Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2025 (vai al sommario) |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA |
DECRETO 9 aprile 2025 |
Scioglimento del consiglio comunale di Luras e nomina del commissario straordinario. |
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LA PRESIDENTE
Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari; Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2005 sopraccitata, che prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della regione, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 18/1 dell'8 aprile 2025, nonche' la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si dispone: di sciogliere il consiglio comunale di Luras e di nominare il commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, nella persona della dott.ssa Annamaria Manca; di dare atto che, ai sensi dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, la predetta elezione deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge; di condizionare sospensivamente gli effetti della nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale degli enti locali e finanze dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa; Vista la nota, n. 13521 del 9 aprile 2025, con la quale il direttore generale degli enti locali e finanze comunica l'esito della verifica dei requisiti del commissario straordinario nominato con la sopraccitata deliberazione; Ritenuto di dover provvedere in merito;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Luras e' sciolto. |
| Allegato
Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica
Nel consiglio comunale di Luras, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 e 11 ottobre 2021, composto dal sindaco e da dodici consiglieri si e' venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri. In particolare, il sindaco del Comune di Luras, con nota prot. n. 2275 del 19 marzo 2025, ha comunicato che tra il 10 e il 12 marzo 2025 sei dei dodici consiglieri comunali hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica. Con la medesima nota il sindaco fa presente di aver convocato per i giorni 17 e 19 marzo 2025, rispettivamente, in prima e seconda convocazione, il consiglio comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari, come prescritto dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 e che l'esito della votazione e' stato infruttuoso in quanto, in entrambi i casi, le adunanze sono andate deserte a causa del mancato raggiungimento del numero legale. Con la stessa nota ha informato di aver proceduto ad una nuova convocazione del consiglio comunale per le medesime incombenze nelle date del 26 e 28 marzo in prima e seconda convocazione. Il segretario comunale del sopra citato comune, con nota prot. n. 2538 del 28 marzo 2025 ha comunicato che in data 26 marzo 2025 ulteriori quattro consiglieri comunali hanno fatto pervenire le proprie dimissioni. Dalle note sopra citate si evince che rimangono in carica due consiglieri comunali oltre al sindaco; situazione, quest'ultima, che non consente una regolare adunanza dell'organo consiliare ne' in prima ne' in seconda convocazione al fine della surroga dei consiglieri dimissionari. Infatti, l'art. 42, comma 1 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale del Comune di Luras dispone che «Il consiglio comunale, in prima convocazione, non puo' deliberare se non intervengono almeno sei consiglieri senza computare il sindaco»; con riferimento alle adunanze in seconda convocazione, il comma 3 dell'art. 43 stabilisce che «Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purche' intervengano almeno quattro membri del consiglio, senza computare il sindaco.». Nella fattispecie in esame trova applicazione l'ultimo capoverso del comma 8, art. 38, del decreto legislativo n. 267/2000 ai sensi del quale «Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141.». Trova in particolare applicazione l'art. 141, comma 1, lettera b), numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che «1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: (omissis); b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (omissis); 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di surroga alla meta' dei componenti del consiglio». Pertanto, considerato che nel suddetto ente non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi, essendo venuta meno l'integrita' strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Luras e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Annamaria Manca per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.
L'assessore: Spanedda |
| Art. 2
La dott.ssa Annamaria Manca e' nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Luras fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco. |
| Art. 3
Al commissario, cosi' nominato, spetta un'indennita' di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13. Il presente decreto, unitamente alla relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, allegata al decreto medesimo per farne parte integrante, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 9 aprile 2025
La Presidente: Todde |
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