(Omissis);
Art. 1.
Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 44/2006
1. Il comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: «8. A decorrere dall'anno di imposta 2025, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ed alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 726, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' stabilita secondo gli scaglioni di reddito previsti ex art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 207/2024 applicando, rispetto all'aliquota di base, le seguenti maggiorazioni: a) 0,44 punti percentuali per i redditi fino a 28.000,00 euro; b) 1,64 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro; c) 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro.». 2. All'art. 1 della legge regionale n. 44/2006, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Al fine di sostenere il Sistema sanitario regionale mediante risorse aggiuntive, da destinare esclusivamente alla copertura della eventuale quota di ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali posta a carico dell'ente, le maggiori entrate derivanti dalle variazioni, rispetto alla previgente maggiorazione di 0,50 punti percentuali applicata indistintamente, di cui al comma 8, lettere a), b) e c), stimate in euro 40.000.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2025 sono imputate alla tipologia 102 - "Tributi destinati al finanziamento della sanita'" del titolo 1 - "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.».
Art. 2.
Norme di prima applicazione
1. Ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente. (Omissis);
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT). (Omissis). |