Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 11 febbraio 2025 |
Procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della sovranita' alimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'art. 53, relativo ai «controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'» commi da 15 a 19; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'art. 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino; Visto il decreto 29 agosto 2023, n. 233, recante «Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose»; Visti l'art. 53, comma 15 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, l'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 e l'art. 7 del citato decreto 29 agosto 2023, n. 233, che consentono ai consorzi di tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle DO e IG protette nonche' la possibilita' di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi stessi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza; Visto il decreto 27 dicembre 2012, recante la istituzione dell'albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del decreto 6 novembre 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2024; Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente; Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonche' per l'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Considerato che la procedura di riconoscimento deve essere aggiornata ed estesa anche agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Ritenuto opportuno, inoltre, adeguare il modello di tessera alla nuova procedura prevista per il rinnovo, la sostituzione e la modificazione della tessera stessa;
Decreta:
Art. 1 Riconoscimento degli agenti vigilatori e attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza
1. Ai sensi dell'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e dell'art. 7 del decreto 29 agosto 2023, n. 233, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al consorzio di tutela riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (di seguito Ministero) e' svolto da agenti vigilatori, ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente. 2. Le modalita' per richiedere il riconoscimento degli agenti vigilatori e l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori di un Consorzio di tutela, nonche' il rilascio dell'apposita tessera di riconoscimento e' disciplinata dal presente decreto. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Domanda per il riconoscimento di agente vigilatore e domanda per il riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza 1. Il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o ai sensi dell'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 o ai sensi del decreto 29 agosto 2023, n. 233, inoltra al Ministero - Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - apposita domanda per il riconoscimento dei propri agenti vigilatori e per l'eventuale conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori, conforme all'allegato 1 del presente decreto. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata in formato elettronico e a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo e successive modifiche e integrazioni, firmata dal legale rappresentante. 3. La domanda e' accompagnata dai seguenti allegati: a) copia di un documento di riconoscimento dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) fotografia in formato tessera con estensione jpeg dell'agente vigilatore; c) autodichiarazione dell'agente vigilatore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti soggettivi indicati al successivo comma 3; d) indirizzo di posta certificata del soggetto richiedente e l'indirizzo di posta al quale Ministero dovra' trasmettere la tessera rilasciata. 3. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore e' condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza: a) la maggiore eta'; b) il diploma di scuola media inferiore; c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo; d) non essere sottoposto a misura di prevenzione; e) godimento dei diritti civili e politici». |
| Art. 3
Esame della domanda e rilascio della tessera
1. Il Ministero, esaminata la domanda, provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al consorzio di tutela richiedente la conformita' o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessita' di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa. 2. In caso di conformita' della domanda di agente vigilatore alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero emette la tessera di riconoscimento dell'agente vigilatore, conforme all'allegato 2 al presente decreto. 3. In caso di domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, il Ministero, valutata la conformita' della domanda stessa alle richieste di cui al presente decreto, provvede a trasmettere all'ufficio territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica. 4. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria espletata dall'Ufficio territoriale del Governo competente, il Ministero stampa la tessera di riconoscimento di agente vigilatore con qualifica di agente di pubblica sicurezza, conforme all'allegato 1 al presente decreto. |
| Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vigilanza
1. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 53 della citata legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o dell'art. 41 della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del decreto 29 agosto 2023, n. 233 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attivita' di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli agenti vigilatori o da parte degli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza. 2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero entro trenta giorni dalla data della stipula. |
| Art. 5 Albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di pubblica sicurezza
1. Il decreto 27 dicembre 2012 istituisce un albo nazionale degli agenti vigilatori e degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza (di seguito albo). 2. L'albo contiene, tra l'altro, anche le convenzioni di cui al precedente art. 4. 3. L'iscrizione all'albo e' soggetta a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del consorzio di tutela. 4. Il Ministero dispone d'ufficio, su richiesta del consorzio di tutela, la cancellazione dall'albo nelle ipotesi di revoca e di decadenza, previste al successivo art. 6. |
| Art. 6 Revoca, decadenza e sospensione del riconoscimento di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza 1. Gli agenti vigilatori dei consorzi decadono dal proprio ufficio qualora ricorra una delle cause di incompatibilita' previste al successivo art. 7 e in caso di estinzione del rapporto di lavoro; all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro perdono contestualmente anche la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. 2. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza all'agente vigilatore di un consorzio di tutela e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 3, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando e' adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della liberta' personale. 3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il consorzio richiedente dovra' comunicare, entro cinque giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovra' contestualmente trasmettere al Ministero la tessera dell'agente vigilatore. Il Ministero provvedera' all'aggiornamento dell'albo. |
| Art. 7
Cause di incompatibilita'
1. Il riconoscimento ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza sono incompatibili con la nomina a componente di un organo sociale del consorzio di tutela riconosciuto per la medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore e' incaricato. 2. L'incarico di agente vigilatore e di agente vigilatore con qualifica di pubblica sicurezza e' incompatibile, inoltre, con l'attribuzione di un incarico, a qualsiasi titolo, presso un operatore inserito nel sistema di controllo della medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore risulta incaricato ad espletare l'attivita' di vigilanza. 3. E', altresi', incompatibile con il riconoscimento ed il mantenimento dell'incarico di agente vigilatore e di agente di pubblica sicurezza, l'attribuzione di un incarico, a qualsiasi titolo, presso l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero, a svolgere l'attivita' di controllo sulla medesima DO o IG protetta per il quale l'agente vigilatore risulta incaricato ad espletare l'attivita' di vigilanza. |
| Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le tessere rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno valide per il periodo necessario alla sostituzione con le nuove tessere che verranno rilasciati dal Ministero. 2. La sostituzione delle tessere di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, ne' una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovra' essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il modello di tessera al fine di adeguarlo al nuovo esemplare predisposto dal Ministero. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto 6 novembre 2012 recante la modifica al decreto 21 dicembre 2010, che disciplina la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2025
Il Capo del Dipartimento: Lupo |
|
|
|