Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2025 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 27 febbraio 2025
Linee guida e relativo questionario per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2024. (Delibera n. 6/SEZAUT/2025/INPR).


LA CORTE DEI CONTI
Sezione delle autonomie

Nell'adunanza del 27 febbraio 2025;
Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle Sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e province autonome per l'esercizio 2024 e' stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 421 del 18 febbraio 2025, del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie;
Viste le note, a firma del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, n. 416 e n. 417 del 18 febbraio 2025, con le quali lo schema del suddetto questionario e' stato, altresi', trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nonche' al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Vista la nota di risposta, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 445 del 26 febbraio 2025, a firma del Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome e valutatene le osservazioni e i suggerimenti;
Vista la nota di riscontro, a firma del direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, acquisita al protocollo il 26 febbraio 2025 con il n. 450, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza dei contenuti del suddetto questionario allegato alle linee guida in argomento;
Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 415 del 18 febbraio 2025 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;
Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della Sezione delle autonomie prot. n. 437 del 24 febbraio 2025, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sara' possibile anche il collegamento da remoto;
Udito il relatore, consigliere Elena Tomassini;

Delibera:
di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2024, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato nell'adunanza del 27 febbraio 2025.

Il Presidente: Carlino Il relatore: Tomassini
Depositata in segreteria
Il dirigente: Galli
 
Allegato Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul
rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio
2024, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
1. Nel contesto delle funzioni che l'art. 100 della Costituzione attribuisce alla Corte dei conti, la Sezione delle autonomie esplica un ruolo di coordinamento con riguardo al complesso sistema delle verifiche sui bilanci degli enti territoriali, per consentire una diffusione omogenea dei controlli che si inseriscono nella scansione temporale in cui si articola il ciclo di bilancio.
A tal fine, approva annualmente le linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome, in conformita' a quanto disposto dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La disposizione richiama la disciplina prevista, per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza della quale gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle autonomie.
La valorizzazione dell'autonomia degli enti territoriali si correla al rafforzamento dei controlli, connotati dai caratteri di neutralita' e indipendenza, intestati alla Corte dei conti che svolge il ruolo di garante della corretta gestione delle pubbliche risorse.
I confini di tali verifiche, con riferimento alle prerogative della potesta' legislativa delle regioni e delle province autonome, sono stati indicati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 39/2014) che, nello scrutinio dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012, ha evidenziato come i riscontri della magistratura contabile non possano far derivare un diretto effetto impeditivo della legge in base alla quale devono essere realizzati i programmi di spesa, in quanto cio' si tradurrebbe in un vaglio sulle leggi regionali che compete solo alla Corte costituzionale.
Le linee guida in esame forniscono un ausilio per procedere ai controlli sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sulla sostenibilita' dell'indebitamento, nella fase in cui la proposta di rendiconto della Giunta regionale si approssima ad essere approvata con legge regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta giuntale e la legge di approvazione del rendiconto (art. 1, comma 1 e comma 5, del decreto-legge n. 174/2012).
In tale prospettiva, sono volte a prevenire, attraverso il coordinamento delle attivita' di controllo, quelle gestioni contabili le cui disfunzioni siano suscettibili di riverberarsi sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, vanificando la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi euro unitari.
La rendicontazione sulle modalita' di impiego delle risorse e sui risultati conseguiti, effettuata attraverso i documenti di bilancio, e' un onere inderogabile connesso alla responsabilita' di mandato (Corte cost., sentenze n. 184/2016, n. 49/2018, n. 18/2019, n. 246/2021). La corretta rappresentazione degli equilibri e' funzionale alla trasparente e controllabile dimostrazione della sostenibilita' finanziaria delle decisioni pubbliche, anche a garanzia dei diritti dei cittadini.
In tale cornice ordinamentale si colloca il ruolo dell'organo di revisione delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19-bis del citato decreto-legge, alle autonomie speciali nel rispetto dei relativi statuti e delle norme di attuazione.
Il puntuale, obbligatorio, adempimento alla compilazione del questionario da parte del Collegio dei revisori, che e' organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo n. 118/2011), e' funzionale agli accertamenti delle Sezioni regionali di controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni risultanti dalla relazione-questionario.
A tale riguardo, e' necessario che il questionario venga compilato dai revisori tenendo conto del bilancio approvato da parte della giunta regionale fornendo cosi' un supporto per l'attivita' propedeutica alla parificazione, nello svolgimento di compiti di controllo e vigilanza di cui all'art. 72 citato, che rinvia alla normativa generale di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 123/2011. Tale attivita' anticipa il parere sulla legge di rendiconto generale della regione. Infatti, attraverso i questionari contenuti nelle presenti linee guida, l'organo di revisione potra' puntualmente intercettare le eventuali violazioni dei principi di regolarita' contabile proponendo interventi correttivi prima dell'approvazione della legge di rendiconto.
In tale linea prospettica, ed affinche' i questionari compilati possano essere utili anche ai fini dello svolgimento delle parifiche dei rendiconti regionali, occorre quindi anticiparne l'analisi in un momento antecedente all'approvazione del rendiconto. In tal modo le Sezioni regionali potranno avvalersi anche dell'effettivo ausilio dei revisori, restituendo alla previsione normativa tutta la sua utilita'.
Ed e' in tale ottica che le presenti linee guida sono state piu' tempestive rispetto al passato.
La relazione-questionario, oltre a costituire una traccia essenziale per le attivita' di controllo del Collegio dei revisori, assorbe anche parte delle esigenze istruttorie delle Sezioni regionali di controllo, in relazione alle molteplici competenze loro affidate, e della Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n. 131).
Il questionario intende cogliere le principali situazioni di criticita' finanziaria, con riscontri sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, sull'adeguatezza degli accantonamenti, sulla costruzione del Fondo pluriennale vincolato, sullo stato dell'indebitamento, sulla misura dell'eventuale disavanzo, nonche' sui vincoli di finanza pubblica. In ultima analisi, sulla valutazione della complessiva affidabilita' delle scritture contabili degli enti, unitamente ai necessari riscontri sulla gestione del servizio sanitario regionale e sul rapporto fra le regioni e le province autonome con i rispettivi organismi partecipati, oltre ad un approfondimento sul PNRR limitato agli aspetti essenziali.
2. Le linee guida costituiscono le basi per una piu' proficua collaborazione tra la Corte dei conti e le Istituzioni territoriali nonche' strumento essenziale per una piu' efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno.
In un'ottica di unitarieta' dei controlli svolti dalla Corte dei conti e di semplificazione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni, occorre richiamare le indicazioni riportate nelle linee guida approvate con deliberazione 5/2015/INPR e riproposte in altre occasioni (Sezione autonomie, del. 19/2016/INPR, del. n. 8/2017/INPR, del. n. 10/2018/INPR).
La centralita' del giudizio di parificazione trova giustificazione nel suo inserimento nel processo legislativo regionale e, in particolare, nell'ausiliarieta' (che si ricollega alla finalita' primigenia della resa del conto) delle funzioni svolte dalle Sezioni regionali di controllo nei confronti delle assemblee legislative. Il collegamento teleologico tra l'attivita' di parificazione e la legge di approvazione del rendiconto impone una coerente collocazione funzionale, all'interno del ciclo di bilancio, delle relazioni dei Collegi dei revisori dei conti sul rendiconto, affinche' ne sia pienamente valorizzato il relativo contributo informativo. In tale ottica, le predette relazioni-questionario devono poter essere funzionali alle valutazioni svolte dalle Sezioni regionali nell'ambito del giudizio sul rendiconto, sotto il profilo della conformita' alle regole giuridiche delle operazioni riepilogate nel consuntivo e della ricostruzione del complessivo quadro contabile-finanziario. In termini operativi, «l'ausilio offerto dalle linee guida si sostanzia, principalmente, nell'anticipazione della relazione del Collegio dei revisori alla proposta di rendiconto della Giunta regionale, in quanto la pronuncia della Sezione regionale di controllo si interpone tra la fase della proposta e la legge di approvazione del rendiconto» (del. n. 8/2017/INPR).
3. Con riferimento al questionario rendiconto 2024, si precisa che, sotto il profilo metodologico, la struttura del questionario e' stata rivista nell'ottica della semplificazione, accorpando nella medesima sezione domande simili ed eliminando quesiti relativi a adempimenti non piu' attuali, con lo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti dei compilatori.
Di seguito si illustrano, in modo sintetico, le principali aree di verifica per l'organo di revisione:
la prima sezione (Domande preliminari), propone la ricognizione dei piu' rilevanti adempimenti di carattere contabile e finanziario. Oltre a porre l'accento, come di consueto, sugli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 31, decreto legislativo n. 33/2013, si segnala l'inserimento di nuovi quesiti volti a verificare la sussistenza di criticita', anomalie o necessita' di misure correttive nell'iter di approvazione della legge di rendiconto; si indaga inoltre circa la capacita' di recepimento da parte della regione/provincia autonoma dei rilievi formulati dalla competente Sezione territoriale della Corte dei conti, ad esito del giudizio di parificazione;
la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e contabile) approfondisce gli aspetti della corretta rappresentazione contabile, delle risultanze della gestione finanziaria, del personale, del pagamento dei debiti commerciali. Con riferimento alla materia del personale, si e' tenuto conto dei profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Maggiore approfondimento e' stato dedicato all'ipotesi di mancato superamento del valore soglia, determinato dal decreto ministeriale 3 settembre 2019, attuativo delle prescrizioni di cui all'art. 33 del citato decreto-legge n. 34/2019. A completamento della sezione, sono stati formulati nuovi quesiti, ed in particolare si chiede se la costituzione del fondo per il salario accessorio sia stata certificata dall'organo di revisione, sia stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2024. Ulteriore novita' e' rappresentata dall'inserimento di un quesito sull'assegnazione degli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali ai dirigenti responsabili ed apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali, tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalita' sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%;
la terza sezione (Gestione contabile) pone l'attenzione sui principali profili di carattere contabile, correlati alla determinazione del risultato di amministrazione, del Fondo pluriennale vincolato, del Fondo crediti di dubbia esigibilita'. E' stato previsto l'inserimento di un quesito, al fine di verificare se la regione/provincia autonoma, oltre alla necessaria separazione della contabilita' di cassa sanitaria, sia dotata di un sistema di contabilita' analitica per la registrazione/monitoraggio dei vincoli di cassa. Ulteriore elemento di novita' e' costituito dalla riformulazione e arricchimento del quesito in cui si chiede all'organo di revisione se abbia ottenuto l'elenco delle attestazioni dell'inesistenza dei debiti fuori bilancio alla fine dell'esercizio. Ulteriori quesiti riguardano le quote accantonate al fondo rischi da contenzioso e per le perdite delle societa' partecipate. Nella medesima sezione sono contenute, altresi', verifiche per le voci di bilancio che possono risultare di incerta copertura, attraverso le informazioni sull'adeguatezza degli accantonamenti a seconda delle diverse tipologie di rischio (contenzioso, altre passivita' potenziali, perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali). Da ultimo, la sezione si compone di una serie di tabelle aventi ad oggetto gli equilibri di cassa, la composizione del disavanzo, la gestione dei residui attivi e passivi (riferibili al comparto non sanitario ed al comparto sanitario), il fondo di cassa ed altri dati contabili;
la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) conferma i tradizionali quesiti e le tabelle, con verifiche concernenti le operazioni di rinegoziazione di mutui, gli oneri derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata, l'individuazione del settore e sottosettore di intervento (elenco MOP) dell'indebitamento acceso nell'esercizio 2024. Specifico approfondimento viene dedicato al rispetto del limite di indebitamento;
nella quinta sezione (Organismi partecipati) sono presenti quesiti generali, volti a verificare se, all'esito della ricognizione annuale delle partecipazioni, la regione/provincia autonoma abbia deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, oltre all'attuazione delle misure previste dal piano di revisione. Si continua ad indagare circa la reinternalizzazione delle funzioni o servizi affidati a societa' controllate oggetto di razionalizzazione/dismissione. Permangono i quesiti relativi al rispetto del divieto di cui all'art. 14, comma 5, decreto legislativo n. 175/2016 e all'ipotesi di mancata riduzione dei compensi degli amministratori, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 21, comma 3, Tusp. Da ultimo, si segnala l'inserimento di un quesito in cui si chiede alla regione/provincia autonoma se, con riferimento al triennio 2022-2024, siano presenti societa' in perdita. In caso di eventuale risposta affermativa, segue la compilazione di una tabella di approfondimento;
la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) contiene quesiti che riflettono l'entrata a «regime», per tutte le regioni, della disciplina di cui all'art. 1, comma 824, della legge n. 145/2018, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 821, della medesima legge. E' stato inoltre inserito un quesito volto a verificare se la relazione dell'organo di revisione abbia evidenziato casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dai principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011;
la settima sezione (Servizio sanitario regionale) e' stata prevalentemente dedicata ai principali adempimenti contabili cui e' tenuta la regione/provincia autonoma nei confronti del proprio SSR, sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011. In particolare, i quesiti riguardano la perimetrazione sanitaria di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011, edilizia sanitaria, gestione sanitaria accentrata, la trasparenza dei conti sanitari e la corretta finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali. Essendo superata completamente la fase dell'emergenza Covid, la parte della sezione settima a questo dedicata ha visto l'eliminazione di tutti i quesiti, contenuti nel precedente questionario (deliberazione n. 6/SEZAUT/2024/INPR), afferenti alle disposizioni normative introdotte con i decreti emergenziali. Permane il riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 268, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Inoltre, si chiede all'ente se siano in corso contenzioni giudiziari per superamento dei limiti di budget. Permangono altresi' i quesiti in materia di tetti di spesa farmaceutica, per l'acquisto di dispositivi medici, oltre che per acquisti diretti. Allo stesso modo, sono stati riproposti i quesiti riguardanti la riorganizzazione ovvero l'istituzione di nuovi enti sanitari ed il recupero delle liste d'attesa. E' stato inoltre inserito un quesito volto a verificare se l'ente abbia effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del Servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2024, eventualmente indicandone l'ammontare. A completamento della sezione, si chiede all'Ente di compilare una nuova tabella in materia di punteggi LEA; in particolare e' richiesto di indicare l'ammontare dei punteggi per macroarea e successivamente per sottoinsieme di indicatori CORE.
L'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza) contiene una ricognizione delle informazioni in ordine allo stato di attuazione del PNRR nelle singole regioni/province autonome. La sezione e' stata oggetto di ripensamento e semplificazione, sia in considerazione del tempo trascorso, che ha reso non piu' attuali alcuni quesiti, sia nell'ottica di evitare un eccessivo appesantimento dei destinatari del questionario, attesa, anche, l'impossibilita' di caricamento massivo di dati nella banca dati della Corte. Permangono i quesiti in ordine alla governance e alle anticipazioni di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 6, decreto-legge n. 152/2021 e successive modificazioni ed integrazioni Inoltre, viene chiesto alla regione/provincia autonoma se abbia riscontrato delle criticita' nella realizzazione di tali progetti, fornendo altresi' una griglia contenente l'elenco delle possibili motivazioni. Infine, e' stato inserito un quesito volto a verificare se la regione/provincia autonoma abbia provveduto all'aggiudicazione dei progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento 1.1 («Case della comunita'») e 1.3 («Ospedali di comunita'»), nei termini previsti dal target ITA del 31 marzo 2024, attesa la particolare rilevanza di tale obiettivo.
In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati elementi informativi aggiuntivi.
4. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2024 delle regioni e province autonome e' volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita' dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dell'organo di revisione presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, va ribadita la necessita' che i revisori dei conti provvedano a registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della homepage di BDAP: https://openbdap.rgs.mef.gov.it
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della homepage.
Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella homepage della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presentera' l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara' disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.

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