Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2025 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
Considerata altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;
Ravvisata, inoltre, la necessita' e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo
435 del codice penale in materia di delitti con finalita' di
terrorismo e contro l'incolumita' pubblica

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da due a sei anni»;
b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.
132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di
noleggio di autoveicoli per finalita' di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonche' per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprieta' e ai contratti di subnoleggio»;
2) dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravita'».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
materia di documentazione antimafia

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85, comma 2:
1) all'alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese e contratti di rete»;
2) dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
«h-bis) per i contratti di rete, alle imprese aderenti al contratto, secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti, e, ove presente, all'organo comune»;
b) dopo l'articolo 94 e' inserito il seguente:
«Art. 94.1 (Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali). - 1. Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, puo' escludere uno o piu' divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.
2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 e' accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.
3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, puo' prescrivere all'interessato l'osservanza di una o piu' delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale

1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore puo' proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».
 
Art. 5
Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008,
n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della
criminalita' organizzata

1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, gia' dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di
speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di
giustizia

1. All'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura puo' essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attivita' di natura riservata, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e per la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identita' fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorita' e degli altri soggetti competenti.»;
b) al comma 11:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'autorizzazione alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 e' data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed e' diretta alle autorita' e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario.».
2. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per assicurare il conseguimento delle finalita' di cui all'alinea e per garantire la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di tutela».
 
Art. 7
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di
applicazione delle misure di prevenzione personali nonche' di
amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1,
comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
b) all'articolo 36:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l'amministratore giudiziario illustra altresi' in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonche' i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l'amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell'eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessita' o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all'amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque giorni, le risultanze dei primi accertamenti e le informazioni in merito alle ulteriori attivita' avviate e, successivamente, sono tenuti a comunicare gli esiti del procedimento.»;
2) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'amministratore giudiziario, proseguendo, se necessario, l'interlocuzione con i competenti uffici comunali sino al termine del procedimento di verifica di cui al comma 2-bis, assicura comunque il completamento delle verifiche tecnico-urbanistiche anche dopo l'avvenuto deposito della relazione, provvedendo a comunicare i relativi esiti»;
c) all'articolo 38, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia. Dall'attuazione del regolamento di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) all'articolo 40, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, e' accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non e' acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici»;
e) all'articolo 41:
1) dopo il comma 1-octies e' inserito il seguente:
«1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne da' comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione»;
f) all'articolo 44, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. L'Agenzia, dopo il decreto di confisca della Corte di appello, provvede alla comunicazione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, previo nulla osta del giudice delegato»;
g) all'articolo 45-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Dopo la definitivita' del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca ne' coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale. I relativi contratti sono risolti di diritto»;
h) all'articolo 48, dopo il comma 15-quater e' inserito il seguente:
«15-quater.1. Qualora nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi al giudice delegato competente, che avvia il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, del presente codice»;
i) all'articolo 51-bis:
1) al comma 1, le parole: «al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «a quello della loro esecuzione»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione»;
l) all'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le seguenti: «nel patrimonio aziendale».
2. Alla lettera c) del comma 53 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata».
 
Art. 8
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n.
123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, la parola: «destinate» e' sostituita dalla seguente: «destinato».
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di revoca della cittadinanza

1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
b) al secondo periodo, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
 
Art. 10
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il
contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a
domicilio altrui

1. Dopo l'articolo 634 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). - Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, e' punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.
Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'».
2. All'articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» e' inserita la seguente: «, 634-bis».
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). - 1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarieta' dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attivita' di cui all'articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarieta' dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attivita' svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale e' consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso e' avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 e' immediatamente notificata all'occupante».
 
Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di circostanze aggravanti comuni e di truffa

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) e' aggiunto il seguente:
«11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumita' pubblica e individuale, contro la liberta' personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, il numero 2-bis e' abrogato;
b) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.»;
c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dal terzo comma».
3. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale».
 
Art. 12

Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia
di danneggiamento in occasione di manifestazioni

1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48,
in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di
trasporto e alle loro pertinenze nonche' in materia di flagranza
differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di
sospensione condizionale della pena

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1»;
b) il comma 5 e' abrogato;
c) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
2. All'articolo 165 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948,
n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite».
 
Art. 15
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia
di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di
donne incinte e madri di prole di eta' inferiore a un anno o a tre
anni

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati;
b) all'articolo 147:
1) al primo comma:
1.1) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di eta' inferiore a un anno»;
1.2) dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) se una pena restrittiva della liberta' personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni»;
2) al terzo comma:
2.1) le parole: «Nel caso indicato nel numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis)»;
2.2) le parole: «ovvero affidato ad altri che alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore»;
3) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non puo' essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione puo' avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
2. Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
«Art. 276-bis. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento e' comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
3. All'articolo 285-bis, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «donna incinta o» sono soppresse, dopo le parole «madre di prole di eta'» sono inserite le seguenti: «superiore a un anno e» ed e' aggiunto infine il seguente periodo: «Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, la custodia puo' essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.».
4. All'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti: «1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale e' trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.
1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice puo' disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalita' di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.».
5. All'articolo 386 del codice di procedura penale, al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Se l'arrestato o fermato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero puo' disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.».
6. All'articolo 558 del codice di procedura penale, al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, se l'arrestato e' donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilita' di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui e' stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato e' madre di prole di eta' superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.» e al comma 4-ter, la parola «Nei» e' sostituita dalle seguenti: «Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei»;
7. All'articolo 678, comma 1-bis del codice di procedura penale, le parole «e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 del codice penale» sono soppresse.
8. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenta alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari e dell'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di eta' inferiore a tre anni.
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale
in materia di accattonaggio

1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
 
Art. 17
Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67,
in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni
capoluoghi di citta' metropolitana della Regione siciliana

1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascun ente»;
b) al comma 6, le parole: «e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 5.850.000 per l'anno 2025 e a euro 7.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
 
Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa

1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,» sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».
 
Art. 19
Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia
di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un
pubblico ufficiale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 336 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.»;
b) all'articolo 337 e' aggiunto, infine, il seguente comma: «Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'.»;
c) all'articolo 339 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di
lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio

1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonche' a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali».
 
Art. 21

Dotazione di videocamere al personale
delle Forze di polizia

1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonche' in ambito ferroviario e a bordo dei treni puo' essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attivita' operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della liberta' personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027, da destinare:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, alla Polizia di Stato;
b) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, all'Arma dei carabinieri;
c) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al Corpo della guardia di finanza;
d) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 
Art. 22
Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' dell'ufficiale o agente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale dell'ufficiale o agente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro 20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
 
Art. 23

Disposizioni in materia di tutela legale
per il personale delle Forze armate

1. A decorrere dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e' accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilita' penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni
mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche

1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro»;
b) al terzo comma, dopo le parole: «di cui al secondo comma» sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro».
 
Art. 25
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni
impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 192:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»;
2) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»;
b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 e' sostituito dal seguente:
===================================================================== | Art. | | | | 192. | Comma 6 | 3 | +========+====================================================+=====+ |   | Comma 6-bis, primo periodo | 5 | +--------+----------------------------------------------------+-----+ |   | Comma 6-bis, secondo periodo | 10 | +--------+----------------------------------------------------+-----+ |   | Comma 7 | 10 | +--------+----------------------------------------------------+-----+

 
Art. 26
Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del
codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti
penitenziari

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 415 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena e' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»;
b) dopo l'articolo 415 e' inserito il seguente:
«Art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario). - Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti».
 
Art. 27
Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle
strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione
delle procedure per la loro realizzazione

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti»;
2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata,» sono sostituite dalle seguenti: «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonche' l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati,».
 
Art. 28

Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione
di armi per gli agenti di pubblica sicurezza

1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
 
Art. 29
Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo
della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli
1099 e 1100 del codice della navigazione

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, si applicano anche quando le unita' del naviglio ivi indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1099 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;
b) all'articolo 1100, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformita' alle norme internazionali, dei relativi compiti».
 
Art. 30
Modifica all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la
tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni
internazionali

1. All'articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo le parole: «della forza o di altro mezzo di coazione fisica,» sono inserite le seguenti: «ovvero di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale,».
 
Art. 31

Disposizioni per il potenziamento dell'attivita'
di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-bis, primo comma, limitatamente alle ipotesi di direzione e organizzazione dell'associazione, nonche' secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.3, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, 416-bis, primo comma, e 435, primo e secondo comma, del codice penale.».
2. All'articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza.
1-ter. Le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti al DIS, all'AISE e all'AISI, a deporre in ogni stato e grado del procedimento con identita' di copertura»;
b) il comma 2 e' abrogato.
3. All'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «Fino al 30 giugno 2025, il» sono sostituite dalla seguente: «Il»;
b) al comma 2-quater, le parole: «nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla conclusione del colloquio»;
c) al comma 2-quinquies, le parole: «di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5 dell'articolo 4-bis del presente decreto».
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le finalita' della prevenzione di ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale, i servizi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono chiedere alle autorita' competenti di cui all'articolo 5 del presente decreto, secondo modalita' definite d'intesa, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie connesse al terrorismo»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e scambio informativo con i servizi di informazione per la sicurezza».
 
Art. 32
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei
servizi di telefonia mobile e relative sanzioni

1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da cinque a trenta giorni».
2. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «Se il cliente e' cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, e' acquisita copia del titolo di soggiorno di cui e' in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validita'»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perche' oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto e' commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacita' di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».
 
Art. 33
Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108,
in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. - 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalita'; possono fare richiesta di iscrizione all'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonche' i soggetti che per la loro specifica attivita' professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attivita' economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione e' sottoscritta con le modalita' previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 e' conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.
5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 e' comunicato tempestivamente alla societa' CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attivita' dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalita' di cui al predetto articolo 14.
7. I provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attivita' svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalita' di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.
8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilita' o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed e' tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:
a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonche' nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attivita' relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalita' previste dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attivita' economica svolta o da svolgere;
c) presentare il rendiconto dell'attivita' di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonche' all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla societa' CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attivita' economica della vittima del delitto di usura.
9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicita' della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilita' di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla societa' CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
12. In caso di situazioni di particolare gravita' e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.
13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 e' revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonche', con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto e' cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuita' nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 16.
14. Qualora la societa' CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalita' di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalita' per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonche' le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento e' altresi' determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».
 
Art. 34
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
concessione dei benefici ai detenuti e agli internati

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415-bis,»;
b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».
 
Art. 35
Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in
materia di attivita' lavorativa dei detenuti

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
 
Art. 36
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in materia di apprendistato professionalizzante

1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
 
Art. 37
Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del
lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarieta' orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarieta' sociale e di sussidiarieta' orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilita' di apprestare, in relazione ad attivita' aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici;
d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della liberta' personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
 
Art. 38

Clausola di invarianza finanziaria

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio