Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 52 |
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze armate. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonche' il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; Visto il comma 12 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «l'individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze armate per il triennio 2022-2024; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021"; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, relativa al triennio 2022-2024, per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Esercito italiano SIAMO EI ASPMI LRM USMIA SAM per la Marina militare SINAM SIM MM USMIA per l'Aeronautica militare AMUS AM SIAM SIULM Visti l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze armate e' stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative, ad eccezione di ITAMIL (rappresentativa del personale dell'Esercito italiano) e USAMI (rappresentativa del personale dell'Aeronautica militare), che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, e' stata approvata l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 delle Forze armate; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 3. Con il termine «APCSM» si intendono le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995: «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonche' quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita' e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. 3..». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. 1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneita', il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'art. 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'art. 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'art. 4, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'art. 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'art. 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'art. 5, comma 1, per gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita', nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - Triennio 2019-2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022. - Si riporta il testo del comma 609, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 330, legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'art. 3, comma 1, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e, successivamente, l'art. 1, commi 27 e 28, legge 30 dicembre 2023, n. 213.». - Si riporta il testo dell'art. 3, decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 23. 3. Le amministrazioni di cui all'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'art. 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi". 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dei commi 27, 28 e 347, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'art. 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'art. 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, e' scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha gia' percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.». «347. In relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010: «Art. 1476 (Principi generali e competenze). - 1. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'art. 39 della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'art. 52 della Costituzione. 2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo. 3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari, di seguito «APCSM». 4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e individuale. 5. Non possono aderire alle APCSM coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25, 29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8, limitatamente agli allievi.». |
| Allegato 1
Tabella n. 1 - Unita' di personale
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| Allegato 2
Tabella n. 2 - Stipendi anno 2022
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
Tabella n. 3 - Stipendi anno 2023
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
Tabella n. 4 - Stipendi anno 2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
Tabella n. 5 - Importo aggiuntivo pensionabile 2024
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 6 Tabella n. 6 - Oneri per aumento della misura oraria di lavoro straordinario dal 1° gennaio 2024
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| Allegato 7
Tabella n. 7 - Oneri netti e lordi
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| Art. 2
Nuovi stipendi
1. A decorrere dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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2. A decorrere dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
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4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2003: «Art. 2 (Sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'art. 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
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1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente. 1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00. 2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonche' alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 2. 5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro. Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonche' gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 2. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio di cui al comma 1 non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera l'indennita' integrativa speciale in godimento nei livelli retributivi di provenienza negli importi indicati nelle tabelle 6 e 7. 4. Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 1° gennaio 2005, l'assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4 e 5. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli stipendi di cui al comma 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e i contributi di riscatto. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nel caso di accesso a qualifiche o gradi superiori di ruoli diversi che comporta l'attribuzione di un parametro inferiore a quello in godimento, al personale interessato e' attribuito un assegno personale utile ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita e della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, da riassorbire all'atto della promozione alla qualifica o al grado superiore, pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro. 7. La corresponsione degli stipendi, nonche' delle anticipazioni stipendiali di cui all'art. 5, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 8. Le disposizioni del presente decreto, ai fini della determinazione dell'indennita' di ausiliaria, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, non hanno effetto nei confronti del personale gia' collocato in ausiliaria al 2 gennaio 2005.». - La legge 29 aprile 1976, n. 177, recante: «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 7 maggio 1976. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995: «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 1 (Ambito di applicazione e durata). - 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, incluse le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale volontario non in servizio permanente. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali». - Per i riferimenti al comma 609, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 920 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 920 (Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego). - 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego. 3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale. 4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione. 5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.». - Si riporta il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980: «Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.». |
| Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 4 (Importo aggiuntivo pensionabile). - 1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, come integrate dall'art. 10, comma 7-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
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| Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289. 2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826. 3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443. 4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalita', gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate. 5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. 6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi; d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o disagio; e) compensare la presenza qualificata. 8. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate.» b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. 6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali). - 1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da: a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. 2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00. 3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. Il decreto e' unico per tutte le Forze armate e non si da' luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate. La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater e' unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate. 6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalita' di attribuzione delle risorse. 6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione. 6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei trenta giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento e' adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento e' adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente. 6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. 6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione e' trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM. 7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in trenta giorni.». |
| Art. 6
Lavoro straordinario
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
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Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 163, recante «Recepimento dello schema diconcertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002: Art. 4 (Effetti dei nuovi stipendi). - (Omissis). 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:
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- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 8 (Lavoro straordinario). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40 sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
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| Art. 7
Orario di lavoro
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018»" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2018, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Orario di lavoro). - 1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali. 2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi. 3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo. 4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. 5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. 8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.». |
| Art. 8
Incremento contingente percettori e misura per qualifica cyber
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica, in possesso di qualifica cyber ai sensi dell'articolo 13, commi 16 e 17, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e in servizio presso Enti, Reparti articolazioni di Forza armata e Interforze che svolgono attivita' di Cyber Sicurezza, l'indennita' supplementare mensile e' incrementata al 55 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. Il contingente di percettori dell'indennita' di cui al precedente comma 1 e' rideterminato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 16 e 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - (Omissis). 16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza: a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze. (Omissis).». |
| Art. 9 Incremento Indennita' operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di impiego operativo di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, recante: «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 28 marzo 1983: «Art. 6 (Indennita' di volo). - Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.». |
| Art. 10
Indennita' di rischio per operatori subacquei
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di rischio per operatori subacquei di cui all'articolo 3 e alla tabella «C» del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' rideterminata nei seguenti importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 3 e della Tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 16 maggio 1975: «Art. 3 (Operatori subacquei). - Agli operatori subacquei, che rientrano tra il personale di cui al comma primo dell'art. 1 del presente regolamento, spetta una indennita' di rischio nelle misure e con le modalita' di cui all'unita tabella C. Per operatori subacquei si intendono i dipendenti dello Stato di cui al primo comma che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano stati abilitati dall'amministrazione di appartenenza all'impiego delle apparecchiature di immersione. Le apparecchiature di immersione il cui impiego da' titolo alla corresponsione delle indennita' di cui al primo comma sono le seguenti: a) ad aria compressa (colonna n. 2 della tabella C): scafandro normale; autorespiratore ad aria; camera di decompressione a bardo, a terra e subacquea, campane di salvataggio; b) a miscele sintetiche (colonna n. 3 della tabella C): autorespirature o respiratore a miscela; impianti iperbarici a terra; impianti per immersioni profonde di bordo, sia di superficie che subacquei; scafandri rigidi articolati; torrette batiscopiche; c) ad ossigeno (colonna n. 4 della tabella C): autorespiratori ad ossigeno a circuito chiuso. Gli assistenti sanitari che operano all'interno di camere di decompressione o di impianti iperbarici a terra hanno titolo allo stesso trattamento previsto per gli operatori subacquei in identiche condizioni di impiego. L'indennita' di cui al presente articolo non e' cumulabile con le altre analoghe indennita' previste dal presente regolamento. Nei casi di infortunio o di infermita' dipendenti da causa di servizio inerente all'attivita' di immersione, l'indennita' e' dovuta, nei giorni di assenza dal servizio, in misura corrispondente alla media, ragguagliata a mese, delle indennita' orarie percepite nel semestre precedente.». «Tabella C Indennita' di rischio per operatori subacquei
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 11
Indennita' notturna per attivita' addestrativa/operativa
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unita' appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attivita' addestrativa o operativa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' corrisposta una indennita' di turno notturno pari a 12 euro per l'attivita' lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennita' e' maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalita' non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennita' e' corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed e' cumulabile con il compenso forfettario di impiego.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: «Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego). - 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1 sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In relazione alle predette risorse il periodo di fruizione puo' essere elevato fino ad un massimo di centoventi giorni. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero. 4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festivita' o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate. 5. Per servizi armati e non si intendono i servizi presidiari, di caserma e di guardia nonche' tutte quelle attivita' che esulano comunque dalle normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico, che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalita' da parte del personale e comunque e' assicurato al personale, in via prioritaria, quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro. 7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione. 8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa. 9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. 10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.». |
| Art. 12
Indennita' notturna servizi armati e non
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 e' riconosciuta una indennita' di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio. L'indennita' e' cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non e' cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennita' di cui al precedente articolo 11.
Note all'art. 12: - Per i riferimenti all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si vedano le note all'art. 11. |
| Art. 13
Rivalutazione compenso forfettario di guardia
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure del compenso forfettario di guardia sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 14
Indennita' per il personale specializzato del settore cinofilo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in possesso di specializzazioni o abilitazioni del settore cinofilo e impiegato nello specifico ambito di competenza in relazione al titolo posseduto e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 50,00. |
| Art. 15
Incremento contingente IEDD CMD
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contingente di personale in possesso di qualifica di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' rideterminato.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 17 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale e' richiesta una di dette qualifiche, e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00. 2. L'indennita' di cui al comma 1, compete altresi' al personale in possesso delle predette qualifiche e in servizio, in qualita' di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. 3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le indennita' di cui all'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente decreto.». |
| Art. 16
Indennita' artificieri di Reparto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» e' corrisposta un'indennita' mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attivita' con l'impiego di ordigni esplosivi: disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative; brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo). 2. L'indennita' non e' cumulabile con quella prevista ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 16. |
| Art. 17
Indennita' operatore sensori APR
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in servizio presso il 3° Reggimento Supporto Targeting Bondone, in possesso della qualifica di operatore sensori APR facente parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di peso superiore a 20 kg di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' corrisposta una indennita' di impiego operativo pari al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativa di base, come prevista all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: «Art. 246 (Nozione). - 1. Ai fini della presente sezione, per aeromobile a pilotaggio remoto, di seguito denominato «APR», si intende un mezzo aereo pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando e controllo.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 13 (Indennita' di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78 e altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, e' elevata al 140 per cento. 3. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aero-soccorritori, l'indennita' di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare. 4. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di "acquisitore obiettivi" o di "ranger" rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, compete un'indennita' supplementare mensile nella misura del 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger" ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile di euro 120,00. 6. Il personale militare in possesso del brevetto di incursore o di "acquisitore obiettivi" o di "ranger", mantiene il trattamento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e di cui all'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle misure rideterminate ai commi 3 e 4, anche se impiegato, per finalita' ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche delle Forze Speciali, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni. 7. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 70 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 8. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica anfibia alfa, propedeutica alla successiva abilitazione e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete una indennita' supplementare mensile nella misura del 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. Al personale militare non in possesso di abilitazione anfibia e in servizio presso unita' con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, compete, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, un'indennita' supplementare giornaliera nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in servizio presso il 32° Stormo, il 41° Reggimento IMINT Cordenons, i Gruppi di Volo, i Reparti e i Servizi con sede nelle stazioni di Luni, Catania e Grottaglie, in possesso della qualifica di operatore sensori APR, facenti parte degli equipaggi operanti nell'ambito di una stazione remota di controllo e comando per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto, di peso superiore ai venti chilogrammi, di cui all'art. 246 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 170 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 11. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 12. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare qualificato soccorritore marittimo e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare per assolvere i compiti di soccorritore marittimo, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare abilitato aero-controllore e imbarcato sulle unita' navali iscritte nel quadro del naviglio militare, per assolvere i compiti di controllore aeromobili, compete un'indennita' supplementare mensile, con riferimento alle indennita' di impiego operativo di base, nelle seguenti misure percentuali, in relazione al livello di abilitazione posseduto: a) alfa, 70 per cento; b) bravo, 50 per cento; c) charlie, 30 per cento; d) delta, 20 per cento. 14. L'indennita' supplementare mensile di cui al comma 13, nella misura percentuale riferita al livello alfa, e' altresi' corrisposta, al personale militare abilitato controllore del traffico aereo e imbarcato sulle unita' portaeromobili, per assolvere i compiti di controllore del traffico aereo. 15. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' giornaliera prevista per il personale militare delle Forze Armate impiegato in turni continuativi, di cui all'art. 4, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, come incrementata con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata in euro 4,10. 16. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare dell'Esercito, in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sicurezza Cibernetica, il Comando C4 Esercito, nelle unita' Computer Incident Response Team dei Battaglioni Trasmissioni, nei Nuclei Cyber Security dei Reggimenti Trasmissioni e il VI Reparto dello Stato Maggiore Esercito, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 17. L'indennita' di cui al comma 16 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza: a) al personale militare della Marina e delle Capitanerie di Porto in possesso di qualifica cyber e in servizio rispettivamente presso la Sezione Cyber Defence dello Stato Maggiore della Marina, il Comando C4S e i Centri Telecomunicazioni ed Informatica della Marina militare e presso il Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; b) al personale militare dell'Aeronautica militare in possesso di qualifica cyber e in servizio presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, il Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi Comando e Controllo, il Reparto Supporto Tecnico Operativo Guerra Elettronica e la terza Divisione del Comando Logistico di Roma; c) al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di qualifica cyber nel settore della cyber sicurezza e in servizio presso il VI Reparto dello Stato Maggiore Difesa, il Reparto Cyber Operations, il Reparto Sicurezza e Cyber Defence e il Reparto C4 del Comando per le operazioni in rete e presso l'Ufficio Cyber Intelligence del Centro Intelligence interforze. 18. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di abilitazione avanzata aeromobile e in servizio presso il 66° reggimento fanteria aeromobile Trieste, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 19. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso della qualifica di fuciliere dell'aria e in servizio presso il 16° Stormo di Martina Franca e il 9° Stormo di Grazzanise nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 20. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'art. 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 21. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base. 22. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione. 23. L'indennita' supplementare giornaliera di cui al comma 22 viene corrisposta anche al personale che raggiunge l'Unita' Navale in posizione di fuori sede. 24. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, agli Ufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia Aeronautica e ai Sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso della qualifica di Meteorologia, effettivamente impiegati, in relazione alle qualifiche possedute, in posizioni organiche del Comparto Meteorologico dell'Aeronautica militare e che svolgono attivita' operative legate alla specifica qualifica, e' corrisposta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.». |
| Art. 18
Indennita' soccorritore marittimo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 13, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' elevata al 50 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17. |
| Art. 19 Indennita' fighter controller/controllore tattico caccia intercettore
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale abilitato guida caccia (fighter controller/controllori tattici caccia intercettori) imbarcato su unita' portaeromobili con compiti di flight following e search and rescue e' corrisposta una indennita' supplementare mensile pari al 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. |
| Art. 20
Indennita' manutentori aeromobili
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale impiegato presso Enti che svolgono manutenzione ai velivoli e ai loro componenti, o presso le Maintenance Training Organization, che svolga effettivamente attivita' manutentiva e/o istituzionale, e che sia in possesso della licenza Military Aircraft Maintenance License di categoria «B1», «B2» o «C», e' corrisposta una indennita' mensile nella misura di euro 30,00. L'indennita' non e' corrisposta agli operatori di bordo e agli specialisti di volo che percepiscono le indennita' di aeronavigazione, di volo per equipaggi fissi di volo e per sperimentatori in volo. |
| Art. 21
Indennita' per Supporto Tattico Operazioni Speciali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale dell'Aeronautica Militare in possesso della qualifica di Supporto Tattico Operazioni Speciali, impiegato in relazione alla qualifica posseduta, e' estesa l'indennita' supplementare di cui all' articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, si vedano le note all'art. 17. |
| Art. 22
Indennita' per il 28° Reggimento Pavia (PSYOPS)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare, in servizio presso il 28° Reggimento Pavia e' riconosciuta una indennita' mensile pari a euro 30,00. |
| Art. 23 Indennita' personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all' articolo 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e' rideterminata come da tabella di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 52 recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009: Art. 9 (Indennita' di impiego operativo ed altre indennita'). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il solo personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena, l'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e successive integrazioni, non si applica. A decorrere dalla medesima data, allo stesso personale compete, per tredici mensilita', un'indennita' di impiego operativo aggiuntiva a quelle in godimento pari agli importi mensili indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto. (Omissis).». |
| Art. 24
Indennita' genio ferrovieri
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Reggimento genio ferrovieri, che ricopre la posizione organica di Capo stazione, Manovratore/Deviatore, Capo treno, Macchinista, Comandante di squadra operatori ferroviari, Comandante di squadra ferrovieri/Vice comandante di plotone ferrovieri, Operatore dell'infrastruttura ferroviaria, Comandante di squadra operatore dell'infrastruttura ferroviaria, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 35,00. 2. Al comma 4, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, le parole «sentita la Rappresentanza militare» sono sostituite da: «sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'articolo 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010». 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile con l'indennita' di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, recante: «Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 2004, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennita' di impiego operativo di base, prevista per i gradi di sergente, sergente maggiore e sergente maggiore + 15 dalla tabella 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' rideterminata, rispettivamente, in euro 160,00 mensili lordi, in euro 180,76 mensili lordi e in euro 237,57 mensili lordi. 2. In attesa della revisione dell'istituto di cui all'art. 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le relative finalita' e' autorizzata la maggiore spesa di euro 945.000 annui, ferme restando le modalita' di attribuzione previste nel medesimo art. 16. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le somme versate e da versare da parte della Societa' per azioni Ferrovie dello Stato o di altre societa' ferroviarie sono introitate nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa per essere ripartite fra il personale militare per i servizi resi, anche negli anni precedenti, nello svolgimento di attivita' ferroviarie e di funzioni di coordinamento e formazione su reti ed impianti per conto delle predette societa'. 4. In relazione ai versamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentite le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale per la Forza armata Esercito ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e firmatarie dell'ipotesi unica di accordo sindacale ai sensi dell'art. 7, comma 3-quater del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le procedure definite dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 1475, comma 2, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, sono determinate le misure dei compensi da attribuire alle categorie di personale effettivamente impiegate nelle attivita' di cui al comma 3. 5. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'esercizio finanziario successivo.». |
| Art. 25 Indennita' per personale appartenente al Battaglione Mezzi Mobili Campali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale militare dell'Esercito in servizio presso il Battaglione Mezzi Mobili Campali che svolge funzioni logistiche nell'ambito del dispiegamento, della manutenzione areale o a domicilio, di strutture campali complesse utilizzate per permettere la proiezione delle forze in territorio nazionale o all'estero per attivita' addestrativa o operativa, compete una indennita' supplementare mensile pari a euro 25,00. |
| Art. 26 Estensione dell'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge il servizio di «assistente militare piste da sci» spetta l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, nelle misure e con le modalita' ivi previste.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56: «Art. 18 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di qualifica di "operatore soccorso alpino militare" (OSAM) o "tecnico soccorso alpino militare" (TESAM), in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle Truppe Alpine e impiegati per il soccorso alpino, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento di attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.». |
| Art. 27
Indennita' servizio aviolancistico
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, l'indennita' per servizio aviolancistico di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' estesa al personale effettivo al Reparto Attivita' Sportive Paracadutismo dell'Esercito Italiano.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate "Triennio 2019-2021".»: «Art. 15 (Indennita' per servizio aviolancistico). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00. 2. L'emolumento di cui al precedente comma 1 non compete ai gruppi sportivi di specialita'.». |
| Art. 28
Ridenominazione Enti/Reparti
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto: all'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» e' sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»; all'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» e' sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»; all'articolo 13, comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonche' presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».
Note all'art. 28: - Per i riferimenti all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56 si vedano le note all'art. 17. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita'). - (Omissis). 9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMDINAV QUATTRO-COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. (Omissis).». |
| Art. 29
Licenza e riposo solidale
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937». b. al comma 2, alla lettera b), le parole «della Rappresentanza Centrale dei militari ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255» sono sostituite dalle seguenti «delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo». c. dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.».
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Forza Armata di assistere i figli, il coniuge, ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti: i. la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni; ii. le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. La cessione di cui al comma 1: a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo' essere sottoposta a condizione o a termine e non e' revocabile; b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta sia con sistemi centralizzati, secondo procedure definite dall'Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le procedure di cui all'art. 1479-ter, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 3. Il militare ricevente: a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare al Comando di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata; b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui; c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore: a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti; b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata. 4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, per la fruizione della licenza ceduta e dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto. 5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b), se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al precedente comma 4. Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.». |
| Art. 30
Tutela della genitorialita'
1. L'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, e' cosi' sostituito: «d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente;» dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni: a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali esigenze del minore; b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio; c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno o da servizi continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da servizi continuativi articolati sulle 24 ore; d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di eta' del figlio convivente; e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104; f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata; g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'art. 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 170 del 2010. 3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 31
Licenza straordinaria per congedo parentale
1. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, e' cosi' sostituito: «1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.» 2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: «4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.».
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40: «Art. 11 (Licenza straordinaria per congedo parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'art. 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato art. 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'art. 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'art. 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». |
| Art. 32
Commissione paritetica
1. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale delle Forze armate fra l'Amministrazione e le APCSM firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il decreto relativo all'ultimo triennio contrattuale puo' essere formulata, da ciascuna delle parti, alla Commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta Commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere non vincolante. La relativa decisione da parte dell'Amministrazione decorre dal giorno in cui e' stata formulata la richiesta. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo di Stato Maggiore della Difesa costituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'ultimo accordo sindacale, una commissione paritetica. La Commissione e' presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, oltre che dal Presidente, in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un membro designato da ciascuna APCSM firmataria del citato accordo. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto di recepimento, ciascuna delle suddette APCSM comunica allo Stato Maggiore della Difesa il nominativo del proprio dirigente sindacale individuato quale membro della Commissione.
Note all'art. 32: - Per i riferimenti all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse. |
| Art. 33 Criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' la gestione degli enti di assistenza del personale
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con piu' determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del personale. 2. I provvedimenti di cui al comma 1, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovranno prevedere che: a) la presidenza degli stessi sia attribuita al comandante dell'ente corrispondente con facolta' di delega; b) venga consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del personale; c) due dei componenti siano indicati congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendoli, a maggioranza, tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui e' costituito l'organo di verifica; d) ove le APCSM non indichino i nominativi nel termine previsto, la costituzione e l'operativita' degli stessi sono assicurate con i componenti individuati ai sensi delle lettere a) e b).
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 1478 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 1478 (Rappresentativita'). - 1. Le APCSM per essere considerate rappresentative a livello nazionale devono raggiungere un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita' delle associazioni medesime. 2. Se l'APCSM e' invece costituita da militari appartenenti a due o piu' Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, per essere considerata rappresentativa a livello nazionale, essa deve raggiungere un numero di iscritti non inferiore al 3 per cento della forza effettiva della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata alla medesima data di cui al comma 1. In mancanza del numero di iscritti di cui al primo periodo, l'APCSM puo' essere considerata rappresentativa a livello nazionale delle sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiunge la quota minima di iscritti del 4 per cento. 3. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio. 4. Ai fini del calcolo della consistenza associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'art. 1476, comma 5, non puo' aderire alle APCSM. 5. Le APCSM in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono riconosciute rappresentative a livello nazionale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.». |
| Art. 34
Elevazione e aggiornamento culturale
1. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' cosi' sostituito: «2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.».
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante: «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995, come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Elevazione e aggiornamento culturale). - 1. L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale del personale anche attraverso protocolli con le Regioni ovvero con convenzioni con gli enti locali, universita', societa' private e Amministrazioni utilizzando, oltre a quote degli stanziamenti di bilancio, anche le risorse previste da apposite norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 2. Ai fini di cui al comma 1, le APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'art. 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 possono avanzare proposte alle Amministrazioni di riferimento secondo le procedure definite dal regolamento di cui all'art. 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare.». |
| Art. 35
Disposizioni finali
1. Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai provvedimenti di concertazione recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. |
| Art. 36
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.973.778 per l'anno 2022, euro 2.871.439 per l'anno 2023, euro 315.811.378 per l'anno 2024, euro 316.566.436 per l'anno 2025 e ad euro 319.707.413 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) quanto a complessivi euro 7.716.656 per gli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 304.209.939 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; c) quanto a euro 8.730.000 per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 2.871.439 annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e) quanto a euro 304.994.997 per l'anno 2025 e ad euro 305.415.974 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; f) quanto a euro 8.700.000 per l'anno 2025 e ad euro 11.420.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 896 |
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