IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di Presidenza del Consiglio dei ministri, informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, l'art. 8, il quale, tra l'altro, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, il quale li esercita con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale e che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato esercita la vigilanza nei confronti della societa' di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 13; Visto il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 21 settembre 2020, al n. 2159; Viste l'Agenda digitale europea, che ha definito gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, e l'Agenda digitale italiana, con cui e' stata successivamente elaborata una strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Agenda europea; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (c.d. «DL semplificazioni»); Visto il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 8, concernente le attribuzioni al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD); Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il sen. Alessio Butti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario e' stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale; Visto l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», come modificata da ultimo, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 241/2021, con decisione di esecuzione ECOFIN dell'8 dicembre 2023; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in particolare l'art. 15, recante «Procedure finanziarie e contabili»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, come modificato da ultimo dal decreto del 23 febbraio 2023, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'attuazione del PNRR, in cui e' stata definita l'attribuzione al Dipartimento per la trasformazione digitale della titolarita' delle risorse PNRR sui diversi progetti di investimento; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e in particolare il Titolo VII - Capo I; Visto il regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto in particolare l'art. 53, comma 1, lettera c), del citato regolamento 2021/1060, ai sensi del quale «Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti: [...] c) somme forfettarie»; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l'art. 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 121/2021, che prevede la possibilita' di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR: «Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le "opzioni di costo semplificate" previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalita' semplificata di cui al primo periodo e' altresi' estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei piani di sviluppo e coesione di cui all'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58»; Considerato che per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti coinvolti nell'attuazione del PNRR il Dipartimento per la trasformazione digitale ha implementato le misure della missione 1, componente 1 del PNRR, con elevata cardinalita' di soggetti attuatori attraverso l'adozione delle opzioni di costo semplificato di cui al citato art. 53, comma 1, lettera c) (somme forfettarie o lump sum); Visti gli avvisi pubblici c.d. a lump sum sulla piattaforma PAdigitale2026 adottati a partire da aprile 2022 dal Dipartimento per la trasformazione digitale; Considerato che i lump sum rappresentano delle stime ex ante dei costi del progetto secondo una metodologia previamente approvata dal Dipartimento e condivisa con il Ministero dell'economia e finanze e che non rileva la spesa sostenuta dagli enti bensi' il risultato da raggiungere; Considerato quindi che le spese sostenute dagli enti possono essere in concreto minori o maggiori della somma forfettaria definita ex ante e oggetto di finanziamento; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Viste le FAQ Arconet n. 48 in materia di contabilizzazione delle risorse PNRR e n. 49 in materia di contabilizzazione del Cloud; Viste le «Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici a lump sum» approvate da ultimo con decreto del coordinatore dell'unita' di missione n. 17 del 27 novembre 2023; Acquisito il parere del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD); Acquisito l'esito della riunione del 17 gennaio 2025, convocata dall'ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per discutere dello schema di direttiva, alla quale hanno preso parte il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Struttura di missione PNRR del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Adotta la seguente direttiva: 1. Contesto della direttiva. Ruolo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' l'amministrazione titolare degli investimenti relativi alla digitalizzazione della pubblica amministrazione previsti dalla missione 1, componente 1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). Con l'obiettivo di raggiungere le milestone e i target altamente sfidanti previsti dal PNRR, sin dall'avvio del percorso di strutturazione degli avvisi di finanziamento previsti dal piano, ha introdotto alcune semplificazioni di processo volte a favorire la partecipazione e la corretta implementazione delle attivita' di digitalizzazione previste per un'ampia platea di soggetti attuatori (oltre 23.000), in tutte le fasi di gestione dei progetti oggetto di finanziamento: dalla candidatura alla realizzazione delle attivita', dal completamento all'ottenimento dell'erogazione del finanziamento. Semplificazioni e innovazioni introdotte. Tra le innovazioni introdotte: PAdigitale2026, piattaforma digitale che consente ai soggetti attuatori una gestione semplice e intuitiva di ciascun progetto; un Transformation Office, costituito da team territoriali dislocati in tutto il Paese, dedicato ad accompagnare i soggetti attuatori in ogni fase di progetto; infine, un sistema di avvisi pubblici cosiddetti a lump sum. I contributi concessi in questa forma si delineano come somme forfettarie erogate in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attivita' oggetto del finanziamento, come disposto dall'art. 13 degli avvisi. 2. Finalita'. Grazie al PNRR, gli enti hanno a disposizione un ammontare di risorse straordinarie ed eccezionali per intraprendere un percorso di trasformazione digitale e innovare il rapporto di servizio con cittadini e imprese: e' necessario che tali risorse vengano spese in modo da garantire un incremento deciso e misurabile in termini di digitalizzazione dei servizi e dei processi. Il PNRR ha stabilito una serie di interventi standard volti a centrare obiettivi precisi in tempi definiti, attraverso target e milestone, a prescindere dalla condizione di partenza e dalla maturita' digitale di ogni ente. Per fronteggiare l'elevata cardinalita' di soggetti attuatori destinatari dei finanziamenti PNRR di propria competenza, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha adottato il meccanismo delle c.d. opzioni semplificate di costo tramite la pubblicazione di avvisi c.d. a lump sum, dando, quindi, a disposizione dei soggetti attuatori, una somma forfettaria che puo' essere spesa per intero o parzialmente. Occorre quindi che gli enti riutilizzino le risorse eventualmente non utilizzate per il complemento degli interventi di digitalizzazione gia' in essere, andando a colmare le proprie specifiche carenze, all'interno di un quadro organico di interventi, auspicabilmente condiviso con le altre autorita' presenti sul territorio, per un percorso di digitalizzazione completo e inarrestabile. Pertanto, la presente direttiva definisce i principi guida per agevolare un utilizzo appropriato ed efficiente delle eventuali risorse residue nell'ambito dei finanziamenti PNRR, secondo i criteri di buona gestione amministrativa e in coerenza con la disponibilita' da parte degli enti di altri fondi regionali, nazionali ed europei. 3. Oggetto. Con il progredire della fase di realizzazione delle attivita' da parte dei soggetti attuatori degli avvisi previsti dalla M1-C1 del PNRR, pubblicati dal DTD, e' emersa da parte degli enti la richiesta di ottenere chiarimenti riguardanti l'utilizzo di somme eventualmente non utilizzate per l'attuazione del progetto finanziato rispetto al contributo ricevuto o accordato. Da qui la necessita' di fornire indicazioni in relazione a un'appropriata finalita' di gestione di eventuali fondi residui derivanti da questo tipo di finanziamenti. Importi residui. Per «importi residui» - oggetto di questa direttiva - si intendono le somme forfettarie concesse (lump sum) con decreti di finanziamento non utilizzate dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto e cioe' l'eventuale differenza (positiva) tra l'importo del contributo PNRR ricevuto (lump sum) dal Dipartimento per la trasformazione digitale, a seguito del completamento del progetto, quando le attivita' sono state positivamente asseverate, e gli importi spesi dal soggetto attuatore per realizzare il progetto. Tali residui possono cumularsi qualora l'ente abbia ottenuto contributi a lump sum su piu' avvisi pubblici. In merito a tali eventuali importi, si richiama interamente quanto fino ad oggi indicato agli enti, alla normativa nazionale sulla contabilita', alle FAQ Arconet n. 48 e 49, inserite nelle linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici a lump sum (al paragrafo 2.6 «Gestione contabile degli interventi») e utilizzate dall'help desk del Dipartimento per la trasformazione digitale e nelle FAQ pubblicate sul sito PAdigitale2026, che in sintesi prevedono il principio della perdita del vincolo di destinazione delle risorse erogate in seguito alla conclusione delle attivita' e alla positiva asseverazione formale e sostanziale da parte del Dipartimento. Tuttavia, come indicato nelle finalita', al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della PA italiana e, in mancanza di disposizioni specifiche in merito, si ritiene necessario perseguire un utilizzo appropriato ed efficiente di tali risorse, attraverso l'emanazione di principi guida per indirizzare gli enti nella sana e coerente gestione finanziaria delle risorse pubbliche rinvenienti dai fondi PNRR. 4. Destinatari della direttiva. La presente direttiva e' indirizzata ai soggetti attuatori finanziati dagli avvisi c.d. a lump sum, pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale su PAdigitale2026, a valere sulle misure per la digitalizzazione della pubblica amministrazione previste dalla M1-C1 del PNRR. In particolare, e' rivolta a quei soggetti attuatori che hanno ottenuto il contributo previsto dagli avvisi di finanziamento a seguito del completamento delle attivita' e all'esito di positiva asseverazione e hanno maturato importi residui in quanto non hanno speso tutta la somma forfettaria (lump sum) per la realizzazione del progetto PNRR. 5. Principi guida. Premesso che i soggetti attuatori sono tenuti a procedere tempestivamente al pagamento dei soggetti realizzatori in base a quanto stabilito nei rispettivi contratti sottoscritti dall'ente per la realizzazione del progetto PNRR, non appena ricevuto il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per la trasformazione digitale, nella gestione delle risorse residue sopra citate, si indica dunque agli enti di seguire i seguenti principi: a. prudenza: si suggerisce di procedere all'utilizzo delle eventuali eccedenze non prima di aver concluso il progetto finanziato da un avviso a lump sum e aver ricevuto esito positivo all'asseverazione tecnica e formale da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale; prima di tale momento l'ente non puo' essere certo di ricevere il contributo pubblico (lump sum); b. massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti: si suggerisce di destinare le risorse residue ai capitoli di bilancio relativi all'ambito delle spese per la digitalizzazione dell'ente. A mero titolo di esempio, a spese utili a rafforzare la portata degli avvisi stessi, a fornire maggiore sostenibilita' nel tempo agli interventi effettuati, o piu' in generale alle spese nel campo del comparto ICT dell'ente. c. sostenibilita' degli interventi effettuati: si suggerisce di destinare almeno parte delle risorse residue a progetti formativi e/o di aggiornamento, destinati al personale impiegato nell'utilizzo delle soluzioni tecnologiche e digitali realizzate attraverso le misure M1-C1 del PNRR, per un loro utilizzo nelle loro piena funzionalita' e finalita', previste dagli avvisi stessi. d. comunicazione, pubblicita' e trasparenza degli interventi effettuati: si suggerisce di destinare almeno parte delle risorse residue alla massima comunicazione degli interventi realizzati con fondi PNRR e alla diffusione dei risultati raggiunti, al fine di contribuire alla piena fruizione da parte dei destinatari delle misure di digitalizzazione, cittadini e imprese in primis. Infine, qualora l'ammontare di risorse in eccesso sia sufficientemente significativo, si suggerisce agli enti di destinare eventuali risorse residue anche alla: e. integrazione di altri interventi del soggetto attuatore aventi le stesse finalita' dei progetti PNRR, sostenuti con altri fondi europei, nazionali e regionali. In particolare, si invita ad integrare gli interventi previsti dagli obiettivi strategici FSC 2021-2027 per l'area strategica digitalizzazione dai piani dei Fondi di sviluppo e coesione, laddove si e' destinatari diretti o indiretti di suddetti fondi. A tale ultimo proposito, si raccomanda ai comuni di individuare possibili azioni e attivita' previa consultazione della propria regione, quale autorita' di gestione dei Fondi di sviluppo e coesione e/o con altri soggetti istituzionali rappresentativi quali le province. 6. Monitoraggio della direttiva. Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attivita' connesse all'attuazione della presente direttiva e' affidata al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Transformation Office. La presente direttiva verra' trasmessa ai competenti organi di controllo per la successiva registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2025
Il Sottosegretario di Stato: Butti
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 765 |