Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2025 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 marzo 2025, n. 41 |
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonche' quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunita' e l'espressione della personalita' giovanile. A tal fine, essa e' volta a promuovere il piu' ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. 2. L'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonche' attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attivita' sportive di cui all'articolo 4.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2
Istituzione dei Nuovi giochi della gioventu'
1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 sono istituiti, in forma sperimentale, i Nuovi giochi della gioventu', di seguito denominati «Giochi», promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della societa' Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP). 2. Possono partecipare ai Giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parita' di possesso dei requisiti richiesti dal decreto di cui al comma 4, e' prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attivita' sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarita' della frequenza delle suddette attivita' e' riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attivita' sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto di cui al comma 4. 3. La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con le Autorita' politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalita' di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilita' la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonche' una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilita' e normodotati possono giocare insieme, inclusi il sitting volley, il baskin e il rafroball. 5. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. 6. Al termine della fase nazionale dei Giochi, e' prevista la cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 5. |
| Art. 3
Organizzazione dei Giochi
1. Lo svolgimento dei Giochi e' coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale, di seguito denominata «Commissione», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, della societa' Sport e salute Spa, del CONI e del CIP. Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione puo' sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto. 2. I Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione, denominata «Giovani in gioco», si svolge in un'unica fase di istituto, riservata agli studenti iscritti alle classi prima, seconda e terza della scuola primaria con carattere prevalentemente ludico e polisportivo, e in una fase provinciale riservata agli studenti iscritti alle classi quarta e quinta della scuola primaria per avviare i giovani alla pratica sportiva nella disciplina piu' idonea alle proprie inclinazioni. La seconda sezione, denominata «Nuovi giochi della gioventu'», e' riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale. 3. La Commissione, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d'intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonche' la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attivita' della Commissione non comporta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 5. La societa' Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 4
Attivita' sportive per la partecipazione ai Giochi
1. Ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti a partire dalla scuola primaria e fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia possono collegarsi in rete, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, per la stipula di protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attivita' complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. 2. Nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, le attivita' di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attivita' motoria e sportiva in relazione ai livelli di capacita'. Con riguardo alla scuola secondaria, le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, in quanto occasione di utilizzare il momento sportivo come competizione fra gli alunni e agonismo, inteso come impegno a dare il meglio di se' nel confronto con gli altri e a conseguire un'adeguata preparazione nelle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attivita' agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilita'. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui al comma 1 avviene esclusivamente su base volontaria. 3. Con i protocolli di cui al comma 1 sono, in particolare, individuati: a) le modalita' di svolgimento delle attivita', garantendo che la formazione sportiva sia svolta dal personale tecnico delle Federazioni, con il coordinamento del personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica; b) le sedi di svolgimento delle attivita' sportive, favorendo l'accesso degli studenti alle strutture e agli impianti esterni degli organismi sportivi; c) le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi; d) i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi; e) le modalita' di assicurazione degli studenti partecipanti alle attivita'; f) le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonche' di istituti non aventi scopo di lucro. 4. Al fine di attivare il monitoraggio annuale sulle attivita' svolte, entro il 30 ottobre di ciascun anno, gli istituti scolastici trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, al Dipartimento per lo sport, nonche' alle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3, comma 4, copia dei protocolli, ove stipulati ai sensi del presente articolo, nonche' il numero degli studenti aderenti alle attivita' ivi previste. 5. Le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attivita' di cui al comma 1, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi, e individuano, anche collegandosi in rete ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le modalita' organizzative atte a promuovere la piu' ampia adesione degli studenti con disabilita' alle iniziative e alle attivita' sportive predisponendo le necessarie misure.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1999: «Art. 7 (Reti di scuole). - 1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. L'accordo puo' avere a oggetto attivita' didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilita', ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attivita' coerenti con le finalita' istituzionali; se l'accordo prevede attivita' didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, e' approvato, oltre che dal consiglio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza. 3. L'accordo puo' prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. 4. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalita' del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonche' le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo e' depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 5. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficolta'. 6. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati tra l'altro a: a) la ricerca didattica e la sperimentazione; b) la documentazione, secondo procedure definite a livello nazionale per la piu' ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni; c) la formazione in servizio del personale scolastico; d) l'orientamento scolastico e professionale. 7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 6. 8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 9. Anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attivita' di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, piu' scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. 10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante: «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996: «Art. 1 (Finalita' generali). - 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali. 1-bis. Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento. 2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. 3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire alle giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori. 4. A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse. 5. E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.». |
| Art. 5
Misure di prevenzione sanitaria
1. In considerazione dell'importanza della prevenzione, intesa come l'insieme delle azioni volte al mantenimento o al miglioramento dello stato di salute, a evitare l'insorgere di un determinato tipo di patologia, a curarne gli effetti o a limitarne i danni, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, e' istituito un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione, rivolti ai giovani che partecipano alle iniziative sportive di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli aspetti urologici e ginecologici per prevenire le infezioni e le malattie sessualmente trasmissibili nonche' l'infertilita'. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non e' riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 10,03 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 5,03 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma l, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 marzo 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 369, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017: «369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalita': a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalita' del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e' disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.». |
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