Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 52
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021";
Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale:
per l'Esercito italiano
SIAMO EI
ASPMI
LRM
USMIA
SAM
per la Marina militare
SINAM
SIM MM
USMIA
per l'Aeronautica militare
AMUS AM
SIAM
SIULM
Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante:
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 1995:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure
che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali
superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario
di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo.
Il rapporto di impiego del personale civile e militare con
qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi
ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre
disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.
Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2,
concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti
per il pubblico impiego in materia di accertamento della
rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del
dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di
espressione di quest'ultimo, le relative forme di
rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con
apposito accordo, recepito, con le procedure di cui
all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della
Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede,
e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze,
dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da
una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione
secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari. Le associazioni professionali a carattere
sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
di cui alla presente lettera con rappresentanti
appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare
di cui sono rappresentative.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato
da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro
per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o
dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di
stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e
da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative del personale delle
Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti
dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66. Le delegazioni delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari sono composte dai
rappresentanti di ciascuna associazione professionale a
carattere sindacale tra militari. Le associazioni
professionali a carattere sindacale interforze partecipano
alla delegazione sindacale di cui al presente comma con
rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono
rappresentative.
3..».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica
amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di
scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso
termine, le organizzazioni sindacali del personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli
accordi sindacali di competenza possono presentare proposte
e richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione,
in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte
pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente
articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, come individuate dall'art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento
militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), si
svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione
di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono
attraverso due livelli di negoziazione:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'art. 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di
polizia a ordinamento militare;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'art. 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze di polizia a ordinamento militare,
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione
di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma.
3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'art. 2,
comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i
rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi
della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato
maggiore della difesa, e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si
svolgono su due livelli:
a) il primo livello disciplina le materie di cui
all'art. 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze
armate;
b) il secondo livello disciplina le materie di cui
all'art. 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della
retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti
stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla
lettera a) del presente comma.
4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a
ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti
dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e
3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive
delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella
eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con
l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per
l'intero periodo di validita' dei predetti atti,
prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne
l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione
parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai
limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da
parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle
organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e
certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello
Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e
dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si
pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare,
direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi
successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3,
3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1,
comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio
di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale
tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e
conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei
decreti successivi.
13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente
decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni
dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi
regolamenti.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione
delle associazioni professionali a carattere sindacale
rappresentative del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2024.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 56, recante: «Recepimento del provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle Forze
armate - Triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i
miglioramenti economici del personale statale in regime di
diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro
per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo,
nelle more della definizione dei citati contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali relativi al personale in regime di diritto
pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per l'incremento degli oneri di cui
al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, legge 29
dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18
ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art.
1, commi 27 e 28, legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, decreto-legge del 18
ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia
economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023,
n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e'
incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7
volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi
eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non
rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui
all'art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.
197, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 4
maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'art. 23.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare
al proprio personale dipendente a tempo indeterminato
l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella
misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei
propri bilanci.
3-bis. All'art. 51, comma 4, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
primo periodo e' sostituito dal seguente: "in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi".
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'art.
1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art.
1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7
volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per
l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo
indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai
sensi dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2023, n. 191.».
«347. In relazione alla specificita' della funzione e
del ruolo del personale di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e
2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti
negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina
degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici
accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di
natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di
mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti
negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale
di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei
fondi per i servizi istituzionali del personale del
comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento
accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1476 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il
diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'art.
39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti
alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, con esclusione del personale della riserva e in
congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'art. 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito «APCSM».
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono
le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e
44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di
finanza, i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8,
limitatamente agli allievi.».
 
Allegato 1

Tabella n. 1 - Unita' di personale

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Tabella n. 5 - Importo aggiuntivo pensionabile 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6
Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro
straordinario dal 1° gennaio 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 7

Tabella n. 7 - Oneri netti e lordi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3, comma
1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante
«Sistema dei parametri stipendiali per il personale non
dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a
norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio
2003:
«Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art.
1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle
tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, con contestuale soppressione dei
previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di
cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi
parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella
qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di
effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado
ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1°
ottobre 2017.

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la
promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1°
ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e
fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro
stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica
di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31
dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il
parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo
servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento
stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del
punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1
e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto
il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15
annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma
1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti,
nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,
individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle
sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
data in applicazione del sistema di cui al presente
articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente
decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali
derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle
procedure di concertazione, a decorrere dal biennio
2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di
parametro.
Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati
nelle tabelle 3, 4 e 5.
2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa
speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la
base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla
legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e
dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti
sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti
disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera
l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli
retributivi di provenienza negli importi indicati nelle
tabelle 6 e 7.
4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono
la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1°
gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi
da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli
stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita,
sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per
i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i
contributi di riscatto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso
a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che
comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello
in godimento, al personale interessato e' attribuito un
assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita'
di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge
29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da
riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al
grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio
relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel
nuovo parametro.
7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle
anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via
provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno
effetto nei confronti del personale gia' collocato in
ausiliaria al 2 gennaio 2005.».
- La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante:
«Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla
dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento
di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle
casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il
presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le
Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
volontario non in servizio permanente.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al
personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal
mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi
che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per
cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato
(I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicato ai parametri stipendiali
vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto
indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La
predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i
limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali».
- Per i riferimenti al comma 609, dell'art. 1, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle
premesse.
- Per i riferimenti all'art. 1, comma 28, della legge
30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 920 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione
dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione
dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere
fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo
trascorso in sospensione dal servizio e' computato per
meta'.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto
ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti
del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione
in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e
carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione
del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione
precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato
in soprannumero agli organici ovvero non computato nella
consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il
tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo
prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento
disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
- Si riporta il testo dell'art. 172, della legge 11
luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 12 luglio 1980:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
 
Art. 4

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A
decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo
aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come
integrate dall'art. 10, comma 7-bis del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate
nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 5

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
8. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate.»
b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,
recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
per il personale non dirigente delle Forze armate
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del
18 ottobre 2007, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di
qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di
ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle
rispettive quote di competenza definite con determinazione
del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse
derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano
risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al
20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento
per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che,
compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e
salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere
inferiore al 20 per cento, individuata con apposita
determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei
fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in
relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della
legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota
destinata alle finalita' di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per
l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere
dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro
16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate
per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare
particolari situazioni di servizio; b) incentivare
l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento
individuate dai rispettivi vertici; c) compensare
l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del
miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito
della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater,
sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita'
applicative concernenti l'attribuzione dei compensi
previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per
tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione
preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di
cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le
Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici
delle singole Forze armate.
6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al
comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie
dell'ultimo accordo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di
provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano,
entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in
ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione,
l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle
risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui
al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime
parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo
schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei
trenta giorni successivi all'acquisizione dei pareri e
delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e
le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali
l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di
provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla
ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale
termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter,
il provvedimento e' adottato. In assenza di parere
favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento
e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel
decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le
procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater,
l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per
l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema
di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso
al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza
delle APCSM.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al
comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato
in trenta giorni.».
 
Art. 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 163,
recante «Recepimento dello schema diconcertazione per le
Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed
al biennio economico 2002-2003» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002:
Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis).
4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del
compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1°
gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso
per il lavoro straordinario fissate dall'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono
rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 7

Orario di lavoro

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 13 decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante
"Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate «Triennio
normativo ed economico 2016-2018»" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Orario di lavoro). - 1. La durata
dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al
comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle
vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia,
le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al
comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia
impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il
raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per
il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il
personale ha diritto al recupero dell'intera giornata
festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia
della prestazione lavorativa. Il personale inviato in
missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore
24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per
il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il
turno giornaliero si intende completato anche ai fini
dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale
che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia
chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel
giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 14, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.
52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di
lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi,
qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero
coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso
un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro
settimane successive.
6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze
connesse all'impiego in missioni internazionali, sono
fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella
misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i
recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di
settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1°
gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro
settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro
straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di
bilancio. Le eventuali ore che non possono essere
retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio
devono essere fruite mediante recupero compensativo entro
il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono
state effettuate, tenuto conto della richiesta del
personale, da formularsi entro il termine che sara'
stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e
fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso
il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate
sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse
disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di
recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di
servizio.
8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al
comma 7 per il personale successivamente inviato in
missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo
rientro nella sede di servizio.».
 
Art. 8

Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attivita' di Cyber Sicurezza, l'indennita' supplementare mensile e' incrementata al 55 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. Il contingente di percettori dell'indennita' di cui al precedente comma 1 e' rideterminato.

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 16 e 17, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 56:
«Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi
della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). -
(Omissis).
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di
qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza
Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer
Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei
Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI
Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle
Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in
servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence
dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i
Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina
militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in
possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto
Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed
Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto
Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza
Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel
settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI
Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber
Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il
Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso
l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence
interforze.
(Omissis).».
 
Art. 9
Incremento Indennita' operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori
di volo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 marzo
1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della L. 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
85 del 28 marzo 1983:
«Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai
sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta
l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla
colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e
della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo
spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire
140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per
il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970,
n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma
dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica,
dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti
sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di
continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo
spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite
dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse
modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo
dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e
militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della
Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli
indicati ai commi precedenti.».
 
Art. 10

Indennita' di rischio per operatori subacquei

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' rideterminata nei seguenti importi:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 3 e della Tabella C del
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n.
146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della
legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennita' di rischio al personale
civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16
maggio 1975:
«Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori
subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma
primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una
indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di
cui all'unita tabella C.
Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello
Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi
subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi
brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di
appartenenza all'impiego delle apparecchiature di
immersione.
Le apparecchiature di immersione il cui impiego da'
titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo
comma sono le seguenti:
a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C):
scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di
decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di
salvataggio;
b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella
C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti
iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di
bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi
articolati; torrette batiscopiche;
c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C):
autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso.
Gli assistenti sanitari che operano all'interno di
camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra
hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli
operatori subacquei in identiche condizioni di impiego.
L'indennita' di cui al presente articolo non e'
cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal
presente regolamento.
Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da
causa di servizio inerente all'attivita' di immersione,
l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio,
in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese,
delle indennita' orarie percepite nel semestre
precedente.».
«Tabella C
Indennita' di rischio per operatori subacquei

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 11

Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivita' addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' corrisposta una indennita' di turno notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennita' e' maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennita' e' corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed e' cumulabile con il compenso forfettario di impiego.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163:
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di
impiego). - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza
operativa continua ad essere corrisposto secondo le
modalita' di cui all'art. 8 del secondo quadriennio
normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del
biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29,
comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi
giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi armati e non si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle
attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni
derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non
richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale e comunque e' assicurato al personale, in via
prioritaria, quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.».
 
Art. 12

Indennita' notturna servizi armati e non

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e' riconosciuta una indennita' di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio. L'indennita' e' cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennita' di cui al precedente articolo 11.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si
vedano le note all'art. 11.
 
Art. 13

Rivalutazione compenso forfettario di guardia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 14

Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00.
 
Art. 15

Incremento contingente IEDD CMD

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' rideterminato.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso della qualifica di operatore
improvised explosive device disposal (IEDD), conventional
munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal
(EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per
la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e'
attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.
2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al
personale in possesso delle predette qualifiche e in
servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di
Eccellenza Counter IED.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
le indennita' di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8
del presente decreto.».
 
Art. 16

Indennita' artificieri di Reparto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' con l'impiego di ordigni esplosivi:
disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative;
brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo).
2. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si
vedano le note all'art. 16.
 
Art. 17

Indennita' operatore sensori APR

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66:
«Art. 246 (Nozione). - 1. Ai fini della presente
sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito
denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un
equipaggio che opera da una stazione remota di comando e
controllo.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi
della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1.
A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art.
3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al
140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per
cento.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio
presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri
e nuclei aero-soccorritori, l'indennita' di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata
nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego
operativo di base, stabilita in relazione al grado e
all'anzianita' di servizio militare.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso dei brevetti di
"acquisitore obiettivi" o di "ranger" rispettivamente in
servizio presso il 185° reggimento paracadutisti
Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento
alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti,
le strutture di comando e le posizioni organiche delle
Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile
nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso del brevetto
militare di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di
"ranger" ed in servizio presso i Reparti, le strutture di
comando e le posizioni organiche delle Forze speciali,
individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato
Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare
mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo
1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle
misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita'
supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella
misura mensile di euro 120,00.
6. Il personale militare in possesso del brevetto di
incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger",
mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della
legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,
n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se
impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che
richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle
Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative
delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di abilitazione
anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o
unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita'
supplementare mensile nella misura del 70 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di qualifica
anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e
in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da
sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare
mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.
9. Al personale militare non in possesso di
abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con
capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare
giornaliera nella misura mensile del 60 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in servizio presso il 32°
Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di
Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di
Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di
operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi
operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e
comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto,
di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita'
mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata
alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite
rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare qualificato soccorritore
marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel
quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di
soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita'
supplementare mensile in misura pari al 20 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare abilitato aero-controllore e
imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del
naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore
aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile,
con riferimento alle indennita' di impiego operativo di
base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al
livello di abilitazione posseduto:
a) alfa, 70 per cento;
b) bravo, 50 per cento;
c) charlie, 30 per cento;
d) delta, 20 per cento.
14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma
13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e'
altresi' corrisposta, al personale militare abilitato
controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita'
portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del
traffico aereo.
15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale
militare delle Forze Armate impiegato in turni
continuativi, di cui all'art. 4, comma 3, decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come
incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10.
16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di
qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza
Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer
Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei
Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI
Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza:
a) al personale militare della Marina e delle
Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in
servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence
dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i
Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina
militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
b) al personale militare dell'Aeronautica militare in
possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto
Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed
Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto
Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza
Divisione del Comando Logistico di Roma;
c) al personale militare dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel
settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI
Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber
Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il
Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso
l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence
interforze.
18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso di abilitazione
avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento
fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita'
supplementare mensile in misura pari al 20 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare in possesso della qualifica di
fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di
Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise nonche' presso
il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una
indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per
cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei
bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di
cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.
21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di
effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10
uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria
sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese
le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare
di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo
1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo di base.
22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, al personale militare imbarcato su navi militari in
armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di
navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore
continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di
cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78,
nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta
altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori
dalla sede di assegnazione.
23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al
comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge
l'Unita' Navale in posizione di fuori sede.
24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso
della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai
Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della
qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in
relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche
del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che
svolgono attivita' operative legate alla specifica
qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare
mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base.».
 
Art. 18

Indennita' soccorritore marittimo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
le note all'art. 17.
 
Art. 19
Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
 
Art. 20

Indennita' manutentori aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attivita' manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», e' corrisposta una indennita' mensile nella misura di euro 30,00. L'indennita' non e' corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennita' di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo.
 
Art. 21

Indennita' per Supporto Tattico Operazioni Speciali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, e' estesa l'indennita' supplementare di cui all' articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si
vedano le note all'art. 17.
 
Art. 22

Indennita' per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia e' riconosciuta una indennita' mensile pari a euro 30,00.
 
Art. 23
Indennita' personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all' articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e' rideterminata come da tabella di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico


Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 12, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n.
52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente
della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico
2006-2007» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del
25 maggio 2009:
Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre
indennita'). - (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo
personale militare destinato presso gli stabilimenti
militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive
integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima
data, allo stesso personale compete, per tredici
mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a
quelle in godimento pari agli importi mensili indicati
nella tabella 3 allegata al presente decreto.
(Omissis).».
 
Art. 24

Indennita' genio ferrovieri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 35,00.
2. Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da:
«sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010».
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302,
recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per le
Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre
2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego
operativo di base, prevista per i gradi di sergente,
sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in
euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili lordi e
in euro 237,57 mensili lordi.
2. In attesa della revisione dell'istituto di cui
all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere
dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e'
autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui, ferme
restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo
art. 16.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e
da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie
dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate
nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e
successivamente riassegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per
essere ripartite fra il personale militare per i servizi
resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di
attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e
formazione su reti ed impianti per conto delle predette
societa'.
4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con
decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative a livello nazionale per la
Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi
unica di accordo sindacale ai sensi dell'art. 7, comma
3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione
di cui all'art. 1475, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei
compensi da attribuire alle categorie di personale
effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3.
5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'esercizio finanziario successivo.».
 
Art. 25
Indennita' per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili
Campali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attivita' addestrativa o operativa, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 25,00.
 
Art. 26
Estensione dell'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e con le modalita' ivi previste.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56:
«Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso di qualifica di "operatore
soccorso alpino militare" (OSAM) o "tecnico soccorso alpino
militare" (TESAM), in servizio presso comandi, grandi
unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e
impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello
svolgimento di attivita' operative o di mantenimento
dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore
a tre ore.».
 
Art. 27

Indennita' servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennita' per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' estesa al personale effettivo al Reparto Attivita' Sportive Paracadutismo dell'Esercito Italiano.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56,
recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per
il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio
2019-2021".»:
«Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). -
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale militare in possesso del brevetto militare di
paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio
aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato
in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza
lancio, drop zone safety officer o departure airfield
control, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.
2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non
compete ai gruppi sportivi di specialita'.».
 
Art. 28

Ridenominazione Enti/Reparti

1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:
all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» e' sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;
all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» e' sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;
all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».

Note all'art. 28:
- Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano
le note all'art. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). -
(Omissis).
9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale
dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma
1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal
personale imbarcato sulle unita' di seconda linea
dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la
sorveglianza e la difesa costiera (COMDINAV
QUATTRO-COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento
dell'indennita' di impiego operativo di base.
(Omissis).».
 
Art. 29

Licenza e riposo solidale

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937».
b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo».
c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata
di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di
fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per
le particolari condizioni di salute in cui versano,
necessitano di cure costanti:
i. la licenza ordinaria spettante e non ancora
fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere
sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee
a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo'
essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con
sistemi centralizzati, secondo procedure definite
dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere
delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art.
1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le procedure di cui all'art. 1479-ter, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta di
cessione deve presentare al Comando di appartenenza
adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita'
di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria
pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito
dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza
ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa
cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di
salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e
dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il
riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera
b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui
al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.».
 
Art. 30

Tutela della genitorialita'

1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito:
«d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;»
dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze armate si applicano le
seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa
dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con
figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le
situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati
sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai servizi continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria
competente per territorio o di struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7
della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono
concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui
all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 31

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito:
«1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»
2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma:
«4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40:
«Art. 11 (Licenza straordinaria per congedo
parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici
anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui
all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e
comunque per un periodo complessivamente non superiore a
quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni,
anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro
il limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato art. 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio della
licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore
a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano
riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di
cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre
il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra
i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e
4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo
della tredicesima mensilita' e sono computati per intero
nell'anzianita' di servizio.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un
corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di
paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».
 
Art. 32

Commissione paritetica

1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.

Note all'art. 32:
- Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 33
Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo
delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale,
ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo,
nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con piu' determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale.
2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che:
a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega;
b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale;
c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica;
d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per
essere considerate rappresentative a livello nazionale
devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4
per cento della forza effettiva complessiva della Forza
armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di
riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si rende necessario determinare la
rappresentativita' delle associazioni medesime.
2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari
appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a
ordinamento militare, per essere considerata
rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere
un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della
forza effettiva della singola Forza armata o Forza di
polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data
di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di
cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata
rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate
o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali
raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento.
3. Ai fini della consistenza associativa, sono
conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo
sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.
4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa,
la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della
Forza di polizia a ordinamento militare si calcola
escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma
5, non puo' aderire alle APCSM.
5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al
presente articolo sono riconosciute rappresentative a
livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva
competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze.».
 
Art. 34

Elevazione e aggiornamento culturale

1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' cosi' sostituito:
«2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».

Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394,
recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze
armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento
culturale del personale anche attraverso protocolli con le
Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali,
universita', societa' private e Amministrazioni
utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio,
anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero
da particolari disposizioni comunitarie.
2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute
rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte
alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure
definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del
Codice dell'Ordinamento Militare.».
 
Art. 35

Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
 
Art. 36

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.973.778 per l'anno 2022, euro 2.871.439 per l'anno 2023, euro 315.811.378 per l'anno 2024, euro 316.566.436 per l'anno 2025 e ad euro 319.707.413 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 7.716.656 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 304.209.939 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a euro 8.730.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 2.871.439 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
e) quanto a euro 304.994.997 per l'anno 2025 e ad euro 305.415.974 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
f) quanto a euro 8.700.000 per l'anno 2025 e ad euro 11.420.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 896