Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 31 marzo 2025, n. 47
Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 267 del codice di
procedura penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento). -
1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le
indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le
operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione e' data
con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e
l'intercettazione e' assolutamente indispensabile ai fini
della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che
rendono necessaria, in concreto, tale modalita' per lo
svolgimento delle indagini; nonche', se si procede per
delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o
degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali e'
consentita l'attivazione del microfono.
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si
applica l'articolo 203.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone
l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al
giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non
puo' essere proseguita e i risultati di essa non possono
essere utilizzati.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico
ministero puo' disporre, con decreto motivato,
l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di
captatore informatico su dispositivo elettronico portatile
soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici
ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la
pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni,
determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica,
oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le
ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il
provvedimento del giudice. Il decreto e' trasmesso al
giudice che decide sulla convalida nei termini, con le
modalita' e gli effetti indicati al comma 2.
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
l'intercettazione indica le modalita' e la durata delle
operazioni. Tale durata non puo' superare i quindici
giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice con decreto
motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora
permangano i presupposti indicati nel comma 1. Le
intercettazioni non possono avere una durata complessiva
superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta
indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore
sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e
concreti, che devono essere oggetto di espressa
motivazione.
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni
personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia
giudiziaria.
5. In apposito registro riservato gestito, anche con
modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la
sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono
annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le
intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e
il termine delle operazioni.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152 recante: «Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1991, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 12 luglio 1991,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. - 1. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto
motivato, quando l'intercettazione e' necessaria per lo
svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di
criminalita' organizzata o di minaccia col mezzo del
telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi.
Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica
l'articolo 203 del codice di procedura penale 38. Quando si
tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti
disposta in un procedimento relativo a un delitto di
criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e'
consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei
luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa.
2. Nei casi di cui al comma 1, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di
procedura penale, la durata delle operazioni non puo'
superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal
giudice con decreto motivato per periodi successivi di
venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel
comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede
direttamente il pubblico ministero; in tal caso si
osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del
codice di procedura penale.
3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico
ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono
farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si
applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.».