Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 8 aprile 2025 |
Proroga dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 dell'ordinanza 16 marzo 2024, regolante le procedure semplificate relative allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante: «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei». (Ordinanza n. 1137). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018 emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione»; Viste le Indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. 57046 del 29 ottobre 2020, per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»; Viste le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile prot. 7761 del 12 febbraio 2021, per il raccordo e il coordinamento delle attivita' di sopralluogo tecnico, nell'ambito della «Valutazione dell'impatto, censimento dei danni e rilievo dell'agibilita' post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio del 2014, recante «Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico»; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», che prevede misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Citta' metropolitana di Napoli; Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 140/2023 che, nel prevedere la predisposizione e attuazione di un Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico dispone che lo stesso sia composto da: a) uno studio di microzonazione sismica; b) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata, finalizzata all'individuazione di idonee misure di mitigazione e alla stima del relativo fabbisogno finanziario; c) un'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione, con apposito cronoprogramma, per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneita' e celerita' dell'attuazione. Nel piano sono altresi' disciplinate le modalita' di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi; d) un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 140 del 2023 che prevede che, all'interno della zona di intervento il Piano straordinario sia realizzato, con riferimento alle attivita' di cui al comma 1, lettera b), mediante procedure semplificate che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza, d'intesa con la Regione Campania, con efficacia dalla data di adozione, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023; Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, approvato il 26 febbraio 2024, con decreto del Ministro per la protezione civile e le Politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il Capitolo 3 del citato Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, che prevede di articolare la misura relativa all'analisi dell'edilizia privata nelle seguenti fasi: (i) Ricognizione preliminare delle caratteristiche edilizie strutturali, classificazione di vulnerabilita' speditiva, ed individuazione delle aree da sottoporre ad approfondimenti conoscitivi (scheda PLINIVS); (ii) Ricognizione areale delle tipologie edilizie e costruttive maggiormente significative (scheda CARTIS); (iii) Acquisizione delle istanze dei cittadini per sopralluoghi di dettaglio; (iv) Ricognizione di dettaglio delle caratteristiche edilizie e costruttive (scheda CARTIS-edificio); (v) Rilievo speditivo delle cortine edilizie prospicienti le vie di fuga; (vi) Valutazione della vulnerabilita', quantificazione dei costi di intervento e piano di mitigazione; (vii) Trasmissione ai cittadini degli esiti delle analisi della fase (vi); Considerato che, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) - analisi di vulnerabilita' dell'edilizia privata - del decreto-legge n. 140 del 2023, il suddetto Piano straordinario ha previsto al paragrafo 3.5, lettera a), che l'importo pari a 1.835.000,00 euro, assegnato al Dipartimento della protezione civile, sia da questo utilizzato per i rimborsi relativi ai tecnici rilevatori e per la stipula di specifici accordi con ordini e collegi professionali e/o con strutture di coordinamento tra i medesimi secondo le procedure semplificate che saranno riportate nell'ordinanza prevista ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto-legge 140 del 2023, e ulteriori oneri connessi alle attivita' della presente misura; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081 del 16 marzo 2024, con la quale sono state disciplinate le procedure semplificate relative allo svolgimento dell'analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia privata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»; Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 della citata ordinanza n. 1081/2024, che per la copertura degli oneri connessi all'attuazione della stessa ordinanza, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 1 e al comma 4 dell'art. 2, nel limite massimo di 1.600.000,00 euro a valere sulle disponibilita' di cui alla lettera a) del paragrafo 3.5 «Risorse economiche per la misura» del richiamato Piano straordinario; Attesa la necessita' di proseguire con urgenza con l'attivita' di valutazione della vulnerabilita' speditiva del patrimonio edilizio privato ordinario, prevalentemente destinato ad abitazione e/o a servizi, che consenta, rispetto ad un piano di verifiche condotto ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, di ottimizzare i tempi e le risorse economiche necessarie per consentire la celere individuazione di idonee misure di mitigazione sul costruito e la stima del relativo fabbisogno finanziario di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 140 del 2023; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 novembre 2023 istitutivo della struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023; Visto il decreto-legge n. 76/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che all'art. 9-decies ha differito il termine di operativita' della struttura temporanea di supporto al Dipartimento della protezione civile al 31 dicembre 2025; Visti gli esiti dell'attivita' condotta in attuazione del suddetto piano straordinario relativamente alla fase (i), consegnati al Dipartimento della protezione civile dal Centro studi PLINIVS in data 9 agosto 2024 (nota prot. DPC 41002) e successivamente inviati con nota del Capo Dipartimento della protezione civile (prot. n. 55480) in data 30 ottobre 2024 alla Regione Campania, alla Citta' metropolitana di Napoli e ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; Considerato che l'acquisizione delle istanze di sopralluoghi di dettaglio di cui alla fase (iii) del Piano straordinario ha avuto inizio il 5 marzo 2025 e la chiusura delle istanze, in coerenza a quanto concordato con i comuni e la Regione Campania, sara' protratta fino al 31 agosto 2025; Considerata la necessita' di dare seguito alle successive fasi previste nel citato Piano straordinario e, in particolare alla fase (iv) relativa alla «Ricognizione di dettaglio delle caratteristiche edilizie e costruttive degli edifici da sottoporre a sopralluogo di dettaglio (scheda CARTIS-edificio)», anche al fine di consentire l'attuazione delle misure previste a commi 694 e seguenti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Vista la richiesta della Regione Campania, acquisita con nota prot. DPC 11152 del 13 marzo 2025 di proroga del termine previsto al comma 4 dell'art. 3 della citata OCDPC n. 1081/2024; Considerata la necessita' di assicurare anche per il personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, a valere sulle risorse ancora disponibili, e quindi la necessita' di prorogare il termine di cui al comma 5 dell'art. 3 della citata OCDPC n. 1081/2024; Considerato che il monitoraggio degli oneri, ad oggi maturati in relazione alle attivita' di cui all'art. 3 commi 3, 4, 5 e 7, della citata ordinanza n. 1081/2024, evidenzia un'economia disponibile sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile; D'intesa con la Regione Campania;
Dispone:
Art. 1 Proroga dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081/2024.
I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1081 del 16 marzo 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. |
| Art. 2
Clausola di invarianza
All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1081/2024. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano |
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