concernenti le pari opportunita', la parita' di genere, il benessere organizzativo e la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per il rispettivo personale di polizia, i servizi socio-assistenziali in favore del predetto personale, la tutela legale e assicurativa.
2. Il Comitato unico di garanzia e' presieduto da un funzionario delle qualifiche dirigenziali nominato dall'Amministrazione ed e', altresi', composto da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Il Comitato unico di garanzia adotta un regolamento che ne definisce le modalita' di funzionamento, il quale deve comunque prevedere che il Comitato stesso si riunisce almeno tre volte l'anno.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Comitati pari opportunita', istituiti a norma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cessano di operare e sono soppressi.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
recante: «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio
1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
1995:
«Art. 20 (Pari opportunita'). - 1. Al fine di
consentire una reale parita' uomini-donne, vengono
istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni
interessate dal presente decreto, con la presenza delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito
con il medesimo decreto, appositi comitati per le pari
opportunita' che propongono misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunita' e relazionano,
almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in
cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni,
alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione
ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto
dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, alla promozione
di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle
peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi
specifici per le donne con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per
la salute riproduttiva.
2. I comitati, presieduti da un rappresentante
dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
sindacale recepito con il presente decreto e da funzionari
in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovra' prevedere forme di
valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei
comitati anche mediante inserimento nel sito web di
ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile.
2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno
ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma
1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito dalla legge 6 luglio 1994, n. 433, si
applica anche alle dipendenti del Corpo Forestale dello
Stato.».
 
Art. 25

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti all'articolo 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 1476 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010:
«Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il
diritto di libera organizzazione sindacale, di cui
all'articolo 39 della Costituzione, e' esercitato dagli
appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a
ordinamento militare, con esclusione del personale della
riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e
dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che
ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,
29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, i militari di truppa di cui
all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.».
 
Art. 26

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 26:
- Per i riferimenti agli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si vedano le note
all'articolo 2.
- Per i riferimenti alla legge 29 aprile 1976, n. 177,
si vedano le note all'articolo 2.
- Per i riferimenti all'articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 31 (Forze di polizia ad ordinamento militare).
- 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, il presente decreto si applica, per il
periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al
personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari
al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo
armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi
dei beni energetici importati, applicato ai parametri
stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento
del predetto indice e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal citato
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e'
comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge
di bilancio in sede di definizione delle risorse
contrattuali.».
- Per i riferimenti al comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'articolo 1, comma 28, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 27

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 920, del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione
dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con
decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei
confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla
posizione in cui si trova in quella di sospensione
dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
- Per i riferimenti all'articolo 172 della legge 11
luglio 1980, n. 312, si vedano le note all'articolo 3.
 
Art. 28

Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 28:
- Si riporta l'articolo 34 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 34 (Indennita' pensionabile). - 1. A decorrere
dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita'
pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono
incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili
lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 29

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 5.025.361;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.658.868.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 4.555.754;
b) per la Guardia di finanza: euro 1.872.860.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono ulteriormente incrementate delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'Arma dei carabinieri: euro 6.302.719;
b) per la Guardia di finanza: euro 2.934.045.
4. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
6. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 2002, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentativita' determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e' trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio
economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente
incrementate, come da tabella «A» allegata al presente
decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti Generali formulata all'esito delle
procedure di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, sono
annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo.
4-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al
comma 4, le Amministrazioni inviano alle APCSM firmatarie
dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo
schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM
esprimono, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e
proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la
destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di
attribuzione delle risorse.
4-ter. Le Amministrazioni adottano il provvedimento
di cui al comma 4-bis ove la maggioranza delle APCSM
firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto
della rispettiva percentuale di rappresentativita'
determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esprime
parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo
schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
4-quater. Fuori dai casi di cui al comma 4-ter, nei
30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle
proposte di cui al comma 4-bis, l'Amministrazione e le
APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, svolgono apposite
riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette
un nuovo schema di provvedimento alle medesime APCSM, che
entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio
parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di
cui al comma 4-ter, il provvedimento e' adottato. In
assenza di parere favorevole della maggioranza delle
predette APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di
massima i criteri previsti nel decreto ministeriale
riferito all'anno precedente.
4-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le
procedure di cui ai commi 4-bis e 4-quater, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo.
4-sexies. In deroga al comma 4-quater, solo per
l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema
di provvedimento proposto dalle Amministrazioni e'
trasmesso al Ministro della difesa e al Ministro
dell'economia e delle finanze, dai rispettivi Comandanti
Generali, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM firmatarie di cui al comma 4-bis.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».
 
Art. 30

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164:
«Art. 43 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis)
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42
non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie
del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta l'articolo 38 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 38 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 31

Orario di lavoro

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.».
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente di ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare sono posti in aumento della rispettiva quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, ove ricorra una delle circostanze ivi richiamate, il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Orario di lavoro). - 1. La durata
dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al
comma 4 e i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che
sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il personale inviato in
missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore
24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per
il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il
turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al
personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di
servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel
festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro
8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1°
gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro
straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate
a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate
sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro
l'anno successivo.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi
precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi
di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato
in missione all'estero e' di un anno dalla data di
effettivo rientro nella sede di servizio.».
- Si riporta il testo del comma 605, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234:
«605. Al fine di attuare quanto disposto dal comma
604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi
previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno
2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia,
nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8
annesso alla presente legge, per essere destinata, in via
prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie
destinate agli istituti contrattuali aventi natura di
trattamento economico accessorio del personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,
introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021
e, in subordine, all'incremento delle risorse per la
corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le
risorse residue di cui al presente comma sono destinate
all'incremento delle disponibilita' dei fondi per
l'efficienza dei servizi istituzionali.».
 
Art. 32

Indennita' di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 maggio 1975, n.146, e' rideterminata nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 32:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 3 e della
Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5
maggio 1975, n. 146, si vedano le note all'articolo 7.
 
Art. 33
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia, relative indennita'
supplementari e indennita' per personale specializzato artificiere

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e decorrenze, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° giugno 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione di «Carabiniere Paracadutista Esploratore», in servizio presso il «1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania», ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete l'indennita' supplementare mensile prevista all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale specializzato artificiere e' attribuita un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' mediante l'utilizzo di ordigni esplosivi:
a) disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno di appositi poligoni o aree addestrative;
b) brillamento di ordigni esplosivi residui.
L'indennita' di cui al presente comma non e' cumulabile con quella prevista ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate «Triennio 2019-2021»», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022:
«Art 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi
della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). -
(Omissis)
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso dei brevetti di
«acquisitore obiettivi» o di «ranger» rispettivamente in
servizio presso il 185° reggimento paracadutisti
Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento
alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti,
le strutture di comando e le posizioni organiche delle
Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale specializzato artificiere, in possesso della
qualifica di operatore improvised explosive device disposal
(IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive
ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in
relazione alla qualifica posseduta e' attribuita
un'indennita' mensile pari a euro 100,00.».
 
Art. 34
Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di
polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizi di controllo del territorio, compete, per ciascun servizio svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non inferiore alle tre ore continuative, l'indennita' nelle misure previste dall'articolo 46, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
2. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) e' cumulabile con quella di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
b) e' corrisposta una sola volta al personale impiegato in servizi plurimi consecutivi.

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'articolo 46, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57:
«Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma
1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della
linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
impiegato in servizi preventivi di controllo del
territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2
svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non
inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella
misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui
al comma 1, per servizi preventivi di controllo del
territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e
perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme
prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta,
per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al
personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le
centrali operative dell'organizzazione territoriale,
nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando
impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche'
formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione
territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche'
con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ferme restando le disposizioni adottate, in via
eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le
attivita' di controllo del territorio finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e'
attribuito il compenso per le attivita' di controllo del
territorio e l'indennita' di ordine pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale
impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui
al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi
2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la
medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine
di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o
straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle
attivita' istituzionali e in funzione delle correlate
disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164:
«Art. 49 (Indennita' di ordine pubblico). - 1.
L'indennita' di ordine pubblico fuori sede di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' corrisposta, per
ciascun turno di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di € 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma
1.
3. L'indennita' di ordine pubblico in sede e'
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della
durata di almeno quattro ore, nella misura unica di €
13,00.
4. Le indennita' di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermita'
o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del
servizio, non puo' completare il previsto turno di quattro
ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 35

Indennita' per attivita' ispettiva tributaria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni operative dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputati allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del citato articolo 49.

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva
tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza
spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione
all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di
servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale
sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA,
dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla
produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori
in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia
giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria
relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale
della Guardia di finanza in servizio presso le
articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e
5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente
deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al
presente articolo, il numero delle giornate lavorative in
relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della L. 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.44 del 23 febbraio 1999:
«Art. 5 (Comandi e organi di esecuzione del servizio
a livello territoriale). - 1. I comandi interregionali sono
retti da un generale di corpo d'armata e hanno alle
dipendenze, di norma, due o piu' comandi regionali.
2. I comandi regionali sono retti da un generale di
divisione o da un generale di brigata e sono costituiti, di
norma, da due o piu' comandi provinciali, da un nucleo di
polizia economico-finanziaria, da uno o piu' centri di
addestramento e da comandi e reparti operativi, terrestri,
navali e aerei.
3. I comandi provinciali sono retti da generale di
brigata o ufficiale superiore e sono costituiti, di norma,
da un nucleo di polizia economico-finanziaria e da gruppi e
reparti operativi, terrestri, navali e aerei
4. I nuclei di polizia economico-finanziaria:
a) sono unita' ad alta specializzazione
nell'investigazione tributaria, economica e finanziaria;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori ed hanno rango variabile in
relazione all'ampiezza territoriale ed alla rilevanza
economica della circoscrizione in cui operano.
5. I gruppi e gli altri reparti operativi hanno
consistenza organica e livello ordinativo variabile in
relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze
operative dell'area di competenza.
Art. 6 (Comandi e organi dei reparti speciali). - 1.
Il comando dei reparti speciali e' retto da un generale di
corpo d'armata e ha alle dipendenze uno o piu' comandi e
nuclei speciali, nonche' il comando aeronavale centrale.
2. I nuclei speciali:
a) sono unita' ad alta specializzazione per
l'investigazione in determinate materie;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e sono
costituiti per corrispondere ad autorita' istituzionali
centrali ovvero quando l'efficacia del controllo richieda
un dispositivo unitario.
3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un
ufficiale generale ed ha alle dipendenze un comando
operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
ed i gruppi aeronavali.».
 
Art. 36

Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
 
Art. 37

Indennita' di presidio territoriale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Arma dei carabinieri titolare di incarico di comando dei reparti di cui all'articolo 173, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di livello non inferiore al comando di Compagnia, compete un'indennita' mensile nella misura di euro 100,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale del Corpo della guardia di finanza titolare di incarico di comando di gruppo, nucleo operativo metropolitano o compagnia di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e' attribuita un'indennita' mensile pari a 100,00 euro.

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 173 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei
carabinieri). - 1. L'organizzazione territoriale,
componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di
corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione,
di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi
legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina
e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio
di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di
divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della
gestione del personale e competono le funzioni di
direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita'
dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i
propri organi, il sostegno tecnico, logistico e
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati
nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre
organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di
brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni
di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti
dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del
raccordo delle attivita' operative e di contrasto della
criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di
altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da
ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla
loro estensione e rilevanza operativa, cui compete
prioritariamente la responsabilita' della direzione e del
coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e
di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a
rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti
militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di
base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui
compete la responsabilita' diretta del controllo del
territorio e delle connesse attivita' istituzionali,
nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di
massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno
operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o
maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura
essenziale per il controllo del territorio, costituisce
riferimento per i reparti delle altre organizzazioni
dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva
competenza.».
- Per i riferimenti all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 si
vedano le note all'articolo 35.
 
Art. 38
Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali
nel settore cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui agli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, rispettivamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e' rideterminata nella misura di 6,50 euro.

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 47 e 50 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n.
57:
«Art. 47 (Indennita' per il personale dell'Arma dei
carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel
settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in
possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in
forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni
della Direzione di telematica e del Polo di telematica del
Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e
protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma
dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro
5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma
dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate,
effettivamente impiegato presso il Comando per le
operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui
al presente articolo, il numero delle giornate lavorative
in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».
«Art.50 (Indennita' per il personale della Guardia di
finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore
cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere
dal 2022, al personale della Guardia di finanza in possesso
di qualifiche professionali nel settore cyber spetta
un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione
all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti
Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle
Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di
protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle
minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi
Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto
agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture
informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per
attivita' di incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al
presente articolo, il numero delle giornate lavorative in
relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.».
 
Art. 39

Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.»;
b) al comma 2, alla lettera b), le parole «rispettive sezioni del Consiglio centrale della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254» sono sostituite dalle seguenti: «APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa
Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge
convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari
condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure
costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora
fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo'
essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e
puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che
con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da
ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, previa acquisizione del
parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta
di cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a
seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di
licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di
pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di
salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della
licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se
ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma
4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2,
lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».
 
Art. 40

Tutela della genitorialita'

1. All'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»;
b) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022 n.
57, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa
dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con
figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su
turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai servizi continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'azienda sanitaria competente per territorio o da
struttura convenzionata.
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono
con-cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 41

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39, come modificato dal presente decreto.
«Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo
parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici
anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui
articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151,
sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e
comunque per un periodo complessivamente non superiore a
quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,
del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e
comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio della
licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non
superiore a tre anni i periodi di congedo di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di
cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa
tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3
e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne'
l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
intero nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un
corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o
di paternita' e' attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 42

Commissione paritetica

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato fra le Amministrazioni e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale, puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza costituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una Commissione paritetica. Ciascuna commissione, nominata dal rispettivo Comandante generale, e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica al Comando generale di riferimento il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

Note all'art. 42:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 43
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo
delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale,
ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Comandante generale competente sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi le foresterie, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. La determinazione di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, deve prevedere che:
a) la presidenza degli stessi e' attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega;
b) e' consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti sono indicati, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica;
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Note all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'articolo 1478 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per
essere considerate rappresentative a livello nazionale
devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4
per cento della forza effettiva complessiva della Forza
armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di
riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si rende necessario determinare la
rappresentativita' delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari
appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
ordinamento militare, per essere considerata
rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere
un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della
forza effettiva della singola Forza armata o Forza di
polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data
di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di
cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata
rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate
o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali
raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono
conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo
sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa,
la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della
Forza di polizia a ordinamento militare si calcola
escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1476,
comma 5, non puo' aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo sono riconosciute rappresentative a
livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva
competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze.».
 
Art. 44

Elevazione e aggiornamento culturale

1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento.

Note all'art. 44:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota
all'articolo 43.
 
Art. 45

Aggiornamento professionale

1. La pianificazione annuale dell'attivita' di aggiornamento professionale e' stabilita dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. A tal fine, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono formulare specifiche proposte ai Comandi generali.

Note all'art. 45:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 1478 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano la nota
all'articolo 43.
 
Art. 46

Servizi interni di caserma

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, le parole «d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione e confronto con le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale».

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante:
«Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del
03 agosto 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 64 (Servizi interni di caserma). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n.668,
e' sostituito dal seguente:
"Articolo 17 - 1. Ove sia disposto di assicurare,
per turni anche unici, servizi interni di caserma presso
reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete,
per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale,
un compenso orario, non cumulabile con quello per lo
straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio
notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di
quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con
autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali,
d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari
centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti
l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi,
nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio
1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro.".
2. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, per le quali
non possa provvedersi al pagamento per esaurimento delle
risorse di cui al comma 1, devono essere compensate o
recuperate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di effettuazione della prestazione, tenendo presenti
le richieste del personale e fatte salve le improrogabili
esigenze di servizio.».
 
Art. 47

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 48

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 29.945 per l'anno 2022, euro 50.286 per l'anno 2023, euro 676.335.395 per l'anno 2024, euro 683.779.762 per l'anno 2025 e ad euro 691.882.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a. quanto a complessivi euro 130.517 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b. quanto a euro 655.465.109 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c. quanto a euro 20.820.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d. quanto a euro 50.286 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e. quanto a euro 662.879.476 per l'anno 2025 e ad euro 664.462.651 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
f. quanto a euro 20.850.000 per l'anno 2025 e ad euro 27.370.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Piantedosi, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 895