Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 dicembre 2024 |
Disposizioni in merito all'abilitazione alla professione di psicologo, in Italia, per i possessori del titolo di licenza in psicologia conseguito presso la Pontificia Facolta' Auxilium di Roma, la Pontificia Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia Universita' Gregoriana di Roma. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica»; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale nella tabella delle classi di laurea magistrale prevede la LM-51 classe delle lauree magistrali in psicologia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», il quale nella tabella delle classi di laurea prevede la L-24 classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche; Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare l'art. 7, comma 1, a tenore del quale «Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi»; Visto il decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, recante «Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo (Attuazione art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163)»; Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede; Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1929, n. 130, recante la «Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1994, recante «Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici»; Vista la convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto l'accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea; Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, e in particolare l'art. 30, a tenore del quale «All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33 della presente legge possono partecipare altresi' i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle universita' italiane»; Visti i decreti ministeriali MURST riferiti all'equipollenza dei titoli accademici in psicologia ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, di cui agli articoli 2 e 33 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, tramite i quali la Pontificia Facolta' Auxilium di Roma (decreto ministeriale del 2 gennaio 1990), la Pontificia Universita' Salesiana di Roma (decreto ministeriale 2 gennaio 1990) e la Pontificia Universita' Gregoriana di Roma (decreto ministeriale del 3 settembre 1990) hanno ottenuto il riconoscimento dei propri titoli ai fini dell'accesso all'esame di Stato per la professione di psicologo; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 4 dicembre 2024;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, e in linea con quanto disposto dal decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, coloro che hanno conseguito o che conseguono il titolo di licenza in psicologia presso la Pontificia Facolta' Auxilium di Roma, la Pontificia Universita' Salesiana di Roma e la Pontificia Universita' Gregoriana di Roma, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. |
| Art. 2
1. Per i possessori dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, il tirocinio pratico-valutativo e' svolto secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, ciascun possessore dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto richiede ad una universita' italiana il riconoscimento delle eventuali attivita' formative professionalizzanti svolte durante il corso di studi estero. Se il riconoscimento delle attivita' professionalizzanti di cui al presente comma non consente il conseguimento dei richiesti complessivi trenta CFU di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, corrispondenti a settecentocinquanta ore, ovvero se tale tirocinio non e' stato svolto, non e' certificato oppure non e' in linea con quanto disposto dal richiamato decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, il possessore del titolo, ai fini del completamento del monte ore necessario o per lo svolgimento dell'intero tirocinio pratico-valutativo nel rispetto di quanto disciplinato nell'art. 2, commi 3 e 4, chiede all'universita' ove ha inoltrato la domanda di riconoscimento l'ammissione al tirocinio per l'intera durata del medesimo o per le ore residue presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilita' al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il completamento del predetto tirocinio pratico-valutativo puo' essere svolto presso gli altri enti esterni convenzionati con le universita'. 3. Al fine di facilitare le procedure di riconoscimento del tirocinio pratico-valutativo, le istituzioni universitarie italiane possono sottoscrivere apposite convenzioni con le istituzioni estere indicate all'art. 1 del presente decreto. 4. Le universita' italiane hanno l'onere di verificare la veridicita' e la corrispondenza dei titoli di studio esteri presentati e delle relative certificazioni riferite agli eventuali tirocini svolti, in conformita' a quanto disposto all'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 3
1. Per i possessori dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto, la prova pratica valutativa e' organizzata secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567. 2. I possessori dei titoli di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a richiedere la partecipazione alla prova pratica valutativa presso la medesima universita' italiana, dove si e' inoltrata domanda di riconoscimento del tirocinio pratico-valutativo, come indicato all'art. 2 del presente decreto. 3. Al fine di facilitare la partecipazione alla prova pratica valutativa, che prevede una votazione massima di cento punti e il superamento con un punteggio di almeno sessanta punti, le istituzioni universitarie italiane possono sottoscrivere apposite convenzioni con le istituzioni estere indicate all'art. 1 del presente decreto. |
| Art. 4
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2024
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 278 |
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