Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 4 aprile 2025, n. 44
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Continuita' dell'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma e
obbligo di adeguamento dello statuto

1. L'Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, istituito in ente giuridico autonomo dal regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186, conservato negli scopi e nella personalita' giuridica dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, iscritto quale fondazione di diritto privato nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Parma, e' ordinato in conformita' alla presente legge.
2. La Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma, di seguito denominata «Fondazione», adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge secondo le modalita' previste dall'articolo 6 e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che vi provvede con decreto, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della cultura. Il medesimo procedimento di approvazione si osserva per le successive modifiche statutarie, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il Regio decreto 5 febbraio 1922, n. 186,
«Concernente la costituzione di una nuova Amministrazione
dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie generale- n. 52
del 3 marzo 1922.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 6 settembre 1946, recante «Equiparazione, a tutti gli
effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari
che hanno operato con le unita' regolari delle Forze armate
nella guerra di liberazione.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 210 del 17 settembre 1946.
 
Art. 2

Scopi, durata e assenza di fini di lucro della Fondazione

1. Scopi principali della Fondazione, perseguiti senza ingerenza nei servizi di culto, sono:
a) la conservazione della basilica di Santa Maria della Steccata in Parma, di seguito denominata «Basilica», quale luogo insigne di esercizio del culto cattolico;
b) la tutela, in ambito nazionale e internazionale, del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica, nell'unitario insieme delle sue componenti materiali e immateriali;
c) la valorizzazione degli altri elementi del suo patrimonio.
2. Scopo accessorio della Fondazione e' l'attuazione di iniziative di utilita' sociale, culturali e filantropiche.
3. La Fondazione ha durata illimitata, opera senza fini di lucro e non effettua distribuzioni o assegnazioni di utili o utilita', neppure in forma indiretta.
4. Il patrimonio della Fondazione e' destinato agli scopi di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 3

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e' il rappresentante legale della Fondazione e presiede il consiglio generale. E' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura, sentito il vescovo della diocesi di Parma, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni.
3. Il consiglio generale e' l'organo di indirizzo della Fondazione ed e' composto dal presidente e dagli ulteriori otto membri di cui ai commi 4 e 5.
4. Sono membri di diritto del consiglio generale, in ragione del loro ufficio e per la durata della relativa funzione:
a) il vescovo della diocesi di Parma;
b) il sindaco di Parma;
c) il presidente della provincia di Parma;
d) il rettore dell'universita' degli studi di Parma.
5. Quattro membri del consiglio generale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della cultura. Essi durano in carica cinque anni, salvo rinnovo; in caso di loro sostituzione nel corso del mandato, la nomina del sostituto e' disposta fino alla scadenza quinquennale dell'incarico del membro sostituito. I membri di cui al presente comma che, in assenza di cause di forza maggiore, non partecipano a tre riunioni consecutive del consiglio generale decadono di diritto dall'ufficio.
6. Il consiglio generale puo' attribuire ad uno dei membri di cui al comma 5 le funzioni di segretario generale, con compiti di coordinamento della gestione amministrativa della Fondazione.
7. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409-bis, secondo comma, del codice civile. Il collegio e' composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente del collegio e' designato dal Ministro dell'interno; gli altri due revisori sono designati, rispettivamente, dal vescovo della diocesi di Parma e dal sindaco di Parma. I revisori durano in carica quattro anni, salvo rinnovo. In caso di sostituzione di un componente nel corso del mandato, il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'intero collegio.
8. Non possono essere nominati alle cariche di cui ai commi 2, 5 e 7 coloro i quali si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Se la condizione si verifica dopo la nomina, comporta la decadenza dalla carica.
9. La partecipazione agli organi della Fondazione da' diritto soltanto agli eventuali emolumenti che il consiglio generale deliberi di riconoscere, con oneri a carico della Fondazione stessa, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli artt. 2382, 2403 e 2409-bis del
Codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza).
- Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.»
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso
previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.»
«Art. 2409-bis (Revisione legale dei conti). - La
revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da
un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione
legale iscritti nell'apposito registro.
Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla
redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la
revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio
sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito
da revisori legali iscritti nell'apposito registro.»
 
Art. 4

Continuita' dell'esercizio del culto cattolico

1. La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma.
2. La Basilica e i beni di proprieta' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformita' al diritto canonico.
3. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
 
Art. 5

Controllo sull'amministrazione della Fondazione

1. Il controllo sull'amministrazione della Fondazione e' svolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 del codice civile.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del Codice civile:
«Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni). - L'autorita' governativa 1 esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni
contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento
definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un
commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilita' devono essere
autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori».
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, le nomine, previste dall'articolo 3, del presidente della Fondazione, dei componenti del consiglio generale di designazione governativa e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono disposte con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo cessano di avere effetto le nomine a vita disposte ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946 e decade il collegio dei revisori in carica fino a tale data.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, primo periodo, il consiglio generale approva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva le modifiche statutarie di cui al comma 2, e' abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, si veda la nota
all'art. 1.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 aprile 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio