Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2025 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2025, n. 43
Revisione delle disposizioni in materia di accise.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 12 e 16 recanti principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2024;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 18 dicembre 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilita' nel regime fiscale dell'accisa. In relazione al settore di attivita' in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di:
1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke;
2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 4, quinto periodo, le parole: «pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali» sono sostituite dalle seguenti: «pari al tasso di cui all'articolo 46 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale»;
c) all'articolo 5, comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;»;
d) all'articolo 6, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facolta' di esonero di cui al quinto e sesto periodo e' esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»;
e) dopo l'articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter
Soggetto obbligato accreditato

1. La qualifica di SOAC puo' essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validita' quadriennale ed e' articolata in tre livelli di affidabilita' denominati Base, Medio e Avanzato.
2. Il SOAC puo' avvalersi:
a) dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1;
b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

Art. 9-quater
Requisiti di ammissione

1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1:
a) che operano in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;
b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l'azione penale per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;
d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell'ultimo quinquennio;
e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o societa', in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6.
2. Nel caso di persone giuridiche e di societa', i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonche' a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.

Art. 9-quinquies
Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. L'istanza per l'attribuzione della qualifica di SOAC e' presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato. Per determinare l'affidabilita' del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili:
a) la professionalita', con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualita' delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonche' al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attivita' svolta nel medesimo settore dell'accisa;
b) l'organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attivita', alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonche' all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) la solvibilita' finanziaria, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attivita' commerciale;
d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidita' economica e solvibilita' tributaria;
e) la conformita' alle prescrizioni fiscali, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entita' o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
3. Ai fini della valutazione dell'affidabilita', l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria; a tal fine, puo' effettuare riscontri presso i luoghi dove e' svolta l'attivita' di impresa del soggetto istante.
4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilita', l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC e' riconosciuta solo se il punteggio attribuito e' almeno pari a sessanta.
5. L'istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza con l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilita' determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4.
6. Il SOAC comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.

Art. 9-sexies Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della
qualifica di soggetto obbligato accreditato

1. Nel periodo di validita' della qualifica, il SOAC puo' richiedere l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilita' attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attivita' per il quale il soggetto e' accreditato.
2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute:
a) 30 per cento, per il SOAC di livello base;
b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio;
c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.
4. Il SOAC-GE di livello avanzato puo' altresi' richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'articolo 26-ter, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.

Art. 9-septies Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato
accreditato

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, i profili di affidabilita' e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta.
2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9-quater, delle condizioni per l'accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilita' attribuito, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilita' rimodulando i benefici gia' riconosciuti.
3. Nel caso di persone giuridiche e di societa', la qualifica di cui all'articolo 9-ter, comma 1, e' revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilita' o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta e' adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilita' o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 9-octies Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato
accreditato

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificita' dei settori di attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonche' del livello di affidabilita' loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalita' esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresi' individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo:
a) alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;
b) alla periodicita' di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;
c) all'esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
d) alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;
e) al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;
f) alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;
g) alle modalita' di presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale;
h) all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.»;
f) all'articolo 21:
1) al comma 7, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
2) dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente:
«9-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;
b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.»;
3) al comma 9-ter, lettera a), le parole: «0,194 kg per kWh», sono sostituite dalle seguenti: «0,211 kg per kWh»;
4) dopo il comma 9-ter, sono inseriti i seguenti:
«9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
9-quinquies. Nel caso di produzione di sola energia elettrica, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contradditorio con il medesimo esercente.»;
g) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:

«Art. 26
Gas naturale

1. Il gas naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per usi domestici e usi non domestici, nonche' all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.
2. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.
3. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al comma 2, originate da biomassa, destinate agli usi propri del soggetto che le produce.
4. E' considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unita' immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresi' nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinato:
a) alla combustione nei locali:
1) degli uffici pubblici;
2) degli uffici, anche di societa' e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva nonche' degli studi professionali;
3) degli istituti di credito;
4) degli istituti di istruzione;
b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.
5. Sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonche', limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche.
6. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. In tale ipotesi il soggetto obbligato di cui al comma 7 applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.
7. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che:
a) fatturano il gas naturale ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura;
b) acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi.
8. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 26-ter, i soggetti che, per uso proprio:
a) acquistano gas naturale avvalendosi delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
b) acquistano il gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell'Unione europea o da Paesi terzi;
c) estraggono gas naturale nel territorio dello Stato.
9. I gestori delle reti di gasdotti nazionali, previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, possono essere riconosciuti soggetti obbligati limitatamente al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
10. Si considerano consumatori finali di gas naturale anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
11. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.»;
h) dopo l'articolo 26, sono inseriti i seguenti:

«Art. 26-bis
Rilascio dell'autorizzazione

1. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione denunciano preventivamente la propria attivita' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata, dalla medesima Agenzia, in misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonche' l'idoneita' della cauzione prestata, rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia medesima.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' negata o, se rilasciata, e' revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:
a) che non sono abilitati alla vendita del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
b) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento e al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione.
5. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita del gas naturale ai consumatori finali e quelli relativi ai soggetti ai quali l'autorizzazione e' stata revocata.
6. Al fine della gestione dell'accisa sul gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalita' per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.
7. I dati di cui al comma 5 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 6 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.

Art. 26-ter
Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.
5. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.
10. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
11. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.
12. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.
13. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11.
14. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

Art. 26-quater
Altre disposizioni

1. Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonche' i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attivita' di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:
a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
b) rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato;
c) comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Art. 26-quinquies
Disposizioni attuative

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater, anche per quanto concerne le modalita' di applicazione dell'accisa nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralita' di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale, la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse nonche' gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;
i) all'articolo 29:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i depositi di alcole completamente denaturato in quantita' superiore a 300 litri nonche', esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale nonche' di birra presentano un'unica comunicazione di attivita' allo Sportello unico per le attivita' produttive che la trasmette, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;
4) al comma 3, lettera b), le parole «a 20 litri» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 litri»;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo, le parole: «impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca,» sono sostituite dalle seguenti: «impianti e depositi obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale»;
5.2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Sono altresi' muniti di licenza fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2.»;
5.3) nel secondo periodo, le parole «gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e» sono soppresse;
l) dopo l'articolo 33-bis, e' inserito il seguente:

«Art. 33-ter
Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalita' semplificate di accertamento e di contabilizzazione.»;
m) gli articoli 52, 53 e 53-bis sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52
Oggetto dell'imposizione

1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

Art. 53
Soggetti obbligati

1. Sono obbligati al pagamento dell'accisa, secondo le modalita' previste dall'articolo 55, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali, comprese le societa' aventi sede legale nel territorio dello Stato che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono l'energia elettrica direttamente a consumatori finali; le predette societa' designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura.
2. Sono altresi' obbligati al pagamento dell'accisa:
a) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
b) i soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
c) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia.
3. Previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono riconosciuti soggetti obbligati i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:
a) utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili nello stesso sito superiori a 200.000 kWh.
4. Sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico.

Art. 53-bis
Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio

1. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza denunciano preventivamente la propria attivita' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dalla medesima Agenzia, nella misura pari al 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in suo possesso.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuati i controlli di competenza e verificata la completezza dei dati contenuti nella denuncia nonche' l'idoneita' della cauzione prestata, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, rilascia:
a) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che non esercitano officine elettriche, un'autorizzazione;
b) ai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui alla lettera a), soggetta al pagamento di un diritto annuale.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza di cui al comma 2, lettera b), e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
4. Non prestano la cauzione di cui al comma 1 i soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici.
5. L'autorizzazione o la licenza di cui al comma 2 e' negata o, se gia' concessa, e' revocata, previo contraddittorio, ai soggetti:
a) che non sono abilitati alla vendita di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei casi in cui tale abilitazione sia richiesta;
b) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per i quali e' prevista la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le modifiche societarie, ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
7. La competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si scambiano, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti ai quali l'autorizzazione e' stata revocata.
8. Al fine della gestione dell'accisa sull'energia elettrica, l'ARERA, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, definisce le tempistiche e le modalita' per la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei quantitativi aggregati mensili di energia elettrica attribuiti a ciascun venditore, determinati dal Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, sulla base dei dati di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione.
9. I dati di cui al comma 7 e quelli inerenti ai volumi aggregati di cui al comma 8 sono messi a disposizione, in modo sicuro e automatico, della Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.»;
n) all'articolo 54:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizione di officina elettrica»;
2) al comma 1, le parole: «L'officina e' costituita dal complesso» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica e' considerata officina elettrica l'insieme» e le parole: «una medesima ditta» sono sostituite dalle seguenti: «un medesimo soggetto»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Costituiscono officine elettriche distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.»;
4) al comma 3, le parole: «delle ditte» sono sostituite dalle seguenti: «elettriche dei soggetti»;
5) al comma 4, le parole: «come officine, agli effetti dell'imposizione, anche» sono sostituite dalle seguenti: «officine elettriche, altresi'» e le parole «ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)»;
6) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per la prova ed il collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.»;
o) gli articoli 55 e 56 sono sostituiti di seguenti:

«Art. 55
Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.
2. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3, relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.
3. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente.
4. Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, effettuano il versamento dell'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ceduta, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.
6. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.
7. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre.
8. La bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di energia elettrica venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.
9. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, il soggetto obbligato di cui all'articolo 53, comma 1, applica, su richiesta del consumatore finale, l'accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.
10. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l'elenco dei soggetti che utilizzano l'energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.
11. I soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 53-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in suo possesso, anche acquisiti ai sensi del comma 15, la cauzione prestata risulta non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64.
12. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione cosi' rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.
13. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, comma 1, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.
14. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare, nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 13.
15. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di energia elettrica fornita ai consumatori finali.

Art. 56
Particolari modalita' di pagamento dell'accisa

1. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a), esercenti officine elettriche non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia elettrica consumata, corrispondono l'accisa dovuta mediante un canone annuo di abbonamento.
2. Gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone annuo di abbonamento.
3. I canoni di abbonamento di cui ai commi 1 e 2 sono determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base alla potenza elettrica disponibile delle relative officine elettriche e delle modalita' previste per il loro funzionamento.
4. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
5. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 4, versano il canone annuo di abbonamento all'atto della stipula della convenzione e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno; i medesimi soggetti dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anticipatamente, le variazioni che comportano un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso a base nella determinazione del canone ai fini della sua revisione da parte dell'Agenzia. Non si da' luogo alla restituzione dell'accisa versata nel caso di cessazione dell'attivita' in corso d'anno.»;
p) dopo l'articolo 56 sono inseriti i seguenti:

«Art. 56-bis
Altre disposizioni

1. Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I soggetti di cui al comma 1:
a) presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura;
b) rendono disponibili agli organi di controllo, con le modalita' stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata o per conto dei quali e' trasportata;
c) rendono disponibili ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;
d) comunicano tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 53, comma 1, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.
3. Contestualmente all'avvio dell'attivita', il soggetto diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che produce energia elettrica con modalita' diverse da quelle previste dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d), ne da' comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicando i dati caratteristici dell'officina stessa nonche' gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta; e' escluso dal predetto obbligo il soggetto, diverso dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, che esercita un'officina elettrica, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica con le modalita' di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c).
4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un codice identificativo ai soggetti tenuti alle comunicazioni previste dal comma 3; i medesimi soggetti comunicano all'Agenzia, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi all'energia elettrica prodotta e ceduta alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.
5. I soggetti di cui al presente articolo dichiarano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita' entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Art. 56-ter
Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalita' e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonche' gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.»;
q) all'articolo 61, comma 2, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;
r) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:

«Art. 62 Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri
prodotti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l'aliquota stabilita nell'allegato I:
a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica gia' immessi in consumo, qualora:
1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione;
2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione;
b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell'applicazione dell'imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume.
3. L'imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresi' agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Sono esenti dall'imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.
5. L'imposta di consumo non si applica:
a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;
b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1.
6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.
7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, e' consentita, previa approvazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilita' in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.
8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
s) all'articolo 62-quater, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilita' di rinnovo.»;
t) all'articolo 62-quater.1, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
«13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 ha durata pari a quattro anni con possibilita' di rinnovo.»;
u) l'articolo 64 e' sostituito dal seguente:

«Art. 64
Prestazione della cauzione

1. Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine.
2. Se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza e' revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.
3. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione e' inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.»;
v) alla tabella A:
1) il punto 3 e' sostituito dal seguente: «3. Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche' per il dragaggio di vie navigabili e porti»;
2) il punto 9 e' sostituito dal seguente: «9. Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, ad uso pubblico, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo»;
3) la nota (2) e' sostituita dalla seguente: «(2) Per gli usi industriali dei GPL si rinvia a quanto disposto dall'articolo 26, comma 5, in relazione all'individuazione degli usi non domestici del gas naturale.».

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificati o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 400 del
1988 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Si riporta il testo degli articoli 12 e 16 della legge
9 agosto 2023, n. 111 recante: «Delega per la riforma
fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14
agosto 2023:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per la
revisione delle di sposizioni in materia di accisa e di
altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi). -
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 il Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi
specifici per la revisione delle disposizioni in materia di
accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui
consumi:
a) rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti
energetici e sull'energia elettrica in modo da tener conto
dell'impatto ambientale di ciascun prodotto e con
l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle
emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento
atmosferico, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici
ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
b) promuovere, nel rispetto delle disposizioni
dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di
accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano,
di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre
risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di
meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia
elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a
consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota
agevolata o dell'esenzione dall'accisa;
c) rimodulare la tassazione sui prodotti energetici
impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di
incentivare l'utilizzo di quelli piu' compatibili con
l'ambiente;
d) procedere al riordino e alla revisione delle
agevolazioni in materia di accisa sui prodotti energetici e
sull'energia elettrica nonche' alla progressiva
soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle
disposizioni dell'Unione europea inerenti alle esenzioni
obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle
agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente
dannosi, che risultano particolarmente impattanti per
l'ambiente;
e) semplificare gli adempimenti amministrativi
relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione
dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa
anche attraverso la progressiva informatizzazione del
sistema dei relativi contrassegni di Stato;
f) rivedere la disciplina dell'applicazione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi
di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la
lubrificazione meccanica, con particolare riguardo
all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella
base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del
mercato di riferimento e alla semplificazione delle
procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti
all'applicazione della medesima imposta di consumo.».
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1 non
si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per il
pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato
illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei
minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il divieto
di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel
territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide contenenti
nicotina, di cui all'art. 62-quater del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
Il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300», e' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n.
202.
Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
n. 281 del 1997 recante: «Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 1, 3, 5, 6, 21, 29,
54, 61, 62-quater, 62-quater.1 e della Tabella A, punti
1-9, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il
presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi.
2. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o
sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e
delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei
tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni
indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;
b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali
o periferici, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici,
sull'energia elettrica, sui tabacchi lavorati, sugli alcoli
e sulle bevande alcoliche, e alla gestione delle altre
imposte indirette di cui al Titolo III;
c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al
quale si applica il regime fiscale delle accise;
d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il
prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato
ovvero e' stato assolto;
e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono
fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti
prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei
diritti di accisa, alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione finanziaria;
f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e
responsabile della gestione del deposito fiscale;
f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede
nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento
della qualifica di soggetto accreditato sulla base della
verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, della sua affidabilita' nel regime fiscale
dell'accisa. In relazione al settore di attivita' in cui
opera il predetto soggetto accreditato assume la
denominazione di:
1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti
energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi
il carbone, la lignite e il coke;
2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande
alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e
dei relativi contrassegni;
3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi,
per il settore dei tabacchi;
4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato
gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e
dell'energia elettrica;
f-bis) prodotti non unionali: le merci definite
all'articolo 5, punto 24) del regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,
che istituisce il Codice doganale dell'Unione, d'ora in
avanti indicato come CDU;
g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile
alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed
alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al
momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di
una causa estintiva del debito d'imposta;
h) procedura doganale sospensiva o regime doganale
sospensivo: una delle procedure speciali previste dal
regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza
doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al
momento dell'entrata nel territorio doganale della
Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i
depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'art.
84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;
i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa:
l'immissione di prodotti in libera pratica a norma
dell'articolo 201 del CDU;
i-bis) ingresso irregolare: l'ingresso nel territorio
dell'Unione europea di prodotti che non sono vincolati al
regime di immissione in libera pratica ai sensi
dell'articolo 201 del CDU e per i quali e' sorta
un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 79, paragrafo
1, di tale regolamento o sarebbe sorta se i prodotti
fossero stati soggetti a dazi doganali;
l) destinatario registrato: la persona fisica o
giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale,
autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere,
nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti
sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti dal
territorio di un altro Stato membro o dal territorio dello
Stato;
m) speditore registrato: la persona fisica o
giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria
unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita'
economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in
conformita' dell'art. 201 del CDU;
m-bis) speditore certificato: la persona fisica o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a
spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica,
prodotti sottoposti ad accisa gia' immessi in consumo nel
territorio dello Stato al fine del loro trasporto verso il
territorio di un altro Stato membro;
m-ter) destinatario certificato: la persona fisica o
giuridica, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a
ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica,
prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel
territorio di un altro Stato membro e spediti nel
territorio dello Stato;
n) sistema informatizzato: il sistema di
informatizzazione di cui alla decisione (UE) 2020/263 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2020,
relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei
controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
n-bis) e-DAS: il documento amministrativo elettronico
semplificato di cui all'art. 35 della direttiva (UE)
2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019.
3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:
a) si intende per «territorio dello Stato»: il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione del
comune di Livigno;
b) si intende per territorio dell'Unione europea: il
territorio corrispondente al campo di applicazione del
Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti
esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):
1) per la Repubblica francese: i territori francesi
di cui all'articolo 349 e all'art. 355, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola
di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le
isole Canarie;
4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;
5) le isole Anglo-normanne;
c) le operazioni effettuate in provenienza o a
destinazione:
1) del Principato di Monaco sono considerate come
provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal),
sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla,
Repubblica federale di Germania;
3) dell'isola di Man sono considerate come
provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
4) della Repubblica di San Marino, sono considerate
come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica
italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate
presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle
disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di
amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva
con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive
modificazioni;
5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di
Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti
dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.».
«Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). -
1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere
accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei
prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla
tariffa doganale della Comunita' europea con riferimento ai
capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle
merci (NC).
2. (abrogato)
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente
alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi
lavorati, con le modalita' di cui all'art. 39-decies; per
gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento
in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non
puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della
loro constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal
1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa
deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto
di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di
pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo
precedente. In caso di ritardo si applica l'indennita' di
mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il
pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di
scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura
pari al tasso di cui all'art. 46 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il
pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla
normativa nazionale. Dopo la scadenza del suddetto termine,
non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di
altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le
modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per
un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto
per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i
prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci
importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i
prodotti nazionali e comunitari.
4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti
energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in
documentate e riscontrabili condizioni oggettive e
temporanee di difficolta' economica puo' presentare
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la scadenza
fissata per il pagamento delle accise, istanza di
rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni
in consumo effettuate nel mese precedente alla predetta
scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono essere
presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo
di altre due scadenze di pagamento successive a quella di
cui al periodo precedente; non sono ammesse ulteriori
istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento
dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia
adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro
il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento,
autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante
versamento in rate mensili in un numero modulato in
funzione del completo versamento del debito di imposta
entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui
prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del
medesimo anno. Sulle somme per le quali e' autorizzata la
rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita ai sensi dell'art. 1284 del codice civile,
maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di una
sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza
dalla rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale
pagamento degli importi residui, oltre agli interessi e
all'indennita' di mora di cui al comma 4, nonche' della
sanzione prevista per il ritardato pagamento delle accise.
La predetta decadenza non trova applicazione nel caso in
cui si verifichino errori di limitata entita' nel
versamento delle rate.
Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la
detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime
sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale.
Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti
tassati su base forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle
condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti
diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'art. 63. Per i tabacchi
lavorati, l'esercizio del deposito fiscale e' subordinato
all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A ciascun
deposito fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore alla media aritmetica degli importi
mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo
avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario
autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal
termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle
immissioni in consumo che hanno determinato la variazione
dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data
dell'adeguamento. Si applicano le disposizioni dell'art.
64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la
cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari
ammontare, fermo restando quanto previsto dall'art. 2,
comma 4, lettera a). Sono esonerate dall'obbligo di
prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere
nella contabilita' di cui alla lettera c), al momento della
presa in consegna di cui all'art. 6, comma 6, tutti i
prodotti ricevuti sottoposti ad accisa;
e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza
finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi
lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la
vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto
dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato
deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le
attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per
il funzionamento; sono a carico del depositario i
corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e di controllo
svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario
d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che
costituiscono reato, comporta la revoca della licenza
fiscale di esercizio.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.
Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di prodotti
sottoposti ad accisa). - 1. La circolazione di prodotti
sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e
nel territorio dell'Unione europea, compreso il caso in cui
tali prodotti transitino per un paese o un territorio
terzo, puo' avvenire:
a) per i prodotti provenienti da un deposito
fiscale verso:
1) un altro deposito fiscale;
2) un destinatario registrato;
3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il
territorio dell'Unione europea;
4) i soggetti di cui all'art. 17, comma 1;
5) l'ufficio doganale presso il quale i prodotti,
dopo essere stati svincolati per l'esportazione, sono
vincolati ad un regime di transito esterno;
b) per i prodotti spediti da uno speditore
registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi
destinazione di cui alla lettera a).
2. Ai fini del presente articolo, per luogo di
importazione si intende il luogo in cui si trovano i
prodotti quando sono immessi in libera pratica
conformemente all'articolo 201 del CDU.
3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito
fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1,
lettera b), all'atto della loro immissione in libera
pratica.
4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore
registrato e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei
predetti soggetti la garanzia puo' essere prestata dal
proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce
ovvero, in solido, da piu' soggetti tra quelli menzionati
nel presente periodo, fermo restando quanto previsto
dall'art. 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la
garanzia puo' essere prestata dal destinatario dei
prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente
o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere
prestata in conformita' alle disposizioni unionali e, per i
trasferimenti intraunionali, deve avere validita' in tutti
gli Stati membri dell'Unione europea. E' disposto lo
svincolo della cauzione quando e' data la prova della presa
in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero,
per i prodotti destinati ad essere esportati, dell'uscita
degli stessi dal territorio dell'Unione europea, con le
modalita' rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai
commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la
destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5),
provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore
registrato, lo svincolo della cauzione e' disposto quando
e' fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati
vincolati al regime di transito esterno con le modalita'
previste dal comma 7-bis, secondo periodo.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere ai
depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria
solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia
per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo
accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti
energetici effettuati per via marittima nonche' per i
trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti
di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a
regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quater.2, la facolta' di esonero di cui al quinto
periodo e' estesa anche alle cauzioni da prestare sui
prodotti in giacenza nei depositi. Non e' fornita garanzia
per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso
condutture fisse salvo che l'Amministrazione finanziaria la
richieda per casi particolari debitamente motivati. La
facolta' di esonero di cui al quinto e sesto periodo e'
esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa
acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli
istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti
richiedenti e sulla base della verifica della valutazione
storica, prospettica e comparativa del rischio di
insolvenza dei medesimi soggetti.
5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti
sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento
amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n.
684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal
sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti
circolano con la scorta di una copia stampata del documento
amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento
commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile
il codice unico di riferimento amministrativo. Tale
documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di
divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti
nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi
risultanti da quest'ultimo.
6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12,
la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono
presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza e'
attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario
nazionale all'Amministrazione finanziaria mediante il
sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. La
trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24
ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in
consegna dal destinatario.
6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei
prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al
medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli
stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l'iscrizione
nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi entro
il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e
quantita' dei prodotti scaricati.
7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude
nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio
dell'Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1,
lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude
nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di
transito esterno.
7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo,
l'Ufficio doganale di esportazione compila una nota di
esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il
territorio dell'Unione europea, sulla base delle
informazioni in suo possesso o di quelle ricevute
dall'ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso
dall'Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al
comma 7, secondo periodo, l'Ufficio doganale di
esportazione compila una nota di esportazione che attesta
che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito
esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di
quelle ricevute dall'ufficio doganale che ha vincolato i
prodotti al medesimo regime, se diverso dall'Ufficio
doganale di esportazione.
8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema
informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di
spedizione, le merci circolano con la scorta di un
documento di riserva contenente gli stessi elementi
previsti dal documento amministrativo elettronico e
conforme al regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati
sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato
non appena quest'ultimo sia nuovamente disponibile. Il
documento amministrativo elettronico sostituisce il
documento di riserva di cui al primo periodo, copia del
quale e' conservata dallo speditore e dal destinatario
nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria
contabilita'.
9. Qualora il sistema informatizzato risulti
indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei
prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale,
quest'ultimo presenta all'Ufficio competente
dell'Amministrazione finanziaria un documento di riserva
contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
al comma 6, attestante l'avvenuta conclusione della
circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia
nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario
trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il
documento di riserva di cui al primo periodo.
10. Il documento di riserva di cui al comma 9 e'
presentato dal destinatario nazionale all'Ufficio
competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel caso
in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
spedizione all'inizio della circolazione, non ha ancora
attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
documento relativo alla spedizione stessa; non appena
quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al
comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al
comma 9.
11. In assenza della nota di ricevimento non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci spedite dal
territorio nazionale puo' essere effettuata, in casi
eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria
competente in relazione al luogo di spedizione delle merci
sulla base dell'attestazione delle Autorita' competenti
dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute
nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della
circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
membro di spedizione, in casi eccezionali, l'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente attesta la
ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione
comprovante la ricezione stessa.
12. In assenza della nota di esportazione non causata
dall'indisponibilita' del sistema informatizzato, la
conclusione della circolazione di merci puo' essere
effettuata, in casi eccezionali, dall'Ufficio
dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
luogo di spedizione delle merci sulla base del visto
dell'Autorita' competente dello Stato membro in cui e'
situato l'ufficio doganale di uscita o sulla base delle
informazioni ricevute dall'Autorita' competente dello Stato
membro in cui e' situato l'ufficio doganale presso il quale
i prodotti sono stati svincolati per l'esportazione e
vincolati al regime di transito esterno.
13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le
disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti
sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su
richiesta di un operatore nell'esercizio della propria
attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale;
la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti
deve essere presentata prima della loro spedizione; per il
rimborso si osservano le disposizioni dell'articolo 14.
14. Con determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il
Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite,
per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime
sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello
Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento
amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la
corretta identificazione della tipologia di prodotto
trasferito anche al fine della esatta determinazione
dell'accisa gravante. Fino all'adozione della suddetta
determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di
cui al presente comma, le disposizioni di cui al
regolamento 22 marzo 1999, n. 67.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed
ai prodotti di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d) ed
e).
15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il
trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime
sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della
posizione e di misurazione delle quantita' scaricate. Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalita' di
applicazione della predetta disposizione.».
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si
intendono per prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518,
se destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da
2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non
di origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati
come combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad
imposizione secondo le aliquote di accisa stabilite
nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11
51 e 2710 11 59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11
45 e 2710 11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19
21 e 2710 19 25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a
2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710
19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
11 a 2711 19 00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli
indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale.
Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati,
come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento
ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i
medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione
al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante
per motori o il combustibile per riscaldamento,
equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli
indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per
motori o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale anche quando
non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per
il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo,
escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1,
da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato,
destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita,
come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono
sottoposti ad accisa, con l'applicazione dell'aliquota di
cui all'allegato I, al momento della fornitura da parte di
societa', aventi sede legale nel territorio nazionale,
registrate presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Le medesime societa' sono obbligate al pagamento
dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
autorizzare il produttore nazionale, l'importatore ovvero
l'acquirente di prodotti provenienti dagli altri Paesi
della Comunita' europea a sostituire la societa' registrata
nell'assolvimento degli obblighi fiscali. Si considera
fornitura anche l'estrazione o la produzione dei prodotti
di cui al comma 2, lettera h), da impiegare per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti
autorizzati a sostituirle ai sensi del medesimo comma,
hanno l'obbligo di prestare una cauzione sul pagamento
dell'accisa, determinata, dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un quarto
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura
di un quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai
dati comunicati al momento della registrazione ovvero ai
dati in possesso del medesimo Ufficio.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di
acconto, in rate trimestrali calcolate sulla base dei
quantitativi dei prodotti di cui al comma 2, lettera h),
forniti nell'anno precedente. Il versamento a saldo e'
effettuato entro la fine del primo trimestre dell'anno
successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla
presentazione di apposita dichiarazione annuale contenente
i dati dei quantitativi forniti nell'anno immediatamente
precedente e al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal
versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione
dell'attivita' del soggetto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono
effettuati entro i due mesi successivi alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora
utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di
energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia
prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa
sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per
motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle
aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le
stesse aliquote sono applicate:
a) ai prodotti energetici limitatamente ai
quantitativi impiegati nella produzione di energia
elettrica;
b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area
di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di
energia elettrica e vapore;
c) ai prodotti energetici impiegati in impianti
petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate
termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e
vapore tecnologico per usi interni.
9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica,
le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione
al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento.
9-bis.1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, i quantitativi di prodotti energetici
impiegati nella produzione di energia elettrica sono
determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240
kg/kWh;
b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali:
0,221 kg/kWh;
f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh..
9-ter. In caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di energia elettrica sono
determinati utilizzando i seguenti consumi specifici
convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,211 kg
per kWh;
b) gas naturale 0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh;
d) gasolio 0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali
0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh.
9-quater. Ai prodotti energetici, diversi da quelli per
i quali sono stabilite, nell'allegato I, specifiche
aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia
elettrica, sono applicate le medesime aliquote in base al
criterio di equivalenza in tale particolare impiego; a tal
fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali
previsti, per il prodotto equivalente, dal comma 9-bis.1,
in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal
comma 9-ter, in caso di generazione combinata di energia
elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati
nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si
applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite
nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali
impieghi.
9-quinquies. Nel caso di produzione di sola energia
elettrica, in alternativa ai consumi specifici
convenzionali di cui al comma 9-bis.1 possono essere
utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di
produzione, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli a seguito di apposita
sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate
svolte in contradditorio con il medesimo esercente.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri della
Comunita' europea, le disposizioni relative ai controlli e
alla circolazione intracomunitaria previste dal presente
titolo si applicano soltanto ai seguenti prodotti
energetici, anche quando destinati per gli impieghi di cui
al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710
19 69; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710
11 25 e 2710 19 29, limitatamente ai movimenti commerciali
dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione
dei prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711
29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di
origine sintetica, se destinati ad essere utilizzati come
combustibile per riscaldamento o come carburante per
motori;
g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10,3811
11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;131
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se
destinati ad essere utilizzati come combustibile per
riscaldamento o come carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere
esonerati, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri
interessati alla loro movimentazione, in tutto o in parte,
dagli obblighi relativi ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previsti dal presente titolo, sempre che
non siano tassati ai sensi del comma 2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei
prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre
sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche
della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme
restando le norme nazionali in materia di controllo e
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si
applicano ai prodotti energetici utilizzati per la
riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici
e mineralogici classificati nella nomenclatura generale
delle attivita' economiche nelle Comunita' europee sotto il
codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi» di cui al regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.».
«Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici assoggettati
ad accisa ed esercizi di vendita). - 1. Gli esercenti
impianti di trasformazione, di condizionamento e di
deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2.Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche i
depositi di alcole completamente denaturato in quantita'
superiore a 300 litri nonche', esclusivamente ai fini
dell'applicazione degli articoli 9-bis e 10, gli esercizi
di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa.
2-bis. Fuori dei casi di cui al comma 2, gli esercenti
la vendita di prodotti alcolici assoggettati al
contrassegno fiscale nonche' di birra presentano un'unica
comunicazione di attivita' allo Sportello unico per le
attivita' produttive che la trasmette, ai sensi del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 222, all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli
esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche,
confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5
litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per
altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare
non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno
fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande
diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto
spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, in quantita' non superiore a 50 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non
superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati
alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non
denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore
a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino
e dalla birra se non destinate, queste ultime, a
distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti,
addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in
recipienti contenenti quantita' non superiore a 10
centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore
all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti e depositi obbligati alla
denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza
fiscale, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono
obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro
di carico e scarico. Sono altresi' muniti di licenza
fiscale gli esercizi di vendita di prodotti alcolici
assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al
comma 2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del
predetto registro gli esercenti depositi di profumerie
alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di
esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite
eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato
condannato per fabbricazione clandestina o per evasione
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.».
«Art. 54 (Definizione di officina elettrica). - 1.Ai
fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica
e' considerata officina elettrica l'insieme degli apparati
di produzione, accumulazione, trasformazione e
distribuzione dell'energia elettrica esercitati da un
medesimo soggetto, anche quando gli apparati di
accumulazione, trasformazione e distribuzione sono
collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano
gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni
diversi.
2. Costituiscono officine elettriche distinte le
diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che
uno stesso soggetto esercita in luoghi distinti anche
quando le medesime stazioni sono in comunicazione fra loro
mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine elettriche dei soggetti acquirenti di
energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio,
sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli
apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di
distribuzione, a partire dalla presa dell'officina
venditrice.
4. Sono da considerare officine elettriche, altresi'
gli apparati di produzione e di accumulazione montati su
veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la
produzione di energia elettrica non soggetta ad accisa, ai
sensi dell'art. 52, comma 2, lettera b).
4-bis. Per la prova ed il collaudo delle
apparecchiature delle officine elettriche l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli puo' autorizzare, nel periodo tra la
realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione
ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa.».
«Art 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni
indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione
in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della
cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a
ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
cessione, da parte del venditore residente in altro Stato
membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non e' possibile accertare il
regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto
annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10
per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base
dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione
finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi
l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle
dogane con le modalita' previste per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si
applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti
nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, sesto
periodo, dell'art. 4, dell'art. 5, commi 3 e 4, dell'art.
6, commi 5 e 13, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art. 16,
dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1,
lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente
dall'azione penale per le violazioni che costituiscono
reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto
comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al
pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite
dall'art. 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di cui
all'art. 44. Se la quantita' sottratta al pagamento
dell'imposta e' inferiore a 200 chilogrammi, si applica la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano
le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le
fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del
presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della
licenza ai sensi del comma 3.
Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui
al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle
disposizioni del presente articolo e delle modalita' di
applicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258
euro a 1549 euro.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si
applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli
articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e
62-quinquies.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al
regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad
accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi
di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro
trasportati, che possono essere introdotti in territorio
nazionale senza la corresponsione dell'imposta.».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al
sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025
al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'art. 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni. Il produttore e'
tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un
campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. l soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente
articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli
condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione
e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano a
decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis,
ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'art. 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse
le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita
dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi
meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle
more dell'adozione della determinazione di cui al primo
periodo, agli esercizi di cui al presente comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis,
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione
senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a
quattro anni con possibilita' di rinnovo.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni ( (dell'art. 84 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111)), si applicano anche con riferimento ai
prodotti di cui al ( (comma 1-bis, secondo il criterio in
base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato
equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che
ai fini della determinazione delle soglie quantitative di
riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i
prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i
prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al
comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la
contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri
di prodotto.
7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al
pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'art. 40-ter, secondo il criterio in base al quale un
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2
millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che
contenga nicotina sia che non la contenga, e le
disposizioni di cui all'art. 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad
oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli
40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche
non direttamente vaporizzabili, destinati a essere
utilizzati come componenti della miscela liquida idonea
alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza
combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui
al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi
da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma
1-bis.
Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che
contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi
lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e
preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte
dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai
fini della determinazione dell'imposta di cui al presente
comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se
presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea.
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui
al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del
deposito in cui si intende fabbricare i prodotti di cui al
comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di
cui al comma 1 che intende realizzare, la quantita' di
prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'art. 6 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera
c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al
comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione europea,
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante
presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma
telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti
dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che
saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'art. 6 del codice di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio
1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende
ricevere i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e
il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Stati dell'Unione europea che saranno immessi in consumo
nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico
nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'art. 6
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto a
garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi
dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata sulla
base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile
che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al comma
1, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo,
tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e c-bis), il
mittente e' tenuto a fornire garanzia del pagamento
dell'imposta di consumo gravante sui prodotti spediti in
misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti.
Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'art. 21, commi 11 e 12, del decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo
i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse
le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita
dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'art. 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
13-bis. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di
vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
l'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma
1 ha durata pari a quattro anni con possibilita' di
rinnovo;
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti.
15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di
cui all'art. 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'art. 40-ter,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui
all'art. 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad
oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il
criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti
di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di
eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi
prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti
di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli
40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le
modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis).».

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni in materia di accisa

1. All'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce «Gas naturale» la parola «industriali» e' sostituita dalle seguenti: «non domestici» e la parola «civili» e' sostituita dalla seguente: «domestici».

Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'allegato I al citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 3

Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi

1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, nell'arco di cinque anni decorrenti dal 2025 e' disposto l'avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio e' applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell'accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
2. La determinazione delle variazioni delle aliquote di accisa di cui al comma 1 e la conseguente rideterminazione delle medesime aliquote di accisa sono effettuate con decreto adottato d'intesa dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. La misura della variazione annuale e' stabilita in relazione all'andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali delle benzine e del gasolio impiegato come carburante, rilevati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei due mesi solari precedenti l'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato, dal medesimo Ministero, nell'anno precedente all'adozione del decreto.
3. Le variazioni, in aumento, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilite con i decreti adottati ai sensi del comma 2 non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificata dal presente decreto.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui e' applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l'anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote stabilite ai sensi del decreto di cui al comma 2, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonche' di quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e, nel quinquennio di cui al comma 1 in via prioritaria, anche al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la quota delle maggiori entrate da destinare alle finalita' di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'allegato 1 al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
vedano le note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla tabella A, allegata al testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, si vedano le note all'art. 2.
- La direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre
2003 che ristruttura il quadro comunitario per la
tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella GUUE
del 26 giugno 2014, serie L.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicata nella GUUE
del 31 ottobre 2003, serie L.
Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE del 26 ottobre 2012, serie C.
Si riporta il testo dell'art. 24-ter del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito
comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare
successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per
effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del
termine di sessanta giorni dal ricevimento della
dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.».
Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante: «Attuazione
della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301
del 28 dicembre 2023:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033. 7
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.».
Si riporta il testo dell'art. 16-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 recante: «Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 16-bis (Fondo nazionale per il concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico
locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato,
agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo e'
alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla
previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata,
ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a
decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo
stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti
anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni
di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al
gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e
dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli
articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale;
c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto
nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 30, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
d) il comma 3 dell'art. 30 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio
2013, sono definiti i criteri e le modalita' con cui
ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le
risorse del Fondo di cui al comma 1. I criteri sono
definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra
ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla
normativa nazionale vigente in materia di servizi di
trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari
regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei
territori anche con differenziazione dei servizi, e sono
finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la
gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della
domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi
da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in
eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente
incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio
e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,
al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di
trasporto pubblico locale e ferrovie regionali, procedono,
in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
di cui al comma 3, all'adozione di un piano di
riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a
domanda debole e sostituiscono, entro centottanta giorni
dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere
diseconomiche, in relazione al mancato raggiungimento del
rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'art. 19,
comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto
dello stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al
presente comma, i contratti di servizio gia' stipulati da
aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole
regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le
risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento
delle verifiche effettuate sugli effetti. prodotti dal
piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle
risorse e' effettuato sulla base dei criteri e delle
modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano
di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle
regioni a statuto ordinario.
6. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e'
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a
statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto
di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni
successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui
al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle
regioni a statuto ordinario e' disposta con cadenza
mensile.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende di
trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi
ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
via telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i dati economici e trasportistici,
che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con
adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili,
utili a creare una banca di dati e un sistema informativo
per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati
devono essere certificati con le modalita' indicate con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi
pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non
possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e
ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le
modalita' indicate.
8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere
destinate a finalita' diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme
restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio
sui costi e sulle modalita' complessive di erogazione del
servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
cui al comma 7 del presente articolo, in conformita' alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo
di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio economico
della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa,
secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono
stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione del piano di
riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione
dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei direttori generali degli enti e
delle societa' regionali che gestiscono il trasporto
pubblico locale;
c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina
di commissari ad acta.».
 
Art. 4

Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) istituzione di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della popolazione in ragione del contesto extraurbano di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 8, lettera b);»;
c) dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.».

Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis)
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi
di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del
patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di
contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza,
l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita
capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse
pubblico primario della tutela della salute consistente nel
prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco
al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in
presenza di determinati requisiti di distanza, non
inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del
rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei
parametri di produttivita' minima rapportato alle
variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in
presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove
applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) in
relazione all'ottimizzazione e razionalizzazione della rete
di vendita;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si
riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio,
da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli
altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di
riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti di cui alla
lettera b);
e-bis) istituzione di rivendite speciali presso
impianti di distribuzione di carburanti in presenza dei
medesimi requisiti di distanza e di popolazione di cui alla
lettera b), salvo la non applicabilita' del requisito della
popolazione in ragione del contesto extraurbano di
riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo
articolo 28, comma 8, lettera b);
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in
relazione alla natura complementare e non sovrapponibile
degli stessi rispetto alle rivendite di generi di
monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione del criterio della distanza.
f-bis) rilascio dei patentini secondo modalita' e
criteri di semplificazione delle procedure amministrative
anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.
».
 
Art. 5
Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a
mezzo di patentino

1. All'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, le parole «sono valide per un biennio salvo rinnovo,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno una validita' di quattro anni rinnovabili»;
2. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino, di cui all'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.

Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,
recante: «Approvazione del regolamento di esecuzione della
L. 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del
22 dicembre 1958, come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Patentini). - I patentini sono rilasciati
dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di
massima della Direzione generale.
Le relative licenze hanno una validita' di quattro anni
rinnovabili ed abilitano alla vendita di tutti i generi di
monopolio o di parte di essi.
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni
di cui all'art. 6 della legge nonche' per quanto
applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da
parte dei rivenditori.
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di
monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al suo
esercizio. L'Ispettorato compartimentale puo' disporre una
diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa
comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi
di monopolio nella zona.
I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare
del patentino sono regolati dalle parti; in caso di
controversia ciascuna delle parti puo' adire apposita
Commissione costituita presso l'Ispettorato compartimentale
che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.
La Commissione di cui innanzi e' presieduta dal
funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale e si
compone di un rappresentante dei tabaccai e di un
rappresentante dei pubblici esercizi, designati dalle
rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior
numero di iscritti.
La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio
per le parti.
L'Ispettorato compartimentale puo' adottare a carico
della parte che non esegua la decisione i provvedimenti
disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.».
 
Art. 6

Disposizioni transitorie

1. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025, determinata ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo, relativa al medesimo semestre.
2. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione prevista dall'articolo 26, comma 13, del medesimo testo unico nella formulazione vigente alla predetta data, entro il termine e con le modalita' ivi previsti con riferimento all'anno 2025; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo termine. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 26-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dal presente decreto legislativo oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.
3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono energia elettrica a consumatori finali o la consumano per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025 determinata ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto e' riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il primo semestre dell'anno 2026, nella dichiarazione di cui all'articolo 55, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, relativa al medesimo semestre.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano la dichiarazione di cui all'articolo 53, comma 8, del medesimo testo unico, nella formulazione vigente alla predetta data, con le modalita' ivi previste, con riferimento all'anno 2025 ed entro il mese di marzo dell'anno 2026; il relativo conguaglio e' versato entro il medesimo mese di marzo dell'anno 2026. Le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per l'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.
5. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater, comma 5-bis, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.
6. Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater.1, comma 13, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni.

Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
«Art. 14 (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e'
rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si
applica anche alle richieste relative alle agevolazioni
accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita'
prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1,
lettera e), e dall'art. 10-ter, comma 1, lettera d), il
rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui
il relativo diritto puo' essere esercitato.
3. Per i prodotti per i quali e' prevista la
presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto
obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve
essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di
decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della
dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica
disciplina di settore, all'atto della dichiarazione
contenente gli elementi per la determinazione del debito o
del credito d'imposta.
4. Qualora, al termine di un procedimento
giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento
dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di
somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa
dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto
obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza che impone la
restituzione delle somme.
5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi
nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 del codice
civile, a decorrere dalla data di presentazione della
relativa richiesta di rimborso.
6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo
possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta
dell'operatore nell'esercizio dell'attivita' economica da
lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro
o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui
vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un
prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare
inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La
richiesta di rimborso e' presentata, a pena di decadenza,
entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le
predette operazioni.
7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante
accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento
dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla
disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di
dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per
importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni
previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e
al pagamento dell'imposta.
8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari
ad euro 30.».
Per il testo degli articoli 26, 26-ter, 53, 55 e 56 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda l'art.
1 del presente decreto.
 
Art. 7

Disposizioni di coordinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026:
a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, le parole: «sul gas metano», sono sostituite dalle seguenti: «sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici»;
b) al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, alla tabella A, Sezione I, punto 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nella colonna «CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI», le parole: «La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D. Lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, e' presentata» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione, che produce effetto ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 e deve essere trasmessa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e' presentata»
2) nella colonna «RIFERIMENTI NORMATIVI», le parole «artt. 29 e 63» sono sostituite dalle seguenti: «art. 29».

Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 recante: «Interventi
in materia di accise sui prodotti petroliferi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1°
ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas
naturale impiegato per combustione per usi non domestici,
prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.».
Si riporta la tabella A, sezione I, punto 29, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante:
«Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277
del 26 novembre 2016, come modificata dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9-quater, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e).
4. Le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, quanto alla possibilita' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita', fino alla data di cui al comma 3.
5. Dalla data di cui al comma 3, all'articolo 61 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facolta' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti di cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a). Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione e' prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.».
6. I provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilita', ai sensi degli articoli 5, comma 3, lettera a), 21, comma 7, 26, comma 11, e 53, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e aventi validita' alla data di cui al comma 3, decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 3; se i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotto dal presente decreto, i provvedimenti di cui al presente comma continuano a essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria, ai sensi del medesimo articolo 9-quinquies, comma 5.

Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto:
«Art 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni
indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione
in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della
cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a
ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
cessione, da parte del venditore residente in altro Stato
membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non e' possibile accertare il
regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto
annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10
per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base
dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione
finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi
l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle
dogane con le modalita' previste per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si
applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti
nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 4, sesto
periodo, dell'art. 4, dell'art. 5, commi 3 e 4, dell'art.
6, commi 5 e 13, dell'art. 14, dell'art. 15, dell'art. 16,
dell'art. 17, dell'art. 18 e dell'art. 19.
2-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha
facolta' di esonerare i soggetti affidabili e di notoria
solvibilita' esercenti fabbriche o depositi di prodotti di
cui al presente titolo dall'obbligo di prestare cauzione,
ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a). Tale esonero
puo' essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni
che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la
cauzione e' prestata entro quindici giorni dalla notifica
della revoca.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1,
lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente
dall'azione penale per le violazioni che costituiscono
reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto
comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al
pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite
dall'art. 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di cui
all'art. 44. Se la quantita' sottratta al pagamento
dell'imposta e' inferiore a 200 chilogrammi, si applica la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano
le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le
fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del
presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della
licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per
ogni altra violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la
sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si
applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli
articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e
62-quinquies.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al
regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad
accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi
di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro
trasportati, che possono essere introdotti in territorio
nazionale senza la corresponsione dell'imposta.».
Per il testo degli articoli 5, 9-ter, 9-quater,
9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 26 e 53 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda
l'articolo 1 del presente decreto.
Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, si vedano le note all'art. 1.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati:
a) l'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) l'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Note all'art. 9:
Si riporta l'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio
2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dal presente decreto a decorrere
dal 1° gennaio 2026:
«Art. 51 (Semplificazione dell'installazione di
piccoli impianti di distribuzione di gas naturale). - 1.
L'installazione di impianti fissi senza serbatoi d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica
lenta di gas naturale per autotrazione e' subordinata alla
presentazione di una dichiarazione d'inizio attivita',
disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in
coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente
articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili
del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di
prodotti, l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi
senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica
lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacita'
di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati,
ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno
da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. L'impianto, costituito dall'apparecchio, dalla
condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di
alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'impiego del gas naturale,
e di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, e successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all'installazione, allo smontaggio e
alla manutenzione dell'impianto le imprese aventi i
requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte
presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e
che esercitano le attivita' di:
a) impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal
presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di
autorizzazione in materia di prevenzione incendi. E' fatta
salva la possibilita' da parte dell'autorita' competente
per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche
a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione
della dichiarazione di conformita' dell'impianto, in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle
sanzioni, in relazione alla tipologia di attivita' in cui
viene accertata la violazione, previste dal decreto
adottato ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. (abrogato)
7. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "entro e non oltre
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2010".».
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre
2024.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), dall'articolo 1, comma 1, lettere g), i) e s), dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, valutati in 27.377.600 euro per l'anno 2026, 27.352.960 euro per l'anno 2027, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 27.377.600 euro per l'anno 2030, 27.352.960 euro per l'anno 2031, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 27.377.600 euro per l'anno 2034 e 27.387.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede, quanto a 27.377.600 euro per l'anno 2026, 24.152.960 euro per l'anno 2027, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 25.677.600 euro per l'anno 2030, 25.652.960 euro per l'anno 2031, 25.534.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 25.677.600 euro per l'anno 2034 e 25.687.456 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e quanto a 3.200.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), e dall'articolo 1, comma 1, lettera g).
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede allo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. In sede di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, e' valutata l'opportunita' di considerare eventuali perdite di gettito, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 6, e dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 111 del 2023.

Note all'art. 10:
Si riporta il testo degli articoli 13 e 23 della citata
legge 9 agosto 2023, n. 111:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per la piena
attuazione del federalismo fiscale regionale). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel
rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo
119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per
realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale
regionale:
a) rivedere le norme del decreto legislativo 6
maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle
procedure e delle modalita' applicative necessarie ad
assicurare la completa attuazione dei principi in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario,
con particolare riferimento:
1) alla revisione del meccanismo previsto
dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011
finalizzato a garantire al complesso delle regioni a
statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei
trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione
vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare
l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento
alternative;
2) all'attribuzione alle regioni a statuto
ordinario delle somme a titolo di compartecipazione
regionale all'IVA di cui all'art. 4 del decreto legislativo
n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che
assicurano l'attuazione del principio di territorialita'
delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione
fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9,
comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011;
3) alla garanzia di prevedere che, nelle more
della definizione dell'aliquota di compartecipazione
all'IVA di cui all'art. 15, commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'art. 4,
comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al
finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello
nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante la rideterminazione della compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56;
b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo:
1) la modificazione e, ove necessario,
l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni
tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero
in tributi regionali dotati di maggiore autonomia;
2) la semplificazione degli adempimenti e degli
altri procedimenti tributari in linea con i principi e i
criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20,
anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni
della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con
particolare riferimento all'estensione dell'accertamento
esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche
sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate
erariali.».
«Art. 23 (Clausola di salvaguardia). - 1. Le
disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. In sede di attuazione della delega di cui all'art.
1, il Governo, nell'esercizio delle funzioni di
coordinamento della finanza pubblica, nel caso di perdita
di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano promuove intese
nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza
costituzionale e dall'art. 17 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.».
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio