Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 1 aprile 2025 |
Proroga del decreto 18 luglio 2024, recante l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformita'. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)»; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 «relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio», e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilita' e la conformita' nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici e segnatamente l'art. 8 in materia di misure in caso di accertata non conformita'; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea (C(2022) 8645 final) del 2 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato con il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022, recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321 e successive modificazioni ed integrazioni, avente a oggetto «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2017» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15962, recante «Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformita'" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli organismi di controllo devono applicare agli operatori ai sensi del regolamento (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013»; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 ed in particolare l'art. 7 che ha previsto l'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici; Visto il decreto n. 696735 del 20 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 9 marzo 2022, n. 23, con il quale e' stato approvato il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, che stabilisce gli obiettivi strategici del settore; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari»; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651 recante disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformita', ai sensi dell'art. 41, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2018/848 e dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023 la cui entrata in vigore era prevista il 1° gennaio 2025; Visto il decreto 31 dicembre 2024, n. 679237 con cui e' stato prorogato al 1° aprile 2025 il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651; Vista la nota prot. n. 0159376 del 27 marzo 2025, acquisita in pari data agli atti dell'amministrazione al prot. n. 0142479 con la quale il coordinatore tecnico della commissione politiche agricole chiede un'ulteriore proroga al 1° gennaio 2026 dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 luglio 2024 n. 323651 stante il persistere delle situazioni di criticita' legate, in particolare, al sistema sanzionatorio (riduzione dei pagamenti) applicato ai beneficiari della misura SRA29 «Agricoltura biologica» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027; Considerato che il sistema sanzionatorio (riduzione dei pagamenti) applicato ai beneficiari della misura SRA29 «Agricoltura biologica» del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 - PSP 2023/27 per mancate osservanze delle disposizioni ivi contenute e' stato commisurato all'elenco delle non conformita' di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 n. 15962, abrogato dal decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024; Tenuto conto degli esiti della riunione del 31 marzo 2025 tra il MASAF e le regioni, convocata per approfondire le problematiche evidenziate nella nota n. 0159376 del 27 marzo 2025 e valutare possibili soluzioni; Ravvisata la necessita' di assicurare alle regioni il tempo necessario a completare tutte le attivita', ivi comprese quelle tecnico-informatiche, necessarie ad adeguare il sistema sanzionatorio in ambito PSP 2023/27 con le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651; Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651 al fine garantire una compiuta e strutturata applicazione dello stesso decreto e al fine di assicurare una migliore efficacia del sistema di certificazione nel settore biologico; Considerato quanto previsto dal Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, che in linea con l'art. 7 comma 2, lettera g) della legge 9 marzo 2022, n. 23, prevede la redazione del «piano colturale» con gli elementi della conduzione biologica necessari al superamento della compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale; Tenuto conto delle istruzioni operative n. 142 di AGEA, prot. n. 0096497 del 20 dicembre 2024, con le quali, nell'ottica di una semplificazione amministrativa, dispongono che, a partire dalla campagna 2025, le aziende agricole indichino nel Piano di coltivazione grafico le superfici destinate all'agricoltura biologica, distinguendo tra quelle in conversione e quelle gia' certificate come biologiche, in coerenza con i dati presenti nel Sistema integrato biologico; Atteso che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 148/2023, le informazioni relative alle rese medie e alle previsioni delle produzioni annuali, contenute nei programmi annuali di produzione, devono essere riportate nella dichiarazione di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 e rese consultabili all'interno del Piano di coltivazione grafico contenuto nel fascicolo aziendale; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di abrogare il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321, al fine di garantire la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori biologici;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le motivazioni indicate in premessa il termine di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 luglio 2024, n. 323651 e' prorogato dal 1° aprile 2025 al 1° gennaio 2026. Sino a tale data rimangono in vigore i decreti ministeriali 20 dicembre 2013, n. 15962 e 26 settembre 2014, n. 18096. 2. Il decreto ministeriale 9 agosto 2012, n. 18321 e' abrogato dal 1° aprile 2025. 3. Con successivi atti verranno disciplinati gli adempimenti necessari a garantire la trasmissione delle informazioni utili per le attivita' di controllo. Il presente decreto e' immediatamente applicabile ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sul sito www.sinab.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2025
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo |
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