Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 aprile 2025, n. 49 |
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria
1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonche' benessere e longevita' sana nella popolazione. 2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
NOTE Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949. |
| Art. 2
Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle citta' metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attivita' professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevita' sana nella popolazione. |
| Art. 3 Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonche' promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettivita'. |
| Art. 4 Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, puo' dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «One Health» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettivita'. |
| Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 1° aprile 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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