Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 aprile 2025, n. 51 |
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: «svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attivita' di avvocato per conto di»; b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace»; c) all'articolo 29: 1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e' incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. 8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi. 9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale e' esercitata l'opzione»; 2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»; d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: «Art. 29-bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attivita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a trentasei ore per ogni settimana. 2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative o professionali. Art. 29-ter (Incompatibilita'). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»; e) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati). - 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 e' costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati. 2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace. 3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5. 4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137; b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale; c) dei procedimenti in materia di lavoro; d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000; f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito. 5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione: a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale; b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare; c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio. 6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario puo' essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame. 7. In ogni caso, del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario. 8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilita' di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»; f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti: «Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati). - 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se cio' e' previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza. 2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace. 3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non puo' comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis. 4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale. Art. 30-ter (Attivita' dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale). - 1. I magistrati onorari confermati non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto e' corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo. Art. 30-quater (Trasferimento dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purche' la sede richiesta presenti una scopertura. La nuova assegnazione e' disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non puo' essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda puo' essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione. 2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione e' disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. 3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione puo' essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non puo' essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilita' di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilita' di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4. 4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. 5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4. 6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Art. 30-quinquies (Valutazione di idoneita' professionale del magistrato onorario confermato). - 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneita' professionale. 2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attivita' svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4; b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformita' ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura; c) l'autorelazione del magistrato onorario; d) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile; e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3; f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneita' o non idoneita' a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneita'. I giudizi di idoneita' non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore. 4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneita' del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato e' sottoposto a nuova valutazione di idoneita' professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneita', e' dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia. Art. 30-sexies (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni). - 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformita' alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 5 del presente decreto. 2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1. 3. Nei casi di minore gravita', con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo. 4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 e' di scarsa rilevanza. 5. Nei casi di particolare gravita', da cui derivi incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade. 6. In ogni caso, quando e' pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura puo' sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione puo' sempre essere revocata. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis. Art. 30-septies (Ulteriori disposizioni). - 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5. 2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 puo' essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attivita' incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»; g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonche'»; h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti: «Art. 31-bis (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva). - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva e' corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilita'. 2. Ai magistrati di cui al comma 1 e' riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. 3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale: a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternita'. 4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalita' e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalita' dei lavoratori dipendenti. 5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. 6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario. 7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attivita' di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attivita' giurisdizionali. Art. 31-ter (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva). - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, e' corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilita'. 2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attivita' lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto. 3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresi' l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attivita' lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresi' il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attivita'. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternita' o paternita', al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS. 6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo. 7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario. 8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attivita' di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attivita' giurisdizionali. 9. Ai magistrati di cui al comma 1 e' riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile. Art. 31-quater (Adeguamento del compenso). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento». 2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera f), le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»; b) il comma 3 e' abrogato. 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), e' autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificato o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 5, 8, 29 e 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, come modificati dalla presente legge: «Art. 5 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative; d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; e) coloro che abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attivita' di avvocato per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie. 2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado. 4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile. 5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.». «Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace). - 1. Il presidente del tribunale coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario. 2. La proposta di organizzazione e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. 3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace. 4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o piu' giudici professionali il compito di vigilare sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13, secondo periodo. 5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del 31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi procedimenti. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.». «Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta'. 2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita' pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita' dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. 3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio. 4. Le procedure valutative di cui al comma 3 consistono in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le procedure valutative si svolgono su base circondariale. La commissione di valutazione e' composta dal presidente del tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di presentazione delle domande, alla data di inizio delle procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato. 5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata conferma. 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e' incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. 8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi. 9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale e' esercitata l'opzione.». «Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio). - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonche' i criteri di liquidazione delle indennita' previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.». - Si riporta l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come modificato dalla presente legge: «Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione; h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative; l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorita' vigilante. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. (abrogato).». |
| Art. 2
Rimessione in termini e disciplina della conferma
1. Quando, all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati. 2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di eta'. 3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita' di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note all'articolo 1 della presente legge. |
| Art. 3
Disposizioni transitorie
1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza. 2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili. 3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: «Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. 13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.». - Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note all'articolo 1 della presente legge. |
| Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 4: - Si riporta il comma 370, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «370. Per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, al fine di garantire la continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro 177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro 152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno 2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145 milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno 2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124 milioni annui a decorrere dall'anno 2033.». - Si riporta l'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo unico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005: «Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche' disposizioni ulteriori). - (Omissis) 37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera m). (Omissis).». |
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