Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2025 (vai al sommario)
LEGGE 18 marzo 2025, n. 40
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attivita' proprie del Servizio nazionale della protezione civile.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresi', le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante: «Codice della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2018:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. Al verificarsi degli eventi che, a
seguito di una valutazione speditiva svolta dal
Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e
delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
e Province autonome interessate, presentano i requisiti di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su
richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la
durata e determinandone l'estensione territoriale con
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo
criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma
7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio
delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo
44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal
Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e
Province autonome interessate, sulla base di una relazione
del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
Consiglio dei ministri individua, con una o piu'
deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie
per il completamento delle attivita' di cui all'articolo
25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli
interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in
seguito, si verifichi, sulla base di apposita
rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di
risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla
base di una relazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile, individua, con proprie ulteriori
deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e
autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
4. L'eventuale revoca anticipata dello stato
d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
della procedura dettata per la delibera dello stato
d'emergenza medesimo.
5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di
rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le
amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti,
individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti
giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110
del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli
derivanti dalle dichiarazioni gia' emanate nella vigenza
dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti
nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le
disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione
nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle
amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti
ovvero soggetti dagli stessi designati.
7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza
di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
del Dipartimento della protezione civile.
8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino,
la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento
nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Dipartimento della
protezione civile.
9. Le Regioni, nei limiti della propria potesta'
legislativa, definiscono provvedimenti con finalita'
analoghe a quanto previsto dal presente articolo in
relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1,
lettera b).».

- Si riporta il testo dell'articolo 116 della
Costituzione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298
del 27 dicembre 1947:
«Art. 117. - Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aosta dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato
e la Regione interessata.».
 
Art. 2

Stato di ricostruzione di rilievo nazionale

1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilita' di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, puo' deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione e' adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo puo' essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessita' di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali e' stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non puo' eccedere la durata di cinque anni ed e' prorogabile fino a dieci anni. La proroga e' disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attivita' di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale puo' essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarita' della contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 24 del decreto
legislativo 2 gennaio 2021, n. 1, si vedano le note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1. Per
il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo
nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione
civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione
vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella
deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita
l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti,
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente
motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle
aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli
strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture,
pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in
essere sulla base di procedure definite con la medesima o
altra ordinanza;
f) all'attuazione delle misure per far fronte alle
esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso
misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea,
in altre localita' del territorio regionale, entro i limiti
delle risorse finanziarie individuate con delibera del
Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e
secondo i criteri individuati con la delibera di cui
all'articolo 28
3. Le ordinanze di protezione civile non sono
soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui
efficacia decorre dalla data di adozione e che sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per
informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri,
alle Regioni o Province autonome interessate e fino al
trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione
dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze
sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al presente articolo si avvale delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti
attuatori degli interventi previsti sono, di norma,
identificati nei soggetti pubblici ordinariamente
competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti
adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa
vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di
protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono
essere nominati commissari delegati che operano in regime
straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza
di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si
avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento
di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i
tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari
delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i
soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo
svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le
ordinanze di protezione civile non e' prevista la
corresponsione di alcun compenso per il Capo del
Dipartimento della protezione civile e per i commissari
delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri
soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e il compenso e' commisurato
proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del
parametro massimo costituito dal 70 per cento del
trattamento economico previsto per il primo presidente
della Corte di cassazione.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e
i consequenziali provvedimenti commissariali nonche'
avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti
ai sensi del presente articolo e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo
15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di
monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto
l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle
ordinanze di protezione civile nonche' dei provvedimenti
adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al
presente comma e' tenuto ad assicurare la continuita'
dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle
ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate
dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
Comma cosi' modificato dall'art. 16, comma 1, lett.
b), D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.
11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto
previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze
di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in
deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
all'articolo 24, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies della
legge 7 agosto 1991, n. 241 recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento). - 1.
Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo' essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita'
del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti
negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati e' parametrato al solo danno emergente e tiene
conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilita' da
parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico,
sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri
soggetti all'erronea valutazione della compatibilita' di
tale atto con l'interesse pubblico.
1-ter.».
 
Art. 3

Commissario straordinario alla ricostruzione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, e' nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che puo' essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalita' previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione e' individuato tra soggetti dotati di professionalita' specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessita' e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo puo' essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. La struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo, puo' essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, puo' fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attivita' e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attivita' e funzioni gia' avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 e' assegnato:
a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operativita', personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;
b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.
5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del comma 6 del presente articolo.
6. Il Commissario straordinario:
a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;
b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi puo' prevedere altresi' eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresi' le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera f), puo' prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, e' adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, e' commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed e' attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;
c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera f);
d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera f):
1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonche' con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalita' turistico-ricettiva e quelli di titolarita' degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilita', eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;
4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversita', gia' previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c);
5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, puo' autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;
e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticita' emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) gestisce la contabilita' speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalita' del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;
g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attivita' prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonche' con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante: «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16
luglio 2011:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 5, e 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
2010:
«Art. 5 (Economie negli Organi costituzionali, di
governo e negli apparati politici). - (Omissis)
5. Ferme le incompatibilita' previste dalla normativa
vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo
svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad
organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30
euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al
presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni
professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di
Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche
amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione
conferente operi in ambito territoriale diverso da quello
dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento
dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece
tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti
dal comune presso il quale il professionista e' titolare di
carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo,
consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di
cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento e'
effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
(Omissis).».
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di
impiego pubblico). - (Omissis)
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti del Servizio
sanitario nazionale, con riferimento al personale della
dirigenza medica e al personale non dirigenziale
appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle
regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di
riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e
562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della
disciplina in materia di spesa per il personale. Resta
fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per ciascun anno del triennio
2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo
non puo' essere superiore al doppio di quella sostenuta per
la stessa finalita' nell'anno 2009. Per gli enti del
Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente
comma opera a livello regionale; conseguentemente le
regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del
rispettivo servizio sanitario regionale in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto
disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca
resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187
dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere
si provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo 2 gennaio 2018:
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati. Con la medesima
ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali
rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine
della scadenza della contabilita' speciale e nel limite
delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile.
2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 e' individuata
l'autorita' che, fino alla scadenza della proroga prevista
ai sensi dell'articolo 27, comma 5, e' autorizzata alla
gestione della contabilita' speciale. La medesima autorita'
puo' revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1
che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di
scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono
disponibili a seguito della revoca possono essere
utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi
strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La
medesima ordinanza individua anche le modalita' per la
prosecuzione degli interventi senza soluzione di
continuita', fino all'effettivo subentro dell'autorita'
competente in via ordinaria.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati
e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con
le disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 27, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis)
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
1999:
«Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis)
5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado
e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare
servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai
Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione, ed
i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il
personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con
l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla
ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il
trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 57, commi 1-
3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di eventi sismici).
- 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al
comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale
fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto
dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.". Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno
2018." sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020.".
Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2,
ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con il personale in servizio presso
gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri
enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per
i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle
convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma
3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre
2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualita'
2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione
collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico
impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e
23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita'
necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali,
ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri
del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012
e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali
autorizzati alle assunzioni di personale a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato
il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a
tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed
in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione
o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre
anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni
contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni
di servizio puo' essere maturato entro il 31 dicembre 2023,
anche computando i periodi di servizio svolti a tempo
determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte
presso amministrazioni diverse da quella che procede
all'assunzione, purche' comprese tra gli Uffici speciali
per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con
contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto
presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del
31 dicembre 2022, un'attivita' lavorativa di almeno tre
anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni e'
riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti
disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai
predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi
bandi prevedono altresi' l'adeguata valorizzazione
dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti
con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco
nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere
all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto
previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del
contingente massimo di unita' di personale indicato al
citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 189 del 2016. Il personale assunto ai
sensi del presente comma non concorre al computo della
quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo
con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a
31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso
agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato
di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma
3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il riparto e' effettuato con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento
delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura
dei termini da parte della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale
da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in
proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021
e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020,
mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto;
b);
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20
milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per
20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: "due unita' con funzioni di livello dirigenziali
non generale" sono sostituite dalle seguenti: "due unita'
con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui
una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga
ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico".
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro
470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente
decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e'
aggiunto il seguente:
"9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle
attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in
essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il
trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di
trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e
dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si
debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o
concessionario comunica all'amministrazione il nominativo
del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto
o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del
soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita'
professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva
erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento
condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei
controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di
esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento
delle sole prestazioni effettivamente eseguite.
L'amministrazione effettua sempre il controllo sui
requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti
generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera
b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la
verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui
restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di
personale riferite alle assunzioni, effettuate in data
successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, finanziate integralmente
da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente
finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita
normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a
copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica
del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2
dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto
finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini
del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la
spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare
fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed
alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli
eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade
del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, il Commissario straordinario per la
ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge,
alla concessione di contributi in favore dei soggetti
pubblici e privati e delle attivita' economiche e
produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I
contributi di cui al presente comma possono essere
riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente
subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi
con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi
dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per
polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24
febbraio 2004.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante: «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006.
 
Art. 4
Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di
coordinamento per la ricostruzione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, e' istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa e' composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.
3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:
a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attivita' regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;
b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;
c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);
d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;
e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;
f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici gia' programmati di cui all'articolo 17.
4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 5

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.
3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneita' nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalita' eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, puo' adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.
 
Art. 6

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicita' dei fondi di cui al primo periodo e' assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 e' intestata apposita contabilita' speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:
a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilita' speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla conclusione delle attivita' emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;
b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonche' quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali e' deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
3. All'assegnazione delle risorse alla contabilita' speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilita' speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicita' ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.
4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: «Riordino
della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2022:
«Art. 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali). -
1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la
comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti
l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica, gli enti locali redigono la
deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione
di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui
all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo
30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di
cui agli articoli 7, 8 e 9.
2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di
affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo
periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza
indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e
trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro
immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in
un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»,
dando evidenza della data di pubblicazione.
3. I medesimi atti sono resi accessibili anche
attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita
da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli
atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di
rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di
prima pubblicazione di cui al comma 2.
4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita
dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalita'
di cui al comma 3:
a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici
locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati
nazionale sui contratti pubblici;
b) le rilevazioni periodiche in materia di
trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244;
c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8
e 9, nonche', ove disponibili, le informazioni sugli
effettivi livelli di qualita' conseguiti dai gestori
pubblicati dalle autorita' di settore sui propri siti
istituzionali.
5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono
resi disponibili dall'ente che li produce in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
82 del 2005.
6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le
Regioni e le Autorita' di regolazione hanno accesso alla
piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Art. 50. - Disponibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni, anche al fine di
esercitare i poteri di verifica e monitoraggio
rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 si vedano le note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile
2013:
«Art. 42 (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano
deroghe alla legislazione vigente). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e
urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre
emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e
straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza,
pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei
motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali
atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
le funzioni di responsabili per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza
di cui all' articolo 43 del presente decreto.».
 
Art. 7

Funzioni attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri

1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' sostituito dal seguente:
«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione».
2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attivita' di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».
4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e' attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unita' individuate, a domanda, in funzione della specificita' delle professionalita' e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facolta' assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1,
del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante: «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
2017, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18-bis (Realizzazione del progetto "Casa
Italia"). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le
funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione,
gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione
nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo, per i quali
e' deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la
Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i
soggetti istituzionali competenti per gli interventi di
ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi
i Commissari straordinari alla ricostruzione.
1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo
sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli
strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del
territorio e delle aree urbane nonche' del patrimonio
abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e alle altre amministrazioni competenti in
materia))
2. Per garantire l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, fermi restando la dotazione organica del personale
di ruolo di livello non dirigenziale e i contingenti del
personale di prestito previsti per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, la dotazione organica dirigenziale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' incrementata
di tre posizioni di livello generale e di quattro posizioni
di livello non generale. E' lasciata facolta' alla
Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere, in
aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali
facolta' assunzionali, al reclutamento nei propri ruoli di
venti unita' di personale non dirigenziale e di quattro
unita' di personale dirigenziale di livello non generale,
tramite apposito concorso per l'espletamento del quale puo'
avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui
al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 e di
2.512.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Al relativo
onere si provvede:
a) quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2017 e a
2.512.000 euro per l'anno 2018, mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 2.512.000 euro a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 221, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 221 (Indirizzo, coordinamento e monitoraggio
presso la Cabina di regia. Governance dei servizi). -
(Omissis)
4. La Cabina di regia ha tra l'altro il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di
attuazione del codice e sulle difficolta' riscontrate dalle
stazioni appaltanti nella fase di applicazione, anche al
fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di
miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di
azione, la fase di attuazione del presente codice
coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti,
di regolamenti attuativi e atti di indirizzo, nonche' il
loro ulteriore riordino in allegato al codice, anche al
fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza
reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative
nella materia disciplinata dal codice per valutarne
l'impatto sulla legislazione vigente e garantire
omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel
coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore e
contribuendo all'effettuazione delle analisi e verifiche di
impatto dei relativi provvedimenti;
d) sovrintendere alla digitalizzazione del sistema
dei contratti pubblici, fermo restando l'esercizio delle
funzioni, da parte dell'ANAC, di cui all'articolo 23;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa,
convenzioni, anche con associazioni private per agevolare
la bancabilita' delle opere pubbliche;
f) in relazione al partenariato pubblico privato,
in coordinamento con il Dipartimento per la programmazione
e il coordinamento della politica economica, promuovere la
conoscenza delle nuove procedure e agevolarne l'utilizzo
tra i potenziali partecipanti, ivi comprese imprese, banche
e altre societa' finanziarie; favorire il coordinamento e
lo scambio di informazioni tra le parti; individuare e
divulgare le soluzioni piu' appropriate a eventuali
problemi applicativi e promuovere la raccolta e la
diffusione dei dati che confluiscono nella banca dati sul
partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 175,
comma 7;
f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione
di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone
pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle
informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari
straordinari alla ricostruzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto
2012:
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della
ricostruzione). - 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la
ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e
garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla
base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114
e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare
gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per la
concessione del contributo entro il termine inderogabile
del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per
gli interventi per i quali e' necessario accertare un
maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e per quelli da realizzare nell'ambito dei
centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila,
o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani
di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto
devono presentare la domanda per la concessione del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre
2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo'
avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater,
comma 2, lettera a).
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i
comuni del cratere sono autorizzati, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, ad assumere a tempo indeterminato, a
decorrere dall'anno 2013, complessivamente 200 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive
pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al comune
dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree
omogenee.
In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle
graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure
selettive per assunzioni a tempo indeterminato e' prorogata
fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia
delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure
selettive di cui al comma 6 del presente articolo. In
considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate, la dotazione organica dei comuni interessati e'
incrementata nella misura corrispondente al personale
assegnato a ciascun comune nell'ambito del contingente di
cui al presente comma.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione
conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
fino a 100 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche. Tale personale e'
temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla
cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello
sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile
2009, tale personale e' assegnato al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse a
calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In
considerazione delle suddette assunzioni di personale e'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto
comunque salvo quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6
sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per
le attivita' di selezione del personale di cui al comma 6,
si puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 14,62.».
- Per i riferimenti all'articolo 57, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 si vedano le note
all'articolo 3.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, recante: «Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per
gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti
delle province interessati dal sisma, adottando idonee
modalita' di coordinamento e programmazione degli
interventi stessi, nonche' delle strutture regionali
competenti per materia. A tal fine, i Presidenti delle
regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unita', i cui oneri sono
posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
- Si riporta l'articolo 50, commi 1 - 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante: «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del 2016», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016:
«Art.50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter , commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
(Omissis).».
 
Art. 8

Interventi su centri storici, su centri
e nuclei urbani e rurali

1. Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonche' l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:
a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attivita' produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.
2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilita' alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:
a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui e' conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.
3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalita' di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni, assicurandone altresi' la diffusione presso le popolazioni interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette al Commissario straordinario gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni ricevute, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che e' reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.
7. Nel caso in cui gli strumenti attuativi di cui al comma 1 contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessati dagli eventi calamitosi nonche' alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi puo' avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformita' degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.
8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresi', con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale dei comuni stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con la medesima deliberazione del consiglio comunale sono altresi' perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unita' minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonche' della necessita' di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.
9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unita' immobiliari di cui e' costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.
10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile e' limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonche' di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.
11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o piu' programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a cio' destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonche' degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformita' dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalita' di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente gia' favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117 si vedano le note all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 34-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei
distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di
ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non
costituisce violazione edilizia se contenuto entro i
limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unita' immobiliari con superficie utile
inferiore ai 100 metri quadrati;
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo per le unita' immobiliari con superficie
utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di
cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie
assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la
realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali
frazionamenti dell'immobile o dell'unita' immobiliare
eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al
comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per
le misure minime individuate dalle disposizioni in materia
di distanze e di requisiti igienico-sanitari.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente
agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre
tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le
modifiche alle finiture degli edifici di minima entita',
nonche' la diversa collocazione di impianti e opere
interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di
titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino
violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non
pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24
maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai
sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il
minore dimensionamento dell'edificio, la mancata
realizzazione di elementi architettonici non strutturali,
le irregolarita' esecutive di muri esterni ed interni e la
difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme
esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in
cantiere e gli errori materiali di rappresentazione
progettuale delle opere.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono
dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione
dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica
relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata
allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di
diritti reali.
3-bis. Per le unita' immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a
bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, il tecnico attesta altresi' che gli
interventi di cui al presente articolo rispettino le
prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte
II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della
documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla
base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma
3, e' trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione
dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo
le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per
l'esercizio delle modalita' di controllo previste dalle
regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le
difformita' che costituiscono interventi di minore
rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere
b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato
allega alla dichiarazione di cui al comma 3
l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o
l'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma
2-bis, ovvero, in caso di difformita' che costituiscono
interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una
dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del
procedimento per i controlli regionali in assenza di
richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase
e di esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo non puo' comportare limitazione dei
diritti dei terzi».
 
Art. 9

Ricostruzione privata

1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonche' i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorita', per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.
 
Art. 10

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, puo' essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.
 
Art. 11
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la
ricostruzione privata

1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorita' statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile e' stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche ove necessarie.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo e' subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessita' di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non puo', in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 5), i comuni svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 11:
- Si riportano gli articoli 9-bis, 20, 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano
disponibili la copia o gli estremi.
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso.».
«Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso
di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza
energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si
procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere
interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano gia' nella disponibilita'
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
5-bis.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9.
10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini
dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione
certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi
di costruire che non configurano una variazione essenziale,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore.
3.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5.
6. La realizzazione degli interventi di cui al
presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui al presente Capo,
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.».
«Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' in alternativa al
permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione
certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora
siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo
per presentare la segnalazione certificata di inizio
attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e
dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
segnalazione certificata di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».

- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003:

«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
 
Art. 12

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, e' sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonche' quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.
2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, e' disposta la revoca totale del contributo erogato.
3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto.
5. Nei contratti fra privati e' consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullita', la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1341 del Codice
civile:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 della legge
13 agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 23 agosto 2010:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento
del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate
su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui
all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse
da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a
carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
valore di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti
al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha
applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le
esigenze investigative, comunica al prefetto
territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a
conoscenza che determinano violazione degli obblighi di
tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:

«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1.1. In caso di conclusione di un accordo di
conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede
giudiziale da parte dei rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente
nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo
restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».

- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1,
dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n.
174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2016:

«Art. 1 (Ambiti della giurisdizione contabile). - 1.
La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto,
di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e
negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei
conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi
per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli
altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e'
esercitata dai giudici contabili secondo le norme del
presente codice.».
 
Art. 13

Ricostruzione pubblica

1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonche' dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:
a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprieta' pubblica e chiese ed edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;
b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;
c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:
a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;
c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, con priorita' per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonche' gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresi', dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi gia' programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree gia' da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilita'.
4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorita'. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Sulla base delle priorita' stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.
6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruita' economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.
7. I contributi di cui al presente articolo nonche' le spese per le residue attivita' e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono erogati in via diretta.
8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.
9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo e' eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche', limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicita' dell'invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2.
11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorita' politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, e' individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.
13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonche' al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora gia' nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 57 (Clausole sociali dei bandi di gara, degli
avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilita'
energetica e ambientale). - 1. Per gli affidamenti dei
contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli
aventi natura intellettuale e per i contratti di
concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali con le quali sono richieste, come
requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra
l'altro a:
a) garantire le pari opportunita' generazionali, di
genere e di inclusione lavorativa per le persone con
disabilita' o svantaggiate, la stabilita' occupazionale del
personale impiegato, tenuto conto della tipologia di
intervento, con particolare riferimento al settore dei beni
culturali e del paesaggio;
b) garantire l'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e territoriali di settore, in
conformita' con l'articolo 11.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali
previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l'inserimento, nella
documentazione progettuale e di gara, almeno delle
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute
nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche
categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove
tecnicamente opportuno, anche in base al valore
dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente,
in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei
settori della ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini
della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai
sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di
affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri
ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle
categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e
ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in
considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere
da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2-bis. L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti
premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali
e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle
persone con disabilita' o persone svantaggiate.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004:
- Si riporta il testo del comma 868, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
2015:
«868. Al fine di migliorare la capacita' di
programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e
per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze
finanziarie, a decorrere dal 1º gennaio 2016 le risorse
iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo
destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto
previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.».
- Per i riferimenti all'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 si vedano le note all'articolo 11.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante: «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012.
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 53-bis del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30
luglio 2021:
«Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare). - 1. Le misure e le procedure di
accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
incluse quelle relative al rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni
appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del
dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli
investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di
cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59,
e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto agli interventi di cui al citato articolo
1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
1-bis. Con riferimento agli interventi previsti dal
Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali, di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio
2021, n. 101, nell'ambito del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le funzioni di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sono svolte in ogni caso dalla Soprintendenza
speciale per il PNRR di cui all'articolo 29 del presente
decreto.
1-ter. Con riferimento agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad
acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene
individuato nel Commissario straordinario del Governo per
la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica dei territori delle
regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.
2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. A tale scopo con apposita delibera del CIPESS, da
adottare entro il 31 luglio 2022, si provvede alla
ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-
2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali
non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e
7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono
individuati quelli per i quali trova applicazione il primo
periodo.».
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e
penitenziaria). - 1. Al fine di ridurre, in attuazione
delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie,
nonche' degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria
e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto,
ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse
da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5,
5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva
della conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma
5, si producono anche per le opere oggetto di
commissariamento a norma dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione
del progetto da parte del Commissario straordinario,
d'intesa con il presidente della regione interessata, ai
sensi del medesimo articolo 4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono
richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato
dall'operatore economico che partecipa alla procedura di
affidamento, o da esso associato; in tali casi si applica
il comma 1-quater dell'articolo 59 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria e
penitenziaria, qualora sia necessario acquisire il parere
obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici
ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e'
trasmesso a cura della stazione appaltante, esso e'
acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul
progetto di fattibilita' tecnica ed economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di
valutazione di impatto ambientale sono svolte, in relazione
agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di
cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui
realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma
3, del presente decreto si applica, altresi', la riduzione
dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli
previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e
al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per
la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione di
impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione
di impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di
cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 25, comma 3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
ridotto a quarantacinque giorni.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si
applicano agli interventi ferroviari di cui all'Allegato IV
del presente decreto.
6-bis. In considerazione delle esigenze di
accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a
opere di particolare rilevanza pubblica strettamente
connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti
pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare
una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti
l'individuazione di un unico soggetto attuatore nonche'
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto
anche agli interventi finanziati con risorse diverse da
quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a
esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo
e alla verifica contabile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 120 della
Costituzione.
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie 3;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato 4.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18
aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
140 del 17 giugno 2019:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006. Per gli interventi ricompresi
negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario
straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni
territorialmente competenti, puo' richiedere al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare
la regione quale autorita' competente allo svolgimento
della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
o alla verifica di assoggettabilita' a VIA. Entro e non
oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio
del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla
regione la determinazione in merito all'autorita'
competente.
2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
oggetto anche il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto
progetto sia redatto secondo le modalita' e le indicazioni
di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal
caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la
stazione appaltante pone a base di gara direttamente il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' sia a
scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla
pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione
di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale
utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. Al
fine di consentire l'intervento di adeguamento
dell'infrastruttura di cui al presente comma e il recupero
e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima
infrastruttura, e' concesso al comune di Parma un
contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025
e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
"148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vicepresidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta il testo del comma 525, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017:
«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione
agli interventi finanziati in tutto o in parte con le
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui
al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli
articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e dal titolo II della parte I del medesimo
decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento
degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e
degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del
soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da
adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 D.L. 18/04/2019, n. 32, Art. 4. - Commissari
straordinari, interventi sostitutivi e responsabilita'
erariali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che
esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
di realizzazione degli interventi, e definisce le
modalita', anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 10, 11 e
11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre
2011:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis)
10. Al fine di razionalizzare le attivita' di
approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni
Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della provincia
di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione. Il
commissario liquidatore e' autorizzato, al fine di
accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il
contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi
anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di
accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente
devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Nei
successivi sessanta giorni dalla predetta data il
commissario predispone comunque la situazione patrimoniale
del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive ed i
giudizi di ottemperanza nei confronti dell'EIPLI,
instaurati ed instaurandi, nonche' l'efficacia esecutiva
delle cartelle di pagamento notificate ed in corso di
notifica da parte di Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia
delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al fine
di favorire la predisposizione del piano di riparto sino
alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in
precedenza a carico dell'Ente.
11. E' costituita dal 1° gennaio 2024 una societa'
per azioni denominata 'Acque del Sud Spa', il cui capitale
sociale iniziale e' stabilito in 5 milioni di euro. Le
azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle
finanze, che puo' trasferirle nel limite del 5 per cento a
soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti
privati individuati come soci operativi, secondo le
disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano
industriale della societa', e per la restante parte a
societa' delle quali abbia il controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della
societa' il presidente, il consiglio di amministrazione, il
collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di
amministrazione e' composto da sette membri di cui uno con
funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del
consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; un componente e' nominato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; un componente e' nominato
dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i
quali e' individuato l'amministratore delegato, sono
nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la
rappresentanza legale della societa' e presiede il
consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio
sindacale e' designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze. Lo statuto e' adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa'. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non
derogato dalle disposizioni del presente comma, si
applicano le norme sulle societa' per azioni contenute nel
codice civile e le norme generali di diritto privato. A
decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla
societa' Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente
di cui al comma 10, con le relative risorse umane e
strumentali, nonche' i diritti a questo attribuiti in forza
di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e
a titolo originario. Con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, su proposta del commissario liquidatore
dell'EIPLI, e' operata la ricognizione delle risorse da
trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del
soppresso Ente sono trasferiti alla societa' Acque del Sud
Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni
con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima
richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da
applicare agli utenti della societa' Acque del Sud Spa e'
determinata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre
2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di
fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente
producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente
posto in liquidazione o nei confronti della gestione a
stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del
piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario
liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio
finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante,
che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al
presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del
piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate
improcedibili le procedure esecutive e le azioni
giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva
gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla
data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le
procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare
il contenzioso in essere, agevolando il commissario
liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di
cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo
all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli
aventi natura strumentale all'esercizio delle relative
funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al
patrimonio della societa' Acque del Sud Spa. A decorrere
dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue
l'attivita' di liquidazione come gestione a stralcio sino
alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con
la quale e' estinto definitivamente con decreto del
commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.
11.1. Nelle more della costituzione e dell'avvio
della societa' di cui al comma 11, l'avvio della
realizzazione degli interventi di competenza dell'Ente di
cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di interventi
nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
negli altri programmi finanziati con altre risorse
finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli
obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della
citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la realizzazione
degli ulteriori interventi e' affidato al Segretario
generale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale in qualita' di Commissario straordinario di
governo. Per l'attuazione del presente comma e
dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del
2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
subcommissari in relazione alla portata e al numero degli
interventi sostitutivi e puo' altresi' avvalersi del
personale dell'Autorita' di distretto dell'Appennino
Meridionale e di enti pubblici e societa' in house delle
amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica
competenza tecnica; al Commissario si applicano le
previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini
l'Autorita' di distretto dell'Appennino Meridionale e'
autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con
contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e
non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019,
ulteriori unita' di personale con funzioni tecniche di
supporto alle attivita' svolte dal Commissario, in deroga
ai vincoli di contenimento della spesa di personale
previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unita', e
comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario e dei
subcommissari sono posti a carico delle risorse destinate
agli interventi. I compensi del Commissario e dei
subcommissari sono stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al
trasferimento alla societa' di cui al comma 11 delle
attivita' di cui al presente comma e dei relativi rapporti
attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla costituzione
della medesima societa'. Nel caso sia nominato un nuovo
Segretario generale, il Commissario cessa dall'incarico e
viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante:
«Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017:
«Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione). - 1.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni
interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non
siano in una situazione di conflitto di interessi. Il
Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in
cui si tratti di dipendente pubblico, e' collocato in
posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo
l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente
dal punto di vista finanziario.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante: «Misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del
termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 14 ottobre 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 13
dicembre 2019:
«Art. 5 (Ulteriori disposizioni per fronteggiare le
procedure d'infrazione in materia ambientale). - (Omissis)
6. Al fine di accelerare la progettazione e la
realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura
e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonche' degli ulteriori
interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che
subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
del Commissario unico nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
cessa dal proprio incarico alla data di nomina del nuovo
Commissario.
(Omissis).».
 
Art. 14
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i soggetti attuatori sono:
a) le regioni;
b) il Ministero della cultura;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f) le universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprieta' di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarita' dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto attuatore.
3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della societa' ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima societa' provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), della presente legge in qualita' di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalita' cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualita' di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacita' operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalita' di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attivita' connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalita' e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore e' svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.
5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.
6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 puo' avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di progettazione della citata Struttura.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 14 (Soglie di rilevanza europea e metodi di
calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei
contratti misti). - 1. Per l'applicazione del codice le
soglie di rilevanza europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che
sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato
I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo
agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti
sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
quando gli appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva
2014/24/UE.
2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza
europea sono:
a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV
alla direttiva 2014/24/UE.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante.
Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per
i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo
dell'importo stimato dell'appalto.
5. Se una stazione appaltante o un ente concedente
sono composti da unita' operative distinte, il calcolo
dell'importo stimato di un appalto o di una concessione
tiene conto dell'importo totale stimato per tutte le
singole unita' operative. Se un'unita' operativa distinta
e' responsabile in modo indipendente del proprio appalto o
della propria concessione o di determinate categorie di
essi, il relativo importo puo' essere stimato con
riferimento all'importo attribuito dall'unita' operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice
relative alle soglie europee. Un appalto non puo' essere
frazionato per evitare l'applicazione delle norme del
codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. L'importo stimato dell'appalto o concessione e'
quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione
di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia
prevista un'indizione di gara, al momento in cui la
stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura
di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo
dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori
stessi nonche' dell'importo complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione
che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo
delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non puo' essere aggiunto
all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre
l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione
delle disposizioni del codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato l'importo complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando l'importo cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di
ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per
singoli lotti con le modalita' previste per gli affidamenti
di cui al Libro II, Parte I quando l'importo stimato al
netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le
forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i
lavori, purche' l'importo cumulato dei lotti aggiudicati
non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di
tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture
omogenee o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:
a) l'importo reale complessivo dei contratti
analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al
fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di
quantita' o di importo che potrebbero sopravvenire nei
dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) l'importo stimato complessivo dei contratti
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima
consegna o nel corso dell'esercizio, se questo e' superiore
ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per
il calcolo dell'importo stimato dell'appalto e' il
seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso
l'importo stimato di quello residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, l'importo mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da
porre come base per il calcolo dell'importo stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e
altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari
gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e
altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione gli
onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile
moltiplicato per 48.
15. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto
misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale
dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle
rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle
operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione e'
l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione,
l'importo da prendere in considerazione e' l'importo
massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di
ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del
previsto partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi
o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. I contratti che hanno per oggetto due o piu' tipi
di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto
principale. L'oggetto principale e' determinato in base
all'importo stimato piu' elevato tra quelli delle
prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto deve possedere i requisiti di qualificazione e
capacita' prescritti dal codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.
19. Se le diverse parti di un contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 20 e 21. Se
le diverse parti di un contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 23.
20. Nel caso di appalti che per il loro oggetto
rientrano solo in parte nel campo di applicazione del
codice, le stazioni appaltanti possono scegliere di
aggiudicare appalti distinti o di aggiudicare un appalto
unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di aggiudicare
appalti distinti, il regime giuridico applicabile a
ciascuno di tali appalti e' determinato in base al suo
oggetto.
21. I contratti misti che contengono elementi sia di
appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari
sia di concessioni sono aggiudicati in conformita' alle
disposizioni del codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari, purche' l'importo stimato della parte del
contratto che costituisce un appalto, calcolato secondo il
presente articolo, sia pari o superiore alla soglia
pertinente.
22. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in
parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali,
le disposizioni applicabili sono determinate dai commi
seguenti, fatta salva la facolta' di cui al comma 20.
23. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
24. Nei settori speciali, nel caso di contratti
aventi ad oggetto prestazioni strumentali a piu' attivita',
le stazioni appaltanti possono scegliere di aggiudicare
appalti distinti per ogni attivita' o di aggiudicare un
appalto unico. Se le stazioni appaltanti scelgono di
aggiudicare appalti distinti, il regime giuridico
applicabile a ciascuno di essi e' determinato in base
all'attivita' cui e' strumentale. Se le stazioni appaltanti
decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i
commi 25 e 26. La decisione di aggiudicare un unico appalto
o piu' appalti distinti non puo' essere adottata allo scopo
di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di
applicazione del codice.
25. A un appalto avente ad oggetto prestazioni
strumentali all'esercizio di piu' attivita' si applicano le
disposizioni relative alla principale attivita' cui la
prestazione e' destinata.
26. Nel caso di appalti aventi ad oggetto prestazioni
per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale
attivita' esse siano principalmente strumentali, le
disposizioni applicabili sono determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
ordinari se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del codice che disciplinano gli appalti nei settori
speciali se una delle attivita' e' disciplinata dalle
disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei
settori speciali e l'altra non e' soggetta a tali
disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni
relative all'aggiudicazione delle concessioni.
27. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' alle disposizioni del codice che
disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche'
l'importo stimato della parte del contratto che costituisce
un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato
secondo il presente articolo, sia pari o superiore alla
soglia pertinente.
28. Per i contratti misti concernenti aspetti di
difesa e sicurezza si applica l'articolo 137.
29. Per i contratti misti di concessione si applica
l'articolo 180.».
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2021, n. 1, si vedano le note
all'articolo 6.
- Per i riferimenti al comma 868, dell'articolo 1,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note
all'articolo 13.
Si riporta l'articolo 36, commi 3 e 3-bis, del citato
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), a titolo di onere di
investimento, e' riconosciuta ad ANAS s.p.a. una quota non
superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non
previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e
non inserite nel quadro economico di progetto approvato a
decorrere dal 1° gennaio 2015. Per i quadri economici
approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, la quota
di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per
cento dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla
base delle risultanze della contabilita' analitica sulle
spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a.,
stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con
obiettivo di efficientamento dei costi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi da 162 a 170,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2018:
«162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.».
 
Art. 15

Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, e' istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorita' politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonche' della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'Autorita' di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.
2. La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza almeno della meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3. La Conferenza permanente, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;
b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;
c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.
4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, recante:
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 7 (Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Non si applicano le disposizioni del
presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per
la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di
una pluralita' di amministrazioni pubbliche allorche'
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni
statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e
opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformita' con
le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal
consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell'art. 47 del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 38 (Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere). - 1. L'approvazione dei progetti da parte
delle amministrazioni e' effettuata in conformita' alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e
regionali che regolano la materia. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche alle opere di interesse
pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la
gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di
servizi pubblici con opere da realizzare da parte del
concessionario.
2. La procedura di cui al presente articolo non si
applica se e' stata gia' accertata la conformita' del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica alla
pianificazione urbanistica e alla regolamentazione
edilizia:
a) per le opere pubbliche di interesse statale,
escluse quelle destinate alla difesa militare, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli
enti territoriali interessati;
b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal
comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma
interessata in caso di opere interessanti il territorio di
almeno due comuni.
3. Nei casi diversi dal comma 2, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica nonche' della
localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le
province autonome, i comuni incisi dall'opera e le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del
patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Ai fini
di cui al presente articolo, per le opere di competenza
statale, il Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche puo' agire quale amministrazione procedente,
previa stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15
della legge n. 241 del 1990 con una pubblica
amministrazione, quando non e' tenuto all'espressione di un
parere ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Per le opere pubbliche di interesse statale,
contestualmente alla convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente trasmette il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o al competente
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, ai
fini dell'espressione del parere, ove previsto. Il progetto
di fattibilita' tecnica ed economica contiene sempre
l'alternativa di progetto a consumo zero del suolo ai fini
della rigenerazione urbana.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, se
ravvisa carenze ostative al rilascio del parere favorevole,
ivi comprese quelle relative agli aspetti di rigenerazione
urbana, restituisce il progetto entro quindici giorni dalla
sua ricezione con l'indicazione delle integrazioni o
modifiche necessarie. L'amministrazione procedente, la
stazione appaltante o l'ente concedente procede alle
modifiche e alle integrazioni richieste entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione
del progetto. Il Consiglio superiore o il Provveditorato
interregionale esprime il parere entro il termine massimo
di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica oppure entro il termine
massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto
modificato o integrato. Decorsi tali termini, il parere si
intende reso in senso favorevole.
6. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione del
progetto al Consiglio superiore dei lavori pubblici o al
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche o, nel
caso in cui sia stato restituito a norma del comma 5,
contestualmente alla trasmissione al Consiglio o al
Provveditorato del progetto modificato, l'amministrazione
procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente
trasmette il progetto alle autorita' competenti per i
provvedimenti di cui al comma 8.
7. Nel caso di opere pubbliche di interesse locale o
di interesse statale per le quali non e' richiesto il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche,
l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o
l'ente concedente trasmette il progetto alle autorita'
competenti per i provvedimenti di cui al comma 8.
8. Nel corso della conferenza di servizi sono
acquisiti e valutati l'assoggettabilita' alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico e della VIA
valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle
preminenti esigenze di appaltabilita' dell'opera e di
certezza dei tempi di realizzazione, l'esito dell'eventuale
dibattito pubblico, nonche', per le opere pubbliche di
interesse statale, il parere di cui ai commi 4 e 5. Le
risultanze della valutazione di assoggettabilita' alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico sono
acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al
comma 3 e sono corredate, qualora non emerga la sussistenza
di un interesse archeologico, delle eventuali prescrizioni
relative alle attivita' di assistenza archeologica in corso
d'opera. Qualora dalla valutazione di assoggettabilita'
alla verifica preventiva dell'interesse archeologico emerga
l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente
procede ai sensi dell'allegato I.8, tenuto conto del
cronoprogramma dell'opera. Gli esiti della valutazione di
impatto ambientale sono comunicati dall'autorita'
competente alle altre amministrazioni che partecipano alla
conferenza di servizi. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico, e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica o ad
altra forma di consultazione del pubblico.
9. La conferenza di servizi si conclude nel termine
di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla
tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies,
comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per
non piu' di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso
delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine
di conclusione della conferenza di servizi, di quelle
assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima.
10. La determinazione conclusiva della conferenza di
servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto
e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa
tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e
compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine
alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di assoggettabilita' alla verifica preventiva
dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi
necessari, la dichiarazione di pubblica utilita' e
indifferibilita' delle opere nonche' il vincolo preordinato
all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere
e attivita' previste nel progetto approvato. A tal fine, le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti
locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia
delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e
non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili
con la localizzazione dell'opera.
11. Nella procedura di cui al presente articolo, le
determinazioni delle amministrazioni diverse
dall'amministrazione procedente, dalla stazione appaltante
o dall'ente concedente e comunque coinvolte ai sensi
dell'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990,
in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non
possono limitarsi a esprimere contrarieta' alla
realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono,
tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare
le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano
compatibile l'opera e possibile l'assenso, valutandone
altresi' i profili finanziari. Tali prescrizioni sono
determinate conformemente ai principi di proporzionalita',
efficacia e sostenibilita' finanziaria dell'intervento
risultante dal progetto originariamente presentato. Le
disposizioni di cui al primo e secondo periodo si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica,
paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano
anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del codice, per i quali non sia ancora intervenuta
la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
13. Per gli appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto sono
validi i pareri, le autorizzazioni e le intese gia'
acquisite, purche' il RUP attesti l'assenza di variazioni
nel progetto e nella regolamentazione ambientale,
paesaggistica e urbanistica sulla cui base i pareri, le
autorizzazioni e le intese erano stati adottati. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai casi
di ritiro, revoca o annullamento del precedente appalto per
vizi o circostanze inerenti ai pareri, alle autorizzazioni
o alle intese.
14. Restano ferme le disposizioni speciali vigenti
per determinate tipologie di opere pubbliche di interesse
nazionale, comprese quelle relative agli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
 
Art. 16

Centrale unica di committenza

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonche' nelle stazioni uniche appaltanti e nelle centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella societa' Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella societa' Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;
c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facolta', per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma.
3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attivita' occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, recante: «Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo
per il completamento della revisione della struttura del
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per
la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione
del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo
unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
23 giugno 2014:
«Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - 1.
Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti
aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo
decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili
per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con
riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la
determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta
e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro
e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai
commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non
allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente,
una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla
quale il Comitato guida puo' esprimere proprie
osservazioni.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1,
commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a
ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai
sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano
disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e
misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita'
nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo
di gara (CIG).
4.
4-bis.
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della
spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni
costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014,
ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto
previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei
soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non
puo' essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e
ferma restando la facolta' per le regioni di costituire
centrali di committenza anche unitamente ad altre regioni
secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono
stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti sulla cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di
centrale di committenza per gli enti del territorio
regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autorita' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione
dei prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo, che tengono conto anche
dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui
ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida
fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e
delle centrali di committenza). - 1. Fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 62, e' istituito presso l'ANAC, che
ne assicura la gestione e la pubblicita', un elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una
specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi
compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione
appaltante o centrale di committenza che soddisfi i
requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la
qualificazione ed e' iscritta nell'elenco di cui al primo
periodo.
2. La qualificazione per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione si articola in tre fasce di
importo:
a) qualificazione base o di primo livello, per
servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per
lavori fino a 1 milione di euro;
b) qualificazione intermedia o di secondo livello,
per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per
lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
c) qualificazione avanzata o di terzo livello,
senza limiti di importo.
3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza
puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di
qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i
livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.
4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al
comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
compresi i Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i
soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e
salute S.p.a. e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e
paesaggio con competenza sul territorio del capoluogo di
regione. In sede di prima applicazione le stazioni
appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme
prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle citta'
metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle
regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui
all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali
ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.
5. La qualificazione ha ad oggetto le attivita' che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene,
servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e
riguarda:
a) la capacita' di progettazione
tecnico-amministrativa delle procedure;
b) la capacita' di affidamento e controllo
dell'intera procedura;
c) la capacita' di verifica sull'esecuzione
contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
6. Le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza possono essere qualificate anche solo per la
progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la
progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o,
alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola
esecuzione di lavori o di servizi e forniture.
6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che
svolgono attivita' di committenza per altre stazioni
appaltanti e le centrali di committenza qualificate
programmano la loro attivita' nel rispetto del principio di
leale collaborazione.
7. I requisiti di qualificazione per la progettazione
e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e
attengono:
a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai
processi;
b) alla consistenza, esperienza e competenza delle
risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la
adeguata formazione del personale;
c) all'esperienza maturata nell'attivita' di
progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi
compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di
gestione informativa delle costruzioni.
8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione
sono indicati separatamente nell'allegato II.4.119
9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede
articolazioni, anche territoriali, verificano la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle
medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
qualificazione.
10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla
formazione del personale propedeutico alla qualificazione
per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione
definisce i requisiti e le modalita' per l'accreditamento
dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attivita'
formative, procedendo alla verifica, anche a campione,
della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle
conseguenti attivita' di accreditamento nonche' alla revoca
dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti.
11. In nessun caso i soggetti interessati possono
comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione
ricorrendo ad artifizi tali da eluderne la funzione.
L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente articolo, puo' irrogare una
sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il
limite massimo di euro 1 milione e, nei casi piu' gravi,
disporre la sospensione della qualificazione
precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le
dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di
requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese,
in particolare:
a) per le centrali di committenza, la dichiarata
presenza di un'organizzazione stabile nella quale il
personale continui di fatto a operare per l'amministrazione
di provenienza;
b) per le stazioni appaltanti e le centrali di
committenza, la dichiarata presenza di personale addetto
alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto
impegnato in altre attivita';
c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita
dei requisiti.
12. Se la qualificazione viene meno o e' sospesa, le
procedure in corso sono comunque portate a compimento.
13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita'
attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato
II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC puo'
stabilire ulteriori casi in cui puo' essere disposta la
qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla
stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche
per le attivita' ausiliarie, di acquisire la capacita'
tecnica ed organizzativa richiesta.».
 
Art. 17

Opere e lavori pubblici gia' programmati

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino gia' interamente finanziate.
2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse gia' stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
 
Art. 18

Realizzazione degli interventi del piano speciale
per le infrastrutture ambientali

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, puo' avvalersi delle societa' affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonche' di societa' in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui al presente articolo e' coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le societa' in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - 1. Le pubbliche amministrazioni
organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la
prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione,
l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della
disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse
economico generale di livello locale e' disciplinato dal
decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti
concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse
comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice
quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o piu'
stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze
diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte
le parti allo svolgimento di compiti funzionali
all'attivita' di interesse comune, in un'ottica
esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto
sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attivita'
di interesse comune, pur nella eventuale diversita' del
fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche'
l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale
di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.».
 
Art. 19

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto
dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuita' con gli interventi gia' realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Il piano di cui al comma 1 e' redatto allo scopo di:
a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei principi previsti dalla normativa europea in materia ambientale;
b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attivita' da compiere per la piu' celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilita' di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;
d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato e' versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.
3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonche' quelli derivanti dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonche' quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorita', che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresi' rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che siano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.
5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attivita' di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE e' tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposito avviso contenente l'indicazione della data nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai commi da 1 a 5, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.
7. L'autorita' competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresi' a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorita' competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori dal rifiuto tal quale, nonche' il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.
9. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino. In caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario puo' individuare ulteriori siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.
10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' ridotto a dieci giorni.
11. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti gia' allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimita', senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.
12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.
13. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi e' attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica e' effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonche' delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le modalita' di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonche' delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale e' gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose e' svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro e' presentato al dipartimento di sanita' pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanita' pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.
14. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.
15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attivita' previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti all'articolo 25 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si vedano le note
all'articolo 6.
- Si riporta il testo degli articoli 177, 183, comma 1,
lettera f) e 184 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 177 (Campo di applicazione e finalita'). - 1.
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in
attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
della direttiva 2008/98/CE, cosi' come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/851 prevedendo misure volte a
proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o
riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono
elementi fondamentali per il passaggio a un'economia
circolare e per assicurare la competitivita' a lungo
termine dell'Unione.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono,
altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti
direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo
i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di
informazione nel settore delle norme e delle regolazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento
alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
(Omissis)
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore).
(Omissis).
Art. 184. - 1. Ai fini dell'attuazione della parte
quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati,
secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e,
secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e
della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di
costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano
dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se
diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera
b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.952 960 961
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.».
«Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti). - (Omissis)
Per lo svolgimento delle singole campagne di
attivita' sul territorio nazionale, l'interessato, almeno
venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito
prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna
di attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1
e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,
nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 76 (Procedura negoziata senza pubblicazione di
un bando). - 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i
presupposti fissati dai commi seguenti, dandone
motivatamente conto nel primo atto della procedura in
relazione alla specifica situazione di fatto e alle
caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e
delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le
stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle
consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte
anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso,
extraeuropei.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei
seguenti casi:
a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o
alcuna offerta appropriata, ne' alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione
appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche' le condizioni iniziali
dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
richiesta di quest'ultima; un'offerta non e' ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto
ed e', quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti
specificati nei documenti di gara, salvo modifiche
sostanziali. Una domanda di partecipazione non e' ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato e' escluso
ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa
i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 100;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione
o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e' assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i
diritti di proprieta' intellettuale;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati; le circostanze invocate per giustificare
l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso
imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri
2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e
l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
4. Nel caso di appalti pubblici di forniture la
procedura di cui al presente articolo e' inoltre consentita
nei casi seguenti:
a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si
tratti di produzione in quantita' volta ad accertare la
redditivita' commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore
obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la
cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o
difficolta' tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non puo' comunque di
regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato
delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che
cessa definitivamente l'attivita' commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.
5. La procedura prevista dal presente articolo e'
altresi' consentita negli appalti pubblici relativi ai
servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono
essere invitati a partecipare ai negoziati.
6. La procedura prevista dal presente articolo puo'
essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella
ripetizione di lavori o servizi analoghi, gia' affidati
all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto
iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base
di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica
l'entita' di eventuali lavori o servizi complementari e le
condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La
possibilita' di avvalersi della procedura prevista dal
presente articolo e' indicata sin dall'avvio del confronto
competitivo nella prima operazione e l'importo totale
previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione
dei servizi e' computato per la determinazione del valore
globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle
soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa
procedura e' limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto di appalto iniziale.
7. Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano
gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno
tre operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore
economico che ha offerto le condizioni piu' vantaggiose, ai
sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con
negoziazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600,
recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
«Art. 60 (Notificazioni). - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del Codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal
consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o
dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del Codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del Codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale
si considera fatta nella data della spedizione; i termini
che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data
in cui l'atto e' ricevuto.».
- L'allegato C alla parte quarta, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca: «Operazioni di
recupero».
- Si riporta il testo dell'articolo 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008:
«Art. 256 (Lavori di demolizione o rimozione
dell'amianto). - 1. I lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese
rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un
piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene
informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali
contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche
di demolizione, a meno che tale rimozione non possa
costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello
rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali
contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di
protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti
all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la
decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e
per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 254,
delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle
particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata
presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione
dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi
che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di
vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo
di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione
o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione
operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.
L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale
ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere
fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di
inizio delle attivita'.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5
sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.».
 
Art. 20

Controllo della Corte dei conti

1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonche' esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 e' attribuita in ogni caso alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.
3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis);
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, della
legge 24 novembre 2000 n. 340, recante: «Disposizioni per
la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione
1999), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24
novembre 2000:
«Art. 27 (Accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti). - 1. Gli atti trasmessi alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimita'
divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni
dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una
pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte,
nel predetto termine, abbia sollevato questione di
legittimita' costituzionale, per violazione dell'articolo
81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge
che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all'atto, conflitto di
attribuzione. Il predetto termine e' sospeso per il periodo
intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le
risposte delle amministrazioni o del Governo, che non puo'
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l'esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine
dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono
pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo
comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, puo'
essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con
riferimento ad una o piu' parti dell'atto sottoposto a
controllo. L'atto, che si e' risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei
conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla
richiesta.
5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e' abrogato.».
- Si riporta il testo degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 21-bis (Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati). - 1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme
stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi
previsti dal Codice di procedura civile. Qualora per il
numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica
dei privati non avente carattere sanzionatorio puo'
contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
Art. 21-ter (Esecutorieta'). - 1. Nei casi e con le
modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita'
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora
l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi
ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per
l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Art. 21-quater (Efficacia ed esecutivita' del
provvedimento). - 1. I provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento
medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il termine della sospensione e' esplicitamente indicato
nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o
differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze. La sospensione non puo' comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.».
 
Art. 21

Disposizioni in materia di trasparenza
e di pubblicita' degli atti

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresi' pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 61 e 139 del
citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:
«Art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici). - 1.
Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di
lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure del
ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai
sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente
alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso
le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
assicurano il collegamento tra la sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono
pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula
dei suoi componenti, nonche' i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno
fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la
tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati
ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della
trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in
formato aperto. In particolare, sono pubblicati la
struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario,
l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei
lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme
liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del codice, individua con proprio
provvedimento le informazioni, i dati e le relative
modalita' di trasmissione per l'attuazione del presente
articolo.».
«Art. 61 (Contratti riservati). - 1. Le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il
diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di
concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui
scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale
delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia
composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori
svantaggiati.
2.
2-bis. Per gli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle
caratteristiche delle prestazioni o del mercato di
riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono riservare il diritto di partecipazione alle
procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a piccole e medie imprese.
3. Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione
danno espressamente atto che si tratta di appalto o
concessione riservati.
4. Si considerano soggetti con disabilita' quelli di
cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le
persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori
in eta' lavorativa in situazioni di difficolta' familiare,
le persone detenute o internate negli istituti
penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno
ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354.
5.».
«Art. 139 (Contratti secretati). - 1. Le disposizioni
del codice relative alle procedure di affidamento possono
essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita'
di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere
accompagnata da speciali misure di sicurezza, in
conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera
a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento
motivato, le classifiche di segretezza ai sensi
dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero
di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche
che giustificano la stipulazione di un contratto secretato,
con particolare riguardo ai presupposti previsti per
ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma
1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con
provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture
eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel
predetto provvedimento, precisando le cause che esigono
tali misure.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal
codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3
agosto 2007, n. 124.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale
per il controllo dei contratti secretati, esercita il
controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al
comma 2, il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla
regolarita' dei contratti di cui al presente articolo,
nonche' il controllo sulla regolarita', correttezza ed
efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente
comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica.».
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 5 aprile 2013.
 
Art. 22

Tutela dei lavoratori

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali e' concesso un contributo ai sensi della presente legge, e' assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nonche' con riguardo al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC).
2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, e' effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.
3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate.
4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalita' di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.
5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.
6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalita' con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresi' l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1,
lettera u) e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che
organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(Omissis)
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
(Omissis).».
«Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore di lavoro,
in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita'
produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero
ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilita' giuridica dei luoghi in cui si svolge
l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo
a) verifica, con le modalita' previste dal decreto
di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita'
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e
alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':
1) acquisizione del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione
dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-professionale,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attivita'.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e'
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivita'
a basso rischio di infortuni e malattie professionali di
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia
all'attivita' del datore di lavoro committente sia alle
attivita' dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e
specifiche in relazione all'incarico conferito, nonche' di
periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso e' allegato al contratto di appalto o di
opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione
dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al
primo periodo o della sua sostituzione deve essere data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello
specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di
livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attivita' in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o
dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per
la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente
comma, per uomini-giorno si intende l'entita' presunta dei
lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori,
servizi o forniture considerata con riferimento all'arco
temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai
soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in
cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
soggetto che affida il contratto redige il documento di
valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla
tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso
il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in
materia di responsabilita' solidale per il mancato
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in
solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza
per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del presente decreto, di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
codice civile i costi delle misure adottate per eliminare
o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo i rischi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo
periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai
contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del
25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono
essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli
stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali
dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu' vicino a quello preso in
considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo
modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto
2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti
pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.
8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro
appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente
al datore di lavoro committente il personale che svolge la
funzione di preposto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13
agosto 2010, n.136, recante: «Piano straordinario contro le
mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del
23 agosto 2010:
«Art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).
- 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi,
la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del
2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.».
 
Art. 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, puo' chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta e' inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilita' causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non e' effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullita', annullabilita' e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non puo' essere esclusa per volonta' delle parti e l'impresa assicurativa non puo' porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.
 
Art. 24

Interventi per il recupero del sistema produttivo

1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacita' produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy puo' applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. All'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Note all'art. 24:
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, recante:
«Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118
del 23 maggio 1989.

- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini
SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, serie L
n. 187.
- Il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del
13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e' pubblicato nella G.U.U.E.
15 dicembre 2023 serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della citata
legge 7 agosto 1990 n. 241:
«Art.15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 25

Interventi per lo sviluppo

1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, puo' essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonche' all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
2. Il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonche' dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed e' finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalita' di sviluppo.
3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonche' disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle medesime.
 
Art. 26
Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da
calamita' naturali ed eventi catastrofali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;
b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonche' l'entita' dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;
c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;
d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i
disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli
emendamenti di iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere corredati di una
relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative
coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla
completa attuazione delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e'
allegato un prospetto riepilogativo degli effetti
finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto
del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati
per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le
norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il
raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello
Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed
eventuali successivi aggiornamenti.
(Omissis).».
 
Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamita' gia' istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.
 
Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio