Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2025 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 25 marzo 2025
Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 56/2025).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante all'art. 31 disposizioni per il contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 agosto 2013, n. 110, recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante all'art. 1, comma 3, la disciplina della autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del codice delle assicurazioni private;
Considerata l'opportunita' di consentire agli assicurati un adempimento semplificato e celere dell'obbligo di cui all'art. 143 del codice delle assicurazioni private;
Tenuto conto del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale prot. n. 152981 del 19 giugno 2024;

Adotta
il seguente regolamento:

INDICE

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Certificato di assicurazione

Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)
Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)
Art. 8 (Informazioni facoltative)
Art. 9 (Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti)
Art. 10 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione su supporto cartaceo)

Capo III - Denuncia di sinistro

Art. 11 (Modulo di denuncia di sinistro)
Art. 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)
Art. 13 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)
Art. 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico)
Art. 15 (Altre informazioni)

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 (Abrogazioni)
Art. 17 (Pubblicazione)
Art. 18 (Entrata in vigore) Elenco degli Allegati
Allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro)
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Allegato 1

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

Parte di provvedimento in formato grafico
ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo puo' anche essere utilizzato per assolvere alle formalita' previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine e' sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sara' presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e cosi' via). Il modulo puo' essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo e' sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
di servirsi per rispondere alle domande:
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle cosi' segnate;
al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovra' compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sara' sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio «Altre informazioni».
7. Se l'altro conducente e' in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potra' essere utilizzato anche detto modulo, purche' conforme al presente.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»: l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell'interesse delle stesse;
c) «Codice dell'amministrazione digitale»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
e) «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
f) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
g) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal Codice dell'amministrazione digitale;
h) «firma elettronica», «firma elettronica avanzata»: firme definite dall'art. 3, punti 10, 11 del Regolamento eIDAS;
i) «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;
j) «prestatore di servizi fiduciari»: una persona fisica o giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato, ivi compreso il servizio di creazione, convalida e conservazione di firme elettroniche di cui all'art. 3, del Regolamento eIDAS, come richiamato dall'art. 1, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale;
k) «Regolamento eIDAS»: regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
l) «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
m) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
n) «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonche' gli Stati terzi;
o) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
a) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
p) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
q) «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
 
Art. 4

Documenti probatori
dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e' comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con se' il certificato di assicurazione e lo esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.
 
Art. 5

Contratti assunti in coassicurazione

1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziche' in proporzione della rispettiva quota ed e' stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione e' indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto e' concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.
 
Art. 6

Caratteristiche del certificato di assicurazione
per i veicoli a motore

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, numero di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'art. 2250 del codice civile;
b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione;
g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
h) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
3. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli di cui al comma 2 indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa provvisoria indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validita' del foglio di via.
5. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato membro ai fini di importazione o esportazione definitiva indica quale periodo di assicurazione un periodo massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 1, lettera fff), n. 4-bis del decreto.
6. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.
 
Art. 7

Caratteristiche del certificato di assicurazione
per i natanti

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonche' quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.
 
Art. 8

Informazioni facoltative

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalita' tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.
 
Art. 9

Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione
e documenti provvisoriamente equipollenti

1. A norma dell'art. 127, comma 3 del decreto, il certificato di assicurazione e' rilasciato al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, il suddetto documento e' fatto pervenire al contraente entro il medesimo termine secondo le modalita' di cui all'art. 75 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
2. Il rilascio del certificato di assicurazione avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta, di cui l'impresa conserva traccia, puo' essere in ogni momento modificata dal contraente.
3. Durante il periodo di cui al comma 1 e' considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione, la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione anche nel caso in cui sia trasmessa per via telematica. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione, la dichiarazione rilasciata dall'impresa, attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
4. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
5. Le imprese di assicurazione per le finalita' di cui al comma 3:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
6. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 sono conservati ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2.
 
Art. 10

Rilascio di duplicati del certificato di
assicurazione su supporto cartaceo

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel caso in cui si sia deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o distrutto.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorita' o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato e' oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e' apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».
 
Art. 11

Modulo di denuncia di sinistro

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e' redatto secondo il modello riportato nell'allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro).
2. Il modulo di denuncia puo' essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.
 
Art. 12
Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di
denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro puo' essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purche' conformi al modello di cui all'art. 11.
 
Art. 13

Consegna da parte dell'impresa di
assicurazione del modulo di denuncia di sinistro

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonche', su richiesta del contraente o dell'assicurato, in occasione di ogni denuncia di sinistro.
2. La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, di cui l'impresa conserva traccia, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
3. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.
 
Art. 14

Compilazione del modulo di denuncia
di sinistro su documento informatico

1. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 2 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico e' sottoscritto con modalita' di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice dell'amministrazione digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.
3. Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.
4. Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire al contraente e all'assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.
5. L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.
 
Art. 15

Altre informazioni

1. Al modulo di cui all'art. 11 e' aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 1 (Altre informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'art. 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 11 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.
 
Art. 16

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
 
Art. 17

Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.
 
Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese adempiono agli obblighi di cui all'art. 14 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Roma, 25 marzo 2025

p. il Direttorio integrato
Il governatore
della Banca d'Italia
Panetta