Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 aprile 2025 |
Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, tramite il Sistema tessera sanitaria. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del ministero della salute
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno
Visto il Testo unico delle leggi sanitarie (TULS) approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934; Visto il regio decreto n. 1238 del 9 luglio 1939 («Ordinamento dello stato civile»); Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 («Regolamento di Polizia mortuaria»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile»; Visto l'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che tutela la volonta' della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita; Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il Codice dell'amministrazione digitale (CAD); Visto l'allegato III del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010, recante la definizione delle modalita' tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al Sistema di accoglienza centrale (Sistema tessera sanitaria); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica; Visto il regolamento (UE) n. 328/2011 della Commissione del 5 aprile 2011 recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche sulle cause di decesso; Visto l'art. 62, comma 6, lettera c) del CAD, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' definita l'erogazione da parte dell'ANPR del servizio di invio telematico, con modalita' compatibili con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010 (Sistema tessera sanitaria): delle attestazioni e dichiarazione di nascita, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; del certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; Visto l'art. 62-ter del CAD che istituisce, nell'ambito del Sistema TS, l'Anagrafe nazionale degli assistititi (ANA), base dati unica di tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale (SSN), al fine di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1260/2013, come attuato dal regolamento (UE) n. 205/ 2014 relativo alle statistiche demografiche europee e avente per oggetto all'art. 1 la definizione di «un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sugli eventi di stato civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194 «Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente», e in particolare l'allegato D - servizi dell'ANPR, lettera A.4); Visto l'art. 62, comma 2-bis, del CAD, il quale prevede che l'ANPR contiene altresi' l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile tenuti dai comuni; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche e integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modifiche, concernente l'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, il quale prevede, tra l'altro: al comma 1, che ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all'art. 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze i dati: a) dell'avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) del certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; c) della denuncia della causa di morte di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; d) dell'attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; e) della dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; al comma 2, che la trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti interessati all'ulteriore invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea; al comma 3, che il Sistema tessera sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1: a) all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di garantire la completezza dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile; b) ai comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-ter, codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile; c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati nell'ANPR, che hanno usufruito di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che non rientrano tra i soggetti definiti all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2022 concernente l'istituzione della medesima ANA; d) all'ISTAT; al comma 3-bis, che il Sistema tessera sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui al comma 3; al comma 4, che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le relative modalita' tecniche di trasmissione; Visto l'art. 62, comma 3, del CAD cosi' come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Viste le «Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici» adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e pubblicate sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale il 9 settembre 2020; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022 recante «Aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile»; Visti i confronti tecnici tenutisi con le regioni e province autonome e ANCI; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento del 26 maggio 2022, n. 193, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e recepite le indicazioni ivi contenute;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Sistema TS», il sistema informativo di cui e' titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; b) «SAR», il Sistema di accoglienza regionale attraverso il quale gli operatori sanitari trasmettono i dati verso il Sistema TS; c) «soggetti autorizzati» all'invio dei dati, i soggetti individuati ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; d) «ANPR», l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di cui all'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD); e) «ANSC», l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile, di cui all'art. 62, comma 2-bis, del CAD, contenuto in ANPR. |
| Allegato 1 Scambio con ANPR
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Scambio dati cause morte con ISTAT, comuni e ASL
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 Scambio dati con ISTAT - Evento nascita
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Modalita' di invio telematico dei documenti al Sistema TS
1. Con il presente decreto sono definite le modalita' tecniche per la dematerializzazione e l'invio telematico al Sistema TS dei seguenti documenti: a) avviso di decesso di cui all'art. 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; b) denuncia della causa di morte, di cui all'art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; c) certificato necroscopico di cui all'art. 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; d) attestazione di nascita di cui all'art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; e) dichiarazione di nascita di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 2. I documenti dematerializzati di cui al comma 1 sono inviati al Sistema TS, anche tramite SAR, da parte dei seguenti soggetti autorizzati nei seguenti termini: a) l'avviso di decesso e' trasmesso dal direttore sanitario o suo delegato, in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Tale documento viene reso immediatamente disponibile dal Sistema TS a ANPR, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto. Tale documento e' reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalita' previste dal presente decreto; b) la denuncia delle cause di morte e' trasmessa dal medico che ha assistito il deceduto, dal medico necroscopo, nel caso di decesso senza assistenza medica, o dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico, entro il termine previsto dal comma 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Tale documento, comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento, viene reso disponibile dal Sistema TS ad ANPR (solo la parte A), ad ISTAT e alla ASL competente del comune dove e' avvenuto il decesso nonche', laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto, secondo le modalita' di cui al presente decreto; c) il certificato necroscopico e' trasmesso dal medico necroscopo comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, necessario per collegare gli altri documenti relativi allo stesso evento. Tale documento e' reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalita' previste dal presente decreto; d) l'attestazione di nascita e' trasmessa dall'ostetrica o dal medico che hanno assistito al parto della struttura sanitaria ove ha avuto luogo la nascita. Tale documento viene reso disponibile immediatamente dal Sistema TS a ANPR comprensivo del numero di ricezione generato da ANPR, secondo le modalita' di cui all'art. 4 del presente decreto. I relativi dati, privi degli elementi identificativi diretti della madre, sono resi immediatamente disponibili dal Sistema TS a ISTAT secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel caso in cui il parto non sia avvenuto in una struttura sanitaria non si applicano le disposizioni del presente decreto; e) la dichiarazione di nascita, nel caso in cui sia resa presso la struttura sanitaria ove e' avvenuto il parto, e' trasmessa, entro tre giorni, al Sistema TS dal direttore sanitario comprensiva dell'eventuale numero di ricezione assegnato da ANPR e reso disponibile dal Sistema TS, relativo alla corrispondente attestazione di nascita, al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti. Per tale finalita' ANPR rende disponibile al Sistema TS tale numero di ricezione. Tale documento deve includere anche la firma del dichiarante, effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 4. Resta fermo il diritto della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita. Tale documento e' reso disponibile, oltre che ad ANPR, anche all'ISTAT, secondo le modalita' previste dal presente decreto. 3. Per i documenti relativi all'evento decesso (avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte) ANPR genera il numero di ricezione in corrispondenza del primo documento inviato in ordine di tempo. 4. Ai sensi del comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, a tutela della riservatezza, nella dichiarazione di nascita non sono indicati i dati della puerpera, ove la stessa abbia espresso la volonta' di non essere nominata. 5. Il Ministero della salute rende disponibile al Sistema TS l'elenco e i relativi aggiornamenti delle strutture sanitarie censite attraverso i modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984, al decreto del Ministro della sanita' 23 dicembre 1996 e al decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006. 6. Le ASL, anche tramite sistemi regionali autorizzati, inviano al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati di cui al comma 2, i loro ruoli nonche' le successive variazioni. |
| Art. 3
Formazione dei documenti informatici di cui all'art. 2, comma 1
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la trasmissione di avviso di decesso, certificato necroscopico, denuncia delle cause di morte, attestazione di nascita, dichiarazione di nascita cui all'art. 2, comma 1, esonera i soggetti di cui all'art. 2 all'invio ai comuni di ulteriore attestazione cartacea. 2. La sottoscrizione dei documenti informatici da parte dei soggetti autorizzati di cui all'art. 2 comma 2 e' effettuata ai sensi dall'art. 20, comma 1-bis del CAD utilizzando le funzioni rese disponibili dal Sistema TS anche tramite SAR, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013. 3. Con riferimento ai dati della dichiarazione di nascita, che deve essere letta al dichiarante prima della sottoscrizione da parte del medesimo, la firma da parte del dichiarante e' effettuata: a) elettronicamente, tramite applicazione web e/o APP che utilizza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, i servizi messi a disposizione dal Sistema TS anche tramite il SAR, a cui si accede mediante SPID, CIE o TS-CNS attivate/abilitate che presenta i dati della dichiarazione di nascita da sottoscrivere. Il dichiarante, al quale e' stata data lettura della dichiarazione di nascita, procede a sottoscriverla digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD; b) non elettronicamente, con l'apposizione della firma sulla dichiarazione cartacea compilata dal direttore sanitario che provvede a trasformare in documento informatico, ai sensi dell'art. 22 del CAD. 4. Nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa all'ufficiale dello stato civile, al momento della compilazione e trasmissione del documento dematerializzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), i soggetti invianti, rilasciano un «promemoria» generato dal Sistema TS e contenente il numero di ricezione rilasciato da ANPR identificativo del documento ovvero lo trasmettono al domicilio digitale all'interessato, disponibile nell'INAD (Indice dei domicili digitali dei cittadini) ovvero al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD. Tale promemoria deve essere consegnato dal dichiarante all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'art. 30 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. |
| Art. 4
Periodo di conservazione dei dati
1. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, di consultare ed eventualmente rettificare i dati inseriti, il Sistema TS memorizza temporaneamente per un mese i medesimi dati, secondo quanto indicato dal comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 2. Il Sistema TS rende immediatamente disponibili eventuali rettifiche ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. |
| Art. 5
Modalita' di trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS a ANPR
1. Il Sistema TS rende immediatamente disponibili i documenti informatici di cui al all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) all'ANPR, che li rende disponibili ai comuni mediante uno specifico servizio di invio telematico, per il tramite dei servizi dell'ANSC, che ne assicura la conservazione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2022. Le modalita' tecniche per la trasmissione telematica di cui al presente articolo sono definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 6
Trasmissione dei documenti informatici dal Sistema TS all'ISTAT
1. Il Sistema TS rende disponibile i dati dei documenti informatici di cui all'art. 12, comma 1, lettere da a) a e) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'ISTAT, per le finalita' di cui al regolamento (UE) n. 1260/2013, e di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322: a) per l'avviso di decesso, certificato necroscopico, attestazione di nascita e dichiarazione di nascita, secondo le modalita' di cui all'allegato 2 e all'allegato 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto; i dati dell'attestazione di nascita sono privi delle informazioni identificative della puerpera; b) per la denuncia della causa di morte, secondo le modalita' di cui all'art. 7. |
| Art. 7 Trasmissione dei dati della denuncia della causa di morte al Sistema TS e accelerazione della disponibilita' di tali dati ad ISTAT e ai Comuni e alle ASL
1. Il Sistema TS, anche tramite SAR, rende disponibili ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le funzionalita' per la trasmissione dei dati riferiti alla denuncia della causa di morte. In particolare, al momento della compilazione della «Parte A» della denuncia della causa di morte da parte del medico ovvero dalla struttura sanitaria, entro i termini di cui all'art. 2, comma 2, lettera b): a) il medico inserisce il codice fiscale del deceduto oppure il numero di ricezione assegnato da ANPR nei corrispondenti avviso di decesso e certificato necroscopico eventualmente precedentemente trasmessi, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), al fine di garantire il corretto collegamento fra i documenti riguardanti l'evento del decesso. Il medico inserisce tutti gli altri campi di competenza di cui all'allegato 2; b) nel caso in cui per il deceduto non sia stato precedentemente inviato al Sistema TS alcun altro documento, il medico procede con l'inserimento di un nuovo evento di decesso secondo le modalita' specificate negli allegati 1 e 2, e viene conseguentemente generato il corrispondente numero di ricezione ANPR; c) il Sistema TS interagisce con ANPR per verificare le informazioni di cui alle lettere a) e b). 2. In caso di mancata trasmissione del documento di cui al comma 1 entro i termini previsti, il Sistema TS ne da' notifica ai soggetti interessati di cui al comma 3. 3. Il Sistema TS rende disponibili i documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), secondo le modalita' di cui al disciplinare tecnico allegato 1 e allegato 2: a) all'ISTAT; b) alla ASL competente del comune dove e' avvenuto il decesso nonche', laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto; c) ai comuni, tramite i servizi dell'ANSC di ANPR. 4. A fronte della comunicazione di cui al comma 3, lettera c), ANPR, rende disponibile al comune, dove e' avvenuto il decesso, i servizi di ANSC per: a) la consultazione dei dati della parte A della denuncia di cause di morte; b) la compilazione della parte B della denuncia di cause di morte. 5. Acquisita la compilazione della «Parte B» della denuncia della causa di morte da parte del comune, ANPR la rende disponibile al Sistema TS includendo anche il numero di ricezione assegnato da ANPR alla corrispondente «Parte A». 6. Il Sistema TS trasmette la denuncia della causa di morte, parte A e parte B: a) all'ISTAT; b) alla ASL di competenza del comune dove e' avvenuto il decesso e, laddove diversa, alla ASL di residenza del deceduto; 7. Le modalita' tecniche di cui al presente articolo sono definite nel disciplinare tecnico allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, il quale fa riferimento ai Modelli ISTAT D4 e D4bis. 8. A fronte di aggiornamenti del modello di cui al comma 7 comunicati da parte di ISTAT, si procede all'aggiornamento del presente decreto. |
| Art. 8
Indisponibilita' temporanea del servizio su Sistema TS
1. Per le procedure da adottare in caso di indisponibilita' temporanea del servizio su Sistema TS, si rimanda alla documentazione tecnica che e' resa disponibile nella sezione dedicata del Sistema TS. |
| Art. 9
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche delle funzionalita' di cui al presente decreto sono pubblicate nel sito Internet www.sistemats.it entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. |
| Art. 10
Attuazione e disposizioni transitorie
1. L'avvio progressivo delle procedure di cui al presente decreto e' fissata a partire da sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo un cronoprogramma da concordare tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute, Ministero dell'interno, ISTAT e regioni e province autonome. 2. Nelle more della messa a disposizione dei servizi dell'ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile: a) il Sistema TS rende immediatamente disponibili ai comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC), disponibile nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, i documenti elettronici di cui al presente decreto; b) i comuni inviano la parte B, secondo quanto previsto al successivo comma 3. 3. I comuni trasmettono la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR e contenuto nella parte A precedentemente ricevuta attraverso il Sistema TS: a) all'ISTAT attraverso l'applicativo e le modalita' che saranno messi a disposizione dallo stesso Istituto entro i termini previsti al comma 1. Tra le funzioni di questo applicativo e' compresa anche la possibilita' per i comuni di scaricare la parte B della denuncia della causa di morte, comprensiva del numero di ricezione generato da ANPR; b) alla ASL del territorio di decesso presso il domicilio digitale individuato ai sensi dell'art. 6-ter del CAD o, in alternativa, secondo modalita' concordate tra le parti interessate. 4. Si richiama che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una ASL diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della parte B della denuncia della causa di morte alla ASL di residenza. |
| Art. 11
Trattamento dei dati
1. La struttura sanitaria, a cui afferisce il soggetto autorizzato dall'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a generare i documenti informatici relativi alla nascita e al decesso tramite il Sistema TS, e' titolare del relativo trattamento. 2. Il Ministero dell'interno essendo titolare del sistema ANPR rende disponibili, mediante il sistema stesso per il tramite i servizi dell'ANSC, le funzionalita' di trasmissione del documento informatico e pertanto e' titolare autonomo limitatamente alla predetta funzionalita'. 3. I Sindaci, quali ufficiali dello stato civile, sono destinatari dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e potranno utilizzarli quali titolari autonomi con riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 4. L'ISTAT e' destinatario dei dati comunicati dalle strutture sanitarie acquisiti per il tramite del Sistema TS, e dai comuni, acquisiti tramite l'accesso diretto ai propri sistemi, ed e' titolare del trattamento degli stessi per le finalita' istituzionali previste dalla legge. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' designato responsabile del trattamento dei dati relativi agli eventi di nascita e morte, al fine di consentirne la dematerializzazione e la messa a disposizione alle diverse amministrazioni coinvolte nei flussi per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, ed e' tenuto a rispettare le prescrizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono istruzioni del titolare, e gli ulteriori obblighi previsti dall'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016 e, in particolare, le altre istruzioni e obblighi da definire, ai sensi del predetto art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016, all'atto della regolamentazione del rapporto con i rispettivi titolari del trattamento indicati nel presente articolo, tenuto conto della valutazione di impatto. Il Ministero dell'economia e delle finanze e', altresi', titolare dei trattamenti necessari ad assicurare i servizi di identificazione e autenticazione informatica degli operatori sulla piattaforma mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso al Sistema TS, nel rispetto di quanto indicato dal presente decreto. |
| Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2025
Il Ragioniere generale dello Stato Perrotta
Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio Celotto
Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Palomba |
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