Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024
ORDINANZA 28 marzo 2025
Approvazione dei documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi «Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione del termovalorizzatore di Catania». Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario straordinario. (Ordinanza n. 1).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» in forza del quale, al fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, il Presidente della Regione Siciliana e' nominato Commissario straordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana pro-tempore e' nominato, ai sensi del succitato art. 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
Visto il comma 4 dell'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 cosi come modificato dall'art. 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 che dispone :«Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ((...)) nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
Visto il comma 5 dell'art. 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024 che dispone: «L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»
Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale e' stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attivita' del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» dell'importo di euro 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» dell'importo di euro 400.000.000,00;
Visto il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si e' individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;
Visto il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si e' individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;
Visto l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti - Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori - TMV) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;
Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Palermo e' stato attribuito il C.U.P.: G72F24000150001;
Preso atto che all'intervento Realizzazione termovalorizzatore di Catania e' stato attribuito il C.U.P.: G62F24000080001;
Viste le note 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali il Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana ha nominato il RUP dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Vista la convenzione tra il Commissario ed INVITALIA, sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati «mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attivita' di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62, commi 7 e 11, del codice dei contratti pubblici, nonche' all'art. 1, comma 1, lettera i), e art. 3, comma 1, lettera z), dell'Allegato I.1 del codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto n. 1 del 14 febbraio 2025 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con il quale e' stata approvata la Convenzione tra il commissario ed Invitalia;
Viste le note 17 febbraio 2025 n. 99 e 17 febbraio 2025 n. 100 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con la quale sono stati nominati i funzionari progettisti del documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 3 con il quale e' stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 4 con il quale e' stato approvato il quadro esigenziale dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Viste le note 21 febbraio 2025 n. 112 e 21 febbraio 2025 n. 113 del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana con le quali e' stato nominato il funzionario coordinatore dei flussi informativi dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana 4 marzo 2025 n. 5 con il quale e' stato approvato il documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo»;
Visto il decreto del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana del 4 marzo 2025 n. 6 con il quale e' stato approvato il documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»;
Visto l'art. 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023, codice dei contratti pubblici «Documento di indirizzo alla progettazione»;
Considerata la necessita' di affidare nel piu' breve tempo possibile i Servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione di fattibilita' tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per entrambi i termovalorizzatori, cio' previa redazione e approvazione dei quadri esigenziali, dei documenti di fattibilita' delle alternative progettuali, dei documenti di indirizzo alla progettazione e degli altri atti previsti;
Considerato di dovere procedere, a tal fine, con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ff pubblici, con l'obiettivo di rispettare il cronoprogramma dell'appalto e assicurare, in via d'urgenza, il completamento della rete impiantistica integrata cosi' come riportato nel citato decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
Visto il comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.»;
Considerato che si intendono realizzare due termovalorizzatori con caratteristiche impiantistiche e funzionali analoghe al fine di garantire la piena interoperabilita' degli impianti in caso di emergenze operative, nonche' di assicurare un'omogeneita' costruttiva e gestionale, con costi di trattamento e gestione comparabili, finalita' che potrebbero risultare compromesse in caso di affidamento della progettazione dei due impianti a due differenti soggetti;
Ritenuto pertanto di derogare al comma 1 dell'art. 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e non suddividere in lotti l'affidamento dei Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei due termovalorizzatori;
Visto l'art. 40, comma 1-bis dell'Allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: «Nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto; per i requisiti di capacita' tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.»;
Considerato che, nell'affidamento dei Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e' necessario garantire la massima partecipazione degli operatori economici e pertanto derogare al comma 1-bis dell'art. 40, dell'Allegato II.12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni non richiedendo requisiti economico-finanziari ma unicamente requisiti di capacita' tecnica e professionale che si ritengono comunque qualificanti;
Visti il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispongono:
«1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e' sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita' che rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente.
3. La stazione appaltante puo' sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo' essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.»;
Considerato di derogare al comma 1 e al comma 3 dell'art. 101 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni nelle parti in cui prevedono i termini minimi dicinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo, nell'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi sopracitati; cio' al fine del contenimento dei tempi;
Visto il comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all' interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace.»;
Considerato, sempre al fine del contenimento dei tempi, di derogare al comma 5 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni e di procedere a disporre l'aggiudicazione dei Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi sopracitati, a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sara' immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
Visti i commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispongono «8. l'esecuzione del contratto puo' essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione e' sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.9. L'esecuzione d'urgenza e' effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all' interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.»;
Considerato di derogare ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni e di procedere all'esecuzione anticipata del contratto dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi sopracitati anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario; cio' al fine del contenimento dei tempi;
Visto il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» allegato alla presente corredato dai seguenti elaborati:
1) determinazione dei corrispettivi servizi di ingegneria e architettura;
2) quadro economico di massima dell'intervento;
3) cronoprogramma di massima delle varie fasi dell'intervento;
4) capitolato informativo;
5) quadro esigenziale (QE);
6) documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP);
7) indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico finanziario di massima (PEF).
Visto il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» allegato alla presente corredato dai seguenti elaborati:
1) determinazione dei corrispettivi Servizi di ingegneria e architettura;
2) quadro economico di massima dell'intervento;
3) cronoprogramma di massima delle varie fasi dell'intervento;
4) capitolato informativo;
5) quadro esigenziale (QE);
6) documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP);
7) indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico finanziario di massima (PEF).
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo», redatto dal RUP e allegato alla presente;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania», redatto dal RUP e allegato alla presente;
Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;

Ordina:

Art. 1

Deroghe al codice dei contratti pubblici

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui al comma 4 dell'art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, cosi come modificato dall'art. 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate, relativamente agli interventi «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» C.U.P.: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» C.U.P.: G62F24000080001, disporre la deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «codice dei contratti pubblici»:
a) il comma 1 dell'art. 58 del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui obbliga alla suddivisione in lotti ed, al contrario, individuare un unico lotto per i Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei due interventi da affidare ad un unico operatore economico;
b) il comma 1-bis dell'art. 40, dell'Allegato II.12, del codice dei contratti pubblici, non richiedendo requisiti economico-finanziari nell'affidamento dei Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ma, unicamente, requisiti di capacita' tecnica e professionale;
c) il comma 1 ed il comma 3 dell'art. 101 del codice dei contratti pubblici, nelle parti in cui prevedono i termini minimi di cinque giorni per il soccorso istruttorio riducendoli fino a tre giorni, salvo i casi in cui, ad avviso della stazione appaltante, la documentazione da produrre richieda maggior tempo, nell'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
d) il comma 5 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e disporre l'aggiudicazione dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a seguito dell'avvio delle verifiche del possesso dei requisiti in capo al migliore offerente e in pendenza delle stesse; aggiudicazione che, pertanto, sara' immediatamente efficace e sottoposta a condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
e) i commi 8 e 9 dell'art. 17 del codice dei contratti pubblici e consentire l'esecuzione anticipata del contratto dei Servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione anche prima della sua stipula e anche in pendenza dello svolgimento delle verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario.
 
Art. 2
Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione
dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo».

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con le deroghe di cui all'art. 1 della presente ordinanza, approvare l'allegato Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 3 dell'allegato I7 del codice dei contratti relativo all'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo». C.U.P.:
G72F24000150001, corredato dai seguenti elaborati:
1) determinazione dei corrispettivi servizi di ingegneria e architettura;
2) quadro economico di massima dell'intervento;
3) cronoprogramma di massima delle varie fasi dell'intervento;
4) capitolato informativo;
5) quadro esigenziale (QE);
6) documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP);
7) indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico finanziario di massima PEF.
 
Art. 3
Approvazione del documento di indirizzo alla progettazione
dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania».

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con le deroghe di cui all'art. 1 della presente ordinanza, approvare l'allegato documento di indirizzo alla progettazione (dip) di cui all'art. 3 dell'allegato I7 del codice dei contratti relativo all'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania». C.U.P.:
G62F24000080001, corredato dai seguenti elaborati:
1) determinazione dei corrispettivi servizi di ingegneria e architettura;
2) quadro economico di massima dell'intervento;
3) cronoprogramma di massima delle varie fasi dell'intervento;
4) capitolato informativo;
5) quadro esigenziale (QE);
6) documento di fattibilita' delle alternative progettuali (DOCFAP);
7) indicazioni metodologiche per la redazione del piano economico finanziario di massima PEF.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
2. La presente ordinanza e' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana https://commissari.gov.it/rifiutisicilia
3. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale della Sicilia - Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».

Palermo, 29 marzo 2025

Il Commissario straordinario: Schifani