Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI
ORDINANZA 22 ottobre 2024
Interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. (Ordinanza n. 2/2024).

Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli
interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare:
il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;
il comma 2, lettera b), concernente la facolta' del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione gli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
il comma 6, primo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unita' tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'OPCM n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;
il comma 6, l'ultimo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;
il comma 7, concernente la contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;
Visto l'art. 9-quater del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge e, in particolare:
il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di provvedere con i poteri e le modalita' previsti dall'art. 9-ter nonche' dall'art. 9-quater sopra citati, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024;
il comma 1, secondo periodo, il quale stabilisce che agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui sopra, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2016;
Visto il Piano straordinario di analisi della vulnerabilita' delle zone direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, predisposto dal Dipartimento della protezione civile in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 7 dicembre 2023, n. 183;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile prot. 41663 del 14 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 3 del 19 settembre 2024, con la quale e' stata trasmessa al Commissario straordinario la documentazione relativa al primo programma degli interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del Piano straordinario sopra citato, e nello specifico:
il Quadro conoscitivo consolidato, contenente l'elenco degli edifici censiti all'interno della zona di intervento, con la specifica delle informazioni necessarie per la verifica dei criteri di esclusione e priorita' previsti al capitolo 4 del Piano straordinario;
il verbale del Tavolo tecnico del 18 giugno 2024, e relativo allegato, contenente l'istruttoria sulle priorita' di verifica tecnica e del primo piano di interventi;
il verbale della riunione del 24 giugno 2024, di approvazione, da parte degli enti, della graduatoria e del programma delle verifiche tecniche;
il verbale della riunione del 1° luglio 2024, di approvazione, da parte degli enti, della graduatoria e del primo programma di interventi;
il verbale Tavolo tecnico del 4 luglio 2024, in cui il Dipartimento della protezione civile ha chiesto il completamento dell'iter istruttorio di graduatorie e programmi e l'emanazione di appositi atti amministrativi;
gli atti amministrativi di presa d'atto di graduatoria e programma di verifiche tecniche, e relativi CUP afferenti alle verifiche tecniche;
la documentazione relativa alle verifiche tecniche pregresse degli edifici del primo programma di interventi e nota del Consorzio ReLUIS nella quale si conferma la omogeneita' di queste ultime;
Considerato che nella nota sopra richiamata del Dipartimento della protezione civile (prot. 41663 del 14 agosto 2024) viene precisato che, relativamente alla documentazione delle verifiche tecniche in argomento, per alcune non risultano soddisfatte le verifiche dei carichi verticali, pertanto gli enti competenti sono stati richiamati agli adempimenti previsti dal capitolo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni del 2018;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. 41665 del 14 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 4 del 19 settembre 2024, con cui il Comune di Pozzuoli e' stato richiamato alle disposizioni previste al paragrafo 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni 2018, per quanto riguarda le finalita' delle valutazioni di sicurezza, e al paragrafo C8.3 della relativa circolare esplicativa 2019 n. 7 C.S.LL.PP., in merito alla necessita' di adottare gli opportuni provvedimenti nel caso in cui l'inadeguatezza di un'opera si manifesti nei confronti delle azioni non sismiche;
Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 67 del 20 maggio 2024 avente oggetto «Sospensione attivita' didattiche scuole di ogni ordine e grado e chiusura Polo culturale Palazzo Toledo in via precauzionale» con cui, a seguito dell'evento sismico del 20 maggio 2024 veniva disposta in via precauzionale la sospensione a far data dal 21 maggio 2024 e fino a revoca espressa, delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private e la chiusura del Polo culturale di Palazzo Toledo;
Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 91 del 24 maggio 2024 avente oggetto «Interdizione a far data da lunedi' 27 maggio 2024 all'uso degli ambienti sportivi - palestre - presso le scuole: - Plesso 1° grado Centrale Pergolesi 1 - I.C. 4° Pergolesi - Plesso Primaria E. de Filippo - I.C. 6° Quasimodo» con cui, a seguito dei sopralluoghi disposti per ulteriori approfondimenti tecnici effettuati negli istituti scolastici anche da parte dei certificatori AeDES dopo l'evento sismico del 20 maggio 2024, al fine di garantire le condizioni di sicurezza, viene disposta l'interdizione all'uso, sia in orari scolastici che extrascolastici, dei seguenti edifici scolastici ad uso palestre:
palestra del Plesso 1° grado Centrale Pergolesi 1 - I.C. 4° Pergolesi;
palestra del Plesso Primaria E. de Filippo - I.C. 6° Quasimodo;
Vista l'ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 120 del 28 maggio 2024 avente oggetto «Revoca parziale ordinanze sindacali n. 67 del 20 maggio 2024, n. 70 del 21 maggio 2024, n. 86 del 23 maggio 2024 e n. 109 del 27 maggio 2024 a far data dal giorno mercoledi' 29 maggio 2024» con cui, a seguito degli ulteriori sopralluoghi e approfondimenti effettuati dai tecnici rilevatori negli istituti scolastici dopo l'evento sismico del 20 maggio 2024 e al fine di garantire le condizioni di sicurezza, viene in ultimo confermata l'interdizione all'uso, sia in orari scolastici che extrascolastici, delle seguenti istituti scolastici, gia' disposta con ordinanza del sindaco di Pozzuoli n. 67 del 20 maggio 2024:
G. Diano compreso il Palazzetto Errico;
Plesso Montenuovo;
Plesso della scuola di primo grado Artiaco (esclusi i Plessi Santa Lucia, San Martino e Agnano Pisciarelli);
Vista la nota prot. n. 84622 del 22 agosto 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 7 del 19 settembre 2024, con la quale il Comune di Pozzuoli ha segnalato gli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dall'amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e nello specifico:
Plesso Artiaco del V Istituto comprensivo Artiaco;
Plesso Montenuovo del IV Istituto comprensivo Pergolesi I;
Plesso G. Diano dell'Istituto comprensivo Marconi - Diano;
Vista la nota prot. 100362 del 15 ottobre 2024 del Comune di Pozzuoli, con cui si conferma che per la Scuola secondaria di primo grado G. Diano in via Solfatara, sono in corso di esecuzione dal 31 gennaio 2023 i lavori di adeguamento sismico dei 3 corpi di fabbrica costituenti il plesso scolastico, mediante realizzazione di cappotto sismico lungo il perimetro dell'edificio ed adeguamento del sistema fondale, che si accompagna ad interventi di efficientamento energetico, di cui al progetto esecutivo approvato con determina n. 268 del 14 febbraio 2022, per un importo complessivo di euro 3.318.305,10, finanziato con fondi della Citta' metropolitana di Napoli e appaltato in via definitiva con determina n. 16399 del 14 settembre 2022;
Considerato che, come confermato dal Comune di Pozzuoli, detto intervento non ricomprende il Palazzetto dello sport Errico, palestra scolastica del Plesso G. Diano dell'Istituto comprensivo Marconi - Diano;
Considerato che, come rilevabile dall'analisi di vulnerabilita' sismica redatta dal Comune di Pozzuoli e trasmessa dal Dipartimento della protezione civile, e come confermato dallo stesso comune, la palestra del Plesso Primaria E. de Filippo dell'Istituto comprensivo 6° Quasimodo costituisce un corpo di fabbrica contiguo con giunto di continuita' al resto dell'edifico scolastico, non rendendo quindi conveniente realizzare interventi di riqualificazione sismica in forma disgiunta tra le strutture edilizie;
Ritenuto di dover individuare ed approvare l'elenco degli interventi di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-bis del decreto-legge, danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024;
Considerato che, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, gli interventi sugli edifici scolastici sopra citati assumono carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la ripresa in condizioni di sicurezza e normalita' dell'attivita' scolastica e la celere riduzione dell'esposizione al rischio sismico e bradisismico della popolazione scolastica, nel rispetto del diritto allo studio, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge;
Considerato che, in relazione a detto carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza occorre stabilire le modalita' di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-quater, comma 2, del decreto-legge;
Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;
Richiamato che l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della Cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;
Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 e' necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;
Considerato che, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche proprietarie degli edifici oggetto di intervento dispongono di strutture organizzative, tecniche ed amministrative, gia' notevolmente gravate dalla gestione ordinaria e dalle attivita' ulteriori connesse all'emergenza bradisismica, risulta di maggiore efficacia organizzare l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza tramite un unico soggetto pubblico, che possa garantire, nell'ambito delle sue articolazioni organizzative, il pieno presidio delle funzioni di stazione appaltante provvedendo ai servizi di ingegneria e architettura, alle attivita' tecniche di supporto e di project management, nonche' all'affidamento in appalto ed alla direzione dei lavori, garantendo tempi e qualita' dei processi, anche tramite la loro centralizzazione e ottimizzazione;
Vista la nota prot. 18 del 1° ottobre 2024, con la quale il Commissario straordinario ha richiesto all'Agenzia del demanio, per le motivazioni sopra espresse, la disponibilita' ad assumere il ruolo di soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, sulla base di specifici accordi convenzionali da stipularsi ai sensi del comma 6 dell'art. 9-ter del decreto-legge;
Vista la nota prot. 26714 del 10 ottobre 2024, acquisita agli atti commissariali con prot. 26 del 14 ottobre 2024, con la quale l'Agenzia del demanio ha manifestato la propria disponibilita' a rivestire il ruolo di soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative ed in particolare della Struttura per la progettazione;
Ritenuto di individuare l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b), del decreto-legge, quale soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza, in considerazione della sua capacita' operativa e tecnico-amministrativa e della necessita' di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi insistenti nella medesima area geografica, a garanzia dei tempi e della qualita' dei processi;
Visto il punto 4 «Analisi della vulnerabilita' sismica dell'edilizia pubblica e primo piano di misure di mitigazione» del programma straordinario ex art. 2 del decreto-legge n. 140 del 2023 sopra richiamato, nella parte in cui vengono determinati i parametri di costo per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ovvero di demolizione e ricostruzione, comprensivi dei costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali e dell'IVA;
Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, cosiddetto «decreto conto termico», che aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonche' di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione;
Considerati:
le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto conto termico, in base alle quali le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del decreto medesimo, eventualmente concorrendo anche al finanziamento delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali, secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica e per la riqualificazione dell'edilizia sociale;
gli incentivi disciplinati dal decreto conto termico possono concorrere alla copertura finanziaria di interventi su edifici di proprieta' pubblica e nella disponibilita' della pubblica amministrazione fino al 65% dei costi degli interventi di efficienza energetica e sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili;
che l'art. 48-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 ottobre 2020, prevede che la misura degli del decreto conto termico, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, puo' raggiungere il 100% delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo;
Considerata la necessita' di coniugare, ove possibile, l'adeguamento sismico con l'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione utilizzando come strumento di cofinanziamento l'incentivo conto termico, in particolare negli interventi di sostituzione edilizia, e prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico standard di intervento del 10%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerata la necessita' di garantire la copertura finanziaria dei costi strettamente funzionali alla celere cantierizzazione degli interventi ed a far fronte al prosieguo dell'attivita' didattica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma di maggio 2024, non gia' contenuti nelle disposizioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge, prevedendo allo scopo un incremento del costo parametrico standard di intervento del 3%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerata la necessita', in relazione alla rilevanza paesaggistica dei luoghi interessati dal sisma, del carattere dell'architettura storica dei nuclei abitati del territorio e dell'importanza della conservazione e della salvaguardia degli elementi costitutivi che connotano il paesaggio storico di queste aree, di prevedere una maggiorazione del costo parametrico standard per gli interventi di riqualificazione sismica o ricostruzione degli edifici danneggiati che presentino un interesse culturale o paesaggistico del 5%, in analogia alle misure disposte nell'ambito dei processi di ricostruzione di altri Commissari straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri,;
Considerato che, al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi occorre indicare per le singole opere individuate, l'ubicazione, la natura e tipologia dei lavori e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, nonche' quelle gestionali ed amministrative derivanti dalla realizzazione dell'intervento;
Considerata l'istruttoria condotta congiuntamente al Comune di Pozzuoli (NA) ed all'Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione, circa la programmazione generale delle attivita' da porre in essere per il singolo intervento e la definizione dei cronoprogrammi e delle tempistiche principali relative alle attivita' di progettazione, alle attivita' negoziali e all'esecuzioni dei lavori;
Vista la nota prot. 198964 del 23 agosto 2024 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22 settembre 2024, con cui si conferma l'apertura della contabilita' speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», ai sensi dell'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge;
Considerato che gli oneri per la realizzazione degli interventi di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui alla presente ordinanza, trovano copertura all'interno delle risorse stanziate dall'art. 9-quinquies, comma 1, del decreto-legge, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferite sulla contabilita' speciale n. 6457 intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI»;
Acquisita l'intesa del Presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 23434 del 22 ottobre 2024 e acquisita agli atti commissariali con prot. 43 del 22 ottobre 2024;

Dispone:

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge;
Art. 1

Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge, danneggiati e sgomberati per inagibilita' in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorita' in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Gli interventi sono identificati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale di quest'ultima, e descritti anche con la stima previsionale del costo complessivo, comprensivo anche degli oneri afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, gestionali ed amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonche' dell'IVA.
2. Gli interventi di cui all'allegato 1 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 9-quater, comma 1, del decreto-legge, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire il piu' celere rientro degli studenti negli edifici scolastici danneggiati dall'evento sismico del 20 maggio 2024 e la continuita' dell'attivita' didattica in condizioni di sicurezza e normalita'.
3. Gli interventi di cui all'allegato 1 hanno l'obiettivo dell'adeguamento sismico, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti, di tutti i corpi di fabbrica e le strutture costituenti l'edifico scolastico, coniugandolo, ove possibile, con l'efficientamento energetico e nel rispetto dei vincoli e dell'interesse culturali e paesaggistici insistenti sullo stesso. Nei casi in cui l'adeguamento sismico risulti non possibile in termini tecnici o non conveniente in termini economici o temporali, il Commissario straordinario puo' autorizzare, sulla base di una dettagliata analisi tecnico economica comparativa, redatta dal progettista, interventi di miglioramento sismico o di sostituzione edilizia, tramite demolizione e ricostruzione, dell'edifico scolastico.
4. Al fine di assicurare l'urgente realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la presente ordinanza disciplina le modalita' di attuazione e le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie, dei procedimenti di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere, strettamente necessarie per garantire il contenimento ed il rispetto dei cronoprogrammi di progetto.
 
Art. 2

Modalita' di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza l'Agenzia del demanio e' individuata quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, lettera b) del decreto-legge, e potra' avvalersi per le attivita' relative alla progettazione, compresi i servizi inerenti all'ingegneria e all'architettura preliminari alla progettazione e per le attivita' di supporto tecnico all'Agenzia in fase esecutiva, della Struttura per la progettazione.
2. Il soggetto attuatore, avvalendosi per tale funzione delle proprie articolazioni organizzative, procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere sottese agli interventi di cui alla presente ordinanza, assumendo le funzioni di stazione appaltante ai sensi del codice dei contratti. In tale veste, con la conseguente titolarita' di poteri e responsabilita', il soggetto attuatore provvede:
allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica e validazione;
all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere;
al coordinamento per la sicurezza;
all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi;
alle eventuali procedure di occupazione ed ablative;
ai pagamenti conseguenti alle attivita' sopra elencate;
alla trasmissione dei dati di monitoraggio;
ad ogni altra attivita' o azione connessa alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il soggetto attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo art. 4 ed e' tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario straordinario e ad operare secondo criteri di celerita', imparzialita', economicita', efficacia e trasparenza.
4. L'esercizio dei poteri ablativi ed il ruolo di autorita' espropriante per gli interventi di cui all'art. 1 sono delegati al soggetto attuatore, che e' competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per la procedura, compreso il decreto di esproprio nonche' ogni atto propedeutico e necessario e/o utile, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.
5. Per la realizzazione di interventi su edifici di proprieta' pubblica non del demanio dello Stato, il Commissario straordinario, su proposta del soggetto attuatore, puo' avvalersi delle strutture dell'amministrazione pubblica proprietaria dell'edificio per lo svolgimento di funzioni tecniche di progettazione, di coordinamento per la sicurezza, di direzione dei lavori e/o di supporto al RUP. In tale caso, il Commissario straordinario, su proposta del RUP e sentita l'amministrazione interessata, dispone con proprio decreto la nomina delle funzioni tecniche necessarie all'attuazione dell'intervento. In ogni caso, il soggetto attuatore trasmette il progetto dell'intervento all'amministrazione proprietaria dell'edifico oggetto dell'intervento da realizzare, prima dell'avvio dei lavori.
6. Nei casi in cui l'ente pubblico proprietario dell'edificio oggetto degli interventi di cui all'art. 1 abbia in corso di esecuzione prestazioni di lavori, servizi o forniture, strumentali all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per i quali sia gia' stato stipulato il contratto o che siano stati consegnati con specifico verbale in via d'urgenza, in data antecedente la presente ordinanza, lo stesso ente le completa secondo gli indirizzi tecnici e con l'alta sorveglianza del soggetto attuatore di cui al precedente comma 1. Completate le prestazioni, il Commissario straordinario regola con proprio provvedimento il passaggio al soggetto attuatore di cui al comma 1 delle procedure di attuazione dell'intervento.
 
Art. 3

Disposizioni procedimentali e autorizzative

1. Il Commissario straordinario approva i progetti, anche mediante una Conferenza di servizi speciale in deroga agli articoli 14 e successivi della legge n. 241 del 1990, ove sia necessario il concerto di piu' enti o amministrazioni. In tale caso, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge, la Conferenza di servizi si svolge in deroga alle previsioni, anche di tempi, della normativa vigente e si conclude entro trenta giorni. Si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita', e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento.
2. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario straordinario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione Campania, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario straordinario puo' comunque adottare la decisione.
3. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.
4. L'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
5. Le amministrazioni proprietarie degli edifici interessati dagli interventi rendono disponibili le aree e gli immobili ove sono previste le opere, con apposito verbale di consegna, verificano ed autorizzano gli schemi di cantierizzazione e adottano, d'intesa con il soggetto attuatore, gli atti necessari alla gestione della popolazione scolastica coinvolta dall'esecuzione dei lavori garantendo la continuita' dell'attivita' didattica.
6. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' scolastica per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nei quadri economici degli interventi possono essere inseriti gli oneri strettamente necessari alle attivita' di trasferimento, trasloco e attrezzamento nelle soluzioni temporanee occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica, non gia' previsti nelle disposizioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge, nel limite del 3% dell'importo complessivo. Per l'affidamento delle prestazioni relative alla loro attuazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
7. La modalita' di affidamento dei lavori degli interventi di cui all'art. 1 considera le necessita' di coordinamento, modularita' e flessibilita' nello sviluppo dei cantieri nei diversi edifici scolastici in relazione alle interferenze tra i lavori di ricostruzione o riqualificazione sismica degli edifici e la gestione della continuita' delle attivita' scolastiche svolte negli stessi, assicurando il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere.
 
Art. 4

Misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi alle necessita' di assicurare la sicurezza sismica degli edifici scolastici e garantire la continuita' dell'attivita' didattica, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso decreto legislativo e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture degli interventi di cui all'art. 1, da aggiudicare da parte del soggetto attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 76 del codice dei contratti, anche per gli appalti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea. Resta salva la facolta' di fare ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) dello stesso codice dei contratti.
3. Considerato il carattere di urgenza degli interventi di cui all'art. 1, attesa la necessita' di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione, in deroga all'art. 37 del codice dei contratti;
b) consentire, per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, in deroga all'art. 54, comma 1, del codice dei contratti;
c) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso in deroga all'art. 108, comma 3, del codice dei contratti;
d) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti, applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del codice dei contratti anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del codice dei contratti;
e) procedere prima dell'aggiudicazione, alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del codice dei contratti, nonche' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'art. 17 del codice dei contratti;
f) consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, in deroga all'art. 119, comma 5, del codice dei contratti, ferma restando la possibilita' di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' di cui all'art. 140, comma 7, del medesimo codice;
g) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, dello stesso codice dei contratti;
h) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del codice dei contratti;
i) adottare tempistiche e modalita' delle comunicazioni di cui all'art. 90 del codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della stazione appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario e/o opportuno;
j) richiedere agli operatori economici ed altre amministrazioni aggiudicatrici, documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'art. 99 del codice dei contratti;
l) prevedere la facolta' di inserire nei documenti di gara premi di accelerazione e di innalzare l'importo delle penali da ritardo sino al doppio dell'ammontare indicato all'art. 126, comma 1, in deroga all'art. 126 del codice dei contratti, in considerazione delle ragioni d'urgenza;
p) prevedere la facolta' di derogare agli obblighi di cui agli articoli 215 e 216 del codice dei contratti in merito alla costituzione del Collegio consultivo tecnico e ai pareri obbligatori dello stesso.
4. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 2, l'affidamento puo' avvenire anche nell'ambito di Accordi Quadro di cui all'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gia' conclusi dal soggetto attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b), del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento puo', altresi', avvenire nell'ambito di Accordi Quadro da concludersi con un operatore economico ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica e' indetta secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 2 e 3 e in deroga al codice dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 41 e 59 e puo' svolgersi specificamente:
a) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art. 41 del codice dei contratti pubblici;
b) con la previsione che l'Accordo Quadro disciplini la gestione simultanea di piu' contratti attuativi che l'esecutore assegnatario dovra' assicurare;
c) con la previsione che sia sempre consentito alla stazione appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli contratti attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'art. 17 del codice dei contratti.
5. Nelle procedure indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
6. Nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del codice dei contratti, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Al fine di assicurare la continuita' dei cantieri e la massima celerita' nella realizzazione delle opere, aumentando la capacita' produttiva in fase di esecuzione dei lavori, e' possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o piu' turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
8. E' possibile prevedere nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 4 del presente articolo la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.
9. La progettazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del codice dei contratti, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione puo' essere sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'art. 41, comma 5, del codice dei contratti e anche senza adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in deroga all'art. 43, comma 1, dello stesso codice dei contratti.
10. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformita' alla normativa vigente, di cui all'art. 42 del codice dei contratti, e' effettuata dal Responsabile unico del progetto (RUP), anche con il supporto degli uffici tecnici della stazione appaltante, in deroga all'art. 34 dell'allegato I.7 dello stesso codice dei contratti.
11. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, nonche' all'occupazione temporanea, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
12. Le disposizioni di cui al precedente comma 11 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprieta' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.
13. Per le medesime finalita' di cui al precedente comma 3, il soggetto attuatore puo' motivatamente provvedere agli approvvigionamenti ed all'acquisizione di beni e servizi anche in deroga agli obblighi di cui all'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 e all'art. 1, comma 583 della legge n. 160/2019, garantendo comunque costi non superiori a quelli rilevabili nelle convezioni e negli accordi quadro di cui alle norme sopra citate.
14. Fermo quanto previsto dal presente articolo, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. E' ammessa altresi' la deroga alle seguenti disposizioni:
a) art. 95 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
b) art. 5, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
c) articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2008;
 
Art. 5
Modalita' di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli
interventi

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, su richiesta del soggetto attuatore, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilita' speciale a lui intestata, di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, in favore del medesimo soggetto attuatore:
a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, al fine di consentire l'avvio dell'attivita' di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;
b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme gia' erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale;
c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme gia' erogate, corrispondente al raggiungimento del 80% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarita' e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive gia' trasferite per l'intervento;
d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruita' economica e sulla regolarita' e completezza documentale.
2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, per cui e' sufficiente la richiesta motivata del soggetto attuatore, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, il soggetto attuatore correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.
3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, il Commissario straordinario determina l'importo definitivo dell'intervento.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 14.650.000,00, per gli interventi sugli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20 maggio 2024, di cui all'allegato 1. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Fermi restando gli importi complessivi di cui al comma 1, l'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge e dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2024, agli oneri relativi al supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2 per cento dell'importo disponibile. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili accantonandole sullo specifico fondo per la gestione commissariale.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di affidamento dei lavori ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate, con determinazione del Commissario straordinario:
a) per il completamento delle opere dell'intervento da cui le stesse si sono generate;
b) per il completamento delle opere di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi;
c) per la realizzazione di altri interventi.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le economie finanziarie sui singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% del relativo importo. In tali casi, a seguito della stipula del contratto o della consegna dei lavori, nei casi di esecuzione anticipata del contratto, il Commissario straordinario ridetermina con proprio decreto il quadro economico dell'intervento al netto delle risorse da recuperare;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le economie finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico dell'intervento. In tali casi, a seguito del collaudo delle opere e dell'emissione del conto finale, il Commissario straordinario ridetermina con proprio decreto il costo complessivo dell'intervento al netto delle risorse da recuperare.
6. Il soggetto attuatore richiede l'accesso all'incentivo del conto termico da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. per tutti gli interventi in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016. In tali casi, il Commissario straordinario provvede con proprio decreto alla rideterminazione delle somme assegnate di cui al comma 1 affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili. Le economie conseguenti potranno essere utilizzate nelle modalita' di cui al comma 4.
 
Art. 7

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. La presente ordinanza e' comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, all'Agenzia del demanio, alla Regione Campania e al Comune di Pozzuoli (NA).
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilita' dell'atto, la presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 22 ottobre 2024

Il Commissario straordinario: Soccodato

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Avvertenza:
L'allegato 1 alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei al seguente indirizzo: https://www.commissarioflegrei.it/amministtrasparente/provvedimenti/o rdinanze-del-commissario/