Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2025 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 19 dicembre 2024
Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del terzo Piano annuale di ricostruzione del patrimonio pubblico, settore «Istruzione primaria e secondaria» - «Edifici scolastici» della Citta' dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli interventi. (Delibera n. 93/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 19 dicembre 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Citta' di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);
Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, e in particolare l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione dei contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) puo' destinare quota parte delle risorse, di cui all'art. 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni competenti per settore di intervento, predispongano un programma pluriennale degli interventi nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni; il programma e' reso operativo attraverso piani annuali predisposti nei limiti dei fondi disponibili, nell'osservanza dei criteri di priorita', delle altre indicazioni stabilite con apposita delibera del CIPE e approvati dalla medesima delibera; in casi motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di nuovi edifici;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualita', prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonche' ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della citata legge n. 3 del 2003;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamita'» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 54, comma 2-bis, con il quale e' stato previsto, al fine di accelerare il processo di ricostruzione pubblica per gli interventi gia' finanziati o in corso di programmazione, che le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali - di cui al citato art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 - possano delegare per l'attuazione delle opere e previo accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che esercitera' il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici gia' finanziati o in corso di programmazione, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'art. 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 n. 147 del 2013, relative al finanziamento degli interventi per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili pubblici, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse e' effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, previa istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori gia' avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorita' di gestione del POin attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Viste le delibere di questo Comitato 6 agosto 2015, n. 77, 10 agosto 2016, n. 48 come integrata e modificata dalla delibera CIPE 20 maggio 2019, n. 32;
Vista, in particolare, la delibera CIPE n. 48 del 2016, come integrata e modificata dalla delibera CIPE n. 32 del 2019, che definisce gli obiettivi, i criteri e le modalita' per la predisposizione dei programmi pluriennali di intervento di settore e dei relativi piani annuali di attuazione e, con riferimento al settore «Istruzione primaria e secondaria», individua nel Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'amministrazione competente per la programmazione del settore e negli uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i titolari delle risorse assegnate per l'esecuzione dei piani annuali e responsabili dell' attuazione dei piani e della gestione del circuito finanziario;
Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 110, che approva il primo Piano annuale 2018, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo al settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria», tipologia di intervento «Edifici scolastici», e dispone l'assegnazione di un importo complessivo pari a 30.405.366,67 euro per il finanziamento di n. 56 interventi;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 72, che approva il secondo Piano annuale 2020, predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativo al settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria», tipologia di intervento «Edifici scolastici», e dispone l'assegnazione di un importo complessivo pari a 22.855.647 euro per il finanziamento di 18 interventi;
Vista la delibera CIPESS 29 marzo 2023, n. 10, che approva l'addendum al secondo Piano annuale degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici, e dispone l'assegnazione di un importo complessivo pari a 49.447.645,98 euro per il finanziamento di 12 interventi;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 13549-A del 6 dicembre 2024, successivamente integrata con le note acquisite al prot. DIPE n. 13779-A del 12 dicembre 2024 e n. 14086-A del 17 dicembre 2024, con la quale e' trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, concernente l'approvazione del terzo Piano annuale del settore di ricostruzione del patrimonio pubblico «Istruzione primaria e secondaria» - «Edifici scolastici» della Citta' dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e l'assegnazione di risorse, pari a 33.317.618,20 euro, per il finanziamento degli interventi in esso ricompresi;
Visto il «Programma pluriennale 2024-2026 degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici della Citta' dell'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009», predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito;
Considerato che il terzo piano annuale, predisposto dal Ministero dell'istruzione e del merito in coerenza con il programma pluriennale 2024-2026, consta di quindici interventi di edilizia scolastica di valore complessivo pari a 33.317.618,20 euro;
Tenuto conto che la richiamata proposta e' corredata della documentazione relativa agli interventi oggetto del terzo piano annuale;
Considerato che la proposta prevede, tra l'altro, modifiche relative ad interventi ricompresi nei piani annuali approvati dalle delibere CIPE n. 48 del 2016, n. 110 del 2017, n. 72 del 2020, nonche' dalla delibera CIPESS n. 10 del 2023, come dettagliato all'interno del terzo Piano;
Considerato che la proposta prevede, altresi', il definanziamento, nell'ambito del settore di ricostruzione pubblica «Istruzione secondaria e primaria», dell'intervento denominato «Scuola dell'infanzia T. Campanella» ubicato in L'Aquila, con il Comune dell'Aquila quale stazione appaltante, finanziato con delibera CIPE n. 110 del 2017 per l'importo 200.000 euro a copertura delle spese di progettazione;
Considerato che il Ministero dell'istruzione e del merito ha definito, nell'ambito del documento «Modalita' di verifica della congruita' tecnico economica degli interventi», allegato al terzo piano annuale, i nuovi criteri per la verifica della congruita' tecnico economica degli interventi;
Considerato che il fabbisogno finanziario per gli interventi del terzo piano annuale trova copertura finanziaria a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 per l'annualita' 2022;
Preso atto, altresi', della relazione al CIPESS, predisposta dalla Struttura di missione, sullo stato di attuazione dei Piani annuali di ricostruzione pubblica degli edifici danneggiati dal sisma del 2009 in Abruzzo finanziati con delibere CIPE n. 77 del 2015, n. 48 del 2016, n. 110 del 2017, n. 72 del 2020 e CIPESS n. 10 del 2023;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Vista la nota DIPE prot. n. 14208 del 19 dicembre 2024 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;
Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;
Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:
1. Approvazione del terzo Piano annuale del settore di ricostruzione
del patrimonio pubblico, settore «Istruzione primaria e
secondaria» - «Edifici scolastici» della Citta' dell'Aquila e delle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanziamento degli
interventi.
1.1. Alla luce degli esiti dell'istruttoria richiamata in premessa effettuata dalla Struttura di missione, il CIPESS dispone:
a) l'approvazione del terzo Piano annuale del settore «Istruzione primaria e secondaria - Edifici scolastici» della Citta' dell'Aquila e dei territori colpiti dal sisma 2009, riferito all'annualita' 2024, di valore complessivo pari a 33.317.618,20 euro, comprensivo, tra l'altro, di modifiche in ordine ad alcuni interventi ricadenti nei piani di cui alle delibere CIPE n. 48 del 2016, n. 110 del 2017, n. 72 del 2020 e n. 10 del 2023. Il terzo piano annuale e' allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante (allegato 1);
b) l'assegnazione dell'importo complessivo di 33.317.618,20 euro a copertura del terzo piano annuale, cosi' ripartito per ambiti territoriali:
24.478,657,44 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Citta' dell'Aquila (USRA);
8.838.960,76 euro in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC);
c) il definanziamento, nell'ambito del settore di ricostruzione pubblica «Istruzione primaria e secondaria», dell'intervento denominato «Scuola dell'infanzia T. Campanella», ubicato in L'Aquila, finanziato con delibera del CIPE n. 110 del 2017 per un importo complessivo di 200.000 euro per le spese di progettazione; l'importo definanziato sara' riprogrammato con successive deliberazioni.
1.2. L'assegnazione dell'importo complessivo pari a 33.317.618,20 euro e' posta a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 per l'annualita' 2022.
1.3. Il terzo piano annuale sara' pubblicato sul sito web della Struttura di missione Sisma Abruzzo 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'istruzione e del merito ne dara' evidenza sul proprio sito istituzionale. 2. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi
2.1. I soggetti titolari degli interventi finanziati ai sensi della presente delibera effettuano il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.
2.2. La Struttura di missione presenta al CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione e desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011. 3. Trasferimento delle risorse
3.1. In linea con quanto previsto dalla delibera CIPE n. 48 del 2016, come successivamente modificata, gli Uffici speciali per la ricostruzione di L'Aquila e dei comuni del cratere, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, sono i soggetti titolari delle risorse finanziarie assegnate.
3.2. Il trasferimento delle risorse e' effettuato secondo le modalita' previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017 a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e delle specifiche richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.
3.3. Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio. 4. Altre disposizioni
4.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 48 del 2016 e successive modificazioni.

Il Presidente
Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini Il Segretario
Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 365
 
Allegato 1 Piano annuale 2024 degli interventi di ricostruzione degli «Edifici
scolastici» della Citta' di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma
del 6 aprile 2009

Novembre 2024

INDICE

Parte I - Piano annuale degli interventi
1.1 Interventi selezionati
1.2 Esito applicazione dei criteri di selezione
1.3 Fabbisogno finanziario
Parte II - Tempistiche
Parte III - Spese ammissibili aggiuntive
Parte IV - Monitoraggio e rendicontazione
Parte V - Modifiche ai precedenti piani
Allegato A: Tabella interventi Piano annuale 2024;
Allegato B: Modalita' di verifica della congruita' tecnico economica degli interventi

Parte I
PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI
1.1 Interventi selezionati
Gli interventi previsti nel piano annuale di cui all'allegato A sono stati individuati all'esito dell'attivita' di ricognizione e di istruttoria effettuata, ciascuno per la propria competenza, dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalla Struttura di missione in collaborazione con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e con l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC).
Resta fermo sin da ora che il finanziamento degli interventi del pianoe' condizionato all'approvazione delle varianti ai vigenti Piani regolatori generali, ove necessarie ai fini della coerenza e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti.
Le tipologie di intervento ammissibili sono di seguito indicate. Tipologie d'intervento ammissibili
1. Sostituzione edilizia in sito. Sono ammessi a finanziamento gli interventi di nuova costruzione, in seguito alla demolizione dell'edificio esistente, ove economicamente conveniente;
2. Sostituzione edilizia con delocalizzazione: Qualora l'ente richiedente sia interessato alla contestuale delocalizzazione dell'immobile, sara' tenuto a motivare tale scelta;
3. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed impiantistico. Per tutti gli edifici oggetto di finanziamento deve essere conseguito l'adeguamento sismico, laddove possibile, trattandosi di edifici di tipo rilevante ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003;
4. Miglioramento sismico per edifici ad uso scolastico di classe III sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed efficientamento energetico ed impiantistico. Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di miglioramento sismico, gli stessi devono consentire il raggiungimento di un indicatore di rischio sismico almeno pari a 0.60;
5. Miglioramento sismico per edifici ad uso scolastico di classe III sottoposti alle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nel caso in cui vengano eseguiti interventi di miglioramento sismico, gli stessi devono consentire il raggiungimento di un indicatore di rischio sismico almeno pari a 0.60; Altre tipologie di intervento ammissibili.
1. Completamento dell'intervento principale. Consiste nell'assegnazione di nuove risorse per permettere l'ultimazione dell'intervento programmato/finanziato con i precedenti piani e per i quali le risorse attuali non sono sufficienti. Le ulteriori risorse sono riconosciute nel limite massimo dell'importo previsto al mq per le categorie di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5);
2. Opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito nell'ambito dell'intervento principale finanziato con le precedenti delibere.
I criteri di ammissibilita' delle spese aggiuntive sono indicati nella Parte III del presente Piano annuale 2024.
Sulla base dei criteri descritti nell'allegato B al Piano annuale 2024 sono stati individuati quindici interventi per un fabbisogno pari a euro 33.317.618,20 rispetto all' importo complessivo pari a euro 126.426.228,77 della programmazione pluriennale 2024-2026.
Il risultato atteso dai quindici interventi e' la chiusura dei cantieri e la restituzione alla popolazione studentesca, al corpo docente e non docente ed alle comunita' di riferimento, con i tempi e le modalita' attuative previste nelle singole schede tecniche allegate ai piani annuali, di nuovi edifici adeguati ed energeticamente efficienti, in grado di riattivare i servizi scolastici, educativi, ludico ricreativi e sociali offerti dalle diverse istituzioni scolastiche.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76/2020, «al fine di rafforzare sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, anche per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, attuare pienamente i principi di interoperabilita' e unicita' dell'invio dei dati, semplificare le modalita' di utilizzo del Sistema vigente di monitoraggio degli investimenti pubblici» ciascun intervento inserito nel piano e' dotato di un Codice unico di progetto (CUP), cosi' come riportato nell'allegato A.
Gli interventi individuati si articolano come di seguito indicato.
In ordine alla tipologia degli interventi ammissibili e della finalita' della nuova richiesta:
- n. 2 interventi richiedenti le risorse gia' riconosciute con le precedenti delibere per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento principale;
- n. 1 interventi richiedenti le risorse gia' riconosciute con le precedenti delibere per l'esecuzione dell'intervento principale;
- n. 2 interventi per opere di completamento dell'intervento principale di sostituzione edilizia in sito;
- n. 1 intervento per opere di completamento dell'intervento principale e per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (intervento principale di sostituzione edilizia in sito);
- n. 1 intervento per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto, per opere di messa in sicurezza del sito e per opere di completamento dell'intervento principale relativo (intervento principale di sostituzione edilizia in sito e di sostituzione edilizia con delocalizzazione relativi ad un unico complesso);
- n. 1 interventi per opere di completamento dell'intervento principale (intervento principale di sostituzione edilizia con delocalizzazione);
- n. 2 interventi per opere di completamento dell'intervento principale e per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto (intervento principale di sostituzione edilizia con delocalizzazione);
- n. 1 intervento per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto (intervento principale di sostituzione edilizia con delocalizzazione);
- n. 2 interventi opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (intervento principale di sostituzione edilizia con delocalizzazione);
- n. 2 interventi per opere di completamento (intervento principale di adeguamento sismico con efficientamento energetico e impiantistico).
Disarticolando gli interventi selezionati a livello territoriale e per amministrazione titolare, si individuano:
6 interventi a titolarita' Comune dell'Aquila per un totale di euro 9.699.196,68, cosi' articolati per tipologia:
- n. 1 intervento di sostituzione edilizia in sito con opere di completamento dell'intervento principale e opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e per opere di messa in sicurezza del sito (Scuola primaria Celestino V);
- n. 1 intervento di sostituzione edilizia in sito (Scuola Santa Barbara) e di sostituzione edilizia con delocalizzazione (Scuola primaria San Sisto), con opere di completamento dell'intervento principale e opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (Polo scolastico Santa Barbara e San Sisto);
- n. 2 interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione con opere di completamento dell'intervento principale e opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto (Polo scolastico Gignano Torretta e Sant'Elia, Scuola secondaria di primo grado «Dante Alighieri» di Paganica);
- n. 1 nuovo intervento relativo a opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (Scuola primaria di Bagno da destinare in scuola dell'infanzia);
- n. 1 nuovo intervento di sostituzione edilizia con delocalizzazione per opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito (Scuola dell'infanzia e primaria di Pianola);
2 interventi a titolarita' della Provincia di L'Aquila, rientranti nel territorio comunale del Comune di L'Aquila, per un totale di euro 14.779.460,76, cosi' articolati per tipologia:
- n. 1 di sostituzione edilizia in sito per il completamento dell'intervento principale (ex complesso ITAS «E.di Savoia»);
- n. 1 interventi richiedenti le risorse gia' riconosciute con le precedenti delibere per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento principale (IPSIASAR «L. Da Vinci»).
Per quanto attiene l'intervento relativo all' IPSIASAR «L. Da Vinci» l'importo del quadro economico lordo del presente piano e' pari a euro 6.146.922,10 e rimodula l'importo inizialmente previsto con la CIPE n. 110/2017 pari a euro 7.602.996,00.
6 interventi a titolarita' dei comuni rientranti nel cratere sismico del terremoto del 2009, ad esclusione del Comune di L'Aquila, per un totale di euro 7.861.053,00, cosi' articolati per tipologia:
- n. 1 interventi richiedenti le risorse gia' riconosciute con le precedenti delibere per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento principale (Comune di Sulmona);
- n. 1 interventi richiedenti le risorse gia' riconosciute con le precedenti delibere per l'esecuzione dell'intervento principale (Comune di Castelvecchio Subequo);
- n. 1 interventi di sostituzione edilizia in sito per opere di completamento dell'intervento principale (Comune di Bussi sul Tirino);
- n. 1 interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione per opere di completamento dell'intervento principale (Comune di Campli);
- n. 1 nuovo intervento relativo a opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto (Comune di Castel di Sangro);
- n. 1 interventi di adeguamento sismico con efficientamento energetico ed impiantistico per opere di completamento dell'intervento principale (Comune di Civitella Casanova);
1 interventi a titolarita' della Provincia di L'Aquila, ricadente nel territorio comunale del Comune di Sulmona, di adeguamento sismico con efficientamento energetico ed impiantistico per opere di completamento dell'intervento principale per un totale di euro 977.907,76 (ITC-ITG De Nino-Morandi).
In ragione dello stato d'avanzamento del ciclo di progetto i quindici interventi selezionati si articolano in:
n. 8 interventi per cui viene finanziata la progettazione ed esecuzione e per i restanti 7 la sola esecuzione.
In ordine alla dimensione sono stati considerati ammissibili:
gli interventi individuati e gia' finanziati con delibere antecedenti alla delibera n. 110/2017 che stabiliva i precedenti criteri dimensionali;
gli interventi di ricostruzione in sagoma;
gli interventi per i quali non e' possibile modificare gli standard esistenti (nei casi di adeguamento e miglioramento sismico).
In merito al numero degli alunni sono state considerati quelli dichiarati nei programmi di ricollocazione e di assetto dell'edilizia scolastica laddove presente e nelle dichiarazioni dei dirigenti scolastici negli altri casi.
Per una visione sinottica degli interventi selezionati si rimanda alla «Tabella interventi Piano annuale 2024» (allegato A). 1.2 Esito applicazione dei criteri di selezione
La ricostruzione pubblica del settore istruzione primaria e secondaria, tipologia di intervento «Edilizia scolastica», necessita di ulteriori 126.426.228,77 per un totale di ottantasette interventi.
Con il presente piano si individua un primo elenco di quindici interventi per un importo complessivo di euro 33.317.618,20, per la cui selezione sono state considerate le seguenti priorita':
- immediata cantierabilita';
- riduzione del disagio della popolazione studentesca;
- innalzamento considerevole dell'indice di sicurezza;
- razionalizzazione territoriale del patrimonio scolastico;
- necessita' di progettazione.
Gli interventi selezionati nel presente piano sono distribuiti territorialmente e temporalmente in modo da:
- limitare il piu' possibile il disagio per la popolazione studentesca che dovra' abbandonare il proprio plesso per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori;
- massimizzare le capacita' amministrative delle stazione appaltanti e delle centrali di committenza, ove previste, evitando un eccessivo sovraccarico.
Si evidenzia che gli importi dei singoli interventi selezionati sono risultati coerenti con i criteri di verifica sulla congruita' economica adottati e descritti nell'allegato B al Piano annuale 2024. 1.3 Fabbisogno finanziario
Il fabbisogno finanziario del Piano annuale 2024 e' pari a 33.317.618,20 per la copertura finanziaria si rinvia alle competenze della struttura di missione.
In particolare, il fabbisogno finanziario e' cosi' ripartito su base territoriale:
euro 24.478.657,44 da assegnare all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune dell'Aquila (USRA) per l'attuazione di sei interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila e due nel territorio della Provincia di L'Aquila;
euro 8.838.960,76 da assegnare all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per l'attuazione di sei interventi ricadenti nel territorio dei comuni del cratere sismico e fuori cratere e uno ricadente nel territorio della Provincia di L'Aquila.
Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delle esigenze finanziarie stimate dal Ministero dell'istruzione e del merito, per concludere la ricostruzione del patrimonio edilizio scolastico.

Parte II
TEMPISTICHE

Al fine di consentire l'accelerazione degli interventi il Ministero dell'istruzione e del merito, in analogia a quanto previsto per gli altri programmi di investimento in tema di edilizia scolastica, stabilisce i seguenti termini per l'aggiudicazione degli interventi ammessi a finanziamento:
nel caso in cui il finanziamento concesso riguardi la sola progettazione, l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva deve avvenire entro e non oltre di dodici mesi, dalla pubblicazione della delibera di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
per gli interventi con progetto esecutivo e/o definitivo l'aggiudicazione definitiva dei lavori deve avvenire entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
per gli interventi con DPP (Documento preliminare) o progetto di fattibilita' tecnico economico l'aggiudicazione definitiva dei lavori deve avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
per gli interventi per la cui realizzazione e' necessario procedere all'approvazione di varianti ai vigenti Piani regolatori generali, i termini di cui sopra decorrono dalla data di pubblicazione della relativa delibera di approvazione del consiglio comunale. La delibera di approvazione dovra' essere adottata entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
nel caso di realizzazione di opere aggiuntive rispetto all'appalto principale (opere di completamento e/o opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto) per interventi finanziati con le precedenti delibere e non ancora conclusi, l'esecuzione dei lavori deve avvenire entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
nel caso di realizzazione delle opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto per interventi finanziati con le precedenti delibere e gia' conclusi, l'esecuzione dei lavori deve avvenire entro e non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera CIPESS di ammissione a finanziamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario;
Ad esclusione dei casi relativi alla realizzazione di opere di completamento e opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto di interventi finanziati con le precedenti delibere, come gia' sopra puntualizzato, il termine ultimo per la conclusione dei lavori e' di tre anni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, pena la decadenza dal contributo, salvo proroga concessa dal responsabile della Struttura di missione qualora ne ravvisi l'opportunita' sulle base delle argomentazioni addotte dall'ente beneficiario.
Le risorse derivanti dall'accertamento delle decadenze saranno riprogrammate ed assegnate con successiva delibera del CIPESS.

Parte III
SPESE AMMISSIBILI AGGIUNTIVE

Non sono ammesse a finanziamento le spese per le forniture di arredi e/o giochi.
Le spese ammissibili aggiuntive rispetto ai «costi ammissibili» sono le seguenti:
espropriazione di aree;
demolizioni degli edifici scolastici nel caso di sostituzione edilizia in sito o con delocalizzazione;
demolizioni in sito o nell'area di delocalizzazione di manufatti diversi dall'edificio scolastico di proprieta' dell'amministrazione richiedente;
opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e opere di messa in sicurezza del sito.
Le stesse sono da considerarsi spese ammissibili aggiuntive soltanto qualora, in relazione alla singola tipologia di spesa, vengano rispettate le condizioni di seguito indicate. Espropriazione di aree
Per le esigenze derivanti dal riassetto del territorio legate agli eventi sismici del 6 aprile del 2009, sono ammesse a finanziamento, a seguito di verifica da parte degli Uffici speciali della ricostruzione, le somme relative agli espropri nel caso di delocalizzazione degli edifici nei casi in cui:
i. si verifichi l'indisponibilita' di suolo pubblico da destinare alla delocalizzazione del nuovo edificio;
ii. le aree pubbliche individuate non siano idonee dal punto di vista sismico e idrogeologico.
Negli altri casi, le somme necessarie per l'esproprio sono poste a carico dell'ente locale beneficiario del finanziamento. Per il calcolo dell'indennita' di esproprio trova applicazione la disciplina definita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Ai fini della determinazione dell'indennita' di esproprio l'ente locale potra' utilizzare, per le aree edificabili, il valore venaledei terreni determinato (anche ai fini del calcolo IMU) attraverso propria deliberazione, ovvero potra' ricorrere alla richiesta di una stima puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate; per i terreni di natura agricola dovra' fare riferimento ai valori di indennita' di esproprio riconosciuti dalla Protezione civile per la realizzazione di MAP e MUSP a seguito del sisma 2009 e correttamente attualizzati.
Nelle somme riconosciute per l'acquisizione delle aree sono ricomprese le spese tecniche per i rilevamenti e gli eventuali frazionamenti catastali delle aree, oltre agli oneri per imposte di registrazione e oneri accessori se dovuti.
La scelta delle aree espropriabili deve perseguire il giusto equilibrio tra il principio del contenimento della spesa pubblica e quello del contenimento del consumo di nuovi suoli. A parita' di condizioni, dovranno essere prioritariamente individuate le aree con destinazione urbanistica gia' a servizi o che comunque consentano un risparmio economico assecondando il principio del contenimento della spesa pubblica. Demolizioni degli edifici scolastici nel caso di sostituzione
edilizia in sito o con delocalizzazione
E' ammessa la tipologia di intervento, qualora il costo della demolizione e ricostruzione, indicato dall'ente locale proprietario dell'edificio scolastico/palestra, sia economicamente conveniente rispetto ai costi per l'adeguamento sismico degli edifici esistenti. La convenienza economica dovra' essere sostenuta con specifica relazione tecnico/economica. Demolizioni in sito o nell'area di delocalizzazione di manufatti
diversi dall'edificio scolastico di proprieta' dell'amministrazione
richiedente
Sono ammessi a finanziamento, trattandosi di aree interessate da interventi di ricostruzione post evento sismico e anche nell'ottica un risparmio del consumo di suolo e della rigenerazione urbana, i costi di demolizione di edifici con destinazione d'uso diversa da quella scolastica, eventualmente presenti nelle aree individuate, nei casi in cui:
i. non siano presenti ulteriori aree disponibili idonee dal punto di vista sismico e idrogeologico;
ii. sia dimostrata la convenienza economica della demolizione di un immobile di proprieta' pubblica rispetto all'acquisto di un'area insistente nella medesima localita' e i relativi costi di urbanizzazione;
iii. l'immobile pubblico non sia destinatario di ulteriori finanziamenti pubblici in essere;
iv. l'immobile oggetto della demolizione non sia vincolato. Opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e
opere di messa in sicurezza del sito
Sono ammesse a finanziamento, a seguito di verifica da parte degli Uffici speciali della ricostruzione, tutte le somme necessarie per le opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto di intervento (recinzioni, aree a verde, aree pavimentate, pensiline, coperture leggere, ecc.), delle aree che costituiscono parte integrante dell'ambiente di apprendimento, e per garantire la piena fruibilita' del plesso scolastico. Sono altresi' ammesse, qualora necessario, per l'utilizzo dell'edificio scolastico le opere di messa in sicurezza del sito (es. opere geotecniche). Per la quantificazione economica degli interventi dovra' essere presentato il computo metrico estimativo i cui costi devono far riferimento al prezzario regionale vigente.

Parte IV
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Le amministrazioni beneficiarie delle risorse procedono all'invio di dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Gli Uffici speciali per la ricostruzione procedono al monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi, di utilizzo delle risorse e trasmettono ogni due mesi (1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, 1° novembre, 1° gennaio) al Ministero dell'istruzione e del merito un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori composto dall'allegato «Schema di monitoraggio» e da una relazione esplicativa.
Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva, nell'ambito delle attivita' di propria competenza in materia di edilizia scolastica, di disporre dei sopralluoghi per verificare e supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di competenza.

Parte V
MODIFICHE AI PRECEDENTI PIANI

Con riferimento agli interventi del presente programma pluriennale del Ministero dell'istruzione e del merito, in occasione della ricognizione condotta, alcune amministrazioni hanno comunicato l'esigenza di effettuare delle modifiche, di seguito esplicitate.
a) Richieste di definanziamento.
Il Comune di L'Aquila e' beneficiario dell'importo di euro 200.000,00, assegnato con delibera CIPE n. 110/2017 per le spese di progettazione dell'intervento di sostituzione edilizia della scuola dell'infanzia «Tommaso Campanella» a fronte di Q.E lordo di euro 1.400.000,00 (rubricato al n. 5 della tabella riassuntiva degli interventi anno 2018 allegato A). A tal proposito il comune, con nota prot. 80879 del 2 agosto 2024, ha comunicato che con il Piano di assetto dell'edilizia scolastica di cui alla delibera di Giunta comunale n. 473/2018, come modificato nell'ultima versione approvata con deliberazione n. 178/2020, e' stata confermata la chiusura della scuola dell'infanzia Tommaso Campanella. L'intervento e', pertanto, da definanziare. Le risorse saranno assegnate, con successiva proposta, in favore di altri enti locali beneficiari.
b) Modifiche al QE dell'intervento

Parte di provvedimento in formato grafico
Il direttore generale: Barbieri
Si allega la seguente documentazione:
Allegato A: Tabella interventi Piano annuale 2024;
Allegato B: Modalita' di verifica della congruita' tecnico economica degli interventi.
 
Allegato A

Tabella interventi Piano annuale 2024

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Modalita' di verifica della congruita' tecnico economica degli
interventi

Novembre 2024

Premessa
Nell'ambito della predisposizione del Programma pluriennale 2024-2026 degli interventi di ricostruzione degli «Edifici scolastici e/o di spazi per l'educazione fisica e sportiva» della Citta' di L'Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, le amministrazioni locali, i soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione del patrimonio di edilizia scolastica danneggiato dagli eventi sismici del 2009, hanno proposto interventi di sostituzione edilizia, di adeguamento sismico, miglioramento sismico, efficientamento energetico e impiantistico, di completamento degli interventi principali (interventi per cui e' prevista l'assegnazione di nuove risorse per permettere l'ultimazione dell'intervento programmato/finanziato con i precedenti piani e per i quali le risorse attuali non sono sufficienti) e anche di opere di sistemazione delle aree di pertinenza interne al lotto e di messa in sicurezza del sito, stimandone i relativi costi.
Al fine di consentire la realizzazione dei suddetti interventi, si e' posta la necessita' di stabilire nuovi criteri per la verifica della congruita' tecnico economica in quanto numerosi interventi presenti nelle precedenti programmazioni non erano stati progettati nel rispetto delle nuove normative introdotte, in materia di
- obbligo del requisito nZEB - nearly Zero Energy Building per tutti i nuovi edifici (pubblici e non) e per gli interventi che prevedono una demolizione e una successiva ricostruzione come da decreto legislativo n. 48/2020;
- obbligo del rispetto dei Criteri minimi ambientali (CAM) come da decreto legislativo n. 256/2022;
- nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica-NTC 2018 che ha determinato, con l'introduzione normata del criterio della gerarchia delle resistenze e conseguentemente della duttilita', variazioni rispetto alle precedenti con influenza nell'attivita' del calcolo strutturale degli edifici.
Inoltre, a quanto sopra, si deve aggiungere la contingenza macroeconomica internazionale e la conseguente difficolta' di reperimento delle materie prime, che hanno determinato un conseguente aumento dei prezzi dei materiali e della manodopera, determinando, cosi', la necessita' dell'aggiornamento dei prezzari regionali.
Fattori che hanno inciso e stanno incidendo in modo negativo soprattutto sulle opere in corso di esecuzione con risorse non piu' sufficienti al raggiungimento dell'obbiettivo progettuale iniziale, rischiando di comprometterne il completo compimento dell'intervento.
Ambito di applicazione
Tenendo conto di quanto sopra, i nuovi criteri per la verifica della congruita' tecnico economica degli interventi troveranno applicazione a tutti gli interventi inseriti nel piano, nelle seguenti casistiche
- per le nuove richieste di finanziamento;
- per gli interventi in relazione ai quali siano gia' state erogate delle risorse ma non risultino ancora avviati i lavori. In tale ipotesi, l'applicazione dei criteri di cui al presente documento e' subordinata alla presentazione di una relazione giustificativa del ritardo nella realizzazione degli interventi;
- per gli interventi per i quali siano gia' state erogate delle risorse, ma in cui l'opera principale non risulta completata ed e' ancora in corso di esecuzione. Al fine di raggiungere la piena fruibilita' ed agibilita' dell'edificio, necessita di nuove risorse per il completamento delle opere rimanenti o per nuove lavorazioni. Dette risorse finanziarie andranno a coprire le spese relative alla perizia di variante o di una nuova gara di appalto, secondo quanto previsto dal codice appalti che regolamenta il contratto di esecuzione dei lavori;
- per gli interventi per quali siano gia' state erogate le risorse e che risultano completati, in cui e' necessario appaltare nuove opere che non avevano trovato spazio nel quadro economico dell'appalto principale, ma indispensabili per la piena fruibilita' ed agibilita' dell'edificio scolastico.
Resta ferma la possibilita' di applicare detti criteri a tutti gli altri interventi del Programma pluriennale in corso di esecuzione, non automaticamente, ma previa apposita richiesta, adeguatamente supportata, in sede di proposta al CIPESS.
Costo edificio scolastico
E' definito Costo ammissibile (C.A.) il costo complessivo del quadro economico dell'intervento approvato e verificato dagli Uffici speciali della ricostruzione, rapportato alla superficie lorda totale dell'edificio su cui intervenire.
Per superficie lorda totale e' da intendersi la somma delle superfici calpestabili coperte degli edifici scolastici, delle parti comuni del fabbricato e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie e' calcolata al lordo delle pareti murarie e ricomprende tutti gli spazi con uso pertinente alle funzioni dell'edificio scolastico. Sono esclusi dal calcolo della superficie lorda totale, i locali interrati e seminterrati, le scale di sicurezza esterne, i balconi e marciapiedi.
I costi complessivi del quadro economico sono comprensivi di lavori e spese tecniche, quest'ultime devono essere ricomprese nel limite massimo e nel rispetto dell'importo complessivo previsto dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
In casi particolari, legati alle peculiarita' del sito di sedime, il Costo ammissibile di riferimento (C.A.R.) e' ottenuto sommando al Costo ammissibile (C.A.) la componente di costo determinata applicando il fattore correttivo β.

C.A.R. = C.A. (β)x
C.A.

Tabella 1_Tabella fattore correttivo β

=======================================================
| Casistiche: | Fattore d'incremento β |
+===========================+=========================+
|Problematiche geologiche/di| |
|sito |Max +10% |
+---------------------------+-------------------------+
Costo ammissibile (C.A.) edifici pubblici adibiti ad uso scolastico
Di seguito vengono indicati i costi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento relativi alla costruzione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e, comprensivi di tutti gli oneri accessori e dell'IVA, come risultante dal quadro economico di progetto. I costi unitari indicati sono da intendersi quali valori massimi.
i. Sostituzione edilizia in sito o sostituzione edilizia con delocalizzazione
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, deve essere al massimo pari a 2.400 euro/m²;
ii. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed impiantistico
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.950 euro/m²;
iii. Miglioramento sismico di edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela ed efficientamento energetico ed impiantistico
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.600 euro/m²;
iv. Miglioramento sismico di edifici scolastici sottoposti alle norme di tutela
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.400 euro/m²; Costo ammissibile (C.A.) spazi per l'educazione fisica e sportiva
(palestre)
Di seguito vengono indicati i costi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento relativi alla costruzione degli spazi per l'educazione fisica e sportiva (palestre), comprensivi di tutti gli oneri accessori e dell'IVA, come risultante dal quadro economico di progetto. Sono ricompresi esclusivamente interventi afferenti a plessi scolastici interessati da lavori di ricostruzione a seguito dei danni prodotti dal sisma del 2009, che non avevano ricevuto finanziamenti per tali opere.
I costi unitari indicati, da intendersi quali valori massimi, si applicano qualora la palestra sia distinta e non ricompresa nella struttura scolastica principale.
i. Sostituzione edilizia in sito o sostituzione edilizia con delocalizzazione
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda del nuovo edificio, deve essere al massimo pari a 2.000 euro/m²;
ii. Adeguamento sismico ed efficientamento energetico ed impiantistico
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.600 euro/m²;
iii. Miglioramento sismico di palestre sottoposte alle norme di tutela ed efficientamento energetico ed impiantistico
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.300 euro/m²;
iv. Miglioramento sismico di palestre sottoposte alle norme di tutela
Il costo complessivo del quadro economico dell'intervento, rapportato alla superficie lorda dell'edificio esistente, deve essere al massimo pari a 1.100 euro/m².
Verifica di congruita' economica
La verifica di congruita' e' stata svolta dal Ministero dell'istruzione e del merito, per ciascuna delle tipologie di intervento sopra indicate, confrontando, con esclusione delle spese ammissibili aggiuntive, i costi indicati nelle schede d'intervento dalle amministrazioni.
La verifica di congruita' delle spese ammissibili aggiuntive e' stata svolta sulla base dell'esame dei documenti richiesti e redatti dalle amministrazioni competenti secondo quanto meglio specificato nel seguente paragrafo.
La trasmissione della documentazione da parte degli Ufficiali Speciali della ricostruzione e la richiesta di inserimento degli interventi nei piani annuali e' ritenuta dal Ministero dell'istruzione e del merito quale attestazione della congruita' da parte degli stessi.
Quota di cofinanziamento
Con riferimento agli interventi ricadenti nelle precedenti programmazioni e ancora non conclusi, si riconosce all'ente la possibilita' di cofinanziare gli interventi.
Resta fermo che il cofinanziamento deve necessariamente riguardare una parte del progetto diversa da quella finanziata con i contributi assegnati a valere sui fondi 2009. In caso di cofinanziamento e' obbligatorio tenere un sistema di contabilita' separata per la gestione delle somme provenienti dalla presente delibera rispetto a quelle impegnate dall'ente in modo da individuare l'oggetto dei differenti finanziamenti.
Al fine dell'ammissibilita' della richiesta di cofinanziamento, e' necessario trasmettere la delibera di impegno contabile dell'ente locale interessato.
Anticipazione delle spese da parte degli enti locali
Si prevede la possibilita':
a) di consentire agli enti beneficiari di anticipare le spese che dovranno essere sostenute per la realizzazione delle opere nelle more dell'approvazione dei piani annuali;
b) di consentire la restituzione delle spese gia' sostenute dai soggetti attuatori degli interventi, consentendo a questi ultimi di richiederne l'assegnazione, previa presentazione di adeguata documentazione probatoria, accertata la finalita' di accelerazione nell'attuazione degli interventi.
L'importo massimo riconoscibile e' pari al costo di riferimento per ogni categoria di intervento.
Qualora, in sede di rendicontazione, l'istruttoria dovesse avere esito negativo, resta fermo sin da ora che le spese restano a carico del soggetto attuatore che ha proceduto all'anticipazione.
Utilizzo delle economie
Le economie di gara saranno accantonate nel quadro economico sotto la voce «economie da ribasso d'asta» e potranno essere utilizzate da parte del soggetto attuatore/ente beneficiario, per lo stesso intervento, previa autorizzazione dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di riferimento, per le necessita' derivanti dalla revisione prezzi (art. 60, decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) nonche' nei casi di ricorso alle fattispecie di cui all'art. 120, decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e nel rispetto della normativa vigente, fermi restando la sussistenza dei presupposti ivi previsti nonche' i termini di ultimazione delle opere come indicati dalla delibera di assegnazione delle risorse. Tale utilizzo dovra' essere annotato all'atto di inserimento nel monitoraggio bimestrale reso al Ministero dell'istruzione e del merito.
Le economie finali di progetto saranno accertate a seguito del collaudo tecnico amministrativo a conclusione dell'intervento e dovranno essere comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito e alla Struttura di missione Sisma 2009, ai fini della riallocazione nei successivi piani annuali di attuazione.
Dimensionamento del plesso scolastico
Il decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 stabilisce i valori della superficie lorda minima per sezione/classe e per alunno da rispettare nella costruzione degli edifici scolastici, in funzione del numero di sezioni/classi e del livello di istruzione, oltre che dell'indirizzo di studi nel caso delle scuole secondarie di secondo grado, come riportato nelle tabelle 3/A «Superfici lorde per classe e per alunno» e 3/B «Superfici lorde per sezione, per classe, per alunno».
La superficie lorda minima del plesso scolastico e' calcolata come prodotto fra la superficie lorda minima per classe, ricavata dalla succitata tabella del decreto ministeriale del 1975, e il numero di classi di progetto. I parametri di riferimento sono:
Ai: numero di alunni iscritti (secondo le esigenze dichiarate dal dirigente scolastico);
NC: numero di classi di progetto;
caratteristiche dimensionali dell'architettura.
Sulla base di tali dati possono essere calcolati:
AP: numero di alunni di progetto. E' calcolato come:
AP =NC *30 alunni per le scuole d'infanzia;
AP =NC *25 alunni per gli altri ordini scolastici.
Ip: indice di riempimento riferito alla popolazione scolastica = Ai/AP: rapporto fra la popolazione scolastica effettivamente presente, come risultante dai dati relativi alle iscrizioni, e quella di progetto.
Ai fini della verifica dimensionale la superficie lorda di progetto (SLP) deve essere compresa entro un intervallo di valori ritenuto ammissibile.

Parte di provvedimento in formato grafico

La superficie lorda minima (SLMIN) del plesso scolastico e' calcolata come prodotto fra la superficie lorda minima per classe, ricavata dalla succitata tabella del decreto ministeriale del 1975, e il numero di classi di progetto.
La superficie lorda massima (SLMAX) e' ottenuta incrementando la superficie lorda minima (SLMIN) secondo un coefficiente, funzione lineare dell'indice di riempimento (Ip) del plesso scolastico come di seguito illustrato:

Parte di provvedimento in formato grafico

Al fine di assicurare che gli ambienti scolastici siano idonei allo svolgimento delle attivita' didattiche, si stabilisce che la superficie minima lorda non deve essere in ogni caso inferiore a quanto stabilito nelle tabelle sopra citate.
Nei casi in cui non sia rispettata la verifica dimensionale come sopra descritta, per consentire l'attuazione delle nuove modalita' di apprendimento che necessitano di ulteriori spazi per la didattica, le superfici lorde del nuovo plesso scolastico possono essere incrementate di un valore massimo pari al 5% (1) rispetto alla superficie lorda dell'edificio esistente; tale parametro trova applicazione laddove gli interventi non siano stati gia' finanziati con le precedenti delibere.
L'introduzione di tale modesto incremento e' necessaria per non penalizzare gli edifici scolastici costruiti prima del decreto ministeriale 18 dicembre 1975 («Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalita' didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»), che in molti casi non possono soddisfare ai requisiti minimi previsti dalla normativa e pertanto hanno delle strutture sottodimensionate rispetto ai criteri minimi stabiliti dalla citata normativa.
Per quanto riguarda il dimensionamento delle sole palestre si deve fare riferimento a quanto previsto al capitolo 3.5 del decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 e nelle tabelle da 5 e 12 dove sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilita', articolati per categorie di attivita'.
Non sono effettuate le verifiche di dimensionamento nei casi di sostituzione edilizia in sagoma.

(1) Per la determinazione della percentuale si e' tenuto in
riferimento anche l'avviso del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) per la Costruzione di nuove scuole mediante
sostituzione di edifici (avviso pubblico n. 48048 del 2 dicembre
2021) che prevede, ai fini del contenimento del consumo di suolo
e riuso del suolo edificato, un incremento massimo della
superficie coperta nel limite del 5% rispetto allo stato ante
operam.