Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desametasone, «Desametasone Hameln». |
|
|
Estratto determina AAM/PPA n. 211/2025 del 28 marzo 2025
L'autorizzazione all'immissione in commercio e' modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): una variazione tipo II - C.I.z: implementazione di uno studio ERA (Environmental risk assessment). Relativamente al medicinale DESAMETASONE HAMELN (A.I.C. 048459) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: A.I.C.: 048459010 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml; A.I.C.: 048459022 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml; A.I.C.: 048459034 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml; A.I.C.: 048459046 - «4 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml. Sono di conseguenza autorizzate le modifiche al paragrafo n. 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e 5 del foglio illustrativo. Codice pratica: VC2/2022/193. Numero procedura: SK/H/0220/001/II/002. Titolare A.I.C.: Hameln Pharma GmBh, con sede legale e domicilio fiscale in Hameln, Inselstrasse 1 - 31787, Germania (DE).
Stampati
1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto. 2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
|
|