Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2025 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 27 febbraio 2025
Linee guida e relativo questionario per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2025-2027. (Delibera n. 7/SEZAUT/2025/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 27 febbraio 2025.
Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis del Tuel, cosi' come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, comma 166 e seguenti;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'esigenza di fornire agli enti locali utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2025-2027;
Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2025-2027, e' stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 429 del 19 febbraio 2025, a firma del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;
Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, numeri 425, 426 e 427 del 19 febbraio 2025, con le quali la bozza del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'Organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2025-2027 e' stata trasmessa ai presidenti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione province italiane (UPI), nonche' al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Esaminate le argomentazioni esposte dall'ANCI, con nota acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 444 del 25 febbraio 2025;
Vista l'assenza di rilievi o suggerimenti comunicata dal Presidente dell'UPI con nota del 26 febbraio 2025, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 447/2025.
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 415 del 18 febbraio 2025 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie prot. n. 437 del 24 febbraio 2025, con la quale si comunica ai componenti del collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto;
Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

Di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2025-2027, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 27 febbraio 2025.

Il Presidente: Carlino Il relatore: Di Marco
Depositata in segreteria
Il dirigente: Galli
 
Allegato Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province sul bilancio di previsione 2025-2027 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 1. Premessa
Le presenti linee guida, adottate in attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.
Esse rappresentano, unitamente al questionario allegato, un importante supporto per lo svolgimento dei controlli finanziari sugli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo, favorendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento a quelle relative al rispetto e al perseguimento, anche prospettico, degli equilibri, nonche' al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica, impregiudicata la facolta' delle Sezioni regionali di controllo di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. Sono, altresi', d'ausilio per le attivita' delle Sezioni delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale.
La Sezione delle autonomie, inoltre, potra' avvalersi delle informazioni acquisite in sede di referto al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza territoriale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).
I criteri che hanno guidato la sezione nell'aggiornamento del questionario preventivo 2025/2027 permangono quelli della semplificazione e dell'alleggerimento complessivo dei quesiti, pur nel rispetto dei limiti previsti dalla stringente normativa vincolistica in vigore e dell'omogeneita' nell'attivita' di controllo in coerenza con gli indirizzi forniti nella delibera n. 61/SSRRCO/INPR/2024 del 19 dicembre 2024 e con il programma delle attivita' della Sezione approvato con delibera n. 2 /SEZAUT/2025/INPR.
Il questionario e' stato elaborato da un gruppo di lavoro con il contributo attivo dei rappresentanti delle Sezioni territoriali. Il documento e' stato affinato grazie al confronto con esperti in contabilita' pubblica e revisione legale, quindi trasmesso alle Sezioni regionali, alle principali associazioni degli enti locali (ANCI e UPI) e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Attraverso questo processo di consultazione, e' stato possibile bilanciare le esigenze istruttorie con quelle di semplificazione, valutando attentamente i suggerimenti ricevuti al fine di mantenere una visione unitaria e coordinata.
Anche nell'attuale versione, permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile, necessari a garantire la stabilita' finanziaria dell'ente, in considerazione del persistere di diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e tenuto conto del fatto che la contabilita' finanziaria continuera' a conservare la funzione autorizzatoria, anche con l'introduzione della riforma «accrual». 2. Informazioni generali e domande preliminari
Il questionario e' introdotto da due moduli iniziali: «Notizie generali» e «Domande preliminari».
Il primo, che delinea il profilo dell'ente, si e' arricchito di approfondimenti volti ad individuare l'esistenza di situazioni di criticita' diverse dal dissesto e ad accertare se l'ente sia soggetto attuatore di investimenti PNRR o PNC. La loro collocazione consente di escludere la compilazione delle pertinenti domande successive, nel caso in cui la condizione non ricorra.
Nelle «domande preliminari» permangono quesiti atti a verificare la correttezza dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario correlati alla programmazione e alla costruzione delle previsioni di bilancio, in coerenza con il concorso alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane. E' stato quindi confermato il richiamo al decreto ministeriale 25 luglio 2023, in parte confluito nel paragrafo 9.3 dell'allegato 4.1. al decreto legislativo n. 118/2011, sulla scansione temporale degli adempimenti in tema di processo di bilancio, oltre che agli altri strumenti di programmazione strategica e gestionale (DUP, NdA DUP, PEG e PIAO). Anche al fine di aumentare il raccordo con i controlli interni affidati all'organo di revisione, e' stata introdotta la richiesta al revisore di indicare eventuali criticita' o anomalie rilevate, specificandone l'esito nel documento definitivo approvato dall'assemblea elettiva di riferimento. Sono state quindi predisposte una serie di risposte multiple che intercettano le criticita' piu' comunemente riscontrate, selezionabili in apposito menu a tendina, al duplice fine di facilitare l'attivita' di redazione del questionario e favorire la comparazione delle informazioni. 3. Le novita' di rilievo
Le modifiche rispetto al precedente questionario sono conseguenziali alla necessaria attivita' di aggiornamento richiesta dalla normativa sopravvenuta, con particolare riferimento alle novita' introdotte per gli EE.LL. dalla legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207/2024).
Al riguardo, va segnalata l'introduzione di alcune domande volte ad evidenziare il corretto stanziamento di spesa per il nuovo contributo alla finanza pubblica richiesto ai comuni, alle province e alle citta' metropolitane previsto dall'art. 1, comma 788, della legge di bilancio, aggiuntivo rispetto ai due contributi previgenti, tutt'ora produttivi di effetti: il primo (c.d. spending review informatica) introdotto dalla legge n. 178/2020; il secondo disciplinato dall'art. 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio per il 2024). Il nuovo contributo, da finanziare con risorse di parte corrente, va contabilizzato secondo le modalita' previste dal comma 789 della legge di bilancio. A differenza dei precedenti, che prevedono il versamento al bilancio dello Stato mediante il meccanismo della trattenuta operata dal Ministero dell'interno sulle risorse del Fondo di solidarieta' comunale (con conseguente utilizzo della voce del piano dei conti finanziario U.1.04.01.01.020 «Trasferimenti correnti al MEF in attuazione di norme in materia di contenimento della spesa»), il comma 789 della legge di bilancio 2025 prescrive che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 gli enti debbano iscrivere nella Missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo (da registrare quindi nel Programma 3 al piano dei conti finanziario U.1.10.01.07.001) di importo pari al contributo stesso. 4. Equilibri e gestione finanziaria
Nella prima sezione «Equilibri finanziari» sono confermati i quesiti sul FAL e quelli relativi alle misure che l'ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Le modalita' di determinazione delle quote accantonate al Fondo crediti di dubbia esigibilita' sono monitorate in continuita' con il precedente questionario, ma con spunti innovativi volti a meglio precisare le metodologie e le verifiche necessarie.
Sono state attualizzate le tabelle che raccolgono i dati sugli accantonamenti e sulla copertura del disavanzo che conservano la medesima struttura.
In particolare, per quanto riguarda gli accantonamenti in conto competenza stanziati nel bilancio triennale, sono state inserite le voci «passivita' potenziali» e il «Fondo obiettivi di finanza pubblica» introdotto dall'art. 1, comma 788, legge n. 207/2024.
Ai fini del rispetto del pareggio di bilancio (comma 821 della legge n. 145/2018), sono stati introdotti quesiti per verificare se l'ente abbia tenuto conto, a partire dall'esercizio 2025, dell'obbligo di un «saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria», come disposto dalla legge di bilancio 2025 al comma 785. Tale saldo tiene conto: dell'avanzo/disavanzo eventualmente applicati, del fondo pluriennale vincolato e delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.
Rispetto alla precedente versione del questionario, e' stato aggiornato il quesito sul rispetto dei criteri enunciati dall'art. 1, commi 897 e 898, legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), per l'applicazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo accantonato, fatte salve le deroghe di legge (art. 52, comma 1-ter, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - FAL; art. 15, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 -PNRR e PNC; art. 1, comma 3, decreto ministeriale 8 febbraio 2024).
La sezione si chiude con il prospetto relativo alla copertura del disavanzo, che sara' visibile al revisore nel solo caso in cui abbia dichiarato l'esistenza dello stesso e che e' stato aggiornato precisando, ove possibile, il primo esercizio di applicazione del disavanzo previsto dalla legge, nonche' la durata massima prevista del ripiano.
Nell'ottica della semplificazione, si e' ritenuto non piu' necessario riproporre la tabella per la rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato relativo alla prima annualita' del bilancio.
Con lo stesso obiettivo, si e' ritenuto di non riproporre la sezione dedicata al PNRR. Nel solo caso in cui l'ente sia soggetto attuatore di interventi finanziati con risorse PNRR/PNC, dovra' fornire informazioni richieste con specifici quesiti redistribuiti nelle diverse sezioni tematiche. Cio' al fine di verificare come la gestione dei finanziamenti PNRR possa incidere su aspetti fondamentali della gestione finanziaria. 5. Spesa per il personale
E' stata poi data separata evidenza, attraverso l'istituzione di una sezione dedicata senza tuttavia aggravare il numero complessivo delle domande, alla «Spesa per il personale» che mira a verificare il rispetto delle facolta' assunzionali e dell'eventuale superamento delle soglie di spesa, delle conseguenti azioni di riduzione e della congruita' degli stanziamenti rispetto ai piani programmati di rientro. Le capacita' assunzionali degli enti locali continuano ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita'. Dal 1° gennaio 2025 gli enti cosiddetti «virtuosi» (quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'FCDE inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della gia' menzionata soglia. Vengono meno, pertanto, sia i limiti previsti dal regime transitorio legati alla spesa del 2018 (del 2019 per le province e le citta' metropolitane), sia la possibilita' di usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacita' assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2019. Per gli enti cosiddetti «non virtuosi» il percorso di rientro si concretizza invece con l'applicazione del turnover al 30% rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni. 6. Cassa
Il questionario al bilancio di previsione 2025-2027 contiene una specifica sezione dedicata alla cassa, da sempre indagata dalle Sezioni regionali, ma che, dall'esercizio in corso, assume un maggior rilievo in considerazione delle novita' normative intervenute.
Allo scopo di rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione della milestone M1C1-72-bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si e' infatti ritenuto di rafforzare il momento programmatorio delle previsioni dei flussi di cassa aumentandone l'attendibilita' attraverso la parametrazione delle previsioni ai dati Siope recanti le riscossioni ed i pagamenti ivi registrati nell'esercizio n-2.
L'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 155/2024, in particolare, ha introdotto l'obbligo di approvazione, da parte della giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC). Esso contiene un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento secondo previsioni trimestrali la cui elaborazione, come piu' volte sottolineato dalla Sezione nei questionari e linee guida degli anni passati, non puo' essere di esclusiva competenza del responsabile finanziario, ma richiede la necessaria collaborazione dei responsabili degli altri servizi dell'ente. Il modello del Piano annuale dei flussi di cassa e' stato pubblicato il 13 gennaio 2025 sul sito istituzionale di Arconet (Mef-RGS) ed e' articolato in previsioni trimestrali degli incassi e dei pagamenti con i dati cumulati dei flussi sia dei residui che delle previsioni di competenza, comparabili con i flussi di cassa dello stesso trimestre dell'anno n-2 presenti in Siope (per il 2025 i dati Siope corrispondono all'esercizio 2023).
Le domande del questionario sono quindi volte a verificare che i controlli dell'organo di revisione sugli equilibri di cassa si concentrino innanzitutto sull'attendibilita' del Piano e sulla coerenza di tale documento con le previsioni di cassa del bilancio, nonche' a verificare l'esistenza di criticita' nei flussi di cassa che impongano, gia' nella fase previsionale, il ricorso all'utilizzo in termini di cassa dei fondi vincolati e/o al ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Cio' al fine di accertare se detti strumenti di regolazione dei flussi dipendano da fisiologici scostamenti temporali tra incassi e pagamenti o, piuttosto, siano sintomatici di una crisi di liquidita' strettamente collegata a previsioni di cassa inattendibili che consentano un effetto espansivo della spesa priva di reale copertura.
Non manca una domanda connessa agli effetti sugli equilibri di cassa dei progetti finanziati con le risorse del PNRR e sui loro riflessi nei ritardi dei pagamenti. 7. Indebitamento
La sezione dedicata all'indebitamento, pur assumendo una diversa numerazione rispetto al questionario dello scorso anno, ne conserva il contenuto; i quesiti riproposti mirano a verificare il rispetto delle condizioni e dei vincoli normativi previsti nell'attivazione e nella gestione delle risorse prese in prestito per finanziare gli investimenti programmati. 8. Enti in dissesto
La sezione enti in dissesto, ormai al terzo anno dalla sua introduzione, conferma l'esigenza di indagare le modalita' di gestione del dissesto con particolare riferimento ai rapporti ente/OSL, anche allo scopo di verificare l'effettiva adozione di misure che garantiscano un definitivo ritorno alla stabilita' finanziaria. In quest'ottica sono stati confermati i quesiti volti ad approfondire i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa passiva. Si e' inoltre ritenuto di focalizzare il controllo sulle cause che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio. 9. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico
La sezione dedicata agli organismi partecipati conserva la struttura di modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale, si chiede infatti se l'ente abbia o meno partecipazioni e se abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp). In tal modo, in caso di risposta negativa, il revisore sara' indirizzato per la compilazione direttamente alla sezione successiva del questionario. In caso di risposta affermativa, il revisore e' chiamato a rispondere circa l'avvenuta approvazione, da parte delle societa' partecipate, del bilancio relativo all'ultimo esercizio, nonche' delle eventuali misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni da parte dell'ente di riferimento.
Sono confermate le richieste di informazioni di dettaglio sulla presenza di societa' in perdita, sulla eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale, nonche' di trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, anche al fine di monitorare il rispetto dei vincoli in materia di soccorso finanziario in favore delle societa' partecipate di cui all'art. 14, comma 5, del Tusp, nonche' dell'obbligo di accantonamento secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 10. Istruzioni per l'invio del questionario
Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di previsione 2025-2027 e' volto a integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal presidente (PCR), sia dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home page di BDAP:(https://openbdap.rgs.mef.gov.it/).
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della home page.
Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «QFIT - Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/ - Nella home page della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti › Interrogazione questionari esterni».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/ Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.

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