Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2025, n. 51
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016,
n. 57

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: «svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attivita' di avvocato per conto di»;
b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o piu' giudici onorari di pace»;
c) all'articolo 29:
1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e' incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale e' esercitata l'opzione»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»;
d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
«Art. 29-bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attivita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a trentasei ore per ogni settimana.
2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilita' secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformita' alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessita' che nell'orario complessivo siano comprese sia le attivita' da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonche' le attivita' di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non e' superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilita' con lo svolgimento di ulteriori attivita' lavorative o professionali.
Art. 29-ter (Incompatibilita'). - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;
e) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
«Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati). - 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 e' costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.
2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.
3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.
4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;
c) dei procedimenti in materia di lavoro;
d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonche' relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.
5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.
6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario puo' essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
7. In ogni caso, del collegio non puo' far parte piu' di un giudice onorario.
8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilita' di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare»;
f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
«Art. 30-bis (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati). - 1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se cio' e' previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.
2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o piu' giudici onorari di pace.
3. L'attivita' di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non puo' comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.
4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non e' dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.
Art. 30-ter (Attivita' dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale). - 1. I magistrati onorari confermati non prestano attivita' durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, e' riconosciuto il diritto di non prestare attivita' nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto e' corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.
Art. 30-quater (Trasferimento dei magistrati onorari confermati). - 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purche' la sede richiesta presenti una scopertura. La nuova assegnazione e' disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non puo' essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda puo' essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.
2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione e' disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione puo' essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non puo' essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilita' di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilita' di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico. Il trasferimento e' disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.
6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 30-quinquies (Valutazione di idoneita' professionale del magistrato onorario confermato). - 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneita' professionale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attivita' svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformita' ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
c) l'autorelazione del magistrato onorario;
d) le statistiche comparate sull'attivita' svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;
f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneita' o non idoneita' a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneita'. I giudizi di idoneita' non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneita' del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato e' sottoposto a nuova valutazione di idoneita' professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneita', e' dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 30-sexies (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni). - 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformita' alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 5 del presente decreto.
2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.
3. Nei casi di minore gravita', con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.
4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 e' di scarsa rilevanza.
5. Nei casi di particolare gravita', da cui derivi incompatibilita' con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.
6. In ogni caso, quando e' pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura puo' sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione puo' sempre essere revocata. Al magistrato sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis.
Art. 30-septies (Ulteriori disposizioni). - 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.
2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 puo' essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attivita' incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie»;
g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 29,» sono inserite le seguenti: «le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonche'»;
h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 31-bis (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva). - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva e' corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilita'.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 e' riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternita'.
4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalita' e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalita' dei lavoratori dipendenti.
5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attivita' di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attivita' giurisdizionali.
Art. 31-ter (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva). - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, e' corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilita'.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attivita' lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.
3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 e' stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresi' l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attivita' lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresi' il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attivita'. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternita' o paternita', al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 e' assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 e' riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attivita' di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attivita' giurisdizionali.
9. Ai magistrati di cui al comma 1 e' riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalita' disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
Art. 31-quater (Adeguamento del compenso). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento».
2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «contingente ad esaurimento» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo ad esaurimento»;
b) il comma 3 e' abrogato.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), e' autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificato o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 5, 8, 29 e 31 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: «Riforma
organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della
legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 5 (Incompatibilita'). - 1. Non possono
esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del
Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali,
nonche' i deputati e i consiglieri regionali, provinciali,
comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque
confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei
tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o
esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore
civico;
e) coloro che abbiano esercitato in maniera
abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla
presentazione della domanda, attivita' di avvocato per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per
istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure
hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini
entro il primo grado che svolgono abitualmente tale
attivita' nel circondario in cui il giudice di pace
esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono
esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici
giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale
esercitano la professione forense, ovvero nel quale
esercitano la professione forense i loro associati di
studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte
dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al
secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli
avvocati che esercitano la propria attivita' professionale
nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti
non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario
nel circondario del tribunale nel quale la societa' o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce
causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio
davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale
militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche'
davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono
le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare
la professione forense presso gli uffici giudiziari
compresi nel circondario del tribunale ove ha sede
l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti di
procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei
successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche
agli associati di studio, ai membri dell'associazione
professionale e ai soci della societa' tra professionisti,
al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo
grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di
parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al
primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere
assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione
del presente comma si applica anche alle parti dell'unione
civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere
o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria
nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli
uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie.».
«Art. 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio
del giudice di pace). - 1. Il presidente del tribunale
coordina l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel
circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro,
mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici,
vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei
servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra
funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente
dell'ufficio giudiziario.
2. La proposta di organizzazione e' disposta con il
procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. Il Presidente della Corte di appello formula la
proposta sulla base della segnalazione del presidente del
tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati
onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27
gennaio 2006, n. 25.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
il presidente del tribunale puo' avvalersi dell'ausilio di
uno o piu' giudici professionali e, in aggiunta, di uno o
piu' giudici onorari di pace.
4. Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o
piu' giudici professionali il compito di vigilare
sull'attivita' dei giudici onorari di pace in materia di
espropriazione mobiliare presso il debitore e di
espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di
terzi, nonche' di indicare le direttive e le prassi
applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni
di cui all'articolo 22. Si applica l'articolo 10, comma 13,
secondo periodo.
5. Dodici mesi prima della scadenza del termine del
31 ottobre 2021, di cui all'articolo 32, comma 3, il
Ministero della giustizia mette a disposizione dell'ufficio
del giudice di pace i programmi informatici necessari per
la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione
mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose
del debitore che sono in possesso di terzi e per
l'assegnazione con modalita' automatiche dei medesimi
procedimenti. I programmi informatici assicurano che
l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di
trasparenza.».
«Art. 29 (Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari
in servizio). - 1. I magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto possono
essere confermati a domanda sino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
2. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non accedano
alla conferma, tanto nell'ipotesi di mancata presentazione
della domanda, quanto in quella di mancato superamento
della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno
diritto, salva la facolta' di rifiuto, ad un'indennita'
pari, rispettivamente, ad euro 2.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso
del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per
almeno ottanta giornate, e ad euro 1.500 al lordo delle
ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel
corso del quale il magistrato sia stato impegnato in
udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite
complessivo procapite di euro 50.000 al lordo delle
ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi
superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell'indennita'
dovuta ai sensi del periodo precedente, e' parificato ad un
anno. La percezione dell'indennita' comporta rinuncia ad
ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente
al rapporto onorario cessato.
3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il
Consiglio superiore della magistratura procede con delibera
ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i
magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano
maturato:
a) oltre 16 anni di servizio;
b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;
c) meno di 12 anni di servizio.
4. Le procedure valutative di cui al comma 3
consistono in un colloquio orale, della durata massima di
30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto
civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale
sostanziale e processuale, in base al settore in cui i
candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Le
procedure valutative si svolgono su base circondariale. La
commissione di valutazione e' composta dal presidente del
tribunale o da un suo delegato, da un magistrato che abbia
conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da
un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti
dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio
dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna
commissione sono esercitate da personale amministrativo in
servizio presso l'amministrazione della giustizia, purche'
in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono
designati dal presidente della corte d'appello nell'ambito
del cui distretto insistono i circondari ove sono
costituite le commissioni e individuati tra il personale
che presta servizio nel distretto. Nei circondari in cui le
domande di conferma superano il numero di novantanove sono
costituite piu' commissioni di valutazione, in proporzione
al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione
possa esaminare almeno cinquanta candidati. Le misure
organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure
valutative sono determinate con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione. Con tale
decreto sono fornite le indicazioni relative ai termini di
presentazione delle domande, alla data di inizio delle
procedure, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
del colloquio orale, alla pubblicita' delle sedute di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame,
nonche' alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione
e protezione dal rischio del contagio da COVID-19. Ai
componenti e al segretario delle commissioni e' corrisposto
un gettone di presenza di euro 70 per ciascuna seduta dalla
durata minima di due ore alla quale abbiano partecipato.
5. La domanda di partecipazione alle procedure
valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni
ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al
rapporto onorario pregresso, salvo il diritto
all'indennita' di cui al comma 2 in caso di mancata
conferma.
6. I magistrati onorari confermati, entro il termine
di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della
procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per
il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie, che e'
incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attivita'
lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio
se non presentano domanda di partecipazione alla procedura
valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in
quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di
lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina
dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno
optato per il regime di esclusivita' delle funzioni
onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare
l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a
quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto
decorre dall'anno successivo a quello nel quale e'
esercitata l'opzione.».
«Art. 31 (Indennita' spettante ai magistrati onorari
in servizio). - 1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari
di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29,
le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla
data del 31 dicembre 2021, nonche' i criteri di
liquidazione delle indennita' previsti dalle disposizioni
di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.
374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari
di tribunale e per i vice procuratori onorari.».
- Si riporta l'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante:
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
artt. 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di
cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974,
n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, e
ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati
ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 105, 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate,
nonche' quelle derivanti dai prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative;
l-bis) i compensi corrisposti agli addetti al
controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle
manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini
dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito
registro tenuto dall'autorita' vigilante.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. (abrogato).».
 
Art. 2

Rimessione in termini e disciplina della conferma

1. Quando, all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di eta'.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita' di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note
all'articolo 1 della presente legge.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie

1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.
2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3
non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e'
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge
o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti
gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le
prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interessi. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da
parte del dipendente pubblico indebito percettore
costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta
alla giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati
non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti,
deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza
del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che
intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere
richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque
servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti
di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e'
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o
conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
- Per i riferimenti all'articolo 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si vedano le note
all'articolo 1 della presente legge.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 370, dell'articolo 1, della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«370. Per l'attuazione di interventi di riforma della
magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, anche con riferimento al trattamento
economico e previdenziale, al fine di garantire la
continuita' delle funzioni medesime e di accrescerne
l'efficienza, nello stato di previsione del Ministero della
giustizia e' istituito un fondo con una dotazione di euro
177,47 milioni per l'anno 2024, di euro 158 milioni per
l'anno 2025, di euro 157 milioni per l'anno 2026, di euro
152 milioni per l'anno 2027, di euro 151 milioni per l'anno
2028, di euro 146 milioni per l'anno 2029, di euro 145
milioni per l'anno 2030, di euro 138 milioni per l'anno
2031, di euro 136 milioni per l'anno 2032 e di euro 124
milioni annui a decorrere dall'anno 2033.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 37, della legge 25
luglio 2005, n. 150 recante: «Delega al Governo per la
riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30
gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero
della giustizia, per la modifica della disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29
luglio 2005:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi, nonche'
disposizioni ulteriori). - (Omissis)
37. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola
superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera
a), e' autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per
l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006,
di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a
decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in
locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed
euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di
funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed e euro
2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento
economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno
2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le
spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento
professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400
a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2,
lettera l), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a
decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al
funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2,
lettera m).
(Omissis).».