Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI |
ORDINANZA 7 ottobre 2024 |
Prima organizzazione della Struttura del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei. (Ordinanza n. 1/2024). |
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Il Commissario straordinario del Governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016; Visto l'art. 9-ter del decreto-legge e, in particolare: il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprieta' pubblica nonche' di assicurare la funzionalita' delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari; il comma 5, primo periodo, concernente la struttura di supporto al Commissario straordinario posta alle sue dirette dipendenze per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati, da costituire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario, e che operera' sino alla data di cessazione del suo incarico; il comma 5, secondo periodo, concernente la quantificazione e la qualificazione del contingente di personale da assegnare alla struttura di supporto nonche' le modalita' per la loro individuazione; il comma 5, ultimo periodo, il quale prevede che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto siano determinate le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura; il comma 6, primo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento nonche', mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'unita' tecnico-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; il comma 6, l'ultimo periodo, concernente la facolta' del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, recante la nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, e in particolare: l'art. 3, comma 1, concernente l'istituzione della Struttura commissariale di cui il Commissario straordinario si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni e posta alle sue dipendenze; l'art. 2, concernente la dotazione organica della Struttura commissariale e le previsioni che: I. alla Struttura commissariale sia assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; II. il personale di cui sopra, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza; III. al personale non dirigenziale della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o piu' provvedimenti del Commissario straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66; IV. il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto e' riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario; V. al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 11, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visti gli articoli 26, 27, e 28 del CCNL 17 maggio 2004, recante «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003», che risultano tuttora vigenti, in quanto non abrogati da norme contrattuali successive, che prevedono l'istituzione di incarichi di posizione organizzativa nell'ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra le quali, con l'autonomia riconosciuta dalle norme, si colloca anche il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; Considerato che la peculiare natura straordinaria e transitoria della Struttura commissariale e la composizione e natura di sola cassa della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, non consentono la costituzione del Fondo unico per il trattamento accessorio del personale e la relativa negoziazione con le organizzazioni sindacali, come previsto dai CCNL dei comparti pubblici; Visto l'art. 9-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalita' previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»; Rammentato che l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza e' adottata previa autorizzazione della cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonche' le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»; Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-ter, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 e' necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed e' altresi' autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilita' di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»; Ravvisata la necessita' di impartire disposizioni sull'organizzazione e l'articolazione interna della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, al fine di definire le funzioni e i compiti del personale che operera' presso la stessa, in vista del piu' efficace avvio a regime delle attivita' finalizzate agli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; Visto l'art. 9-ter, comma 5, ottavo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»; Visto l'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, il quale prevede che «Al Commissario straordinario e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14»; Visto l'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge, il quale ha previsto che «Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non richiede la previa intesa con la Regione Campania, non rientrando esso tra le fattispecie di cui all'art. 9-ter, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge;
Dispone per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-ter del decreto-legge: Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge, disciplina l'organizzazione della struttura di supporto costituita con decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 luglio 2024 (di seguito anche solo «Struttura commissariale»); la Struttura commissariale e' posta alle dipendenze del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei (di seguito anche solo «Commissario straordinario»). 2. La Struttura commissariale opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto-legge. |
| Art. 2
Organizzazione della Struttura commissariale
1. Il Commissario straordinario e' l'organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento. 2. La Struttura commissariale e' composta da un contingente di personale di venticinque unita', di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti. 3. La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, e' articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, e' articolata in uffici di livello dirigenziale non generale. 4. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui agli articoli 5 e 6. 5. La sede legale della Struttura commissariale e' individuata a Roma. Il Commissario straordinario puo' individuare una o piu' sedi operative nei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. 6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge, il Commissario straordinario puo' avvalersi di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da egli nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Con il decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante all'esperto. 7. Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, con separato provvedimento, puo' avvalersi della facolta' prevista dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge, stipulando apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, l'unita' tecnica-amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, l'Agenzia del demanio, la Regione Campania e i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. 8. Il Commissario straordinario, per l'esercizio delle proprie funzioni, puo' altresi' avvalersi, con separato provvedimento, della facolta' prevista dall'art. 9-ter, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge stipulando apposite convenzioni con societa' in house dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con societa' partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento. 9. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Con i medesimi provvedimenti e' individuata la durata degli incarichi; gli stessi, alla scadenza, con provvedimento motivato del Commissario straordinario, possono essere rinnovati non oltre la scadenza della carica stabilita all'art. 9-ter, comma 4, primo periodo, del decreto-legge. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, e' definito dall'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge. 10. Al Commissario straordinario, agli esperti, nonche' ai componenti della Struttura commissariale, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse alle missioni per motivi di servizio e istituzionali e agli spostamenti tra la sede di Roma e le sedi operative, con oneri a carico delle risorse di cui alla contabilita' speciale di cui all'art. 9-ter, comma 7, del decreto-legge, in misura e modalita' definite dal Commissario straordinario con apposito provvedimento. 11. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario puo' istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalita' di cui al precedente comma 6 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attivita' affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della Struttura commissariale. |
| Art. 3
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attivita' di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge, nonche' a ogni attivita' funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto. 2. Sono uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario i seguenti: a) Ufficio del consigliere giuridico; b) Ufficio del consigliere strategico; c) segreteria tecnica; d) relazioni esterne. 3. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono nominati con provvedimento del medesimo commissario. 4. Il Commissario straordinario puo', altresi', conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o piu' degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2, comma 11. 5. Con provvedimento del Commissario straordinario e' stabilito il contingente di personale, anche in posizione di comando, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonche' degli esperti e consulenti che li compongono. 6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione e al personale non dirigenziale a questi assegnato, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, puo' essere assegnata un'indennita' di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, determinata con decreto del Commissario straordinario. 7. Il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione da parte di dipendenti di pubbliche amministrazioni e' utile come servizio prestato nelle amministrazioni di appartenenza. |
| Art. 4
Competenze degli uffici di diretta collaborazione
1. L'Ufficio del consigliere giuridico opera alle dirette dipendenze del Commissario ed e' diretto dal consigliere giuridico, che ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) curare, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilita', lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni; b) fornire supporto giuridico riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla Struttura commissariale o dai suoi soggetti attuatori e riguardo la stipula dei relativi contratti, nonche' in merito agli atti connessi alla loro conduzione, anche di contenzioso; c) coadiuvare il Commissario straordinario e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti; d) supportare il Commissario straordinario per le attivita' connesse ai protocolli di legalita' e nei rapporti con le prefetture del Ministero dell'interno e con l'ANAC; e) esprimere, in raccordo con l'Ufficio del consigliere strategico e l'Ufficio relazioni esterne, parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario straordinario. 2. L'Ufficio del consigliere strategico opera alle dirette dipendenze del commissario ed e' diretto dal consigliere strategico, che ha il compito di fornire supporto al Commissario straordinario riguardo gli indirizzi strategici di azione, le valutazioni generali di impatto delle scelte, nonche' il coordinamento e la supervisione delle attivita', assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) coadiuvare il Commissario straordinario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, alla coesione e sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente; b) curare la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nel territorio, attraverso la definizione, in raccordo con la regione e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori dell'edilizia pubblica e a vocazione turistico, culturale, delle infrastrutture e della promozione dell'innovazione e della ricerca; c) curare la programmazione e la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e degli altri servizi essenziali e complementari connessi ai processi di pianificazione di emergenza; d) coadiuvare il Commissario straordinario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarita' ambientali, economiche e sociali, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata; e) assicurare il necessario supporto al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione (FSC); curare il monitoraggio degli interventi FSC ed il relativo coordinamento con le attivita' della regione. 3. L'Ufficio relazioni esterne opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed ha il compito di fornire supporto al Commissario straordinario riguardo la comunicazione interna ed esterna e i rapporti istituzionali, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) programmare iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti, nonche' alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nei processi di realizzazione degli interventi; b) realizzare i contenuti e curare il layout del sito istituzionale e dei canali social della Struttura commissariale; curare, su istruttoria degli uffici della Struttura commissariale o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali; c) curare, sulla base delle direttive impartite dal Commissario straordinario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attivita' istituzionale del Commissario straordinario e della Struttura commissariale, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle informazioni; d) coordinare, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del commissario e comunque afferenti ai processi di realizzazione degli interventi; e) curare la preparazione degli incontri istituzionali e delle missioni, il protocollo e la rappresentanza. In stretto raccordo con il Commissario straordinario, curare le relazioni di carattere politico, interne ed internazionali; 4. La segreteria tecnica opera alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario straordinario in tutte le sue attivita' e negli organismi a cui partecipa, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) assicurare il supporto al Commissario straordinario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione; b) assicurare il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione e tra le funzioni del Commissario straordinario e le attivita' della Direzione generale e dei servizi della Struttura commissariale, in attuazione delle direttive del Commissario straordinario; f) verificare la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attivita' degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attivita' istituzionali e dell'unitarieta' dell'azione della Struttura commissariale; g) acquisire le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della Struttura commissariale e sottoporle al Commissario straordinario; h) curare l'attivita' di monitoraggio degli interventi in materia di edilizia pubblica ed infrastrutture; i) curare l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario straordinario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attivita' e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio. |
| Art. 5
Direzione generale
1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attivita' di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonche' al funzionamento della Struttura commissariale. 2. A capo della Direzione generale, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' preposto il dirigente generale di cui all'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale di cui al successivo art. 6. 3. Per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, la Direzione generale e' articolata nei servizi di livello dirigenziale non generale di cui al successivo art. 6. 4. Il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' procedere alla delega delle funzioni in base al combinato disposto di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. Il direttore generale assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti. 6. Al direttore generale sono delegate funzioni e responsabilita' in materia di trattamento dei dati personali, di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 7. Al direttore generale, con apposito provvedimento del Commissario straordinario, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali degli uffici di livello dirigenziale non generale resisi vacanti. 8. Per le finalita' di cui al comma 1, la Direzione generale assicura direttamente il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) curare, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della Struttura commissariale; b) coadiuvare il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa; c) curare il riscontro preventivo di regolarita' amministrativo-contabile sugli atti di spesa; assicurare, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti. |
| Art. 6
Servizi di livello dirigenziale non generale
1. La Direzione generale di cui all' art. 5, e' articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale: il servizio amministrativo e il servizio tecnico. 2. A capo dei servizi di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, sono preposti i dirigenti di livello non generale di cui all'art. 9-ter, comma 5, del decreto-legge, nominati con provvedimento del Commissario straordinario anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive il Commissario straordinario con proprio provvedimento puo' designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di livello dirigenziale non generale di cui al comma 1. 4. Il servizio amministrativo opera alle dirette dipendenze del direttore generale, che coadiuva e assiste in tema di affari generali, personale, amministrazione, contabilita' e finanza, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) curare la gestione degli affari generali provvedendo alle attivita' istruttorie e al coordinamento dei procedimenti ammnistrativi, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge; b) curare lo svolgimento delle procedure di approvazione dei programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 9-ter, comma 2, del decreto-legge, secondo le previsioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; c) curare la procedura di adozione delle ordinanze del Commissario straordinario, la loro pubblicazione e la verifica della loro attuazione, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti, per gli aspetti di natura amministrativa, finanziaria e contabile; d) curare la gestione del personale che opera presso la Struttura commissariale, nonche' del contingente di esperti di cui all'art. 2, comma 6, della presente ordinanza; e) curare l'adozione degli atti e delle procedure per l'attivazione dell'istituto del comando del personale presso la Struttura commissariale, nonche' l'adozione degli atti e dei provvedimenti per il reperimento del supporto da contrattualizzare per tramite delle convenzioni di cui all'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge; f) curare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; g) coadiuvare la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario; h) rilasciare i pareri di regolarita' amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa; i) assicurare la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attivita' della medesima Struttura commissariale; j) curare la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della Struttura commissariale; k) curare la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza. 5. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' il rispetto dei termini procedimentali, il dirigente preposto al servizio amministrativo, che assume la veste di funzionario delegato, puo' essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della Struttura commissariale, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente e' altresi' autorizzato all'impiego delle risorse a valere sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. 6. Il servizio tecnico opera alle dirette dipendenze del direttore generale, che coadiuva e assiste per gli aspetti tecnici, assicurando il presidio e l'efficacia delle seguenti aree di responsabilita': a) curare tutte le attivita' e gli adempimenti di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei cosi' come individuati negli articoli 9-ter e 9-quinquies del decreto-legge; b) rilasciare i pareri di regolarita' tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa; c) coadiuvare l'Ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, nell'attivita' di redazione delle ordinanze di cui all'art. 9-ter, comma 1, del decreto-legge e degli altri provvedimenti commissariali; d) coadiuvare l'Ufficio del consigliere strategico, per le materie di competenza, nell'attivita' di programmazione e monitoraggio degli interventi, delle ordinanze e delle altre attivita' commissariali; e) curare il coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attivita' di affiancamento dei soggetti attuatori finalizzata al: controllo delle fasi procedimentali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto; f) curare le procedure di approvazione dei progetti degli interventi di cui agli articoli 9-ter e 9-quinquies del decreto-legge, provvedendo all'attivita' istruttoria, tecnica e di congruita' tecnico-amministrativa, e sovrintendere le procedure di acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge per la realizzazione opere, anche tramite l'indizione e la gestione di conferenze di servizi di cui alla legge n. 241 del 1990; g) provvedere alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti, rilasciando, altresi', il relativo parere di regolarita' tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto ai soggetti attuatori a fronte della realizzazione degli interventi; h) curare ogni altra attivita' di natura tecnica e tecnico-contabile di competenza del Commissario straordinario. 7. In applicazione delle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 del CCNL 17 maggio 2004 del comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unita' organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificita' funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unita' organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilita' dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unita' di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unita' organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, puo' attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unita' organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennita' di responsabilita'. 8. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attivita' da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unita' di personale alla Direzione generale ed ai servizi. 9. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
| Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nell'ambito delle risorse previste all'art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge per il funzionamento della Struttura commissariale, a valere sulla contabilita' speciale. 2. Con provvedimenti del Commissario straordinario si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della Struttura commissariale, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme. |
| Art. 8
Dichiarazione d'urgenza ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'organizzazione amministrativa della Struttura commissariale, la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione. 2. La presente ordinanza e' comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, e Dipartimento Casa Italia, alla Regione Campania, alla Citta' metropolitana di Napoli, ai Comuni di Bacoli (NA), Napoli (NA) e Pozzuoli (NA). 3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilita' dell'atto, la presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 7 ottobre 2024
Il Commissario straordinario: Soccodato |
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