Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 25 marzo 2025, n. 46
Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi della memoria», nei campi medesimi.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2000, n. 211, e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis. - 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti, per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
3. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 20 luglio 2000, n. 211, recante:
«Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello
sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi nazisti»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio
2000.
- Si riporta il testo del comma 200, dell'art. 1, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440 recante: «Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997:
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi).
- 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014
parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente
destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici
che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'art.
2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso
dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.».