Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2025
Criteri di riparto del contributo economico previsto in favore dei gestori delle identita' digitali, in attuazione della Misura 1.4.4 "Dati e interoperabilita'" - Missione 1 - Componente 1 del PNRR».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 64, commi 2-bis, 2-ter, 2-decies, 3-bis e 3-ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, adottato ai sensi del citato comma 2-sexies dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Definizione delle caratteristiche del Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare:
l'art. 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
l'art. 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, recante «Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione"»;
Vista in particolare la Tabella A, cosi' come modificata dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. «Servizi digitali e cittadinanza digitale» - Misura 1.4.4 «Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identita' digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 59/2021, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare:
il comma 2, lettera a) punto 1, che destina al programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» 350 milioni di euro da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per successivo trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo la seguente ripartizione: 50 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
il comma 6, il quale prevede che «Agli interventi ricompresi nel Piano [...] si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare, l'art. 18-bis, ai sensi del quale «Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identita' digitale e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorita' politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo e' ripartito in proporzione al numero di identita' digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle transazioni registrate, nonche' del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalita' e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR»;
Considerato il sub-investimento 1.4.4 «Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme nazionali di identita' digitale - SPID CIE», relativo all'investimento 1.4 «Servizi e cittadinanza digitale» della Missione 1, Componente, 1 Asse 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a titolarita' del Dipartimento, che mira in particolare, a guidare, promuovere e supportare efficacemente la diffusione delle piattaforme d'identita' digitale, con l'obiettivo di accrescere in maniera considerevole il numero di cittadini con identita' digitale e il numero di servizi delle PA che adottano l'identificazione elettronica anche in linea con il «European Digital Compass 2030»;
Considerata la necessita' di ripartire il contributo riconosciuto ai gestori dell'identita' digitale (IdP), nel limite di spesa indicato dal citato art. 18-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
Vista la decisione della Commissione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, GUE L 7, 11 gennaio 2012, p. 3;
Vista la determinazione direttoriale di AGID n. 184 del 4 agosto 2023, con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione, unitamente ai relativi allegati parti integranti dello stesso, per l'adesione al Sistema pubblico dell'identita' digitale (SPID) per la disciplina delle attivita' conseguenti all'accreditamento ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 nonche' ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 a valere sul sub-investimento 1.4.4. del Piano nazionale ripresa e resilienza;
Vista la determinazione direttoriale di AGID n. 236 del 9 ottobre 2023, con la quale si e' disposto di approvare e stipulare le convenzioni per l'adesione al Sistema pubblico dell'identita' digitale per la disciplina delle attivita' conseguenti all'accreditamento ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 nonche' ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, gia' sottoscritte dai sopra indicati Gestori dell'identita' digitale.
Visto l'elenco dei gestori dell'identita' digitale (IdP), accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), reperibile al seguente indirizzo:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/convenzioni;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisito il concerto del Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di attribuzione ai gestori dell'identita' digitale (IdP) accreditati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), del contributo previsto dall'art. 18-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
2. Le risorse, pari a 40 milioni di euro, di cui al comma 3 dell'art. 18-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 sono trasferite dal Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quale soggetto attuatore della misura. Con successiva convenzione stipulata tra DTD ed AgID sono definite le modalita' di trasferimento delle risorse, di monitoraggio e di verifica per approvazione del raggiungimento degli obiettivi convenzionali dall'Unita' di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento 1.4.4 della Missione 1 Componente 1.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri per determinazione del contributo concedibile

1. Il contributo spettante a ciascun IdP e' ripartito in proporzione al numero di identita' digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle transizioni registrate, nonche' del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali secondo le regole di calcolo di cui all'Allegato A.
2. Il mancato completo raggiungimento di un obiettivo convenzionale comporta il venir meno del diritto al finanziamento associato e l'obbligo di ripetere le somme eventualmente gia' corrisposte per il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Modalita' di erogazione

1. Il gestore IdP matura il diritto al contributo all'atto della certificazione, a seguito delle operazioni di collaudo, da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'effettiva disponibilita' delle caratteristiche ovvero delle funzionalita' connesse agli obiettivi, cosi' come individuati dalla Convenzione sottoscritta tra il gestore e l'AgID ai sensi della determinazione del direttore generale dell'AgID n. 184 del 4 agosto 2023.
2. Il contributo di cui all'art. 2 e' assegnato a ciascun IdP dall'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti massimi di cui al riparto dell'Allegato A, all'esito positivo delle verifiche sul rispetto degli obblighi convenzionali e secondo le modalita' di erogazione e il cronoprogramma stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 18-bis del decreto-legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
3. Il contributo e' erogato in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 5 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
4. Il contributo erogato a ciascun Gestore non potra' essere superiore al costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi di servizio, calcolato come la differenza tra i costi e le entrate derivanti dagli obblighi di servizio, tenuto conto anche dei costi connessi agli investimenti necessari per la gestione del servizio e di un margine di utile ragionevole. Ferma restando la durata massima di dieci anni della Convenzione di cui al precedente comma 1, il contributo non potra' in ogni caso eccedere i 15 milioni di euro medi netti annui.
5. Gli IdP che svolgono attivita' anche al di fuori del servizio di gestione dell'identita' digitale distinguono, nella contabilita' interna, i costi e i ricavi derivanti da tale ultimo sevizio da quelli degli altri servizi.
6. Le modalita' di erogazione della compensazione agli IdP sono definite nelle Convenzioni di cui al precedente comma 1.
7. Il DTD e' autorizzato ad accantonare una somma fino al limite del 5 per cento del contributo di cui all'art. 2 per far fronte a eventuali contributi spettanti agli IdP che alla data di pubblicazione del presente decreto non risultano ancora accreditati dall'AgID quali gestori dell'identita' digitale.
8. Al termine del periodo d'incarico, le risorse non utilizzate nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 7 possono essere utilizzate per le finalita' di cui al comma 2 nei confronti degli IdP accreditati dall'AgID precedentemente la pubblicazione del presente decreto quali gestori dell'identita' digitale, applicando, per la loro distribuzione, gli stessi criteri di proporzionalita' di cui al comma 1 dell'art. 2.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.
2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2025

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
con delega all'innovazione tecnologica
Butti

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
Foti
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 836