Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 26 marzo 2025 |
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento ID n. 108, recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori». Semplificazione delle procedure amministrative di affidamento degli appalti per fornitura e posa in opera di materiali, impianti e armamenti da destinare alla rete tranviaria cittadina. (Ordinanza n. 14). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1: al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Citta' di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1; al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; al comma 425-ter, dispone che: «In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio del 12 febbraio 2021»; al comma 427, prevede, fra l'altro, che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]»; al comma 427-bis, dispone che: «Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale; Visto, altresi', il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale, da ultimo, e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi giubilari correlati con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025; Visti: la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che, all'art. 32, paragrafo 2, lettera c), prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la possibilita' di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini e le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici»; il regolamento delegato UE 2023/2496 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori speciali degli appalti; il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd decreto «Semplificazioni»); il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. decreto «Semplificazioni bis»); il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni che: all'art. 1, comma 1, stabilisce che: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestivita' e il migliore rapporto possibile tra qualita' e prezzo, nel rispetto dei principi di legalita', trasparenza e concorrenza»; all'art. 14 declina le soglie di rilevanza europea e i metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti; all'art. 49 prevede il principio di rotazione degli affidamenti, con riferimento alle sole procedure afferenti ai contratti di importo inferiore alle soglie europee; all'art. 141 disciplina le norme applicabili ai settori speciali; all'art. 155 stabilisce che: «Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformita' alle disposizioni della presente Parte. Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando [Omissis]; all'art. 158, al comma 1, dispone che: «Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal comma 2 [Omissis]»; all'art. 158, al comma 2, lettera d), statuisce che il ricorso ad una procedura negoziata senza indizione di gara e' possibile: «... nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante o all'ente concedente...»; all'art. 158, al comma 3, che dispone che: «Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.»; Richiamato: l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che il Commissario straordinario: a. coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; b. agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; c. e' componente della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 434, della citata legge n. 234 del 2021 [Omissis]; e. pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021. f. fornisce alla societa' le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 420, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021; Premesso che: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi al Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, che include un insieme di opere finalizzate al potenziamento della mobilita' pubblica, con particolare attenzione all'efficientamento del sistema di trasporto della Citta' di Roma. Tali misure sono volte a garantire un servizio efficiente e adeguato alle esigenze della Capitale, in considerazione dei numerosi eventi e delle manifestazioni culturali e religiose che caratterizzano l'anno giubilare; nel citato programma dettagliato e' ricompreso l'intervento individuato nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con l'ID 108, recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori», integralmente finanziato con risorse giubilari per 33,7 mln, per il quale Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e Atac S.p.a. riveste il ruolo di soggetto attuatore; l'intervento di che trattasi afferisce, nello specifico, al rinnovo e ammodernamento dell'armamento di altre parti infrastrutturali della rete tranviaria della Citta' di Roma, mediante la sostituzione di cavi per l'alimentazione elettrica e la manutenzione straordinaria di alcune sottostazioni elettriche (SSE), funzionali anche alla sostituzione dei tram con mezzi piu' avanzati; Atteso che: l'intervento in parola ha ad oggetto l'affidamento dei contratti per forniture e posa in opera di materiali, impianti e armamenti da destinare alle SSE della rete tranviaria cittadina; le norme ordinarie vigenti in materia di contratti pubblici disciplinano in maniera specifica e distinta le procedure di affidamento, con espressa previsione di espletamento di un bando di gara con procedura ad evidenza pubblica nei casi di superamento delle soglie di rilevanza europea; nei casi cosiddetti sottosoglia, ovvero, il cui valore del contratto non superi i limiti stabiliti con specifico regolamento UE, per il caso in esame il regolamento delegato UE 2023/2496 del 15 novembre 2023, di modifica, a far data dal 1° gennaio 2024, delle soglie comunitarie per i settori speciali degli appalti, le procedure di scelta del contraente sono regolate dal decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 153 e seguenti; Considerato che: il soggetto attuatore con nota prot. 26644 del 12 febbraio 2025, pervenuta alla struttura commissariale in pari data e registrata con il prot. n. RM/1288, successivamente integrata con note prot. 42592 del 6 marzo 2025, prot. 48204 del 17 marzo 2025 e prot. 52208 del 21 marzo 2025, assunte al protocollo della struttura commissariale rispettivamente con il n. RM/2076/2025, il n. RM/2385/2025 e il n. RM/2496/2025, facendo seguito alle interlocuzioni avvenute con Roma Capitale in merito alla definizione degli obiettivi intermedi, ha significato la necessita' di provvedere con urgenza all'acquisizione delle forniture per l'intervento di che trattasi, significando che: l'intervento concerne il recupero e potenziamento della rete elettrica nelle sottostazioni elettriche (SSE) necessari all'alimentazione dei nuovi tram CAF, gia' acquisiti e che saranno messi in esercizio nel prossimo avvenire; la progettazione delle SSE e' in corso e si prevede che venga completata nel corso del prossimo trimestre. Successivamente, in considerazione del valore dell'appalto delle forniture, che supera le soglie di rilevanza europea, sara' avviata la procedura per l'indizione di una gara aperta. I tempi necessari per l'espletamento della gara, unitamente a quelli relativi alla fornitura e all'installazione delle sottostazioni - fase quest'ultima stimata in circa sei/sette mesi - determinano il completamento dell'intervento nel corso del 2026 inoltrato; la SSE di San Paolo costituisce un nodo strategico per il sistema di trasporto tranviario cittadino, in quanto fornisce alimentazione alle linee 3 e 8. Analogamente, la SSE di Trastevere, che alimenta le medesime linee, seppur per tratti differenti, e' programmata per un intervento di adeguamento nel 2026. Un eventuale malfunzionamento delle SSE comporterebbe gravi criticita' operative, con il rischio di un blocco totale della linea 8 e significative limitazioni al servizio della linea 3. Tale scenario evidenzia l'urgenza dell'intervento; l'opera prevede la fornitura e posa in opera di materiali e macchinari elettrici il cui costo complessivo e' stimato in 2,3 mil. di euro (oltre IVA). Al fine di garantire la messa in esercizio della citata SSE di San Paolo entro il 2025, si rende necessario procedere con procedure significativamente piu' celeri di quelle richieste da un bando pubblico, facendo ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in linea con quanto gia' sancito dall'art. 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; l'opera registra, nel suo complesso, ritardi non preventivabili e indipendenti da ATAC, dovuti alla complessa rete di normative e alle autorizzazioni da acquisire, alla protrazione dei tempi di svolgimento delle simulazioni dei carichi elettrici sulla rete di alimentazione tranviaria, attivita' affidata all'Universita' La Sapienza di Roma e, altresi', ai rallentamenti nelle procedure di affidamento delle attivita' di progettazione, causati dai lunghi tempi necessari per la verifica dei requisiti del progettista selezionato; Considerato, altresi', che: il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 costituisce un evento di portata mondiale, attira milioni di pellegrini e turisti da tutto il mondo, con concentrazione massima dei picchi di affluenza nei periodi di svolgimento dei grandi eventi e degli eventi minori, come previsti dal calendario giubilare; l'intervento de quo soddisfa pienamente le esigenze straordinarie legate al Giubileo 2025. Un sistema di trasporto pubblico efficiente e', difatti, fondamentale per evitare congestionamenti, ridurre il traffico privato, garantire la mobilita' di residenti e viaggiatori, oltre a permettere una maggiore funzionalita' dei servizi di emergenza e dei mezzi di soccorso; l'incremento delle prestazioni delle citate SSE consente di garantire una fornitura elettrica stabile ed efficace per l'intera rete tramviaria, permette di evitare interruzioni o disservizi. Di contro, la vetusta' degli impianti esistenti comporta un rischio elevato di guasti, con perduranti impatti negativi sulla regolarita' del servizio; una corretta pianificazione degli interventi sul trasporto pubblico locale consente di prevenire situazioni di emergenza, evitare assembramenti in aree critiche e garantire un accesso controllato ai luoghi di culto e agli eventi principali; all'opera anzidetta, benche' classificata come essenziale, deve essere, pertanto, data piena attuazione in coerenza con la tempistica giubilare, in quanto direttamente impattante sulla gestione dei flussi di pellegrini e visitatori della Citta' di Roma e, altresi', sull'ordine pubblico; il rispetto dei tempi delle procedure ordinari dettati dalla normativa vigente in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici non garantirebbe l'effettiva e concreta realizzazione dell'intervento di che trattasi, per il quale si rende necessario procedere con l'indizione di un bando di gara, in ragione del valore dell'appalto; l'integrale aderenza alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni comprometterebbe un'efficace attuazione dell'intervento de quo compatibilmente con la tempistica programmata dal calendario giubilare, nel cui corso di svolgimento e' previsto un forte aggravio dei flussi di affollamento e di utilizzo del trasporto pubblico locale, ragione per la quale la riqualificazione del sito individuato per l'intervento in parola dovra' essere necessariamente conclusa per tempo; il soggetto attuatore ha accertato e comunicato alla struttura commissariale, con richiamata nota prot. 26644/2025 e seguenti, la sussistenza delle circostanze di urgenza e, altresi', di quelle di imprevedibilita', e, infine, le condizioni di non imputabilita' all'amministrazione proponente e alla stazione appaltante previste dall'art. 158, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, per il ricorso alla procedura negoziata in sostituzione delle procedure ordinarie di affidamento; il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni; Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che «[...] esse rispettino il criterio "teleologico" della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]». Ritenuto, pertanto, necessario introdurre elementi di semplificazione e facilitazione delle procedure amministrative di affidamento dei contratti pubblici e di scelta del contraente per le forniture e la messa in opera di materiali, impianti e armamenti da destinare alla rete tranviaria della Citta' di Roma e disporre, con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della piu' volte richiamata legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, puntuali deroghe alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei principi di risultato e trasparenza, di cui all'art. 1 del predetto codice, al fine di conseguire gli scopi prefissati; Per quanto espresso in premessa e nei considerata;
Ordina:
Con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni: 1. Che per le procedure di affidamento delle forniture e posa in opera relative all'intervento connesso con il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 e classificato nell'allegato 1 con l'ID 108, recante «Rifacimento rete tranviaria: sottostazioni elettriche tranviarie, cavi e sezionatori», in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto dei principi di risultato e trasparenza, e' possibile ricorrere alla procedura negoziata con un unico operatore senza pubblicazione di bando, in deroga all'art. 158, comma 3, ed all'art. 49 del decreto legislativo n. 36/2023, nel pieno rispetto dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE. 2. La trasmissione della presente ordinanza commissariale a Roma Capitale e Atac S.p.a., per debita conoscenza e per il seguito di competenza. 3. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 4. La trasmissione de presente provvedimento alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modifiche ed integrazioni. Roma, 26 marzo 2025
Il Commissario straordinario: Gualtieri |
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