Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 15 aprile 2025, n. 50
Disposizioni per l'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di permessi e distacchi in favore delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra militari
1. I distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dall'anno 2025, sono attribuiti alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonche' 1476 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, in deroga alle modalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 1480, in ragione di un distacco ogni duemila unita' di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unita' di personale, ferma restando l'applicazione delle modalita' di cui al citato comma 4 per eventuali ulteriori attribuzioni di permessi e distacchi.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1480, 1475 e 1476
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nel
supplemento ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8
maggio 2010, n. 106:
«Art. 1480 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale). - 1. I rappresentanti delle APCSM svolgono
l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 puo' essere concesso, informate le
associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a
ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in
quelle periferiche di livello areale e comunque non
inferiore al livello regionale, compatibilmente con le
disponibilita' e senza oneri per l'amministrazione. Le
modalita' di concessione dell'uso del locale comune sono
disciplinate con il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 1475, comma 2.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'
sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono
riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti
nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti,
assegnati con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, sulla
base dell'effettiva rappresentativita' del personale
calcolata ai sensi dell'articolo 1478.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479,
nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono
stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi
autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia
a ordinamento militare nonche' il numero massimo annuo dei
permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative
sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali.
5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei
permessi retribuiti di cui al comma 4 e' ripartito tra le
APCSM con criterio proporzionale, sulla base della
rappresentativita' calcolata ai sensi dell'articolo 1478,
con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le
APCSM.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa
sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza
armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui
appartiene il personale interessato, la quale, accertati i
requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del
presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per
il personale del Corpo della guardia di finanza, al
Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti
provvedimenti di stato.
7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei
distacchi e delle aspettative in ogni momento,
comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare di riferimento nonche' al Ministero
della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti
conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle
aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di
ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei
distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non
retribuite possono durare non piu' di tre anni. Nessun
militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa
sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun
distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve
intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. Le modalita' di impiego del militare che riprende
servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o
aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con
il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475,
comma 2.
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo, devono darne
comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza,
almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno
quarantotto ore prima, tramite l'associazione di
appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili
esigenze di servizio e sempre che venga garantita la
regolare funzionalita' del servizio.
12. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri od orari.
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
deve essere certificata entro tre giorni all'autorita'
individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente
dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio.
Tenuto conto della specificita' delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento
militare, i permessi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non
possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante
sindacale, nove turni giornalieri di servizio.
15. Per i permessi sindacali retribuiti e'
corrisposto il trattamento economico corrispondente a
quello di servizio, con esclusione delle indennita' e dei
compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.»
«Art. 1475 (Limitazioni all'esercizio del diritto di
associazione e divieto di sciopero). - 1. La costituzione
di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al
preventivo assenso del Ministro della difesa.
2. In deroga al comma 1, i militari possono
costituire associazioni professionali a carattere sindacale
per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento
militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal
capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n 400.
3. I militari non possono aderire ad associazioni
considerate segrete a norma di legge e a quelle
incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento
prestato.
4. I militari non possono esercitare il diritto di
sciopero.»
«Art. 1476 (Diritto di associazione professionale a
carattere sindacale in ambito militare). - 1. Il diritto di
libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39
della Costituzione, e' esercitato dagli appartenenti alle
Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento
militare, con esclusione del personale della riserva e in
congedo assoluto, nel rispetto dei doveri e dei principi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione.
2. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare non possono aderire ad
associazioni professionali a carattere sindacale diverse da
quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente
capo.
3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola
associazione professionale a carattere sindacale tra
militari, di seguito "APCSM".
4. L'adesione alle APCSM e' libera, volontaria e
individuale.
5. Non possono aderire alle APCSM coloro che
ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,
29, 32, 40 e 44-bis, il Comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, i militari di truppa di cui
all'articolo 627, comma 8, limitatamente agli allievi.»
 
Art. 2
Modifica all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46,
in materia di proroga del termine per l'esercizio della delega
1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 aprile 2025
MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 9 della legge 28 aprile 2022,
n. 46, recante: «Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110, come modificato nella
presente legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale e delega al Governo per la disciplina
dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale
impiegato in luogo di operazioni). - 1.-14.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le
particolari limitazioni all'esercizio dell'attivita' di
carattere sindacale da parte del personale impiegato in
attivita' operativa, addestrativa, formativa ed
esercitativa, anche fuori del territorio nazionale,
inquadrato in contingenti o a bordo di unita' navali ovvero
distaccato individualmente, secondo il seguente principio e
criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei
diritti sindacali del personale militare salvaguardando le
preminenti esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza
operativa correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e'
adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del
Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema del decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di
relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque
essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 15, il
Governo puo' adottare, nel rispetto del principio e
criterio direttivo e della procedura di cui ai commi 15 e
16, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».