Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 19 dicembre 2024
Adempimenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dall'articolo 31-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di definizione dell'indirizzo strategico e della programmazione annuale del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Approvazione del Piano strategico annuale e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2025 e proiezioni fino al 2027. (Delibera n. 95/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 19 dicembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis , inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonche' di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;
Visto il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/179 della Commissione del 25 settembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 28 maggio 1973, n. 295 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3 che ha modificato l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente l'istituzione di un Fondo - presso il Mediocredito centrale, di seguito «Fondo 295» - per la concessione di contributi agli interessi sui finanziamenti»;
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227 recante «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale»;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese all'estero», che, all'art. 1, ha autorizzato la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per le imprese all'estero Simest S.p.a.» e che, all'art. 4, ha previsto, a carico del Fondo 295, anche la corresponsione dei contributi agli interessi previsti da tale legge;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in particolare, all'art. 25, ha affidato alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, tra le altre, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;
Visto il Capo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Finanziamento dei crediti all'esportazione», il quale ha abrogato e sostituito la disciplina di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 e, in particolare, l'art. 14 che prevede che il soggetto gestore del Fondo 295, corrisponda, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° marzo 2000, n. 113, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante «Regolamento recante modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 aprile 2000, n. 199, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, recante «Regolamento recante condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143» e, in particolare, gli articoli 6, 9 e 11, in base al cui combinato disposto e' previsto che il contributo agli interessi copra la differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento delle operazioni e gli interessi calcolati al tasso di interesse posto a carico del debitore estero, comunque in misura non inferiore al tasso minimo di interessi determinati nelle misure previste dalle decisioni e direttive comunitarie e dagli accordi internazionali;
Visto l'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce al Comitato agevolazioni, tra le altre, la competenza all'amministrazione del Fondo 295;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2019 di concerto con il Ministro dello sviluppo economico recante «Nuova metodologia di calcolo degli impegni e dei relativi accantonamenti del Fondo istituito dalla legge 28 maggio 1973, n. 295 per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio», adottato ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143»;
Visto il regolamento interno per il funzionamento del Comitato agevolazioni deliberato il 25 luglio 2019;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 2, il quale, al comma 1, prevede il trasferimento al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese e, al comma 11, prevede, con riferimento alla composizione del Comitato agevolazioni, l'attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della competenza (i) a nominare due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, (ii) a nominare i componenti del Comitato e (iii) a disciplinare - di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - le competenze e il funzionamento del Comitato stesso;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare l'art. 31-quater che ha modificato gli articoli 14, 15 e 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dall'art. 1, comma 248, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per l'anno 2024), il quale dispone al comma 1-bis che «Al fine di garantire una piu' efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operativita' del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, le stime degli accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'art. 17. Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilita' di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuita', l'operativita' e la sostenibilita' del Fondo medesimo. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo puo' conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacita' operativa.» e al comma 1-ter prevede che «Per le finalita' di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, e' autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, come modificato dall'art. 31-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale, al comma 1 dispone che «il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui al secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per l'anno successivo, previamente approvati dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», e, al comma 2, precisa che «il Piano strategico di cui al comma 1 e' redatto considerando le aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario e indica la misura massima del contributo agli interessi, tenuto conto delle risorse disponibili, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-bis»;
Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione dell'11 giugno 2021, ha esaminato ed approvato, su proposta della Simest S.p.a., la «Governance» del Fondo 295, relativa a tutte le operazioni di credito all'esportazione in relazione alle quali Simest S.p.a., con le risorse del Fondo 295, concede un intervento agevolativo volto a mitigare il rischio di tasso, attraverso la stabilizzazione del tasso d'interesse dei finanziamenti al tasso CIRR (Commercial interest reference rate), quale tasso agevolato definito in ambito OCSE;
Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione del 7 marzo 2024, ha esaminato ed approvato, su proposta della Simest S.p.a., la nuova «Metodologia di quantificazione e monitoraggio, in linea con le migliori pratiche di mercato, delle stime degli accantonamenti necessari per la copertura del rischio di tasso di interesse e di cambio per gli impegni in essere e da assumere» del Fondo 295 che prevede che il soggetto gestore provveda alla quantificazione degli accantonamenti sulla base delle uscite di cassa stimate in un orizzonte triennale con tassi non stressati, tenuto conto delle disponibilita' di cassa presenti e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, nonche' alla quantificazione dei rischi assunti in ottica di monitoraggio, stimando i fabbisogni, in linea con le migliori pratiche di mercato, per la copertura a vita intera dei rischi a fronte degli impegni in essere e quelli da assumere annualmente;
Considerato che il Comitato agevolazioni, nella riunione del 26 settembre 2024, ha esaminato e approvato, su proposta della Simest S.p.a., il Piano strategico annuale del Fondo 295 per il 2025, recante l'indicazione delle aree geografiche e i macro-settori di interesse prioritario, il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2025 e proiezioni fino al 2027 e la misura massima del contributo agli interessi con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei Fondi a tasso variabile;
Vista la nota MEF-GAB n. 56407 del 17 dicembre 2024 con la quale e' stata trasmessa la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente l'approvazione da parte di questo Comitato del Piano strategico annuale per l'anno 2025 del Fondo 295 e del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari e proiezioni per gli anni 2026 e 2027;
Vista la nota MEF-GAB n. 56861 del 18 dicembre 2024 con la quale e' stata richiesta la trattazione con urgenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vicepresidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro piu' anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'universita' e della ricerca Anna Maria Bernini;
Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Delibera:

1. Sono approvati il Piano strategico annuale e il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo 295 per l'anno 2025 e proiezioni per gli anni 2026 e 2027 che troveranno attuazione sulla base del quadro normativo in vigore e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo.
2. E' confermata la misura massima di 150 b.p.p.a. di contributo agli interessi erogabile a valere sul Fondo 295 con riferimento alle operazioni basate su raccolta dei fondi a tasso variabile, sulla base della metodologia di cui all'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e tenuto conto delle risorse disponibili.
3. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, per le suddette operazioni, un incremento del limite massimo di cui al comma 2 fino a 200 b.p.p.a in conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, in presenza di condizioni di mercato che rendano necessario tale innalzamento.

Il Presidente
Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Segretario
Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 353