Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 marzo 2025 |
Criteri di attivazione delle risorse del Fondo istituito per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), come modificata, da ultimo, dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 novembre 2024; Vista la Riforma 1.11 del PNRR, denominata «Riduzione dei tempi di pagamento della PA e del sistema sanitario» inserita nella Missione 1, Componente 1, dello stesso Piano; Vista la milestone M1C1-72-ter «Aumento delle risorse umane che si occupano dei ritardi di pagamento», che prevede l'entrata in vigore della legislazione volta ad aumentare le risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento presso i Ministeri, le amministrazioni centrali e le amministrazioni locali, in funzione delle rispettive esigenze organizzative specifiche; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, che ha recepito la direttiva europea 2011/7/UE stabilendo i termini massimi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione; Visto l'art. 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che detta disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, e in particolare i commi da 4 a 9; Visto l'art. 6-sexies del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, che detta disposizioni relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, autorizzando assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto, in particolare, il comma 1 del sopracitato art. 6-sexies, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, coerenti con il relativo piano degli interventi; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 10198 del 29 gennaio 2025, in attuazione del richiamato art. 6-sexies, comma 1, e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo di spesa n. 3010 «Fondo da ripartire relativo all'assunzione di personale per il rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture e alla riduzione dei tempi di pagamento»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta disposizioni sull'ordinamento degli enti locali; Visto l'art. 4 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che ai fini del rafforzamento della capacita' amministrativo-contabile e per garantire la piena operativita' degli uffici centrali e territoriali in relazione alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, nonche' di quelli relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali, ha previsto un incremento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di duecentocinquanta unita' di personale del comparto funzioni centrali, di cui sessantuno unita' dell'area dei funzionari e centottantanove unita' dell'area degli assistenti; Ravvisata l'opportunita' che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, titolare della citata Riforma 1.11 del PNRR, intraprenda iniziative di formazione centralizzata per rafforzare le competenze delle amministrazioni centrali e locali in materia di rispetto dei tempi di pagamento; Ravvisata la necessita' di stabilire gli importi delle risorse del citato Fondo attivabili, per euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2025 e per euro 4.000.000,00 per l'esercizio 2026, per assicurare nei due esercizi l'assunzione di un contingente di almeno centocinquanta unita' di personale da destinare alle strutture preposte ai pagamenti dei crediti commerciali nelle amministrazioni ed enti destinatari delle risorse di cui al suddetto Fondo; Ritenuto di individuare, quali soggetti destinatari delle risorse, i Ministeri che, ai sensi dell'art. 40, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, hanno presentato il Piano degli interventi e le amministrazioni locali per le quali e' stato sottoscritto l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 40, comma 7, del medesimo decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19; Ritenuto di escludere dai soggetti assegnatari delle risorse il Ministero della giustizia, in quanto destinatario dello specifico intervento di rafforzamento organizzativo in materia di tempi di pagamento di cui al richiamato art. 4 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166; Ritenuto di dover utilizzare, per l'individuazione del livello di risorse attivabili da parte di ciascuna amministrazione ed ente destinatario, un criterio basato su una quota fissa, pari a euro 120.000,00, e una quota variabile calcolata sulla base dell'importo commerciale dovuto delle fatture ricevute nel 2024, come risultante, alla data dell'8 gennaio 2025, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (di seguito PCC), di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stabilendo comunque un limite massimo complessivo di euro 650.000,00; Ritenuto altresi' necessario individuare le modalita' e le tempistiche di presentazione delle richieste di accesso al Fondo;
Decreta:
Art. 1
Determinazione risorse attivabili 2025 e 2026
1. L'ammontare delle risorse del Fondo di cui all'art. 6-sexies, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, attivabili per gli esercizi 2025 e 2026 e' stabilito in euro 8.000.000,00, di cui euro 4.000.000,00 nel 2025 ed euro 4.000.000,00 nel 2026. 2. L'importo richiedibile per l'assegnazione, mediante ricorso al suddetto Fondo, da parte di ciascuna amministrazione ed ente avente diritto e' riportato nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo» che costituisce parte integrante del presente decreto. Ciascun importo si compone di una quota fissa, pari a euro 120.000,00 uguale per tutti, e di una quota variabile, calcolata sulla base dell'importo commerciale dovuto delle fatture ricevute nel 2024, come risultante dalla PCC alla data dell'8 gennaio 2025, nel limite massimo complessivo, inclusivo di entrambe le quote, di euro 650.000,00 per il biennio 2025-2026. 3. Le amministrazioni e gli enti destinatari, come individuati nell'elenco di cui al richiamato allegato A, presentano apposita istanza di assegnazione delle risorse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nei limiti degli importi corrispondentemente indicati nel predetto allegato A e con le modalita' di cui al successivo art. 2, per assunzioni di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, da destinare alle strutture preposte al pagamento dei debiti commerciali. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modalita' e termini di accesso alle risorse
1. Le amministrazioni e gli enti individuati nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo», presentano la richiesta di accesso alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, tramite apposita istanza da far pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'istanza e' presentata mediante compilazione del modulo di cui all'allegato B al presente decreto «Richiesta di assegnazione delle risorse», firmato digitalmente dal direttore generale responsabile del personale, ovvero da altro rappresentante di vertice dell'amministrazione o ente richiedente, da inviare al seguente indirizzo pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 3. L'istanza deve riportare l'importo richiesto, nel limite dell'ammontare delle risorse indicate nell'allegato A «Risorse attivabili del fondo» per ciascuna amministrazione o ente, nonche' l'impegno a presentare una relazione a consuntivo sull'utilizzo delle risorse ricevute per le finalita' previste dalla norma istitutiva del Fondo. I Ministeri presentano la relazione alle task-force di cui all'art. 40, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Gli enti locali trasmettono la propria relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al seguente indirizzo pec: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it |
| Art. 3
Disposizioni finanziarie e finali
1. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di assegnazione delle risorse da parte delle amministrazioni ed enti, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base delle istanze pervenute. 2. In esito all'assegnazione delle risorse, eventuali disponibilita' residue a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, potranno essere oggetto di successiva assegnazione mediante uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per le finalita' di rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento di cui alla Riforma 1.11 del PNRR. 3. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2025
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 509 |
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