Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2025 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 aprile 2025, n. 45
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 6, il quale ha previsto che il Ministero dell'istruzione assuma la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di parita' scolastica, con particolare riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della parita' e allo svolgimento degli esami di idoneita' presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attivita' e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 degli
istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza

1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, al comma 2, lettera a), numero 2), e al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 26, e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Ulteriori misure per la riforma 1.1 degli istituti tecnici, Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonche', quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici, che non puo' essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024, e' definito con decreto del Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma e' introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualita' di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 gennaio 2013, n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»;
c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
2. Ai fini del riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, sono abrogate le disposizioni, anche di legge, individuate espressamente nel regolamento medesimo, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica.
 
Allegato A

(articolo 1)

«ALLEGATO 2-bis (articolo 26-bis)
Profilo educativo, culturale e professionale (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
1. Premessa
I percorsi di istruzione tecnica (di seguito denominata I.T.) sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il P.E.Cu.P. di cui al presente allegato integra il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005, che e' finalizzato:
a una crescita educativa, culturale e professionale;
allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio;
all'esercizio della responsabilita' personale e sociale.
I percorsi di I.T. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, consolidando i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzandoli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente allegato. I curricoli degli istituti tecnici sono connotati da flessibilita', innovazione, ricerca e sperimentazione didattica, al fine di adeguarsi costantemente alle esigenze in termini di competenze dei settori produttivi di riferimento, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I curricoli degli istituti tecnici perseguono la formazione di competenze orientate al Piano nazionale industria 4.0 e adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi in un'ottica di piena sostenibilita' ambientale.
I percorsi di istruzione tecnica si pongono in un'ottica di promozione dell'apprendimento permanente indirizzata anche alla popolazione adulta. 2. Identita' dell'istruzione tecnica e P.E.Cu.P.
I percorsi di I.T. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado che da' accesso all'universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed hanno un'identita' culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che:
si connota in funzione di una dimensione culturale ampia, scientifica, tecnologica e giuridico-economica, in linea con le tendenze connesse ai processi diffusi su scala internazionale, e ad un concetto di sviluppo economico centrato su strategie di innovazione sostenibile, con l'obiettivo di far conseguire agli studenti competenze tecnico-scientifiche specifiche e trasversali, in un'ottica di apertura al cambiamento, in connessione costante con i contesti aziendali, di mercato e professionali;
si caratterizza per una specifica attenzione alla dimensione internazionale nell'ottica di definire profili di uscita connotati da competenze professionali riconosciute a livello internazionale nonche' in linea con la raccomandazione della Commissione europea del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
fa riferimento al piu' ampio contesto formativo TVET (Technical, Vocational Education and Training) quale luogo di formazione finalizzato alla preparazione dei giovani cui sono offerte prospettive di qualificato inserimento nel mondo del lavoro o di prosecuzione degli studi, anche con carattere di specializzazione. I percorsi degli istituti tecnici sono orientati ad una prospettiva di progressivo approfondimento scientifico-tecnologico, con particolare riferimento alla filiera verticale che collega i profili dell'istruzione tecnica alle figure professionali del sistema degli ITS Academy, alle lauree professionalizzanti e alle lauree STEM (Science Technology Engineering Mathematics) in raccordo con il sistema economico-produttivo locale, nazionale e internazionale.
L'identita' dell'I.T. si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura sia per lo sviluppo della persona che per il progresso economico e sociale, e su una concezione culturale basata sulla coessenzialita' delle dimensioni teorica e tecnico-operativa. Gli istituti che offrono percorsi di I.T. sono "laboratori di costruzione del futuro", capaci di trasmettere ai giovani la curiosita', il fascino dell'immaginazione, il gusto della ricerca e del costruire insieme, la capacita' di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.
Il diplomato dell'I.T. possiede le competenze funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni e le capacita' di comprensione e applicazione delle innovazioni determinate dal continuo sviluppo della scienza, della tecnica, delle tecnologie. Ha acquisito gli strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro e di opportunita' formative; e' una persona orientata, nella logica del cambiamento, alla formazione continua, all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo. Grazie alla riflessione sul metodo scientifico e sui saperi tecnologici ha sviluppato l'attitudine al rigore, all'onesta' intellettuale, alla liberta' di pensiero, alla creativita', alla collaborazione, valori fondamentali per la costruzione di una societa' aperta e democratica. Consapevole dei propri mezzi, e' disponibile alla cooperazione e in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i problemi del contesto lavorativo di riferimento. Riconosce la dimensione orientativa del percorso di istruzione svolto e sa leggere in funzione auto orientativa richieste e prospettive del mercato del lavoro; conosce le opportunita' offerte dall'attuale sistema formativo ed e' in grado di valutare capacita', interessi e aspirazioni personali al fine di operare una scelta ragionata tra il perfezionamento della propria formazione nell'ambito del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore o nel sistema di formazione superiore e la ricerca di un qualificato inserimento nel mercato del lavoro.
Nei percorsi di I.T. l'attenzione alla dimensione lavorativa si traduce nel favorire nella studentessa e nello studente lo sviluppo di competenze correlate all'assunzione di responsabilita' personale, sia in riferimento ad uno scopo definito sia in contesti inediti e caratterizzati da mutamenti, che richiedono di trovare soluzioni creative ai problemi sempre nuovi, con approccio proattivo, anche finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze di autoimprenditorialita'.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti i percorsi dell'istruzione tecnica successivamente definiti ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 2.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
I percorsi di I.T. hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici, matematico-scientifici e storico-sociali, da esercitare con riferimento alle diverse specializzazioni.
A conclusione dei percorsi di I.T., le studentesse e gli studenti sono in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realta', dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, giuridici, economici, tecnologici;
riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare gli strumenti informatici per l'accesso consapevole e maturo alle reti di comunicazione e agli strumenti di condivisione "social" nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto, all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicita' dei saperi;
utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
utilizzare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita' di assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
operare in modo consapevole in contesti di lavoro di gruppo fornendo il proprio contributo attivo e personale;
essere consapevole del valore sociale della propria attivita', partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 2.2 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore
economico
Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore economico, sono in grado di:
analizzare la realta' elaborando generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
riconoscere la varieta' delle organizzazioni giuridiche ed economiche, delle formazioni sociali e delle istituzioni attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto;
riconoscere l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale;
interpretare, con l'ausilio degli strumenti per l'analisi dei dati, i fenomeni economici e sociali;
orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione;
utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;
saper individuare soluzioni ottimali per migliorare l'efficienza dei processi produttivi;
conoscere e utilizzare il sistema informativo dell'azienda individuandone eventuali spazi di miglioramento. 2.3 Risultati di apprendimento comuni ai percorsi del settore
tecnologico ambientale
Le studentesse e gli studenti, a conclusione dei percorsi del settore tecnologico ambientale, sono in grado di:
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
individuare le interdipendenze diacroniche tra scienza, economia e tecnologia nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di appropriate tecniche di indagine;
individuare ed utilizzare le tecnologie digitali e dell'automazione dell'indirizzo di riferimento per rendere piu' performanti i processi produttivi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro e alla tutela dell'ambiente e del territorio;
riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo del processo produttivo;
intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione e documentazione;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualita' nella propria attivita' lavorativa. 2.4 Strumenti organizzativi e metodologici
L'assetto didattico dei percorsi di I.T. e' incentrato sulla metodologia didattica per competenze, basato su una progettazione interdisciplinare che si avvale di attivita' laboratoriali e compiti di realta' preferibilmente svolti in ambiente lavorativo, sviluppati anche attraverso unita' di apprendimento multidisciplinari e specifici strumenti di osservazione e di valutazione.
In coerenza con il quadro europeo e con l'assetto normativo e ordinamentale, le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione tecnica, nell'esercizio della propria autonomia, progettano il curricolo di Istituto con riferimento ai risultati di apprendimento definiti dal presente PE.Cu.P. e a quelli caratterizzanti i profili di uscita degli specifici percorsi di studio.
Nella progettazione del curricolo d'istituto le istituzioni scolastiche tengono conto dei seguenti criteri generali:
la centralita' dell'apprendimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione didattica;
l'integrazione tra gli insegnamenti e le aree disciplinari attraverso l'adozione di modalita' didattiche che favoriscano l'apprendimento attivo e il potenziamento della laboratorialita';
la personalizzazione dei percorsi di apprendimento realizzata anche attraverso la differenziazione delle metodologie didattiche e la gestione flessibile delle compresenze nel contesto dell'autonomia didattica e organizzativa, per valorizzare le inclinazioni e i talenti individuali;
la condivisione con le studentesse e gli studenti dei metodi e delle modalita' di valutazione, con l'obiettivo di promuoverne la consapevolezza e la partecipazione;
la coerenza degli strumenti metodologici con le scelte didattiche e organizzative;
l'eventuale adozione di forme differenziate del tempo scuola funzionali a valorizzare la personalizzazione dei curricula e l'approccio integrato alle discipline.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota di autonomia e spazi di flessibilita' per strutturare un'offerta formativa rispondente alle esigenze di un contesto culturale, economico, tecnologico e produttivo in costante evoluzione, con particolare riferimento alla formazione di competenze adeguate alla digitalizzazione dei processi produttivi.
I curricoli dei percorsi di istruzione tecnica sono articolati in un'area di istruzione generale nazionale, che ricomprende gli insegnamenti comuni a tutti i percorsi del settore e funzionali a fornire alla studentessa e allo studente gli strumenti culturali di base, e in un'area di indirizzo flessibile, funzionale a sviluppare competenze culturali, scientifiche e tecnico-professionali previste dai profili in uscita, all'interno della quale le istituzioni scolastiche possono attivare un'area territoriale per adattare il curricolo alle esigenze del contesto e della filiera produttiva caratterizzante il territorio in cui sono inserite.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite del 25 per cento dell'orario complessivo, nel rispetto delle distinte quote orarie attribuite all'area generale nazionale e all'area di indirizzo flessibile, anche per introdurre insegnamenti scelti autonomamente. Al fine di preservare l'identita' dell'istruzione tecnica, le attivita' e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui al punto 1 e con quelli correlati agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle richieste delle studentesse e degli studenti e delle famiglie, progettano attivita' finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015.
Qualora i percorsi di I.T. siano erogati nell'ambito dei percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti, il Patto formativo individuale dovra' essere costruito considerando le competenze non formali e informali gia' in possesso delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo a quelle caratterizzanti l'indirizzo di studi.
I percorsi dell'I.T. sono caratterizzati da un costante e reciproco rapporto di collaborazione con il mondo del lavoro che si traduce in un'alleanza strategica, finalizzata a sviluppare nelle studentesse e negli studenti non solo competenze specifiche nel settore economico-produttivo di riferimento, ma anche la dimensione auto-orientativa rispetto alle richieste ed alle sempre mutevoli prospettive del mercato del lavoro, la capacita' di lavorare in gruppo e le competenze correlate all'assunzione di responsabilita' personale e all'imprenditorialita'.
Sin dal primo biennio, i percorsi di istruzione tecnica prevedono attivita' orientative secondo le Linee guida per l'orientamento adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328, nonche' occasioni di presa di contatto con il mondo del lavoro, anche grazie al contributo di esperti esterni.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. promuovono accordi di partenariato con enti e associazioni del mondo del lavoro e con il sistema delle Camere di Commercio per definire modalita' di coprogettazione dell'offerta formativa e di attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). I PCTO, cosi' come tutte le attivita' laboratoriali nella scuola, si svolgono nel puntale rispetto della normativa sulla sicurezza e sono un'occasione fondamentale offerta agli studenti per maturare una sensibilita' personale e per acquisire conoscenze e competenze specifiche sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell'ambito dell'istruzione degli adulti, in considerazione dei bisogni formativi differenziati che ne caratterizzano l'utenza, i percorsi di secondo livello di istruzione tecnica ricomprendono l'eventuale attivazione dei PCTO sin dal primo periodo didattico, su richiesta delle studentesse e degli studenti.
Gli istituti tecnici agevolano e promuovono la realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia attraverso accordi con le realta' produttive del territorio sia attuando forme differenziate del tempo scuola e modalita' condivise di valutazione delle competenze d'indirizzo.
Allo scopo di valorizzare il rapporto dell'istituzione scolastica con il proprio territorio gli istituti tecnici possono promuovere o aderire agli accordi denominati "Patti educativi 4.0".
Per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione, al fine di contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. si avvalgono del Content and Language Integrated Learning (CLIL), introducono una prospettiva interculturale e globale nella progettazione del curricolo di istituto e possono:
progettare e realizzare programmi di scambi internazionali, anche a distanza, stage, tirocini e PCTO all'estero;
favorire e sostenere la mobilita' studentesca e le esperienze di studio all'estero;
attivare iniziative e percorsi, anche extracurricolari, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche, destinate alle studentesse e agli studenti;
potenziare lo studio delle lingue straniere, anche in relazione alla dimensione del linguaggio specifico (microlingua) dell'indirizzo di studio.
Gli istituti tecnici sono dotati di un ufficio tecnico quale risorsa per lo sviluppo qualitativo dell'organizzazione della scuola, supporto per la gestione e realizzazione di progetti didattici, con il compito di individuare, incrementare e garantire il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell'esercizio della propria autonomia, di strutture quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico. Ai dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, possono essere affidate funzioni per il sostegno alla progettazione del curricolo per competenze, al rafforzamento dei rapporti con il territorio e dell'internazionalizzazione, alla pianificazione degli interventi per la prevenzione della dispersione, alla elaborazione dei criteri generali e delle modalita' per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze. Il comitato tecnico-scientifico, a cui partecipano rappresentanti dei contesti produttivi e del mondo del lavoro, delle professioni e dell'universita' e ricerca scientifica e tecnologica, ha funzioni consultive e di proposta in ordine alla programmazione e all'innovazione didattica, all'organizzazione delle aree di indirizzo flessibili, ivi compresa l'area territoriale, all'aggiornamento e formazione dei docenti anche in contesti aziendali e di impresa e, in generale, ad iniziative finalizzate ad accrescere le alleanze formative con il mondo del lavoro e delle imprese.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.T. partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 del sistema
di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria e' altresi' integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, cui si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorita' temporale.».
2. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalita' di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovra' seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonche' l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo e' considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina e' stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilita' di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non puo' essere anteriore alla data del 1° settembre.».
3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: «per difetto» sono sostituite dalle seguenti: «per eccesso se maggiori o uguali a 0,5».
4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.».
 
Allegato B

(articolo 1)

«ALLEGATO 2-ter (articolo 26-bis)

CURRICOLO DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA
1. Organizzazione dei percorsi
Il curricolo dei percorsi di istruzione tecnica e' riorganizzato ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale.
Il monte ore complessivo e' organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno secondo i seguenti criteri:
a) il primo biennio e' indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonche' all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Nel primo biennio, oltre alle attivita' orientative collegate al mondo del lavoro e delle professioni, e' possibile realizzare, a partire dalla seconda classe, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ferma restando la durata complessiva minima prevista dall'articolo 1, comma 784 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilita' e competenze professionalizzanti, in una logica di connessione ed integrazione tra saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici, anche attraverso la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, svolti mediante l'affidamento agli studenti di compiti di realta' preferibilmente in contesti produttivi;
c) un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilita' finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) garantire gli strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio, anche mediante tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all'orientamento, alle professioni e alla prosecuzione degli studi;
2) realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale;
3) consentire la possibilita' di svolgere le attivita' didattiche in tutte le forme di alleanza scuola-impresa previste dalla normativa vigente. A tal fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e universita' finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato. 2. Autonomia e flessibilita'
Gli istituti tecnici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono:
a) utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenuto conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per potenziare gli insegnamenti obbligatori di entrambe le aree e per attivare ulteriori insegnamenti. Nell'utilizzo della quota di autonomia, ciascuna disciplina non puo' essere decurtata in misura superiore al 25 per cento del suo complessivo monte ore nel quinquennio, secondo quanto previsto dai quadri orari dei singoli indirizzi o articolazioni;
b) utilizzare gli spazi di flessibilita', in coerenza con i risultati di apprendimento previsti dal Profilo educativo, culturale e professionale di cui all'Allegato 2-bis e con i profili dei diversi indirizzi e di studi articolazione per l'attivazione degli interventi previsti dal precedente paragrafo 1, lettera c) nel limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno. A. Area di istruzione generale nazionale comune al settore economico
e al settore tecnologico-ambientale
L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, e' finalizzata allo sviluppo di una cultura di base essenziale per la formazione della persona, che include la relazione tra l'area umanistica e l'area scientifica e tecnologica e si struttura secondo il monte ore della Tabella 1.

Parte di provvedimento in formato grafico
B. Area di indirizzo flessibile
L'Area di indirizzo flessibile e' finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi. Nell'Area e' ricompresa una quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti, per l'introduzione di nuove discipline e per l'eventuale attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di competenze coerenti con le esigenze del territorio e i fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. L'attivazione dell'Area territoriale e' integrata nell'offerta formativa nell'ambito del PTOF ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
L'Area di indirizzo flessibile si struttura secondo il monte ore della Tabella 2, per il settore economico, e della Tabella 3 per il settore tecnologico-ambientale.

Parte di provvedimento in formato grafico
(*) I percorsi del settore economico previgenti con un monte ore di compresenze complessivo nel secondo biennio e nel quinto anno maggiore di 231 ore, mantengono la quota oraria eccedente.

Parte di provvedimento in formato grafico
Disposizioni speciali
Percorso di specializzazione di Enotecnico: il percorso si sviluppa quale ulteriore annualita' successiva al conseguimento del diploma di istruzione tecnica del settore Agricoltura, afferente all'area della viticoltura ed enologia. In sede di definizione dei risultati di apprendimento e del quadro orario sono individuati i requisiti per l'attivazione dei percorsi, le modalita' di accesso per gli studenti, la valutazione periodica e finale e il rilascio del Diploma di specializzazione di Enotecnico referenziato al V° livello del Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ-EQF).
Percorsi della formazione marittima: al fine di garantire gli obblighi di conformita' alle Convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di formazione della gente di mare, la definizione dei quadri orari dei rispettivi percorsi puo' discostarsi dal quadro orario di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 del presente allegato, ferma restando l'invarianza di organico.».
 
Art. 3
Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito

1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della misura del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualita' necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale della citata misura, nonche' allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarita' fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla misura Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla misura Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonche' a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 4.1, Missione 1,
Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa
alla professione di guida turistica

1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche», Missione 1, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a regolamentare i principi fondamentali della professione di guida turistica e a standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, le parole: «e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 1.431.000 euro per l'anno 2025, di 862.720 euro per l'anno 2026 e di 1.005.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 1.261.000 euro per l'anno 2025, a 692.720 euro per l'anno 2026 e a 835.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
 
Art. 5

Misure in materia di parita' scolastica

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Non puo' essere autorizzata l'attivazione di piu' di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi gia' funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo e' subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' abrogato.
3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente puo' sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneita' per non piu' di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneita' si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame e' presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita', nonche' le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' abrogato;
b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:
«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
 
Art. 6

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
b) quanto a 200.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
c) quanto a 97.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole
dell'infanzia paritarie

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «2023/2024 e 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
 
Art. 8
Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze
stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio
giovanile

1. Per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile, le risorse pari a 1 milione di euro, per l'esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.
 
Art. 9
Misure urgenti in materia di procedure di reclutamento di funzionari
del Ministero dell'istruzione e del merito

1. All'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «concorso pubblico,» sono inserite le seguenti: «su base territoriale,»;
2) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
2. Ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento della procedura concorsuale con le modalita' di cui al comma 1, pari a 1.620.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
 
Art. 10
Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione
degli ITS Academy - Piano Mattei

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, n. 59» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017, n. 59, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Garnero Santanche', Ministro del
turismo

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio