IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticita' relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria ed e' stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticita' relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria»; Vista la nota del Commissario delegato del 26 marzo 2025, con cui si rappresenta la condivisibile necessita' di implementare l'azione di controllo e prevenzione da infiltrazioni criminali estendendo agli interventi emergenziali di cui alla citata ordinanza n. 1133/2025 le funzioni della Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Sentito il Ministero dell'interno; Acquisita l'intesa della Regione Calabria;
Dispone:
Art. 1
Attuazione degli interventi
1. Alla struttura di missione di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e' attribuito anche lo svolgimento delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi oggetto lavori, servizi e forniture connessi agli interventi infrastrutturali di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dai suddetti interventi. 2. Al fine di assicurare la tutela della legalita' e il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'art. 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 2023, n. 36, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi di cui si riferiscono. 3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o ulteriori oneri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano |