Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2025 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 21 marzo 2025 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rivaroxaban, «Rivaroxaban Viatris». (Determina n. 413/2025). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 13 marzo 2024 (prot.n. 0031511-13/03/2024-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stata aggiornata la autorizzazione del materiale educazionale del prodotto medicinale «Rivaroxaban Viatris» (rivaroxaban). Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 17-21 febbraio 2025; Visti gli atti di ufficio;
Determina:
1. Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: RIVAROXABAN VIATRIS, descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. 2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio online https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC). 4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non puo' essere immesso in commercio, finche' non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finche' non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare e' altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilita', ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2025
Il Presidente: Nistico' |
| Allegato Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Nuove confezioni RIVAROXABAN VIATRIS, Codice ATC - principio attivo: B01AF01 Rivaroxaban. Titolare: Viatris Limited. Cod. procedura EMEA/H/C/005600/IB/0011/G. GUUE 31 gennaio 2025. Indicazioni terapeutiche Conf. 061 «Rivaroxaban Viatris», somministrato insieme con il solo acido acetilsalicilico (acetylsalicylic acid, ASA) o con ASA e clopidogrel o ticlopidina, e' indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti dopo una sindrome coronarica acuta (SCA) con biomarcatori cardiaci elevati (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.1). «Rivaroxaban Viatris», somministrato insieme con acido acetilsalicilico (ASA), e' indicato per la prevenzione di eventi aterotrombotici in pazienti adulti, ad alto rischio di eventi ischemici, che presentano malattia coronarica (coronary artery disease, CAD) o arteriopatia periferica (peripheral artery disease, PAD) sintomatica. Conf. 062 Prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti adulti sottoposti a interventi di sostituzione elettiva di anca o di ginocchio. Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili.) Conf. 059 e 063 Adulti Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o piu' fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, eta' ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio. Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili.) Popolazione pediatrica Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di eta' inferiore a 18 anni e peso compreso tra 30 kg e 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale. Conf. 060 e 064 Adulti Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare con uno o piu' fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, eta' ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco ischemico transitorio. Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP) e prevenzione delle recidive di TVP ed EP nell'adulto. (Vedere paragrafo 4.4 per pazienti EP emodinamicamente instabili.) Popolazione pediatrica Trattamento del tromboembolismo venoso (TEV) e prevenzione delle recidive di TEV nei bambini e negli adolescenti di eta' inferiore a 18 anni e peso superiore a 50 kg dopo almeno cinque giorni di trattamento anticoagulante parenterale iniziale. Modo di somministrazione Conf. 061 «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Le compresse possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafi 4.5 e 5.2). Frantumazione delle compresse. Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono essere frantumate e mescolate con un po' d'acqua o purea di mele, immediatamente prima dell'uso e somministrate per via orale. Una volta frantumate, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono anche essere somministrate utilizzando sonde gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Conf. 062 «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Le compresse possono essere assunte con o senza cibo (vedere paragrafi 4.5 e 5.2). Frantumazione delle compresse. Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono essere frantumate e mescolate con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrate per via orale. Una volta frantumate, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono anche essere somministrate utilizzando sonde gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Conf. 059 e 063 Adulti «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Le compresse devono essere assunte con del cibo (vedere paragrafo 5.2). Frantumazione delle compresse Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono essere frantumate e mescolate con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrate per via orale. Dopo la somministrazione delle compresse rivestite con film frantumate da 15 mg o 20 mg di «Rivaroxaban Viatris», la dose deve essere seguita immediatamente dall'assunzione di cibo. Una volta frantumate, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono anche essere somministrate utilizzando sonde gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Bambini e adolescenti di peso compreso tra 30 kg e 50 kg «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Al paziente deve essere consigliato di deglutire la compressa con dei liquidi. La compressa, inoltre, deve essere assunta con del cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere assunte a circa 24 ore di distanza. Nel caso in cui il paziente sputi immediatamente la dose o vomiti entro 30 minuti dall'assunzione della dose, deve essere somministrata una nuova dose. Se il paziente, pero', vomita piu' di 30 minuti dopo la dose, questa non deve essere risomministrata e la dose successiva deve essere assunta come previsto. La compressa non deve essere divisa nel tentativo di frazionare la dose. Frantumazione delle compresse Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, deve essere usato «Rivaroxaban Viatris» granuli per sospensione orale. Se la sospensione orale non e' immediatamente disponibile, quando sono prescritte dosi di 15 mg o 20 mg di rivaroxaban, e' possibile frantumare la compressa da 15 mg o da 20 mg, mescolarla con acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrarla per via orale. Una volta frantumata, la compressa puo' essere somministrata utilizzando sonde nasogastriche o gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Conf. 060 e 064 Adulti «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Le compresse devono essere assunte con del cibo (vedere paragrafo 5.2). Frantumazione delle compresse Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono essere frantumate e mescolate con un po' d'acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrate per via orale. Dopo la somministrazione delle compresse rivestite con film frantumate da 15 mg o 20 mg di «Rivaroxaban Viatris», la dose deve essere seguita immediatamente dall'assunzione di cibo. Una volta frantumata, le compresse di «Rivaroxaban Viatris» possono anche essere somministrate utilizzando sonde gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Bambini e adolescenti di peso superiore a 50 kg «Rivaroxaban Viatris» e' per uso orale. Al paziente deve essere consigliato di deglutire la compressa con dei liquidi. La compressa, inoltre, deve essere assunta con del cibo (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere assunte a circa 24 ore di distanza. Nel caso in cui il paziente sputi immediatamente la dose o vomiti entro 30 minuti dall'assunzione della dose, deve essere somministrata una nuova dose. Se il paziente, pero', vomita piu' di 30 minuti dopo la dose, questa non deve essere risomministrata e la dose successiva deve essere assunta come previsto. La compressa non deve essere divisa nel tentativo di frazionare la dose. Frantumazione delle compresse Per i pazienti incapaci di deglutire le compresse intere, deve essere usato «Rivaroxaban Viatris» granuli per sospensione orale. Se la sospensione orale non e' immediatamente disponibile, quando sono prescritte dosi di 15 mg o 20 mg di rivaroxaban, e' possibile frantumare la compressa da 15 mg o da 20 mg, mescolarla con acqua o purea di mele immediatamente prima dell'uso e somministrarla per via orale. Una volta frantumata, la compressa puo' essere somministrata utilizzando sonde nasogastriche o gastriche (vedere paragrafi 5.2 e 6.6). Confezioni autorizzate: EU/1/21/1588/059 A.I.C.: 049793603 /E In base 32: 1HHLL3 15 mg - Compresse rivestite con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/21/1588/060 A.I.C.: 049793591 /E In base 32: 1HHLKR - 20 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 30 compresse; EU/1/21/1588/061 A.I.C.: 049793615 /E In base 32: 1HHLLH - 2.5mg - Compresse rivestite con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 250 compresse; EU/1/21/1588/062 A.I.C.: 049793627 /E In base 32: 1HHLLV - 10mg - Compresse rivestite con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 250 compresse; EU/1/21/1588/063 A.I.C.: 049793639 /E In base 32: 1HHLM7 - 15 mg - Compresse rivestite con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 250 compresse; EU/1/21/1588/064 A.I.C.: 049793641 /E In base 32: 1HHLM9 - 20 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - flacone (HDPE) - 250 compresse. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire prima del lancio il materiale educazionale da inviare a tutti i medici che ci si aspetta possano prescrivere/utilizzare rivaroxaban. Il materiale educazionale ha lo scopo di accrescere la consapevolezza sui potenziali rischi di sanguinamento durante il trattamento con rivaroxaban, e di fornire una guida su come gestire questi rischi. Il materiale educazionale per il medico deve contenere: il riassunto delle caratteristiche del prodotto; la guida alla prescrizione; la tessera per il paziente [testo incluso nell'allegato III]; Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, prima della distribuzione del materiale educazionale sul territorio, deve concordare il contenuto e l'aspetto grafico della guida alla prescrizione, unitamente al piano di comunicazione, con l'autorita' competente di ogni stato membro. La guida alla prescrizione deve contenere i seguenti messaggi chiave: dettagli sulla popolazione potenzialmente a piu' alto rischio di sanguinamento; raccomandazioni per la riduzione della dose nella popolazione a rischio; indicazioni circa il passaggio da o verso il trattamento con rivaroxaban; la necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo; gestione delle situazioni di sovradosaggio; uso dei tests di coagulazione ed interpretazione dei risultati; l'informazione che tutti i pazienti devono essere sensibilizzati su: segni o sintomi di sanguinamento, e quando e' necessario rivolgersi ad un operatore sanitario; importanza dell'aderenza al trattamento prescritto; necessita' di assumere le compresse da 15 e 20 mg con del cibo; necessita' che il paziente porti sempre con se' la tessera che e' presente in ogni confezione; la necessita' che il paziente informi gli operatori sanitari che sta assumendo rivaroxaban, nel caso debba subire un intervento od una procedura invasiva. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve anche fornire una tessera per il paziente in ogni confezione di medicinale, il cui testo e' incluso nell'allegato III. Regime di fornitura: per le confezioni da un flacone (HDPE) da 30 compresse per i dosaggi da 15 mg e da 20 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: individuati dalle regioni (RRL); per i dosaggi da 2,5 mg, da 10 mg, da 15 mg e da 20 mg in confezioni da 250 compresse rivestite con film: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). |
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