Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
COMUNICATO |
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» e pubblicazione del disciplinare di produzione. |
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Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione del nome «Zampina di Sammichele di Bari» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Comitato promotore I.G.P. Zampina di Sammichele di Bari e a seguito della riunione di pubblico accertamento, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione. Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilita', al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale. Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti e se con adeguata documentazione, sono presenti uno o piu' di questi elementi: dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 46 e all'art. 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostrano che la registrazione del nome proposto e' contraria all'art. 48, paragrafo 1 e 2, all'art. 29, paragrafo 1, 2 e 3, e all'art. 30 del regolamento (UE) n. 2024/1143; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2024/1143; forniscono elementi sulla cui base si puo' concludere che il nome di cui si chiede la registrazione e' un termine generico di cui all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2024/1143. Se ritenute ricevibili, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta domanda di registrazione alla Commissione europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la gia' menzionata domanda sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 2024/1143, alla Commissione europea. |
| Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Zampina Sammichele di Bari»
Art. 1.
Denominazione del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2.
Descrizione del prodotto
La «Zampina di Sammichele di Bari» e' un insaccato fresco ottenuto da carne bovina e ovina, finemente macinata e amalgamata, addizionata di formaggio stagionato grattugiato, filetto di pomodoro pelato, pepe, sale e basilico. L'impasto della «Zampina di Sammichele di Bari» viene insaccato in un budello naturale di ovino del diametro di 2/2,2 cm, che viene arrotolato 3/4 volte su se' stesso a formare una spirale, tenuta insieme da uno spiedo in metallo o di legno. La «Zampina di Sammichele di Bari» e' un prodotto che va consumato cotto, preferibilmente grigliato. Il prodotto finito deve possedere le seguenti caratteristiche: la «Zampina di Sammichele di Bari» si presenta di colore rosso vivo, con piccole e limitate punteggiature bianche; al tatto il prodotto risulta morbido, ma compatto; l'odore e' caratteristico della carne fresca macinata. a) Caratteristiche chimico-fisiche e centesimali: proteine totali > 16% lipidi totali 19 - 22% AW 0,96 - 0,98 pH 5,7 - 6,3 umidita' 55 - 58% solfiti: assenti |
| Art. 3.
Zona di produzione
La produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP e' realizzata entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari. |
| Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo. |
| Art. 5.
Metodo di produzione
La «Zampina di Sammichele di Bari» e' prodotta tutto l'anno e il metodo di lavorazione prevede le fasi di processo di seguito riportate: 5.1 - Scelta della materia prima Per la produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP si utilizza carne magra di bovino adulto, con una percentuale non inferiore al 70% e carne ovina. I tagli di carne bovina sono scelti dal quarto anteriore dell'animale (es. fesone e girello di spalla, petto e reale), privati del tessuto connettivale e delle aponeurosi. I tagli delle carni ovine impiegati per la produzione della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP sono petto e pancia, tagli ricchi di grasso di infiltrazione, distribuito all'interno delle fibre muscolari, caratteristica necessaria per ottenere tenerezza e particolari flavours nel prodotto cotto. 5.2.a Mondatura e triturazione Le carni selezionate sono in parte private del grasso di copertura e delle aponeurosi; vengono tagliate in piccoli pezzi e fatte passare nel tritacarne munito di trafila con il diametro compreso tra 3-5 mm. 5.2.b Impasto Alla carne tritata viene aggiunto NaCl (circa 15-18 g/kg di carne tritata), formaggio stagionato grattugiato (15 g/Kg di carne tritata), filetto di pomodoro pelato (200-300 g/kg di carne tritata), pepe macinato (3 g/Kg di carne tritata), foglie di basilico fresco tagliate. Si procede quindi ad amalgamare bene l'impasto a mano o meccanicamente. 5.2.c Insacco Per l'insacco si utilizza esclusivamente budello di ovino del diametro compreso tra 20/22 mm, conservato sotto sale che viene rigenerato in acqua acidificata per due-tre ore, operazione che viene svolta in regime di refrigerazione (+4°C). Si procede quindi all'insacco dell'impasto meccanicamente per ottenere una salsiccia cilindrica lunga e sottile. 5.2.d Allontanamento del liquido di colio La salsiccia viene appesa e mantenuta in cella alla temperatura di + 4°C per due/tre ore al fine di consentire una parziale asciugatura con allontanamento del liquido di colio. 5.2.e Additivi consentiti Per prolungare la vita commerciale della «Zampina di Sammichele di Bari» IGP e mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche, possono essere utilizzati, nel rispetto della normativa cogente, esclusivamente additivi ad azione antiossidante, quali acido acetico (E 260-263), acido lattico (E 270, E 325-327), acido ascorbico (E 300-302), acido citrico (E 330-333) e i loro sali. |
| Art. 6.
Legame con l'ambiente
Il Comune di Sammichele di Bari e' situato in una zona collinare a cavallo tra le Province di Bari e di Taranto; il territorio si estende per circa 80.000 ettari raggiungendo la Murgia sud-orientale, sino al comprensorio dei Trulli e delle Grotte, mantenendosi tra 250 e 500 metri s.l.m.; il territorio pertanto, sia per le peculiari conformazioni del suolo, sia per le condizioni pedoclimatiche, risulta particolarmente adatto all'allevamento del bestiame. Gia' nel XIX secolo, a Sammichele di Bari era presente, e svolgeva la propria attivita' commerciale, una macelleria, e la strada del centro storico, in cui era ubicata, era denominata «via del Beccaio» come risulta dal Catasto provvisorio terreni del 1809. Dai primi anni del 1900 si hanno notizie piu' precise sulla presenza a Sammichele di Bari di macellerie e della loro esatta collocazione, che in alcuni casi e' rimasta invariata sino ad oggi, a testimoniare la continuita' dell'attivita', spesso tramandata di padre in figlio. Diverse sono le ipotesi sulle origini della «Zampina di Sammichele di Bari» ma, la piu' accreditata e' quella che collega il prodotto alla comunita' sammichelina, facendo risalire l'inizio della sua produzione alla seconda meta' del '700, quando si macellavano solo pochi animali e la carne poteva essere venduta in un breve arco di tempo, dato che non tutte le macellerie, per la conservazione delle carni, erano provviste di ghiacciaie. All'epoca le cosiddette «carni povere», ossia carni di ovini a fine carriera, potevano essere acquistate anche dai meno abbienti e la «Zampina di Sammichele di Bari» in particolare era preparata con carne proveniente dal disosso del «quarto anteriore» di pecore a fine carriera. In un decreto commerciale, risalente a marzo del 1924, stipulato tra il Regno d'Italia e la Cecoslovacchia si fa cenno della Zampina, assieme ad altri insaccati, che venivano esportati dall'Italia sui quali si applicava la tassa di manipolazione all'ingresso in Cecoslovacchia. Attualmente la «Zampina di Sammichele di Bari», rispetto alla preparazione di altre salsicce fresche, e' caratterizzata dall'impiego esclusivo di carne bovina e ovina, proveniente da tagli di pregio, senza l'aggiunta, nell'impasto, di carne suina (ingrediente presente in tutte le produzioni di insaccati non stagionati). L'assenza della carne suina rende, la «Zampina di Sammichele di Bari» IGP, prodotto unico sul mercato. Altra caratteristica di unicita' e tipicita' e' rappresentata dagli ingredienti, aggiunti all'impasto di carne bovina e ovina macinata, quali: formaggio stagionato grattugiato, filetti di pomodoro pelato, sale, pepe macinato e foglie di basilico fresco. Queste peculiari caratteristiche organolettiche e nutrizionali hanno contribuito a rendere la «Zampina di Sammichele di Bari», uno dei piu' famosi e pregiati prodotti della gastronomia pugliese tanto che, gia' a partire dagli anni '60, ogni macelleria di Sammichele di Bari si e' organizzata per allestire una saletta attigua alla macelleria per somministrare la «Zampina di Sammichele di Bari» cotta sulla brace, accompagnata da un buon vino rosso. A seguito di cio', Sammichele di Bari e' divenuto un punto di riferimento per il turismo gastronomico pugliese. In questo stesso periodo i titolari delle macellerie di Sammichele di Bari, nel tentativo di affermare e far conoscere l'unicita' e la qualita' della «Zampina di Sammichele di Bari», intraprendono iniziative private per la sua promozione, che consolidano il desiderio di dare una svolta economicamente positiva alle loro attivita'. Nel 1967, con l'organizzazione della 1ª Sagra della Zampina e del Bocconcino, voluta dall'amministrazione comunale e da tutti i macellai di Sammichele di Bari, si raggiunge lo scopo di dare una svolta commerciale e una piu' ampia conoscenza della qualita' e unicita' della «Zampina di Sammichele di Bari», che porta nuova vitalita' all'economia locale. Il Comune di Sammichele di Bari, con delibera di giunta comunale n. 299 del 28 ottobre 1967, per la prima Sagra della Zampina di Sammichele di Bari, stanzia la somma di lire 350.000 per finanziare la manifestazione fissata per il successivo 31 ottobre. Dal 1967 ad oggi la Sagra della Zampina, del Bocconcino e del Buon Vino si e' tenuta ininterrottamente, non ha conosciuto pause nemmeno in occasioni quali l'epidemia di colera del 1973, la malattia della «mucca pazza» del 2001 e la pandemia Covid-19 del 2020 e del 2021. Sin dalla prima edizione della Sagra della Zampina del Bocconcino e del Buon Vino di Sammichele di Bari e' stata data notizia dell'evento su articoli di quotidiani, come «La Gazzetta del Mezzogiorno», e in seguito, ragguagli e informazioni sull'evento sono stati oggetto di servizi radiofonici e di reti televisive sia locali che nazionali. Luigi Veronelli, in un articolo pubblicato sulla rivista «Panorama» in edicola il 28 settembre 1974, defini' la Zampina di Sammichele di Bari «cibo omerico», ossia piatto povero ma appagante per i sensi, realizzato all'epoca con ritagli di carne di pecora a fine carriera di scarso valore che, tritati, insaccati e arrotolati su se' stessi davano l'idea, almeno nella forma, di una bistecca. Della «Zampina di Sammichele di Bari» si inizia a parlare anche su riviste specializzate: «Le guide di dove» nel 2006; il «Gambero rosso» nel 2007, ma ne aveva parlato anche la scrittrice e viaggiatrice statunitense Nancy Harmon Jenkins con il libro «Flavors of Puglia» edito dalla Broadway Books di New York nel 1997. La scrittrice nel suo lavoro scrive «... la cittadina di Sammichele e' famosa per la zampina, una particolare salsiccia di vitello molto lunga e sottile, che e' poi tagliata in pezzi piu' corti per essere cotta. Questi segmenti sono arrotolati su se stessi, alla maniera di piccole girandole per fuochi d'artificio, prima di essere messi sul braciere per arrostirsi ed imbrunirsi sui carboni ardenti». Sempre della «Zampina di Sammichele di Bari» si parla su un'altra pubblicazione, questa volta giapponese, dal titolo «Andiamo nel Sud d'Italia» della giornalista Tajima Asami. Da anni, ormai, la «Zampina di Sammichele di Bari» viene commercializzata anche fuori regione e viene servita in alcuni prestigiosi ristoranti. La catena di rosticcerie «Il Mannarino» somministra ai clienti la «Zampina di Sammichele di Bari» nei locali di Arcore, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Genova, Milano, Modena, Novara, Seregno e Torino. |
| Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'Organismo di controllo prescelto e' CSQA certificazioni srl - Direzione generale, via S. Gaetano n. 74 - 36016 - Thiene (VI) - tel: +39 0445/313011 - fax: +39 0445/313070 e-mail: csqa@csqa.it - csqa@legalmail.it |
| Art. 8.
Confezionamento e etichettatura
8.1 La «Zampina di Sammichele di Bari» IGP e' confezionata in vaschette per alimenti termosigillate con film plastico antifog. E' possibile utilizzare anche il confezionamento con la tecnica dell'atmosfera protettiva (A.P.). Il prodotto confezionato deve essere conservato ad una temperatura di 4 °C + 2. Esclusivamente in fase di servizio logistico puo' essere tollerata una temperatura di +6 °C. Il confezionamento del prodotto finito e' effettuato entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari, in quanto la «Zampina di Sammichele di Bari» IGP e' un prodotto fresco e quindi deperibile; il trasporto del prodotto finito non confezionato all'origine comporta alterazioni organolettiche, che inficiano le qualita' richieste dal presente disciplinare. La «Zampina di Sammichele di Bari» IGP, entro i confini amministrativi del Comune di Sammichele di Bari, per la vendita, puo' essere immessa sul mercato anche sfusa, a condizione che la stessa sia collocata in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni. 8.2 L'indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra dicitura che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla dicitura «Indicazione Geografica Protetta» e/o dall'acronimo «IGP» e dal simbolo europeo della IGP. E' vietata qualsiasi ulteriore qualificazione; e' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e pubblici, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. 8.3 Il logo della indicazione geografica protetta «Zampina di Sammichele di Bari» e' costituito dall'insieme grafico dei simboli e parole raffigurato di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico |
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