Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 febbraio 2025
Linee guida della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e criteri di interoperabilita' con le piattaforme regionali.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e in particolare l'art. 1, comma 172, che prevede la verifica del Ministero della salute sull'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle attivita' regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni titolato «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», in particolare l'art. 1, commi 34 e 34-bis;
Visti il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19, e il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza (Regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il sub-investimento 1.2.2.5 «Portale della trasparenza», ricompreso nella Componente 1 della Missione 6 del PNRR;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del P.n.r.r. e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e per la trasformazione digitale», quale modificato, quanto alla Tabella A, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 successive modificazioni ed integrazioni, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Visto il Piano nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021, approvato in data 21 febbraio 2019 in sede di intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. atti n. 28/CSR del 21 febbraio 2019);
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie» e in particolare l'art. 1, il quale prevede:
al comma 1 che «Al fine di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo "Potenziamento del Portale della Trasparenza" previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e' istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilita' con le piattaforme per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS e' autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma»;
al comma 3 che «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, sentita l'AGENAS, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali»;
Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 0008991-13/06/2024-DGSISS, indirizzata ad AGENAS, con la quale e' stata richiesta la predisposizione di una proposte di linee guida volte a definire i criteri di realizzazione e funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e la sua interoperabilita' con le rispettive piattaforme regionali, considerato che tale Piattaforma e' istituita presso AGENAS soggetto attuatore del citato sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Considerata la nota prot. 9241 del 5 agosto 2024 con la quale AGENAS ha trasmesso la proposta di linee guida volte a definire i criteri i criteri di realizzazione e funzionamento della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA) e la sua interoperabilita' con le rispettive piattaforme regionali.
Sentita l'AGENAS, che ha fornito parere favorevole agli allegati del presente decreto con nota prot. AGENAS n. 10077 del 9 settembre 2024;
Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, all'adozione di linee guida tecniche al fine di definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e i criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, reso nella seduta del 13 febbraio 2025 (Rep. atti n. 25/CSR);

Decreta:

Art. 1

Linee guida concernenti
la Piattaforma nazionale delle liste di attesa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono adottate le «Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilita' della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)» riportate nell'allegato A al presente decreto e il relativo disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto, che costituiscono parte integrante del medesimo.
2. Le Linee guida di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti tecnici indispensabili per la definizione dei criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, nonche' dei criteri di interoperabilita' tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali.
3. La Piattaforma nazionale delle liste di attesa non tratta dati personali.
4. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' titolare della Piattaforma indicata al comma 2, istituita presso la medesima Agenzia e di cui si avvale il Ministero della salute.
 
Art. 2

Modalita' e tempi di attuazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome predispongono un progetto operativo per la realizzazione dell'interoperabilita' tra le piattaforme regionali e la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, prevista dall'art. 1, comma 2, del presente decreto, concordando con Agenas i tempi di realizzazione.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati dall'Agenzia nazionale per i servizi regionali e possono prevedere una fase transitoria.
3. Le regioni e le province autonome, fino all'avvio della piattaforma di cui al comma 1, provvedono a conferire i dati sui tempi di attesa secondo le specifiche tecniche previste dal PNGLA e sue successive modificazioni e integrazioni.
4. Agenas pubblica le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1.4.1 «Flusso Giornaliero Webservice» dell'allegato A, «Linee guida di realizzazione, funzionamento e interoperabilita' della Piattaforma nazionale liste di attesa (PNLA)», per l'invio giornaliero del tracciato di trasmissione, entro il 15 marzo 2025.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2025

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 277

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Avvertenza:
La documentazione allegata al presente decreto e le eventuali variazioni sono consultabili sul portale internet del Ministero della salute (https://www.salute.gov.it/new/it/sezione/norme-e-atti/)