Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 marzo 2025
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a), del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto della nota pervenuta in data 25 ottobre 2024, da parte del nuovo Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti la segnalazione di nuove molecole tra cui: 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA), ora Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel mese di luglio 2024;
Considerato inoltre che le sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone, identificate per la prima volta in Europa, in particolare in Germania, nell'ambito di sequestri di polizia effettuati nel periodo dicembre 2023 - gennaio 2024, risultano gia' sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale, senza essere denominate specificamente;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze: 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 25 ottobre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 12 novembre 2024, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica indicazione delle sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della tabella I, a tutela della salute pubblica in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa e tenuto conto della necessita' di agevolare le connesse attivita' da parte delle Forze dell'ordine;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
3,4-EtPV (denominazione comune);
1-(biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-3-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan -1-one (denominazione chimica);
3,4-dimetilene-α-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinopentiofenone (altra denominazione);
cB-α-PVP (altra denominazione);
cB-alfa-PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene-α-PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-PVP (altra denominazione);
3,4-dimetilene-α-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
3,4-dimetilene-alfa-pirrolidinovalerofenone (altra denominazione);
3,4-ciclobutanopirovalerone (altra denominazione);
αMPip-isoesanofenone (denominazione comune);
4-metil-2-(4-metilpiperidin-1-il)-1-fenilpentan-1-one (denominazione chimica);
αMPip-isoesanofenone (altra denominazione);
alfa-MPip-isoesanofenone (altra denominazione);
α-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
alfa-(4-metilpiperidina)-isoesanofenone (altra denominazione);
α-MPipHiP (altra denominazione);
α-MPipiHP (altra denominazione);
alfa-MPipHiP (altra denominazione);
alfa-MPipiHP (altra denominazione);
alfa-MPip-iHP (altra denominazione).
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2025

Il Ministro: Schillaci